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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 26/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 01/07/2025
E' presente per la e per delega dell'Avv. Aida Giannattasio l'Avv Annarita Parte_1
Masiello la quale si riporta agli scritti difensivi e ne chiede l'integrale accoglimento.
Evidenzia, in via assolutamente preliminare, che i crediti sottesi ai pignoramenti immobiliari n. 462577/2022 e n. 462578/2022/2022 sono afferenti il mancato pagamento di tributi del Comune di Salerno e del Comune di Cava de Tirreni, per cui sfuggono alla competenza dell'A.G.O. in favore del Giudice Tributario, come sancito anche dalla recentissima Ordinanza della Cassazione n. 9498 del 29/1/2025 la quale ben specifica che vi è esclusiva giurisdizione del Giudice Tributario se viene impugnato un atto della riscossione, ad esempio come nel caso di specie un pignoramento, che è il primo atto notificato al contribuente in quanto gli atti precedenti si ritengono non notificati. Tale orientamento è da ritenersi in continuità con l'orientamento già tracciato dalle Ordinanze
a Sezioni Unite n. 8465/2022 e n. 16986/2022. Sempre in via preliminare si eccepisce la tardività dell'opposizione proposta, in quanto il Sig. aveva già ricevuto Parte_2
in precedenza altri atti esattoriali, afferenti gli stessi crediti, avverso i quali non ha mai provveduto a presentare ricorso nei termini stabiliti dalla legge. Ma vi è di più! Per la stessa posizione debitoria, il sig. , qualificatosi come erede del sig. Parte_3
, provvedeva in data 21.10.2022 ad inoltrare alla a mezzo Parte_2 Parte_1
dei suoi difensori, istanza di rateizzazione, con ciò riconoscendo, così come si evince dalla documentazione depositata, la validità della predetta pretesa debitoria, per cui non vi è dubbio alcuno sulla sua fondatezza e sulla sua definitività. Ancora in via preliminare, si ribadisce che la ricorrente non ha dato prova della sua legittimazione ad agire o, comunque, della titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, atteso che dalla narrativa del ricorso non è dato sapere in base a quale titolo si faccia ad agire in giudizio. L'Avv.
1 Masiello impugna estensivamente ogni avverso dedotto prodotto ed eccepito e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. È altresì presente, si fini della pratica forense, la dottoressa Persona_1
Il giudice alle ore 12,55, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 1.07.2025 ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c. della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 674 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare”, e vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliata a Cava de Parte_4 C.F._1
Tirreni (SA) alla Via G. Pellegrino n. 7, presso lo studio degli avv. Maximo Russo e Ciro Apicella, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
OPPONENTE
E
(CF: in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in Salerno, alla Via F.lli De Mattia, 6, presso lo studio dell'avv. Aida Giannattasio, giusta procura in causa;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte convenuta come da verbale di udienza e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 1/7/2025, qui da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra proponeva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 Parte_4
comma 2 c.p.c., avverso la procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 52/2022 del Tribunale di
2 Vallo della Lucania, promossa dalla nei confronti del sig. , Parte_1 Parte_2 deceduto in data 10/10/2022 in Salerno.
L'opponente rappresentava di essere erede del sig. e riferiva che, all'esito di Parte_2 una verifica preliminare del compendio ereditario era emersa l'esistenza di una serie di procedure esecutive già pendenti e che in particolare la veva dato corso ad una procedura Parte_1 di pignoramento immobiliare su beni immobili facenti parte del patrimonio relitto, fondando la propria pretesa esecutiva su una pluralità di ingiunzioni fiscali e intimazioni di pagamento emesse tra il 2012 e il 2022, per un importo di euro 164.714,75, in relazione a tributi locali.
Deduceva plurimi vizi formali e sostanziali degli atti esecutivi opposti ed, in particolare, censurava la mancata o irregolare notificazione delle ingiunzioni sottese, nonchè la carenza dei presupposti per il pignoramento.
Si costituiva la che contestava integralmente le avverse deduzioni. Eccepiva il Parte_1 difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che l'opposizione vertesse sul merito del credito d'imposta di natura fiscale e assumeva la correttezza dell'attività espletata.
Nelle more del giudizio esecutivo, la vendita immobiliare delle consistenze site in Castellabate
(SA) [Lotto 1 foglio 10 part. 514 sub 55 rend. € 3817,13 Frazione Lago Via Starza, Via Vincenzo
Montone mappali 515-516-517-518-519-520-521-522-523] era sospesa.
Il Tribunale fissava l'udienza del 1/7/2025 per la discussione orale della causa.
L'opposizione merita accoglimento.
L'eccezione preliminare sollevata da fondata sull'asserito difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato la fondatezza o legittimità del credito tributario, bensì ha dedotto vizi afferenti la notifica degli atti presupposti, unicamente per rimarcare le conseguenze di tali vizi sul procedimento esecutivo. Pertanto, si è al cospetto di una controversia che attiene alla regolarità della procedura esecutiva e non al merito dell'accertamento impositivo, con conseguente piena radicazione della giurisdizione ordinaria.
Passando all'esame del merito, le doglianze circa la nullità degli atti esecutivi sollevate da parte opponente si appalesano fondate.
Dalla documentazione in atti emerge che numerosi atti prodromici all'esecuzione (ingiunzioni, preavvisi e intimazioni) risultano privi di prova della rituale notifica oppure accompagnati da relate difformi o incomplete.
3 “In materia di riscossione coattiva di crediti tributari, l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 57, primo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dipende dall'atto impugnato e non dal vizio dedotto, sicché, mentre il contribuente non può impugnare dinanzi al giudice ordinario la cartella di pagamento
o l'avviso di mora, la cui cognizione è riservata al giudice tributario, può proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il pignoramento, oltre che per vizi suoi propri, anche per far valere la nullità derivata, conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere”( cfr. Cass. civ. n. 9246/2015).
Le spese, in considerazione dell'epoca dei precedenti giurisprudenziali relativi al necessario invio della comunicazione di avvenuta notificazione, vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da nei Parte_4 confronti della ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Parte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vallo della Lucania, 1/07/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
4
Verbale udienza del 01/07/2025
E' presente per la e per delega dell'Avv. Aida Giannattasio l'Avv Annarita Parte_1
Masiello la quale si riporta agli scritti difensivi e ne chiede l'integrale accoglimento.
Evidenzia, in via assolutamente preliminare, che i crediti sottesi ai pignoramenti immobiliari n. 462577/2022 e n. 462578/2022/2022 sono afferenti il mancato pagamento di tributi del Comune di Salerno e del Comune di Cava de Tirreni, per cui sfuggono alla competenza dell'A.G.O. in favore del Giudice Tributario, come sancito anche dalla recentissima Ordinanza della Cassazione n. 9498 del 29/1/2025 la quale ben specifica che vi è esclusiva giurisdizione del Giudice Tributario se viene impugnato un atto della riscossione, ad esempio come nel caso di specie un pignoramento, che è il primo atto notificato al contribuente in quanto gli atti precedenti si ritengono non notificati. Tale orientamento è da ritenersi in continuità con l'orientamento già tracciato dalle Ordinanze
a Sezioni Unite n. 8465/2022 e n. 16986/2022. Sempre in via preliminare si eccepisce la tardività dell'opposizione proposta, in quanto il Sig. aveva già ricevuto Parte_2
in precedenza altri atti esattoriali, afferenti gli stessi crediti, avverso i quali non ha mai provveduto a presentare ricorso nei termini stabiliti dalla legge. Ma vi è di più! Per la stessa posizione debitoria, il sig. , qualificatosi come erede del sig. Parte_3
, provvedeva in data 21.10.2022 ad inoltrare alla a mezzo Parte_2 Parte_1
dei suoi difensori, istanza di rateizzazione, con ciò riconoscendo, così come si evince dalla documentazione depositata, la validità della predetta pretesa debitoria, per cui non vi è dubbio alcuno sulla sua fondatezza e sulla sua definitività. Ancora in via preliminare, si ribadisce che la ricorrente non ha dato prova della sua legittimazione ad agire o, comunque, della titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, atteso che dalla narrativa del ricorso non è dato sapere in base a quale titolo si faccia ad agire in giudizio. L'Avv.
