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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 416 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Marzocchi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del nominato legale
, Email_1
appellante contro
AR
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bianchini, Francesca Busetto e
Giovanni Coli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Venezia
– Mestre, via Torre Belfredo, n. 125.
pagina 1 di 22 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia n.
392/2024, pubblicata il 6.2.2024.
Per : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 392/2024 del
Tribunale di Venezia, pubblicata il 6.2.2024, che ha definito il giudizio avente
RG n. 6478/2021 (Rep. 1021/2024), Giudice Dr.ssa Silvia Franzoso notificata in data 7.2.2024, emessa inter partes, ogni contraria istanza disattesa, eccezione e difesa, e quindi rigettato l'appello incidentale proposto da
[...]
per le ragioni dedotte in atti, così provvedere: AR
In via principale, accertata la valenza di giudicato esterno in favore dell'odierna appellante della sentenza irrevocabile n. 758/2020 del Giudice di
Pace di Venezia, pronunciata fra le stesse parti, che statuiva come l'incidente stradale accaduto il giorno 20 dicembre 2013 lungo la S.P. n. 5 denominata
Via Leonardo Da Vinci in località NA (VE), in prossimità del civico n. 37, è avvenuto per omissione, da parte della (già Controparte_2
), della corretta gestione e della puntuale manutenzione Controparte_3 del predetto tratto della sede stradale della SP n. 5 (ed, in ogni caso, per mancata tempestiva apposizione di segnaletica idonea a preavvertire l'utente della strada di un pericolo determinante, per la sua non visibilità e non prevedibilità, una situazione di insidia oggettiva e soggettiva tale da fondare la responsabilità risarcitoria del predetto Ente), dichiarare l'assoluta vigenza del diritto della danneggiata a reclamare ristoro dei danni tutti, patrimoniali e non dalla stessa patiti come indicati in atto introduttivo di prime Cure e/o come accertandi all'esito di espletanda istruttoria integrativa, sotto il profilo del quantum debeatur.
In subordine comunque dichiarare, in riforma della impugnata sentenza, la diversa individuazione del dies a quo del conteggio del termine prescrizionale,
e dunque del tutto vigente il diritto dell'appellante al ristoro dei danni,
pagina 2 di 22 patrimoniali e non patrimoniali, patiti secondo le indicazioni di cui al corpo dell'atto di appello.
In ogni caso accertare e dichiarare che l'incidente stradale accaduto il giorno
20 dicembre 2013 lungo la S.P. n. 5 denominata Via Leonardo Da Vinci in località NA (VE), in prossimità del civico n. 37, è avvenuto per omissione, da parte della (già IA di ), della Controparte_2 CP_1 corretta gestione e della puntuale manutenzione del predetto tratto della sede stradale della SP n. 5 (ed, in ogni caso, per mancata tempestiva apposizione di segnaletica idonea a preavvertire l'utente della strada di un pericolo determinante, per la sua non visibilità e non prevedibilità, una situazione di insidia oggettiva e soggettiva tale da fondare la responsabilità risarcitoria del predetto Ente).
Per l'effetto, in ogni caso condannare – ai sensi del disposto dell'art. 2051 c.c.
(ovvero, subordinatamente, dell'art. 2043 c.c.) nonché in base al combinato disposto di cui agli artt. 2, 14 e 37 del D. Lgs.vo 30.4.92 n. 285 (come modificato dal D.L. 27.6.2003 n. 151, convertito nella L. 1.8.2003, n. 214) – la
(già ) – in persona del suo Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i conseguenti danni, patrimoniali e non, nessuno escluso, subiti dall'attrice, odierna parte appellante principale, , nella misura e mediante pagamento Parte_1 alla stessa della somma capitale di € 720.995,15 determinata come nella narrativa dell'atto di citazione del 30.7.2021, congruamente rivalutata e maggiorata dell'importo di cui agli interessi dalla data dell'evento e sino al saldo effettivo, ovvero di quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà di Giustizia al termine dell'istruttoria, comprensiva delle voci di pregiudizio di cui alla narrativa dell'atto di citazione e di quelle diverse che saranno accertate in corso di causa e, comunque, con computo di rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate dal momento del sorgere del credito sino al saldo effettivo.
pagina 3 di 22 Vinte in ogni caso le spese, le competenze e gli onorari di lite di entrambi i giudizi di primo e secondo grado, oltre ad IVA, CPA ed RSG nella misura di legge
In via istruttoria
Il tutto, previa ammissione (laddove non venisse dichiarata la valenza di giudicato esterno in favore dell'odierna appellante della sentenza irrevocabile
n. 758/2020 del GdP di Venezia), dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta.
E quindi, con richiesta di ammissione dei seguenti mezzi istruttori.
Prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1 – “Vero che il giorno 20 dicembre 2013, alle ore 10.00 circa, la RA
(alla guida dell'autovettura Seat Arosa targata AV 080 ZB, Parte_1 di proprietà della RA ) procedeva lungo la SP n. 5 e Parte_2 transitava, con direttrice di marcia NA (VE)/ GN (PD), lungo il tratto della predetta arteria stradale denominato Via Leonardo Da Vinci in località NA
(VE)?”;
2 – “Vero che il giorno 20 dicembre 2013, alle ore 10.00 circa, la RA
(alla guida dell'autovettura Seat Arosa targata AV 080 ZB, Parte_1 di proprietà della RA ) procedeva lungo la SP n. 5 / Parte_2
Via Leonardo Da Vinci del Comune di NA (VE) quando, giunta in prossimità di una curva destrorsa situata all'altezza del civico n. 37 della citata arteria stradale, perdeva il controllo dell'autoveicolo ed usciva di strada?”;
3 – “Vero che il giorno 20 dicembre 2013, alle ore 10.00 circa, sulla carreggiata della SP n. 5/ Via Leonardo Da Vinci del Comune di NA (VE) – in corrispondenza del punto in cui l'autovettura Seat Arosa targata AV 080 ZB
è uscita di strada – erano presenti fango e detriti terrosi?”;
4 – “Confermate i contenuti, le circostanze ed i rilievi espressi nel prontuario dell'incidente stradale del 20 dicembre 2013 e nei relativi allegati (anche
pagina 4 di 22 fotografici) che, contrassegnato dal protocollo n. 10/2013 e prodotto in copia dall'attrice come documento n. 1, vi viene rammostrato?”;
5 – “Vero che, nei giorni antecedenti il 20 dicembre 2013, sulla carreggiata stradale in corrispondenza del civico n. 37 della SP n. 5/ Via Leonardo Da
Vinci del Comune di NA (VE), punto in cui l'autovettura Seat Arosa targata
AV 080 ZB è uscita di strada, erano presenti fango e detriti terrosi?”;
6 – “Vero che, nei giorni antecedenti l'incidente stradale di cui è causa, un altro veicolo, percorrendo la SP n. 5/ Via Leonardo Da Vinci del Comune di
NA (VE), è uscito di strada in un punto situato poco distante dal civico n. 37, in corrispondenza del quale l'autovettura Seat Arosa targata AV 080 ZB è uscita di strada il 20 dicembre 2013?”;
7 – “Vero che, in data 20 dicembre 2013, ad iniziativa della Polizia
Municipale di NA (VE), sulla carreggiata stradale della Via Leonardo Da
Vinci del Comune di NA (VE), in corrispondenza del punto in cui
l'autovettura Seat Arosa targata AV 080 ZB è uscita di strada, sono stati posizionati cartelli di pericolo e di limitazione di velocità?”;
8 – “Vero che in data 20 dicembre 2013, dopo l'intervento della Polizia
Municipale di NA (VE), la carreggiata stradale della SP n. 5/ Via Leonardo
Da Vinci del Comune di NA (VE), in corrispondenza del punto in cui
l'autovettura Seat Arosa targata AV 080 ZB è uscita di strada, è stata ripulita nelle prime ore del pomeriggio?”.
Si indicano quali testimoni il signor di S. RT di Venezze Testimone_1
(RO) (sui capitoli n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8) ed i signori
[...]
e domiciliati presso l'ufficio di Polizia Locale del Tes_2 Testimone_3
Comune di NA (VE) (sui capitoli n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8).
Per : AR
1) Quanto all'appello principale:
In via preliminare:
- dichiararsi inammissibili le conclusioni formulate nell'atto di appello della RA;
Parte_1
pagina 5 di 22 Nel merito:
- rigettarsi l'avversario gravame (con conferma in toto) dei capi della sentenza ex adverso impugnati;
In via istruttoria:
- rigettarsi le istanze istruttorie riproposte dalla RA Parte_1 nell'attuale grado di appello;
2) In via di appello incidentale:
- in accoglimento del proposto motivo quarto motivo di appello, porsi le spese di lite relative al primo grado di giudizio a carico della sig. Parte_1
;
[...]
3) In via di appello incidentale condizionato:
(per l'ipotesi di accoglimento e/o di ritenuta fondatezza delle censure proposte nell'atto di appello della sig. ): Parte_1
- accogliersi le conclusioni (istruttorie e di merito) rassegnate nel primo grado di giudizio, siccome precisate all'udienza del 9 marzo 2023 (e di cui in particolare alla comparsa di costituzione e risposta, alle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c, ed alle note di trattazione scritta del 14 settembre 2022) come di seguito ritrascritte:
In via preliminare: accertarsi l'intervenuta prescrizione (ex art. 2947 cod. civ.) delle domande azionate da nel presente giudizio;
Parte_1
Nel merito, in via principale: per tutti i motivi dedotti, rigettarsi tutte le domande attoree così come
[... formulate nei confronti della (già IA AR
) siccome improponibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto, CP_1 comunque prescritte e non provate;
In via subordinata (e salvo gravame): nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande proposte dalla attrice nei confronti della (già IA di AR
), accertato e dichiarato, per le causali di cui nella comparsa di CP_1
pagina 6 di 22 costituzione e risposta, il concorso di colpa della attrice, ridursi (per quanto occorra anche ex art. 1227 cod. civ.) l'ammontare del risarcimento da corrispondere alla stessa;
In ogni caso: detrarsi dagli importi eventualmente riconosciuti a credito della attrice gli importi dalla stessa ricevuti a titolo indennitario da parte dei competenti enti assistenziali e/o a titolo di reddito da lavoro;
vittoria di spese e compensi professionali;
In via istruttoria
A. ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che alla data del 20 dicembre 2013 la IA di , oggi CP_1 [...]
, era proprietaria di 800 km di strade all'interno del AR proprio ambito territoriale come da stradario (doc. 8) che si rammostra al teste?
2) Vero che il tratto della Strada IAle 5 che collega GN (VE) e NA
(VE) è oggetto di interventi di manutenzione e segnaletica periodici (con cadenza almeno settimanale) da parte della ? AR
3) Vero, in particolare, che la mattina del 19 dicembre 2013 il personale della
(ora ) provvedeva allo Controparte_3 AR spargimento di sale lungo la Strada IAle n. 5 in entrambe le direttrici di marcia e altresì collocava, 150 metri prima della curva destrorsa sita in NA
(Venezia) nei pressi del civico 37 di via Leonardo da Vinci, cartello recante
“strada sdrucciolevole” ex art. 22 Codice della Strada rappresentato nella foto esibita al teste (doc. 2)?
4) Vero che la foto prodotta quale doc. 2 (che si rammostra al teste) raffigura il tratto della Strada IAle n. 5 tra NA (VE) e GN (VE) come appariva il 20 dicembre 2013 ad ore 10.30?
Per i capitoli di prova nn. 1 e 2 si indicano quali testimoni i sig.ri Tes_4
e presso la
[...] Testimone_5 Testimone_6 AR
; per il capitolo di prova n. 3 si indicano quali testimoni l'ispettore
[...]
pagina 7 di 22 e l'agente scelto presso la Polizia Locale di NA Tes_2 Testimone_3
(Ve).
B. ordinarsi a l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle quietanze Parte_1 di pagamento relative agli eventuali importi ricevuti sino ad oggi a titolo indennitario in relazione agli asseriti danni subiti dalla sig.ra Parte_1
da parte dei competenti enti assistenziali, per le ragioni già indicate
[...] nelle pagine 28-31 della comparsa di costituzione e risposta (compensatio lucri cum damno) e delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013-2014-
2015- 2016-2017-2018-2019-2020-2021;
C) ordinarsi a (quale proprietaria del veicolo Seat Arosa Parte_2 targa AV080ZB) l'esibizione ex art. 210 c.p.c.:
C.1) delle attestazioni relative all'avvenuto cambio dei pneumatici negli anni
2012 e 2013, con relativo chilometraggio;
C.2) delle quietanze di pagamento relative agli interventi di manutenzione dell'autovettura negli anni 2012 e 2013;
C.3) dei verbali di revisione del veicolo indicati nel doc. 9 (libretto di circolazione) relativi agli anni 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013;
D. ordinarsi a con sede in NA (VE), via Valletta Controparte_4
n. 38/42, in persona del l.r.p.t., l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla rottamazione del veicolo Seat Arosa targa
AV080ZB di cui al doc. 10, con particolare riferimento allo stato manutentivo del veicolo e all'usura dei pneumatici;
E. ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a ricostruire, previo esame della documentazione in atti e, in particolare, del Rapporto di Polizia Locale del Comune di NA (Ve) del 20 dicembre 2013, la dinamica del sinistro oggetto del presente giudizio o chiarire l'incidenza causale nella verificazione del sinistro derivante stesso delle condizioni di manutenzione del veicolo Seat
Arosa targa AV080ZB e del comportamento della sua conducente Parte_1
;
[...]
pagina 8 di 22 Ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalla attrice per le ragioni indicate in dettaglio nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3.
Nella denegata e non concessa ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniale avversari (da 1 a 8) si chiede di essere abilitati alla prova contraria, con i testi già indicati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c.
Nella denegata ipotesi di ammissione della CTU richiesta dalle attrici si insiste affinché sia demandato al CTU:
- da un lato, di verificare tutte le condizioni manutentive dell'autovettura, inclusa l'usura degli pneumatici e la loro incidenza nella verificazione del sinistro;
- dall'altro lato, di verificare quali fossero le condizioni di salute e mediche dell'attrice al momento della verificazione del sinistro, anche mediante
l'adozione di un quesito peritale standard.
4) In ogni caso:
Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Venezia, , Parte_1 premettendo:
- che in data 20.12.13, intorno alle h. 10.00, alla guida dell'autovettura Seat
Arosa, targata AV080ZB, di proprietà di , percorreva, a Parte_2 velocità moderata e con la cintura di sicurezza allacciata, la S.P. n. 5 in località di NA (VE), lungo il tratto stradale denominato via Leonardo da
Vinci,
- che, giunta all'altezza del civico n. 37, in prossimità di una curva destrorsa, perdeva il controllo del veicolo a causa del manto stradale imbrattato di fango, finendo la sua corsa nel fossato di scolo attiguo alla carreggiata stradale,
pagina 9 di 22 - che nell'occorso riportava gravi lesioni, per le quali veniva trasportata in eliambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Angelo di
Mestre,
- che la responsabilità del sinistro era da attribuire alla AR
quale proprietaria della strada, che ne aveva omesso una puntuale
[...] manutenzione e non aveva collocato gli opportuni segnali tali da preavvisare l'utente della situazione di pericolo, rappresentata dalla presenza di detriti fangosi sulla carreggiata, tali da renderne sdrucciolevole il fondo,
- che con sentenza n. 758/2020 del 14.2.20, poi passata in giudicato, il
Giudice di Pace di aveva già in precedenza accertato che il sinistro CP_1 stradale era stato causato dalla menzionata circostanza e che di esso doveva rispondere ai sensi dell'art. 2051 cc la , non AR avendo provato il caso fortuito, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'evento dannoso sopra descritto.
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
rilevava l'insussistenza dell'effetto del giudicato esterno relativo alla sentenza n. 758/2020 resa dal Giudice di Pace di CP_1 stante la non identità dei soggetti e dell'oggetto tra i due procedimenti;
contestava, nel merito, la dinamica come descritta dall'attrice, evidenziando l'assenza e, comunque, la mancanza di prova in ordine alla violazione dei doveri di protezione su di essa gravanti quale custode, ricorrendo, comunque, il caso fortuito;
sottolineava l'imprudenza della condotta di guida della danneggiata;
contestava l'esistenza dei danni lamentati nonché la loro quantificazione;
chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti e fissata udienza di precisazione delle conclusioni in ordine all'eccezione di prescrizione, la causa pagina 10 di 22 è stata quindi decisa con la sentenza n. 392/2024, pubblicata in data 6.2.24, in forza della quale il Tribunale di Venezia:
- osservato che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni, a decorrere dal giorno di verificazione del fatto,
- rilevato che nella fattispecie esso risaliva al 20.12.13 mentre l'attrice risultava aver depositato un unico atto interruttivo della prescrizione, costituito da una raccomandata a/r del 4.4.14, ricevuta dal destinatario il successivo 9.4.14,
- considerato che ai sensi del terzo comma dell'art. 2947 cc, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile,
- opinato che nel caso in esame si fosse in presenza di un fatto astrattamente sussumibile nella fattispecie delittuosa delle lesioni colpose (art. 590 cp), per il quale è previsto un termine di prescrizione di sei anni, scadente, tenuto conto della diffida sopra menzionata, il successivo 9.4.20,
- rilevato non potersi invece ritenere operante il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 cc, con riferimento alla sentenza di condanna di n. 758/2020, resa dal Giudice di Pace di Venezia, dal momento che la stessa era stata emessa nel giudizio promosso da Parte_2 contro la al fine di ottenere il risarcimento AR dei danni materiali subiti nell'occorso dal veicolo, e nell'ambito del quale era stata chiamata in causa dall'ente convenuto quale Parte_1 responsabile dell'evento, ciò che escludeva l'operare dell'efficacia del giudicato esterno ex art. 2909 cc, ha accolto l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, compensando tra le parti le spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice formulando quattro motivi di impugnazione e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado.
