Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8483/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Milanese (MB) Via Gramsci n.18, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Spagnuoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Piazza F. Guardi, 11, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Nova Milanese (MB) Via Gramsci n.18, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Coscia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nova Milanese (MB), Via A. De Gasperi n. 20, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1 Rapporti tra la figlia ed il padre a) vivrà collocata presso la madre nella casa che la stessa sta per reperire e ove verrà fissata Per_1 la loro residenza anagrafica;
la casa coniugale sita in Nova Milanese di proprietà del SI. Pt_2 resterà pertanto nella sua disponibilità alle condizioni di cui infra. ed il padre – in Per_1 considerazione dell'età della prima - regoleranno in via autonoma il loro rapporto in relazione ad incontri e permanenza di presso il genitore. Per_1
2 Mantenimento della figlia a) il SI. si obbliga a versare alla SI.ra - a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 ordinario della figlia – la somma mensile di € 650,00; detta somma subirà - come per legge - la rivalutazione ISTAT nella misura del 100% ogni anno a partire dall'anno successivo all'omologa di separazione.
b) Ancora stabilire che il predetto importo dovrà essere versato in via anticipata, entro il giorno 28 di ogni mese precedente a quello di riferimento e ciò sino a quando la figlia avrà raggiunto la piena indipendenza economica;
d) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra e girato direttamente a per le Pt_1 Per_1 sue necessità;
e) ogni altro eventuale beneficio fiscale riconducibile alla figlia (a titolo di esempio non esaustivo detrazione, deduzione, indennità, ecc.) sarà posto a favore dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
f) il SI. si obbliga a corrispondere l'importo di € 50,00 mensile sul fondo pensione, di cui Pt_2 la figlia risulta beneficiaria, e la SI.ra si impegna a restituire al SI. la Per_1 Pt_1 Pt_2 quota a proprio carico nella misura del 40%. In alcun modo la quota parte della SI.ra potrà Pt_1 essere compensata con il mantenimento ordinario.
3 Rapporti economici tra le parti a) La casa coniugale sita in Nova Milanese di proprietà del SI. resterà nella sua piena Pt_2 disponibilità e la SI.ra provvederà a lasciarla libera unitamente alla figlia asportando Pt_1 altresì tutti i propri effetti entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
b) Il SI. si obbliga a corrispondere la somma di € 95.000,00 (novantacinquemila) alla SI. Pt_2
. Si precisa che l'importo di € 47.500 - pari cioè al 50% della somma pattuita - è già stato Pt_1 versato in data 08.01.2025, mentre il restante 50% verrà versato al rilascio dell'immobile coniugale da parte della SI.ra . Tale somma viene corrisposta quanto ad € 50.000,00 (cinquantamila) Pt_1
a titolo di rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale da parte della SI.ra Pt_1
e rilascio della stessa entro e non oltre giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza di separazione,
e quanto ad € 45.000,00 (quarantacinquemila) a titolo di riconoscimento di somme di esclusiva proprietà della SI.ra depositate sul conto corrente cointestato nel corso del matrimonio. Pt_1
Con la sottoscrizione del presente ricorso la SI.ra riconosce che l'importo di € 45.000,00 Pt_1 corrisponde alla somma di sua esclusiva spettanza a qualsiasi titolo depositata sul conto corrente cointestato nel corso del matrimonio e, pertanto, riconosce ed afferma che nulla le è più dovuto ad alcun titolo e/o ragione dal SI. . Pt_2
Analogamente riconosce che l'importo di € 50.000,00 risulta equo ed adeguato alla rinuncia dell'assegnazione dell'immobile intestato al SI. e al rilascio dell'immobile a quest'ultimo Pt_2 intestato e, pertanto, nulla potrà più richiedere al SI. per l'assegnazione della rinuncia Pt_2 della casa, per il suo rilascio e per qualsiasi altro titolo e/o ragione legati all'abitazione familiare intestata al SI. rilasciata dalla SI.ra . Pt_2 Pt_1
c) i coniugi riconoscendone la proprietà comune - provvederanno di comune accordo alla divisione dei beni mobili che arredano e corredano la casa non appena la SI.ra avrà reperito una Pt_1 nuova abitazione;
d) resteranno a carico delle parti, ognuna per sé stessa, tutte le spese abitative, di gestione ordinaria e straordinaria, nonché i finanziamenti o debiti contratti a proprio nome;
e) le parti - salvo quanto previsto ai precedenti punti b) e c) - si danno atto di aver già diviso tra loro le sostanze economiche comuni e pertanto dichiarano reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. Altresì, salvo quanto previsto ai precedenti punti b) e c), le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e in tal senso espressamente rinunciano ad ogni reciproca richiesta dichiarando di non aver nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione o causa;
4) le condizioni di cui al presente accordo troveranno applicazione quando la SI.ra lascerà Pt_1
l'abitazione coniugale;
pertanto, le parti convengono che sino a che si protrarrà la convivenza:
a) provvederanno a dividere tutte le spese straordinarie inerenti la figlia nella misura di cui sopra;
b) verseranno sul conto corrente comune, che rimarrà aperto sino al rilascio dell'immobile da parte della SI.ra , l'importo mensile di € 1.000,00 nella misura 60 % a carico del SI. e Pt_1 Pt_2
40% a carico della SI.ra , per far fronte alle spese necessarie alla famiglia. Laddove detto Pt_1 importo non fosse sufficiente a coprire le spese, le parti si obbligano ad integrare le somme necessarie sempre con contribuzione 60% - 40 %;
c) le spese condominiali ordinarie verranno corrisposte nella misura del 60 % - 40 % sino a quando la SI.ra non lascerà l'immobile; Pt_1
d) le spese condominiali straordinarie verranno poste interamente a carico del SI. . Pt_2
5) ognuna delle parti, provvederà a saldare le competenze del proprio legale con espressa rinuncia da parte di quest'ultimi, che anche a tal fine sottoscrivono il presente ricorso, al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 16 aprile 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 19.12.2024, così provvede: Pt_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Nova Milanese il 3 maggio 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Nova Milanese, anno 2003, n. 11, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi