Art. 9.
Il secondo comma dell'articolo 48 del predetto testo unico e' cosi' modificato:
"La Cassa ha una sola gestione con contabilita' unica delle prestazioni e dei contributi. Essa e' amministrato dall'istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento".
Il secondo comma dell'articolo 48 del predetto testo unico e' cosi' modificato:
"La Cassa ha una sola gestione con contabilita' unica delle prestazioni e dei contributi. Essa e' amministrato dall'istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento".