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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 958/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP RT, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2897/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Felice A Cancello - Via Napoli 81027 San Felice A Cancello CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4992/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi: - SENTENZA n. 4992 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6743/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 4992/2024 depositata il 27.11.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 02820239007680620000 per € 2.397,32, sottesa alle cartelle: n.02820170018166987000 relativa alla Tassa Rifiuti anno 2017 per la somma complessiva di
€ 580,71 e n.02820180012815329000 relativa alla Tassa Rifiuti anni 2013/2015/2016, per la somma complessiva di € 1.272,61;
Con l'originario giudizio il contribuente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, il vizio di motivazione e l'intervenuta prescrizione. Si costituiva l'ADER di Caserta controdeducendo, versando in atti documentazione. Non si costituiva il Comune di San Felice a Cancello ente impositore.
Il Giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso stante la regolare notifica delle prodromiche cartelle non impugnate, facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante contesta la ritualità delle notifiche considerato che il messo notificatore dichiarava l'irreperibilità assoluta del destinatario procedendo secondo il disposto dell'art.143 c.p.c. , senza dimostrare ed allegare le certificazioni anagrafiche che giustifichino la procedura seguita. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SS controdeucendo. Non si costituiva il Comune di San Felice
a Cancello.
La causa veniva discussa all'udienza del 5.11.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Dalla consultazione del fascicolo del giudizio di primo grado emerge che l'ufficio ha depositato sia copia della relata di notifica ove si evince la irreperibilità assoluta del contribuente “sconosciuto” all'indirizzo, sia la copia del deposito degli atti alla “casa Comunale” e successiva pubblicazione, nonché copia del certificato della Camera di Commercio con interrogazione a nome del contribuente, a dimostrazione della ulteriore attività posta in essere tesa a reperire un recapito certo del contribuente.
Alla luce degli elementi documentali in atti la procedure di notifica delle sottese cartelle di pagamento risulta corretta, di guisa che non essendo state impugnate entro il termine di legge, il debito erariale risulta consolidato e l'impugnata intimazione di pagamento corretta.
L'appello va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado, che liquida in euro 550,00 oltre oneri di legge se dovuti da attribuirsi al procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP RT, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2897/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Felice A Cancello - Via Napoli 81027 San Felice A Cancello CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4992/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi: - SENTENZA n. 4992 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6743/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 4992/2024 depositata il 27.11.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 02820239007680620000 per € 2.397,32, sottesa alle cartelle: n.02820170018166987000 relativa alla Tassa Rifiuti anno 2017 per la somma complessiva di
€ 580,71 e n.02820180012815329000 relativa alla Tassa Rifiuti anni 2013/2015/2016, per la somma complessiva di € 1.272,61;
Con l'originario giudizio il contribuente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, il vizio di motivazione e l'intervenuta prescrizione. Si costituiva l'ADER di Caserta controdeducendo, versando in atti documentazione. Non si costituiva il Comune di San Felice a Cancello ente impositore.
Il Giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso stante la regolare notifica delle prodromiche cartelle non impugnate, facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante contesta la ritualità delle notifiche considerato che il messo notificatore dichiarava l'irreperibilità assoluta del destinatario procedendo secondo il disposto dell'art.143 c.p.c. , senza dimostrare ed allegare le certificazioni anagrafiche che giustifichino la procedura seguita. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SS controdeucendo. Non si costituiva il Comune di San Felice
a Cancello.
La causa veniva discussa all'udienza del 5.11.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Dalla consultazione del fascicolo del giudizio di primo grado emerge che l'ufficio ha depositato sia copia della relata di notifica ove si evince la irreperibilità assoluta del contribuente “sconosciuto” all'indirizzo, sia la copia del deposito degli atti alla “casa Comunale” e successiva pubblicazione, nonché copia del certificato della Camera di Commercio con interrogazione a nome del contribuente, a dimostrazione della ulteriore attività posta in essere tesa a reperire un recapito certo del contribuente.
Alla luce degli elementi documentali in atti la procedure di notifica delle sottese cartelle di pagamento risulta corretta, di guisa che non essendo state impugnate entro il termine di legge, il debito erariale risulta consolidato e l'impugnata intimazione di pagamento corretta.
L'appello va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado, che liquida in euro 550,00 oltre oneri di legge se dovuti da attribuirsi al procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario.