TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 3956/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. SERRA ANGELA e dall'avv. Pt_2
[...]
attrice e
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
ER NE, dal'avv. BENEDETTO ER e dall'avv.
IO AR convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare che il compendio immobiliare sito in Comune di Fluminimaggiore composto dai terreni contraddistinti al
Catasto Terreni del Comune di Fluminimaggiore al foglio 408, particelle
47, 48 e 49; al foglio 409, particelle 23, 24 e 25; al foglio 410, particelle 10 e 34 è di proprietà esclusiva della in Parte_1
forza del contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 58 del
1987, rep. n. 1276, del 11 settembre 2002, a rogito della dott.ssa
[...]
registrato il 23 settembre 2002, regolarmente trascritto presso la Per_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari il 23 settembre 2002 al
n. 43452/34272 e per tutti i titoli indicati in espositiva e in corso di causa;
2) accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418, c. 2 c.c. per mancanza della causa donandi, o comunque l'annullamento o la giuridica inefficacia, dell'atto pubblico di donazione a rogito del notaio Persona_2
rep. N. 132004 raccolta N. 29591 del 24 maggio 2011,
[...]
registrato il 25 maggio 2011, trascritto presso l'agenzia del Territorio,
Ufficio Provinciale di Cagliari in data 31 maggio 2011 al n. 15956/11167;
3) Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque diritto reale per qualsivoglia titolo in capo ai convenuti sul compendio immobiliare regionale di cui al precedente punto 1 delle conclusioni;
4) Ordinare al convenuto l'immediato rilascio dei terreni di cui risultasse CP_1
avere il possesso o la detenzione in esito all'istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre accessori (da intendersi quali spese generali ed oneri riflessi)”; per parte convenuta: “Voglia l'illustrissimo Giudice Adito, contrariis reiectis: - previo accertamento dell'avvenuta usucapione dei terreni contestati ed indicati nell'atto ricevuto dal notaio in Cagliari dottor
[...]
in data 24.5.2011, Rep. n. 132004/29591 da parte del Persona_2
signor , con effetto dal 1984, ovvero quella altra data Controparte_2
che sarà accertata in corso di causa, ovvero dal di lui figlio
[...]
, 5 anni dopo la trascrizione dell'atto notarile sopra indicato, CP_1
pag. 2/14 accertare e dichiarare infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande attoree della rigettandole e riconoscendo validità al predetto atto Pt_1
del notaio - Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi a Persona_2
favore dei sottoscritti avvocati”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
evocava in giudizio innanzi l'intestato Tribunale e CP_1
, esponendo che dalla banca dati dell'Agenzia del Controparte_2
Territorio risultava trascritta presso l'Ufficio provinciale (ex Conservatoria dei RR.II.) di Cagliari, in data 31.5.2011 al n. 15956/11167, un atto di donazione a rogito del notar rep. 132004, racc. 29591 del Persona_2
24.5.2011, registrato il 25.5.2011, con il quale e Controparte_3
avevano donato a loro figlio, alcuni terreni CP_4 CP_1
in agro di Fluminimaggiore, di proprietà della e Parte_1
precisamente:
- i terreni distinti in Catasto Terreni del Comune di Fluminimaggiore al foglio 408, particelle 47, 48, 49; al foglio 409, particelle 23, 24, 25; al foglio 410, particelle 10 e 34; dette particelle sono comprese nel più ampio compendio acquistato dalla Regione dalla Società Interventi Geo
Ambientali S.p.a. (IGEA S.p.a.) con contratto di compravendita rep. 1276 dell'11.9.2002, stipulato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 58 del
1987, a rogito della dott.ssa ufficiale rogante Persona_1
dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, registrato il 23.9.2002 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Cagliari in data 23.9.2002 al n. 43452/34272;
pag. 3/14 - i terreni distinti in Catasto Terreni del Comune di Fluminimaggiore al foglio 410, particelle 7, 22, 26, 27, 43 (ex 36), 37; al foglio 511, particelle
24 e 30; dette particelle sono state acquistate dalla Regione dalla Società
Interventi Geo Ambientali S.p.a. (IGEA S.p.a.) con contratto di compravendita rep. 1725 del 28.1.2002, stipulato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 58 del 1987, a rogito del notar , registrato il Per_3
18.2.2002 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data
25.2.2002 al n. 9318/7208, e sono state successivamente cedute dalla
Regione al Comune di Fluminimaggiore.
La Regione, dunque, eccepiva la nullità della donazione del 24.5.2011 di cui anzidetto, nella quale i donanti avevano dichiarato di possedere i beni oggetto dell'atto di liberalità da oltre vent'anni e di averli quindi usucapiti.