pagina 11 di 22 Con la prima censura, deduce la violazione degli artt. 112 Parte_1 cpc, 2935 e 2947 cc, rilevando l'omessa o l'erronea individuazione del dies a quo, quale momento da cui far decorrere la prescrizione del diritto;
con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 2944 cc 1366 cc, 100 cpc e
246 cpc, in relazione alla omessa valutazione di un fatto idoneo ad interrompere la prescrizione;
con il terzo motivo di appello, deduce la violazione e l'errata applicazione dell'art. 2909 cc e, di conseguenza, la mancata applicazione degli effetti estensivi della prescrizione ex art. 2953 cc;
con il quarto, infine, rileva l'omessa pronuncia sul quantum debeatur.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto invece AR che siano dichiarate inammissibili le conclusioni di cui all'atto di appello, in quanto non corrispondenti a quelle formulate nel primo grado di lite, invocando, nel merito, il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata. Ha spiegato, inoltre, appello incidentale, in punto spese di lite, compensate dal Tribunale, nonché appello incidentale condizionato volto ad ottenere l'accoglimento di tutte le conclusioni, sia istruttorie che di merito, già rassegnate in primo grado.
Con ordinanza del 18.7.24, il Consigliere istruttore ha fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del 16.7.25, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio.
3. I motivi della decisione
3.1 In via preliminare, questa Corte deve esaminare l'eccezione di inammissibilità delle conclusioni rassegnate da , in quanto Parte_1 asseritamente non corrispondenti a quelle formulate in primo grado.
Tale eccezione, peraltro, è priva di fondamento, poiché l'odierna appellante si è limitata chiedere, mediante il presente gravame, la riforma della sentenza impugnata in merito alla pronuncia di prescrizione del proprio diritto al risarcimento del danno e, conseguentemente, ha riproposto tutte le domande e le conclusioni già formulate negli atti di causa del primo grado di giudizio, il pagina 12 di 22 che risulta del tutto ammissibile.
3.2 Nel merito, ritiene il collegio che la pronuncia di prescrizione del diritto emessa dal primo giudice sia condivisibile, rilevando, di conseguenza,
l'infondatezza dell'appello principale, che deve essere rigettato per le motivazioni di seguito articolate.
3.3 Il primo motivo di impugnazione relativo alla dedotta errata individuazione del dies a quo, quale momento da cui far decorrere la prescrizione del diritto vantato dall'attrice, non è accoglibile.
Premesso che la prescrizione è un istituto di carattere generale, diretto ad assicurare la certezza del diritto – in quanto rappresenta uno strumento volto ad evitare che permanga all'infinito la possibilità di contestare le situazioni giuridiche altrui, sgombrando il campo da pretese esercitate tardivamente –
l'appellante sostiene che, nella fattispecie, il Tribunale abbia fatto uno scorretto governo dell'istituto in questione, omettendo di considerare il collegamento esistente tra l'art. 2947 cc e l'art. 2935 cc che, sulla base di una interpretazione garantista verso il danneggiato, dovrebbe condure ad individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione nel momento in cui il danneggiato subisce concretamente gli effetti lesivi della condotta altrui, in quanto solo da allora l'interessato potrebbe effettivamente esercitare il diritto al risarcimento.
In proposito – una volta riconosciuto che mentre l'art. 2935 cc detta il principio generale che regola la decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, l'art. 2947 cc disciplina a sua volta in maniera specifica la decorrenza del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, individuandola nel giorno in cui il fatto medesimo si è verificato – va quindi osservato come, nel caso di specie, il fatto il fatto dannoso si sia verificato in data 20.12.13, quando la subiva lesioni a causa di un presunto Parte_1 comportamento colposo dell'ente proprietario della strada.
Sicché è a partire da questo momento che l'appellante ha avuto contezza delle lesioni riportate, per le quali era stata immediatamente trasportata presso il
Pronto Soccorso e del suo conseguente diritto di richiedere il risarcimento del pagina 13 di 22 danno al soggetto ritenuto responsabile.
Tale consapevolezza, d'altro canto, è resa evidente, come correttamente indicato dal primo giudice, dall'invio alla , a distanza di pochi mesi CP_3 dal sinistro (racc. a/r del 7.4.14 ricevuta il 9.4.14 – doc. n. 8 fascicolo di I^ grado), della richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali.