1 Masiello impugna estensivamente ogni avverso dedotto prodotto ed eccepito e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. È altresì presente, si fini della pratica forense, la dottoressa Persona_1
Il giudice alle ore 12,55, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 1.07.2025 ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c. della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 674 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare”, e vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliata a Cava de Parte_4 C.F._1
Tirreni (SA) alla Via G. Pellegrino n. 7, presso lo studio degli avv. Maximo Russo e Ciro Apicella, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
OPPONENTE
E
(CF: in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in Salerno, alla Via F.lli De Mattia, 6, presso lo studio dell'avv. Aida Giannattasio, giusta procura in causa;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte convenuta come da verbale di udienza e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 1/7/2025, qui da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra proponeva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 Parte_4
comma 2 c.p.c., avverso la procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 52/2022 del Tribunale di
2 Vallo della Lucania, promossa dalla nei confronti del sig. , Parte_1 Parte_2 deceduto in data 10/10/2022 in Salerno.
L'opponente rappresentava di essere erede del sig. e riferiva che, all'esito di Parte_2 una verifica preliminare del compendio ereditario era emersa l'esistenza di una serie di procedure esecutive già pendenti e che in particolare la veva dato corso ad una procedura Parte_1 di pignoramento immobiliare su beni immobili facenti parte del patrimonio relitto, fondando la propria pretesa esecutiva su una pluralità di ingiunzioni fiscali e intimazioni di pagamento emesse tra il 2012 e il 2022, per un importo di euro 164.714,75, in relazione a tributi locali.
Deduceva plurimi vizi formali e sostanziali degli atti esecutivi opposti ed, in particolare, censurava la mancata o irregolare notificazione delle ingiunzioni sottese, nonchè la carenza dei presupposti per il pignoramento.
Si costituiva la che contestava integralmente le avverse deduzioni. Eccepiva il Parte_1 difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che l'opposizione vertesse sul merito del credito d'imposta di natura fiscale e assumeva la correttezza dell'attività espletata.
Nelle more del giudizio esecutivo, la vendita immobiliare delle consistenze site in Castellabate
(SA) [Lotto 1 foglio 10 part. 514 sub 55 rend. € 3817,13 Frazione Lago Via Starza, Via Vincenzo
Montone mappali 515-516-517-518-519-520-521-522-523] era sospesa.
Il Tribunale fissava l'udienza del 1/7/2025 per la discussione orale della causa.
L'opposizione merita accoglimento.
L'eccezione preliminare sollevata da fondata sull'asserito difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato la fondatezza o legittimità del credito tributario, bensì ha dedotto vizi afferenti la notifica degli atti presupposti, unicamente per rimarcare le conseguenze di tali vizi sul procedimento esecutivo. Pertanto, si è al cospetto di una controversia che attiene alla regolarità della procedura esecutiva e non al merito dell'accertamento impositivo, con conseguente piena radicazione della giurisdizione ordinaria.
Passando all'esame del merito, le doglianze circa la nullità degli atti esecutivi sollevate da parte opponente si appalesano fondate.
Dalla documentazione in atti emerge che numerosi atti prodromici all'esecuzione (ingiunzioni, preavvisi e intimazioni) risultano privi di prova della rituale notifica oppure accompagnati da relate difformi o incomplete.
3 “In materia di riscossione coattiva di crediti tributari, l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 57, primo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dipende dall'atto impugnato e non dal vizio dedotto, sicché, mentre il contribuente non può impugnare dinanzi al giudice ordinario la cartella di pagamento
o l'avviso di mora, la cui cognizione è riservata al giudice tributario, può proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il pignoramento, oltre che per vizi suoi propri, anche per far valere la nullità derivata, conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere”( cfr. Cass. civ. n. 9246/2015).
Le spese, in considerazione dell'epoca dei precedenti giurisprudenziali relativi al necessario invio della comunicazione di avvenuta notificazione, vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da nei Parte_4 confronti della ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Parte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vallo della Lucania, 1/07/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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