Trattandosi di donazione avente ad oggetto beni altrui, il negozio era da ritenere nullo, in base al principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 5068 del 15.3.2016. I beni oggetto della donazione, in realtà, appartengono alla e rientrano Pt_1
nel patrimonio indisponibile della stessa, in quanto compresi nel più ampio complesso della Foresta Demaniale di Gutturu – Pala – Pubusinu, in territorio del Comune di Fluminimaggiore, e ceduti dalla Società Piombo
NC SA all'ente territoriale, alla fine dell'attività estrattiva esercitata a suo tempo dalla prima, con verbale di consegna del 3.2.1995, giusta deliberazione della Giunta regionale n., 10/45 del 31.3.1994, come rettificata dalla deliberazione della medesima Giunta n. 43/102 del
28.12.1994, in conformità al disposto della deliberazione della medesima
Giunta n. 54/56 del 28.12.1990.
pag. 4/14 L'attrice esponeva ancora che il donante era stato Controparte_3
dipendente dell ed era stato Parte_3
assegnato, dal 1.4.1996, al servizio di guardiania della foresta demaniale di
Marganai, con “assegnazione espletamento compiti di fiducia connessi alla custodia dei beni mobili ed immobili presso la Foresta Demaniale Gutturu
Pala (Fluminimaggiore)” come da nota dell'Azienda Parte_4
prot. 1842 pos.
7.3.L del 21.3.1996. Lo stato di servizio del CP_1
permaneva anche all'epoca della donazione oggetto di causa, onde la relazione con la res dal predetto intrattenuta non poteva essere comunque configurata sub specie di possesso valido ai fini dell'usucapione, bensì di mera detenzione, in qualità di custode.
Su tali premesse, la invocava l'accertamento della propria Pt_1
proprietà sui terreni oggetto di causa, la nullità della donazione del
24.5.2011 e la condanna di al rilascio dei cespiti dallo CP_1
stesso occupati.
Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo che tutti gli atti compiuti dalla per acquisire i beni Pt_1
oggetto di causa erano stati posti in essere senza alcuna materiale immissione nel materiale possesso degli stessi, ed eccependo pertanto l'intervenuta usucapione dei beni oggetto di causa.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. e la causa è stata istruita mediante audizione di diversi testimoni,
, ex-dipentente IGEA, ha dichiarato che esistevano alcune Testimone_1
sbarre per precludere l'accesso ai luoghi di causa e che il direttore dei lavori ing. lo aveva istruito a chiedere le chavi dei lucchetti di Per_4
chiusura di dette sbarre a , che ne consegnò copia Controparte_3
pag. 5/14 perché dovevano essere eseguiti alcuni lavori di ripristino ambientale, che durarono alcuni anni ed all'esito dei quali furono realizzati nuovi cancelli con nuove serrature, le cui chiavi furono date, su disposizione del predetto ing. anche al , il quale nel 2009 aveva in loco il suo Per_4 CP_1
gregge ed accedeva ad una casetta, essa pure chiusa con chiavi che deteneva il solo . CP_1
, direttore dei lavori presso la foresta Pala – Pubusinu dal Controparte_5
1999 al 2007, ha dichiarato di non ricordare l'esistenza di cancelli nel
1999. Ha precisato che la zona è molto vasta (circa 900 ettari di foresta) e che quando essa passò nel 1994 al demanio regionale, l Controparte_6
aveva tutte le chiavi di accesso alla zona, tanto che nei nove
[...]
anni in cui lo stesso ha diretto i lavori da svolgere in loco nessun dipendente della predetta azienda ha mai avuto bisogno di chiedere le chiavi di accesso a chicchessia. Ha altresì precisato che il CP_3
era dipendente dell ed era il custode
[...] Controparte_6
dei fabbricati di servizio del cantiere forestale esistente sui luoghi di causa.
capocantiere presso l' ha Testimone_2 Parte_3
dichiarato che le sole recinzioni a lui note sono quelle realizzate dall'Ente predetto, del quale il era dipendente, in servizio Controparte_3
presso la località Tinì Arenas.
cognato del , ha dichiarato che i Testimone_3 Controparte_3
luoghi di causa erano recintati e chiusi da cancelli e di aver svolto lavori di taglio della legna, sistemazione dell'ovile ed altri piccoli interventi, collaborando con il predetto . CP_1
, Capo squadra e responsabile del cantiere regionale presso Persona_5
dal 1995 fino al 2008, ha dichiarato di non riuscire Controparte_7
pag. 6/14 ad identificare esattamente i luoghi di causa e di non sapere quali fossero i terreni occupati dai , ma ha specificato che i cancelli presenti CP_1
all'interno della foresta demaniale erano stati posizionati dall'
[...]
per esigenze di cantiere e che le chiavi erano Parte_5
nella disponibilità esclusiva del capo cantiere. Ha precisato di aver contezza diretta dei fatti in quanto capo cantiere e di non aver mai visto i all'interno della foresta demaniale. CP_1
ha dichiarato di essersi recato in loco con Controparte_8 CP_3
per 5 volte dal 1987 al 1990 circa e che per raggiungere l'ovile
[...]
era necessario aprire un cancello d'ingresso con le chiavi che aveva il
; si attraversavano poi alcuni scavi minerari, dopo i quali vi era CP_1
altro cancello per accedere all'ovile, del quale pure il aveva le CP_1
chiavi.