Nella precitata nota, sottoscritta per conferma e accettazione personalmente dall'attrice, si evidenzia infatti, in maniera chiara ed inequivocabile, la certezza della stessa di avere subito il danno causato dalla perdita di controllo dell'autovettura da lei condotta “… a causa del manto stradale in mediocre stato di manutenzione e sporco di fango ...”.
Peraltro, nella stessa nota viene poi ad essere puntualizzato che “La presente viene inviata anche ai fini dell'interruzione della prescrizione”.
Tale assunto trova poi ulteriore conferma nella comparsa conclusionale di replica della , depositata in primo grado il 29.5.23, nella quale si Parte_1 legge. “Nel testo della raccomandata in questione (cfr. sempre documento n.
8) si fa riferimento alla volontà di ottenere il risarcimento Parte_1 di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro occorsole in data 20 dicembre 2013. È stato inoltre chiaramente indicato nella IA di
, oggi , il soggetto obbligato (elemento CP_1 AR soggettivo) e risulta chiara altresì l'esplicitazione di una pretesa con intimazione (o richiesta scritta) di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)”.
In conclusione, appare pertanto palese che la sia stata ben Parte_1 consapevole, fin dal momento del sinistro e, comunque, quanto meno, a far data dall'aprile 2014, quando inviava la prima diffida di pagamento, del pregiudizio subito a causa della condotta in tesi addebitabile all'ente.
Né può sostenersi che, a quel punto, vi fossero ostacoli di sorta all'esercizio del proprio diritto dal momento che l'impossibilità di farlo valere, alla quale l'art.
pagina 14 di 22 2935 cc attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino il suo esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (Cass. 24.5.21 n. 14193 e 11.9.18 n. 22072).
Quand'anche, poi, si volesse andare di diverso avviso, ritenendosi fondata la tesi sostenuta dall'appellante, secondo la quale il dies a quo dovrebbe farsi coincidere con la stabilizzazione definitiva dei postumi e la loro oggettiva e definitiva conoscenza da parte della danneggiata, ugualmente il diritto al risarcimento dovrebbe considerarsi prescritto.
Infatti, a tal proposito, occorre considerare la relazione di consulenza medico- legale di parte redatta per conto della danneggiata dal dott. dalla quale Per_1 si evince che il periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale è durato poco più di sette mesi (40 giorni di ITT e 6 mesi di ITP al 75%), una volta cessati i quali i postumi invalidanti patiti dalla si sono stabilizzati Parte_1 divenendo permanenti.
Mentre risulta del tutto fuorviante l'elenco delle date indicate in atto di citazione da cui l'appellante ritiene di far partire la scansione del periodo prescrizionale (20.10.2020, giorno in cui viene redatta della definitiva relazione medico-legale da parte del dott. 13.2.2018, giorno in cui la Per_1
Commissione Inps accerta, per la prima volta, il grado di invalidità ai fini dell'invalidità lavorativa;
13.4.2017, data in cui giunge presso l'Unità
Operativa Oculistica CSS Cavarzere per otticopatia post traumatica;
21.3.2016, giorno in cui viene sottoposta a RX colonna in toto su lastra lunga;
15.3.2016, data in cui viene refertato un “rallentamento distale della conduzione sensitiva del nerbo mediano bilateralmente”) poiché il danno nella sua gravità si era già necessariamente manifestato all'esterno e risultava quindi percepibile, con un minimo di esigibile diligenza, fin dalla predetta stabilizzazione dei postumi.
Ciò che è stato d'altro canto efficacemente riconosciuto dai giudici di legittimità, i quali affermano, in proposito, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con pagina 15 di 22 l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (Cass.
21.2.20 n. 4683).
Medesimo principio, questo, ribadito peraltro anche nelle sentenze citate dall'odierna appellante, ed in particolare la n. 26897 del 19.12.14, le quali statuiscono che l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità, presupponendo appunto la nozione medico legale di invalidità permanente:
- che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile,
- che, a quel punto, l'invalidità permanente sia valutabile, non avendo la persona riacquistato la completa originaria validità fisica a seguito della stabilizzazione dei postumi.
