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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9656/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 121 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5198/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 121 del 30.11.2023, emesso dal Comune di Reggio di Calabria – Settore Tributi, notificato in data 24.10.2024, riferito all'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2022, portante un carico complessivo di € 14.903,00.
Parte ricorrente deduce che la società è stata colpita, in data 09 marzo 2015, da provvedimento di sequestro preventivo di tutto il proprio patrimonio immobiliare (da parte del Tribunale di Reggio Calabria –
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari), per cui la dovutezza dell'imposta è sospesa durante il sequestro.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, confutando le ragioni di parte ricorrente in ragione dell'intervenuto successivo dissequestro.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Il resistente Comune ha documentalmente dimostrato (circostanza che non era stata rappresentata da parte ricorrente), con argomentazioni poi non contestate dalla società, che il Tribunale di Reggio
Calabria – Sezione penale collegiale, con sentenza n. 1784/2022, ha disposto, tra l'altro, la perdita di efficacia dei sequestri ancora in atto, con conseguente restituzione dei beni (tra i quali quelli oggetto dell'imposizione in contestazione) alla società (allegata ispezione ipotecaria).
Dal dissequestro deriva che l'imposta retroagisce e, quindi, deve essere corrisposta.
La vicenda giudiziaria che ha riguardato la società, ferma restando la legittimità dell'atto opposto, induce la Corte a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9656/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 121 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5198/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 121 del 30.11.2023, emesso dal Comune di Reggio di Calabria – Settore Tributi, notificato in data 24.10.2024, riferito all'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2022, portante un carico complessivo di € 14.903,00.
Parte ricorrente deduce che la società è stata colpita, in data 09 marzo 2015, da provvedimento di sequestro preventivo di tutto il proprio patrimonio immobiliare (da parte del Tribunale di Reggio Calabria –
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari), per cui la dovutezza dell'imposta è sospesa durante il sequestro.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, confutando le ragioni di parte ricorrente in ragione dell'intervenuto successivo dissequestro.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Il resistente Comune ha documentalmente dimostrato (circostanza che non era stata rappresentata da parte ricorrente), con argomentazioni poi non contestate dalla società, che il Tribunale di Reggio
Calabria – Sezione penale collegiale, con sentenza n. 1784/2022, ha disposto, tra l'altro, la perdita di efficacia dei sequestri ancora in atto, con conseguente restituzione dei beni (tra i quali quelli oggetto dell'imposizione in contestazione) alla società (allegata ispezione ipotecaria).
Dal dissequestro deriva che l'imposta retroagisce e, quindi, deve essere corrisposta.
La vicenda giudiziaria che ha riguardato la società, ferma restando la legittimità dell'atto opposto, induce la Corte a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.