ex responsabile dell'antincendio del Servizio Territoriale di Tes_4
SI per conto della Agenzia Forestale della Regione Sardegna, oggi in pensione, ha riferito di conoscere , in quanto quegli era Controparte_2
dipendente dell'Agenzia Forestale con mansioni di guardiano;
di averlo sempre visto soltanto presso i caseggiati di servizio, che si trovano in località Tinì, e non sui luoghi di causa;
di non ricordare l'esistenza di recinzioni, poiché l'area è molto vasta. Ha escluso che i abbiano CP_1
svolto attività sui terreni di proprietà regionale detenuti dall'Agenzia ed ha precisato che, prima di essere responsabile dell'antincendio della
Protezione Civile, operava come assistente alla Direzione Lavori del cantiere di e delle altre foreste che appartengono al Controparte_7
Servizio di SI, e di aver sempre visto il esercitare le CP_1
pag. 7/14 funzioni di guardiano e custode dei caseggiati della foresta di Gutturu Pala
– Pubusinu, che si trovano in località Tinì. ha dichiarato di avere, in comune con , Testimone_5 Persona_6
fratello di , capre e maiali che pascolavano nell'area di causa;
ha CP_3
riferito che vi erano recinzioni e sbarre, chiuse con lucchetto, di cui suo fratello, , aveva copia;
l'ovile del si trovava in CP_9 CP_1
località Su Pitizianti, e vi si accedeva dalla strada di Baueddu, direzione
Arenas, dalle cave della miniera. Ha dichiarato di non aver mai visto consegnare le chiavi agli operai della IGEA e di aver Controparte_3
visto altre persone in loco, ma di non sapere chi fossero. Ha riferito infine di essere veterinario, di aver collaborato in tale veste con CP_1
dal 2011 in poi, di aver aiutato il fratello presso l'ovile e nelle zone limitrofe e che il aveva alcuni maiali che stanziavano Controparte_3
nella zona come ho indicato sopra;
ha escluso di aver collaborato con
. Controparte_3
ha invece riferito condotto al pascolo il suo gregge dal 1992 Testimone_6
con nei terreni di quest'ultimo, assegnati dall' al CP_10 Pt_6
in località Su Rosmarinu, che si trovano al confine con il luogo in CP_10
cui pascolava . Ha affermato che la zona non era Controparte_3
recintata, poiché la recinzione corre lungo la cabina elettrica e le sbarre e i cancelli si trovano in prossimità della miniera. Oltre la sbarra c'è una strada che porta all'ovile di , al quale anche lui aveva Controparte_3
accesso, e la sbarra veniva aperta con le chiavi da . Ha Controparte_3
anche riferito di aver eseguito il taglio della legna in località Su Pitizianti nel 2009 per conto di e di aver visto in loco anche Controparte_3
altre persone che pascolavano bestiame. Ha aggiunto che la zona in località
pag. 8/14 Su Pitzianti, oltre il canale, a sua conoscenza era della famiglia e CP_1
di avervi visto operare , fratello di , e qualche Persona_6 CP_3
volta anche il figlio di , a partire dal 2009. Controparte_3
ha dichiarato di conoscere i terreni di Fluminimaggiore dagli Tes_7
anni 2005-2006, in quanto insieme ai faceva parte di associazioni CP_1
folkloristiche e si recava su di essi. Si trattava di zone recintate con cancelli che venivano aperti da ha precisato che se si accedeva Persona_7
dalla parte delle miniere vi era un cancello, se invece si accedeva dalla parte “ 'e Babeddu” vi era una sbarra che veniva aperta da Per_8
e poi dal figlio Ha dichiarato di non aver mai Controparte_3 CP_1
visto consegnare le chiavi ad altre persone e che ai Controparte_3
luoghi di causa si poteva accedere anche attraverso la strada c.d “de sa rocca accotzada”. L'ovile delle capre dei Pusceddu si trovava in località
“punta Su pitzianti”, vicino al cantiere di Tinnì, nel villaggio Arenas. Ha riconosciuto, sul doc. 27, che le è stato mostrato, la zona come quella colorata in verde ed ha riconosciuto sulla cartina i luoghi grazie ad alcuni punti identificativi quale la strada e il Villaggio di Tinnì. Ha riferito infine di non aver collaborato con il e di aver visto e i CP_1 CP_1
suoi operai che tagliavano la legna nei boschi lungo la strada.
ex-direttore del servizio territoriale di Cagliari dell Persona_9 [...]
dal 10.10.2008 fino al febbraio 2013, e conoscitore dei Parte_3
luoghi di causa per le funzioni svolte, ha affermato che i cancelli e le recinzioni esistenti in zona erano di pertinenza dell' , Parte_3
che gestiva i terreni colorati in verde nella mappa doc. 27 che gli è stata mostrata. Ha riferito di aver fatto sopralluoghi in zona, di aver saputo che era dipendente dell'Ente Forestale con la mansione di Controparte_3
pag. 9/14 custode del perimetro forestale dell'area “ ”, ma di non averlo CP_7
visto in loco.
dipendente dell'Ente Forestale, ha dichiarato di conoscere la Tes_8
foresta demaniale di “ per avervi lavorato in qualità di CP_7
direttore dei lavori dei progetti di sistemazione idraulica forestale dal 2008 al 2013 per conto dell' Sardegna;
di aver conosciuto Parte_3
, che era il custode del cantiere, dei fabbricati e Controparte_3
pertinenze in loc. Tinì in ”; che in località Tinì vi sono delle CP_7
sbarre collocate dall per precludere l'accesso agli estranei e Parte_3
che la sede del cantiere è recintata dall'Ente, mentre la foresta è accessibile.
