Articolo 2 della Legge 7 ottobre 1957, n. 974
Articolo 1
Versione
13 novembre 1957
Art. 2.
Gli onorari a vacazione relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case tipo popolare, che fruiscono di contributi statali, saranno computati in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 32 , modificata a termine dell'art. 1 della presente legge, con detrazione del 25 per cento.

Entrata in vigore il 13 novembre 1957