Sicché, anche a voler considerare la data indicata dal consulente di parte quale dies a quo (6 mesi e 40 giorni dal verificarsi del sinistro), ugualmente il diritto dovrebbe ritenersi prescritto poiché – pur ove si tenga conto che il fatto di causa è astrattamente sussumibile nella fattispecie delittuosa delle lesioni colpose ex art. 590 cp, reato per il quale l'art. 157 cp prevede un termine di prescrizione sessennale – quest'ultimo andava comunque a scadere alla fine del luglio 2020, mentre l'atto di citazione del giudizio di primo grado è stato notificato solamente con PEC del 30.7.21.
Al che consegue l'estinzione del diritto per sopravvenuta prescrizione.
3.4 Col secondo motivo di gravame, l'appellante censura l'omessa valutazione da parte del primo giudice di un fatto idoneo ad interrompere la prescrizione, rappresentato dell'iniziativa della volta ad AR eccepire la sua incapacità a testimoniare nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Venezia – promosso da al fine di ottenere il Parte_2 risarcimento dei danni materiali subiti all'autovettura di sua proprietà nel pagina 16 di 22 sinistro de quo – in cui ella era stata chiamata in causa dall'ente.
Secondo la danneggiata, invero, l'eccezione relativa alla sua incapacità a testimoniare, sollevata in data 30.1.17, rappresenterebbe appunto il riconoscimento del diritto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 cc, poiché darebbe implicitamente atto che ella veniva considerata quale titolare di un interesse risarcitorio personale, attuale e concreto.
Premettendo che tale eccezione non è stata sollevata, né in qualche modo allegata, dinanzi al Tribunale e, dunque, nessuna omessa valutazione v'è stata da parte del giudice di primo grado, si rileva che la stessa appare del tutto destituita di fondamento e sganciata da ogni realtà fattuale e giuridica.
Non vi è, infatti, in atti alcun dato da cui possa emergere che l'ente appellato, nell'eccepire l'incapacità a testimoniare della , abbia inteso Parte_1 riconoscere l'esistenza di un qualsiasi diritto, tanto meno risarcitorio, in capo alla medesima, essendo semmai vero il contrario.
Dagli atti si evince, invero, che la l'aveva AR chiamata in causa dinanzi al Giudice di Pace di e ne aveva quindi CP_1 eccepito l'incapacità a testimoniare non già perché riconosceva il diritto della stessa ad essere risarcita, né la fondatezza del diritto medesimo, ma, con ogni evidenza, perché, esattamente al contrario, sosteneva e deduceva la diretta responsabilità di costei nella causazione del sinistro.
Sicché l'eccezione di incapacità a testimoniare non va considerata alla stregua di un atto di riconoscimento dei diritti vantati dalla medesima – peraltro non azionati in quella sede – bensì quale affermazione della imputabilità alla stessa del verificarsi del fatto dannoso, volendosi sottolineare l'esistenza di un suo concreto interesse ad ottenere l'individuazione di un diverso colpevole dell'evento, tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio.
La stessa giurisprudenza citata dalla appellante, d'altro canto, afferma che il riconoscimento del diritto valido ai fini della interruzione della prescrizione, sia configurabile solo in presenza di determinati requisiti quali la volontarietà, la consapevolezza, l'inequivocità, la recettizietà e la esternazione, nessuno dei pagina 17 di 22 quali, alla luce di quanto appena esposto, risulta riscontrabile nella fattispecie.
3.5 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce quindi la violazione ed errata applicazione degli artt. 2909 e 2953 cc, sul presupposto che non si sia tenuto conto dell'effetto estensivo del giudicato esterno ricollegabile alla sentenza n. 758/2020 del Giudice di Pace di passata in giudicato come CP_1 da certificazione del 21.9.21, la quale aveva accertato la responsabilità dell'ente civico in ordine al medesimo sinistro per cui è causa, condannandolo al risarcimento dei danni materiali subiti da , proprietaria Parte_2 dell'autovettura Seat Arosa, condotta dalla odierna appellante.
In proposito, peraltro, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che tale sentenza non possa esplicare efficacia di giudicato esterno ex art. 2909 cc nell'ambito della presente procedura, avendo essa ad oggetto il diverso diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla proprietaria della vettura, con susseguente impossibilità di applicazione del termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2953 cc.
Assunto, questo, pienamente condivisibile, dal momento che il procedimento innanzi al Giudice di Pace, invocato dalla , presenta una causa Parte_1 petendi ed un petitum totalmente diversi rispetto a quelli oggetto della presente controversia.
Sul punto, invero, va ricordato come il diritto al risarcimento del danno si strutturi in varie componenti rappresentate:
- dal fatto lesivo, inteso come fatto storico generatore del danno,
- dal pregiudizio, quale elemento oggettivo della fattispecie, definibile alla stregua della conseguenza sfavorevole dell'evento, intesa come modificazione peggiorativa, materiale o giuridica, della sfera di un soggetto,
- dal nesso di causalità,
- dalla colpevolezza del soggetto agente,
i quali, unitariamente considerati, costituiscono la causa petendi.