Ha riferito che la viabilità principale è preclusa al libero transito da sbarre chiuse con lucchetto, le cui chiavi stanno all'interno del cantiere, nella disponibilità del capocantiere e dei custodi. Ha riferito di non sapere quali siano i terreni occupati dal , e che comunque nella zona l'Ente ha CP_1
eseguito lavori sino ad oggi;
di non aver mai visto il al di fuori CP_1
della sede del cantiere di cui era custode e di non averlo comunque mai visto utilizzare delle chiavi.
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 ottobre 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre
2025. Nel termine assegnato, ambo le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20
pag. 10/14 giorni per repliche. Nel termine suindicato, ambo le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
La domanda della è fondata. Parte_1
L'attrice ha infatti documentato di aver acquisito, nelle forme di cui all'art. 1 della legge regionale n. 58 del 1987, la proprietà dei terreni oggetto della donazione del 24.5.2011 della quale viene contestata la nullità. In forza di detta disposizione, i terreni e fabbricati già appartenuti alla società
[...]
sono stati acquisiti dalla Regione e destinati a finalità Controparte_11
sociali e produttive. In particolare, la foresta nel cui ambito si collocano i terreni oggetto di causa è stata acquisita, mercè le caratteristiche boschive del luogo, al demanio regionale e gestita dall'Ente Forestale regionale preposto alla gestione e tutela delle aree comprese nel predetto demanio forestale. Non sussiste alcun dubbio, dunque, sull'appartenenza delle aree controverse al demanio forestale della Parte_1
Le testimonianze escusse hanno pienamente confermato sia la destinazione dell'area di cui è causa, nella quale esisteva un cantiere dell'Ente Forestale preposto proprio all'esecuzione dei lavori di gestione e tutela dell'area, sia il perdurante e costante esercizio, da parte dell'ente predetto, delle funzioni di gestione e manutenzione della foresta demaniale di – – CP_7 CP_7
Pubusinu, al cui interno sono posti i terreni oggetto di causa.
Le predette deposizioni hanno altresì confermato che la relazione con i luoghi intrattenuta dal è stata originata dal suo Controparte_3
rapporto di lavoro con l Forestale, per il quale svolgeva la funzione di Pt_3
custode del predetto cantiere esistente in loco. Tale relazione, dunque, si configura pacificamente in termini di detenzione, e non di possesso. Non è stata conseguita alcuna prova certa di un'attività qualificabile in termini di pag. 11/14 interversione della predetta detenzione in possesso, poiché i testimoni si sono limitati a riferire che il allevava alcuni animali in zona ed CP_1
aveva un ovile, ma non hanno confermato che lo stesso abbia esercitato attività tali da precludere l'accesso alle aree oggetto della donazione del Pt_ 2011 ai terzi, incluso il personale dell preposto gestione Parte_7
e manutenzione dell'area. Le chiavi di accesso alla zona, e per la precisione sia quelle dei cancelli che recintano il cantiere del quale era CP_1
custode, sia quelle delle sbarre che impedivano l'accesso agli estranei alla viabilità principale esistente nella foresta, erano a disposizione del personale dell , che accedeva regolarmente a tutta l'area. Parte_7
Tes_ Inoltre, va evidenziato che i testi e hanno riferito, Tes_6
rispettivamente, di aver collaborato con il in zona, CP_1
rispettivamente, ne 2009 (il primo) e nel 2005-2006 (la seconda), ovverosia da periodi comunque insufficienti ad integrare il presupposto temporale previsto per il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Dovendosi dunque escludere, sia per la natura demaniale delle aree, sia per il difetto dei requisiti oggettivi previsti dalla legge (possesso e tempo), la configurabilità di un acquisto per usucapione dei terreni oggetto di causa in capo al o alla sua consorte, la donazione da questi Controparte_3
eseguita nel 2011 a favore del figlio va dichiarata nulla perché avente CP_1
ad oggetto beni altrui, in continuità con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016, Rv. 638985; conf. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 144 del 05/01/2017, Rv. 642190; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
29661 del 19/11/2024, Rv. 673141).
pag. 12/14 Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile medio (da €
26.000,01 ad € 52.000), seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 8.300,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, € 2.000,00 per quella di trattazione ed € 3.000,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del
15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1 [...]
e , così provvede: CP_1 Controparte_3
1) dichiara che i terreni distinti in Catasto Terreni del Comune di
Fluminimaggiore al foglio 408, particelle 47, 48, 49; al foglio 409, particelle 23, 24, 25; al foglio 410, particelle 10 e 34, nonché al foglio 410, particelle 7, 22, 26, 27, 43 (ex 36), 37; al foglio 511, particelle 24 e 30, appartengono alla e Parte_1
sono ricompresi nel demanio forestale della stessa;
2) dichiara la nullità per difetto di causa della donazione a rogito del notar rep. 132004, racc. 29591 del 24.5.2011, registrato Persona_2
il 25.5.2011, trascritta presso l'Ufficio provinciale (ex Conservatoria dei RR.II.) di Cagliari, in data 31.5.2011 al n. 15956/11167;
3) condanna i convenuti al rilascio dei terreni di cui al punto 1) che precede e delle aree dai medesimi occupate;
4) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire le trascrizioni e annotazioni della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
pag. 13/14 5) condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.300,00, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
FA IV
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 3956/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. SERRA ANGELA e dall'avv. Pt_2
[...]
attrice e
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
ER NE, dal'avv. BENEDETTO ER e dall'avv.
IO AR convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare che il compendio immobiliare sito in Comune di Fluminimaggiore composto dai terreni contraddistinti al
Catasto Terreni del Comune di Fluminimaggiore al foglio 408, particelle
47, 48 e 49; al foglio 409, particelle 23, 24 e 25; al foglio 410, particelle 10 e 34 è di proprietà esclusiva della in Parte_1
forza del contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 58 del
1987, rep. n. 1276, del 11 settembre 2002, a rogito della dott.ssa
[...]
registrato il 23 settembre 2002, regolarmente trascritto presso la Per_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari il 23 settembre 2002 al
n. 43452/34272 e per tutti i titoli indicati in espositiva e in corso di causa;
2) accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418, c. 2 c.c. per mancanza della causa donandi, o comunque l'annullamento o la giuridica inefficacia, dell'atto pubblico di donazione a rogito del notaio Persona_2
rep. N. 132004 raccolta N. 29591 del 24 maggio 2011,
[...]
registrato il 25 maggio 2011, trascritto presso l'agenzia del Territorio,
Ufficio Provinciale di Cagliari in data 31 maggio 2011 al n. 15956/11167;
3) Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque diritto reale per qualsivoglia titolo in capo ai convenuti sul compendio immobiliare regionale di cui al precedente punto 1 delle conclusioni;
4) Ordinare al convenuto l'immediato rilascio dei terreni di cui risultasse CP_1
avere il possesso o la detenzione in esito all'istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre accessori (da intendersi quali spese generali ed oneri riflessi)”; per parte convenuta: “Voglia l'illustrissimo Giudice Adito, contrariis reiectis: - previo accertamento dell'avvenuta usucapione dei terreni contestati ed indicati nell'atto ricevuto dal notaio in Cagliari dottor
[...]
in data 24.5.2011, Rep. n. 132004/29591 da parte del Persona_2
signor , con effetto dal 1984, ovvero quella altra data Controparte_2
che sarà accertata in corso di causa, ovvero dal di lui figlio
[...]
, 5 anni dopo la trascrizione dell'atto notarile sopra indicato, CP_1
pag. 2/14 accertare e dichiarare infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande attoree della rigettandole e riconoscendo validità al predetto atto Pt_1
del notaio - Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi a Persona_2
favore dei sottoscritti avvocati”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
evocava in giudizio innanzi l'intestato Tribunale e CP_1
, esponendo che dalla banca dati dell'Agenzia del Controparte_2
Territorio risultava trascritta presso l'Ufficio provinciale (ex Conservatoria dei RR.II.) di Cagliari, in data 31.5.2011 al n. 15956/11167, un atto di donazione a rogito del notar rep. 132004, racc. 29591 del Persona_2
24.5.2011, registrato il 25.5.2011, con il quale e Controparte_3
avevano donato a loro figlio, alcuni terreni CP_4 CP_1
in agro di Fluminimaggiore, di proprietà della e Parte_1
precisamente:
- i terreni distinti in Catasto Terreni del Comune di Fluminimaggiore al foglio 408, particelle 47, 48, 49; al foglio 409, particelle 23, 24, 25; al foglio 410, particelle 10 e 34; dette particelle sono comprese nel più ampio compendio acquistato dalla Regione dalla Società Interventi Geo
Ambientali S.p.a. (IGEA S.p.a.) con contratto di compravendita rep. 1276 dell'11.9.2002, stipulato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 58 del
1987, a rogito della dott.ssa ufficiale rogante Persona_1
dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, registrato il 23.9.2002 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Cagliari in data 23.9.2002 al n. 43452/34272;
pag. 3/14 - i terreni distinti in Catasto Terreni del Comune di Fluminimaggiore al foglio 410, particelle 7, 22, 26, 27, 43 (ex 36), 37; al foglio 511, particelle
24 e 30; dette particelle sono state acquistate dalla Regione dalla Società
Interventi Geo Ambientali S.p.a. (IGEA S.p.a.) con contratto di compravendita rep. 1725 del 28.1.2002, stipulato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 58 del 1987, a rogito del notar , registrato il Per_3
18.2.2002 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data
25.2.2002 al n. 9318/7208, e sono state successivamente cedute dalla
Regione al Comune di Fluminimaggiore.
La Regione, dunque, eccepiva la nullità della donazione del 24.5.2011 di cui anzidetto, nella quale i donanti avevano dichiarato di possedere i beni oggetto dell'atto di liberalità da oltre vent'anni e di averli quindi usucapiti.