Il petitum rappresenta invece l'oggetto della domanda, e cioè la richiesta di pagina 18 di 22 ristoro del danno, distinguendosi, in particolare il petitum immediato, quale provvedimento giurisdizionale che viene chiesto al Giudice, e il petitum mediato, ossia il bene della vita di cui si chiede l'attribuzione.
Fatta questa necessaria premessa, si deve quindi sottolineare come, per giurisprudenza consolidata, l'autorità di giudicato sostanziale operi solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che tra la causa precedente e quella successiva vi sia identità di soggetti oltre che di petitum e di causa petendi, i quali elementi convergono poi nel definire il diritto affermato come entità concreta che individua l'oggetto del processo.
Nel caso di specie, peraltro, i due giudizi in esame, sebbene generati da un unico evento dannoso, restano comunque distinti sul piano sostanziale, attenendo:
- per un verso, a due diverse forme di risarcimento, e cioè quello materiale fatto valere dinanzi al Giudice di Pace di Venezia (diritto di cui era titolare la proprietaria dell'autovettura) e quello fisico (patrimoniale e non patrimoniale) fatto valere dinanzi al Tribunale (diritto di cui era titolare la conducente dell'autoveicolo),
- per altro verso, a due differenti soggetti, rappresentati appunto dalla proprietaria della vettura ( ) e dalla conducente di essa Parte_2
( ). Parte_1
Conseguendone che nessun giudicato può ritenersi formato sul diritto di quest'ultima al risarcimento del danno da lei subito, il quale deve ritenersi ormai prescritto.
3.6 Alla luce di quanto appena esposto devono, poi, ritenersi assorbiti sia l'ulteriore motivo di appello principale relativo all'omessa pronuncia sul quantum debeatur, sia tutti i motivi di appello incidentale condizionato spiegati dalla . AR
3.7 Va, viceversa, accolto l'appello incidentale formulato da quest'ultima con il quale si lamenta che il primo giudice, pur avendo rigettato la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice in quanto prescritta, abbia, ciò nonostante pagina 19 di 22 integralmente compensato fra le parti le spese di lite, fondando tale pronuncia sulla affermata sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi sul punto e sulla asserita fondatezza nel merito della pretesa attorea.
La menzionata motivazione appare, in effetti, illogica ed erronea, in quanto:
- da un lato, contrasta palesemente con l'integrale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ritualmente spiegata dalla
[...]
, senza nemmeno dare conto di quali sarebbero gli AR orientamenti giurisprudenziali difformi rispetto a quello applicato,
- d'altro lato, pone alla stregua di una mera petizione di principio la circostanza, pure irrilevante a seguito dell'accoglimento della eccezione di prescrizione, secondo cui la domanda attorea sarebbe stata fondata nel merito, senza indicare una qualsiasi ragione che dovrebbe supportare tale affermazione.
Conseguendone, allora, che la scelta così operata viene a porsi in contrasto con i principi sanciti dall'art. 91 cpc, che impone l'aggravio delle spese a carico della parte soccombente, e dall'art. 92 cpc, il quale ricollega la compensazione delle spese di lite ai soli casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nessuno dei quali ricorre peraltro nel caso di specie.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni pagina 20 di 22 successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00 e di liquidare i compensi, determinandoli tra i valori minimi e medi, stante la non particolare complessità della questione trattata e l'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico di in quanto soccombente, determinandole in euro 21.100,00, Parte_1 quanto al primo grado di lite e in euro 13.300,00, quanto al presente grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I grado € 3.500,00
Fase introduttiva I grado € 2.300,00
Fase istruttoria I grado € 9.300,00
Fase decisionale I grado € 6.000,00
Totale € 21.100,00
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 3.800,00
Fase introduttiva II grado € 2.500,00
Fase decisionale II grado € 7.000,00
pagina 21 di 22 Totale € 13.300,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del
24.12.12, in forza del quale la parte appellante principale deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 392/24, pubblicata in data 6.2.24, che per il resto conferma:
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite del primo grado di giudizio, AR che liquida in euro 21.100,00, oltre spese generali al 15%, IVA ed accessori di legge;
- condanna a corrispondere in favore della Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, che AR liquida in euro 13.300,00, oltre spese generali al 15%, IVA ed accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
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