Trattandosi di donazione avente ad oggetto beni altrui, il negozio era da ritenere nullo, in base al principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 5068 del 15.3.2016. I beni oggetto della donazione, in realtà, appartengono alla e rientrano Pt_1
nel patrimonio indisponibile della stessa, in quanto compresi nel più ampio complesso della Foresta Demaniale di Gutturu – Pala – Pubusinu, in territorio del Comune di Fluminimaggiore, e ceduti dalla Società Piombo
NC SA all'ente territoriale, alla fine dell'attività estrattiva esercitata a suo tempo dalla prima, con verbale di consegna del 3.2.1995, giusta deliberazione della Giunta regionale n., 10/45 del 31.3.1994, come rettificata dalla deliberazione della medesima Giunta n. 43/102 del
28.12.1994, in conformità al disposto della deliberazione della medesima
Giunta n. 54/56 del 28.12.1990.
pag. 4/14 L'attrice esponeva ancora che il donante era stato Controparte_3
dipendente dell ed era stato Parte_3
assegnato, dal 1.4.1996, al servizio di guardiania della foresta demaniale di
Marganai, con “assegnazione espletamento compiti di fiducia connessi alla custodia dei beni mobili ed immobili presso la Foresta Demaniale Gutturu
Pala (Fluminimaggiore)” come da nota dell'Azienda Parte_4
prot. 1842 pos.
7.3.L del 21.3.1996. Lo stato di servizio del CP_1
permaneva anche all'epoca della donazione oggetto di causa, onde la relazione con la res dal predetto intrattenuta non poteva essere comunque configurata sub specie di possesso valido ai fini dell'usucapione, bensì di mera detenzione, in qualità di custode.
Su tali premesse, la invocava l'accertamento della propria Pt_1
proprietà sui terreni oggetto di causa, la nullità della donazione del
24.5.2011 e la condanna di al rilascio dei cespiti dallo CP_1
stesso occupati.
Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo che tutti gli atti compiuti dalla per acquisire i beni Pt_1
oggetto di causa erano stati posti in essere senza alcuna materiale immissione nel materiale possesso degli stessi, ed eccependo pertanto l'intervenuta usucapione dei beni oggetto di causa.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. e la causa è stata istruita mediante audizione di diversi testimoni,
, ex-dipentente IGEA, ha dichiarato che esistevano alcune Testimone_1
sbarre per precludere l'accesso ai luoghi di causa e che il direttore dei lavori ing. lo aveva istruito a chiedere le chavi dei lucchetti di Per_4
chiusura di dette sbarre a , che ne consegnò copia Controparte_3
pag. 5/14 perché dovevano essere eseguiti alcuni lavori di ripristino ambientale, che durarono alcuni anni ed all'esito dei quali furono realizzati nuovi cancelli con nuove serrature, le cui chiavi furono date, su disposizione del predetto ing. anche al , il quale nel 2009 aveva in loco il suo Per_4 CP_1
gregge ed accedeva ad una casetta, essa pure chiusa con chiavi che deteneva il solo . CP_1
, direttore dei lavori presso la foresta Pala – Pubusinu dal Controparte_5
1999 al 2007, ha dichiarato di non ricordare l'esistenza di cancelli nel
1999. Ha precisato che la zona è molto vasta (circa 900 ettari di foresta) e che quando essa passò nel 1994 al demanio regionale, l Controparte_6
aveva tutte le chiavi di accesso alla zona, tanto che nei nove
[...]
anni in cui lo stesso ha diretto i lavori da svolgere in loco nessun dipendente della predetta azienda ha mai avuto bisogno di chiedere le chiavi di accesso a chicchessia. Ha altresì precisato che il CP_3
era dipendente dell ed era il custode
[...] Controparte_6
dei fabbricati di servizio del cantiere forestale esistente sui luoghi di causa.
capocantiere presso l' ha Testimone_2 Parte_3
dichiarato che le sole recinzioni a lui note sono quelle realizzate dall'Ente predetto, del quale il era dipendente, in servizio Controparte_3
presso la località Tinì Arenas.
cognato del , ha dichiarato che i Testimone_3 Controparte_3
luoghi di causa erano recintati e chiusi da cancelli e di aver svolto lavori di taglio della legna, sistemazione dell'ovile ed altri piccoli interventi, collaborando con il predetto . CP_1
, Capo squadra e responsabile del cantiere regionale presso Persona_5
dal 1995 fino al 2008, ha dichiarato di non riuscire Controparte_7
pag. 6/14 ad identificare esattamente i luoghi di causa e di non sapere quali fossero i terreni occupati dai , ma ha specificato che i cancelli presenti CP_1
all'interno della foresta demaniale erano stati posizionati dall'
[...]
per esigenze di cantiere e che le chiavi erano Parte_5
nella disponibilità esclusiva del capo cantiere. Ha precisato di aver contezza diretta dei fatti in quanto capo cantiere e di non aver mai visto i all'interno della foresta demaniale. CP_1
ha dichiarato di essersi recato in loco con Controparte_8 CP_3
per 5 volte dal 1987 al 1990 circa e che per raggiungere l'ovile
[...]
era necessario aprire un cancello d'ingresso con le chiavi che aveva il
; si attraversavano poi alcuni scavi minerari, dopo i quali vi era CP_1
altro cancello per accedere all'ovile, del quale pure il aveva le CP_1
chiavi.
ex responsabile dell'antincendio del Servizio Territoriale di Tes_4
SI per conto della Agenzia Forestale della Regione Sardegna, oggi in pensione, ha riferito di conoscere , in quanto quegli era Controparte_2
dipendente dell'Agenzia Forestale con mansioni di guardiano;
di averlo sempre visto soltanto presso i caseggiati di servizio, che si trovano in località Tinì, e non sui luoghi di causa;
di non ricordare l'esistenza di recinzioni, poiché l'area è molto vasta. Ha escluso che i abbiano CP_1
svolto attività sui terreni di proprietà regionale detenuti dall'Agenzia ed ha precisato che, prima di essere responsabile dell'antincendio della
Protezione Civile, operava come assistente alla Direzione Lavori del cantiere di e delle altre foreste che appartengono al Controparte_7
Servizio di SI, e di aver sempre visto il esercitare le CP_1
pag. 7/14 funzioni di guardiano e custode dei caseggiati della foresta di Gutturu Pala
– Pubusinu, che si trovano in località Tinì. ha dichiarato di avere, in comune con , Testimone_5 Persona_6
fratello di , capre e maiali che pascolavano nell'area di causa;
ha CP_3
riferito che vi erano recinzioni e sbarre, chiuse con lucchetto, di cui suo fratello, , aveva copia;
l'ovile del si trovava in CP_9 CP_1
località Su Pitizianti, e vi si accedeva dalla strada di Baueddu, direzione
Arenas, dalle cave della miniera. Ha dichiarato di non aver mai visto consegnare le chiavi agli operai della IGEA e di aver Controparte_3
visto altre persone in loco, ma di non sapere chi fossero. Ha riferito infine di essere veterinario, di aver collaborato in tale veste con CP_1
dal 2011 in poi, di aver aiutato il fratello presso l'ovile e nelle zone limitrofe e che il aveva alcuni maiali che stanziavano Controparte_3
nella zona come ho indicato sopra;
ha escluso di aver collaborato con
. Controparte_3
ha invece riferito condotto al pascolo il suo gregge dal 1992 Testimone_6
con nei terreni di quest'ultimo, assegnati dall' al CP_10 Pt_6
in località Su Rosmarinu, che si trovano al confine con il luogo in CP_10
cui pascolava . Ha affermato che la zona non era Controparte_3
recintata, poiché la recinzione corre lungo la cabina elettrica e le sbarre e i cancelli si trovano in prossimità della miniera. Oltre la sbarra c'è una strada che porta all'ovile di , al quale anche lui aveva Controparte_3
accesso, e la sbarra veniva aperta con le chiavi da . Ha Controparte_3
anche riferito di aver eseguito il taglio della legna in località Su Pitizianti nel 2009 per conto di e di aver visto in loco anche Controparte_3
altre persone che pascolavano bestiame. Ha aggiunto che la zona in località
pag. 8/14 Su Pitzianti, oltre il canale, a sua conoscenza era della famiglia e CP_1
di avervi visto operare , fratello di , e qualche Persona_6 CP_3
volta anche il figlio di , a partire dal 2009. Controparte_3
ha dichiarato di conoscere i terreni di Fluminimaggiore dagli Tes_7
anni 2005-2006, in quanto insieme ai faceva parte di associazioni CP_1
folkloristiche e si recava su di essi. Si trattava di zone recintate con cancelli che venivano aperti da ha precisato che se si accedeva Persona_7
dalla parte delle miniere vi era un cancello, se invece si accedeva dalla parte “ 'e Babeddu” vi era una sbarra che veniva aperta da Per_8
e poi dal figlio Ha dichiarato di non aver mai Controparte_3 CP_1
visto consegnare le chiavi ad altre persone e che ai Controparte_3
luoghi di causa si poteva accedere anche attraverso la strada c.d “de sa rocca accotzada”. L'ovile delle capre dei Pusceddu si trovava in località
“punta Su pitzianti”, vicino al cantiere di Tinnì, nel villaggio Arenas. Ha riconosciuto, sul doc. 27, che le è stato mostrato, la zona come quella colorata in verde ed ha riconosciuto sulla cartina i luoghi grazie ad alcuni punti identificativi quale la strada e il Villaggio di Tinnì. Ha riferito infine di non aver collaborato con il e di aver visto e i CP_1 CP_1
suoi operai che tagliavano la legna nei boschi lungo la strada.
ex-direttore del servizio territoriale di Cagliari dell Persona_9 [...]
dal 10.10.2008 fino al febbraio 2013, e conoscitore dei Parte_3
luoghi di causa per le funzioni svolte, ha affermato che i cancelli e le recinzioni esistenti in zona erano di pertinenza dell' , Parte_3
che gestiva i terreni colorati in verde nella mappa doc. 27 che gli è stata mostrata. Ha riferito di aver fatto sopralluoghi in zona, di aver saputo che era dipendente dell'Ente Forestale con la mansione di Controparte_3
pag. 9/14 custode del perimetro forestale dell'area “ ”, ma di non averlo CP_7
visto in loco.
dipendente dell'Ente Forestale, ha dichiarato di conoscere la Tes_8
foresta demaniale di “ per avervi lavorato in qualità di CP_7
direttore dei lavori dei progetti di sistemazione idraulica forestale dal 2008 al 2013 per conto dell' Sardegna;
di aver conosciuto Parte_3
, che era il custode del cantiere, dei fabbricati e Controparte_3
pertinenze in loc. Tinì in ”; che in località Tinì vi sono delle CP_7
sbarre collocate dall per precludere l'accesso agli estranei e Parte_3
che la sede del cantiere è recintata dall'Ente, mentre la foresta è accessibile.
Ha riferito che la viabilità principale è preclusa al libero transito da sbarre chiuse con lucchetto, le cui chiavi stanno all'interno del cantiere, nella disponibilità del capocantiere e dei custodi. Ha riferito di non sapere quali siano i terreni occupati dal , e che comunque nella zona l'Ente ha CP_1
eseguito lavori sino ad oggi;
di non aver mai visto il al di fuori CP_1
della sede del cantiere di cui era custode e di non averlo comunque mai visto utilizzare delle chiavi.
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 ottobre 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre
2025. Nel termine assegnato, ambo le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20
pag. 10/14 giorni per repliche. Nel termine suindicato, ambo le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
La domanda della è fondata. Parte_1
L'attrice ha infatti documentato di aver acquisito, nelle forme di cui all'art. 1 della legge regionale n. 58 del 1987, la proprietà dei terreni oggetto della donazione del 24.5.2011 della quale viene contestata la nullità. In forza di detta disposizione, i terreni e fabbricati già appartenuti alla società
[...]
sono stati acquisiti dalla Regione e destinati a finalità Controparte_11
sociali e produttive. In particolare, la foresta nel cui ambito si collocano i terreni oggetto di causa è stata acquisita, mercè le caratteristiche boschive del luogo, al demanio regionale e gestita dall'Ente Forestale regionale preposto alla gestione e tutela delle aree comprese nel predetto demanio forestale. Non sussiste alcun dubbio, dunque, sull'appartenenza delle aree controverse al demanio forestale della Parte_1
Le testimonianze escusse hanno pienamente confermato sia la destinazione dell'area di cui è causa, nella quale esisteva un cantiere dell'Ente Forestale preposto proprio all'esecuzione dei lavori di gestione e tutela dell'area, sia il perdurante e costante esercizio, da parte dell'ente predetto, delle funzioni di gestione e manutenzione della foresta demaniale di – – CP_7 CP_7
Pubusinu, al cui interno sono posti i terreni oggetto di causa.
Le predette deposizioni hanno altresì confermato che la relazione con i luoghi intrattenuta dal è stata originata dal suo Controparte_3
rapporto di lavoro con l Forestale, per il quale svolgeva la funzione di Pt_3
custode del predetto cantiere esistente in loco. Tale relazione, dunque, si configura pacificamente in termini di detenzione, e non di possesso. Non è stata conseguita alcuna prova certa di un'attività qualificabile in termini di pag. 11/14 interversione della predetta detenzione in possesso, poiché i testimoni si sono limitati a riferire che il allevava alcuni animali in zona ed CP_1
aveva un ovile, ma non hanno confermato che lo stesso abbia esercitato attività tali da precludere l'accesso alle aree oggetto della donazione del Pt_ 2011 ai terzi, incluso il personale dell preposto gestione Parte_7
e manutenzione dell'area. Le chiavi di accesso alla zona, e per la precisione sia quelle dei cancelli che recintano il cantiere del quale era CP_1
custode, sia quelle delle sbarre che impedivano l'accesso agli estranei alla viabilità principale esistente nella foresta, erano a disposizione del personale dell , che accedeva regolarmente a tutta l'area. Parte_7
Tes_ Inoltre, va evidenziato che i testi e hanno riferito, Tes_6
rispettivamente, di aver collaborato con il in zona, CP_1
rispettivamente, ne 2009 (il primo) e nel 2005-2006 (la seconda), ovverosia da periodi comunque insufficienti ad integrare il presupposto temporale previsto per il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Dovendosi dunque escludere, sia per la natura demaniale delle aree, sia per il difetto dei requisiti oggettivi previsti dalla legge (possesso e tempo), la configurabilità di un acquisto per usucapione dei terreni oggetto di causa in capo al o alla sua consorte, la donazione da questi Controparte_3
eseguita nel 2011 a favore del figlio va dichiarata nulla perché avente CP_1
ad oggetto beni altrui, in continuità con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016, Rv. 638985; conf. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 144 del 05/01/2017, Rv. 642190; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
29661 del 19/11/2024, Rv. 673141).
pag. 12/14 Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile medio (da €
26.000,01 ad € 52.000), seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 8.300,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, € 2.000,00 per quella di trattazione ed € 3.000,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del
15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1 [...]
e , così provvede: CP_1 Controparte_3
1) dichiara che i terreni distinti in Catasto Terreni del Comune di
Fluminimaggiore al foglio 408, particelle 47, 48, 49; al foglio 409, particelle 23, 24, 25; al foglio 410, particelle 10 e 34, nonché al foglio 410, particelle 7, 22, 26, 27, 43 (ex 36), 37; al foglio 511, particelle 24 e 30, appartengono alla e Parte_1
sono ricompresi nel demanio forestale della stessa;
2) dichiara la nullità per difetto di causa della donazione a rogito del notar rep. 132004, racc. 29591 del 24.5.2011, registrato Persona_2
il 25.5.2011, trascritta presso l'Ufficio provinciale (ex Conservatoria dei RR.II.) di Cagliari, in data 31.5.2011 al n. 15956/11167;
3) condanna i convenuti al rilascio dei terreni di cui al punto 1) che precede e delle aree dai medesimi occupate;
4) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire le trascrizioni e annotazioni della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
pag. 13/14 5) condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.300,00, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
FA IV
pag. 14/14