Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 958
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto corretta la procedura di notifica delle cartelle di pagamento, in quanto l'ufficio ha depositato la relata di notifica attestante l'irreperibilità assoluta, la copia del deposito degli atti presso la casa comunale e la successiva pubblicazione, nonché il certificato della Camera di Commercio che dimostra l'attività svolta per reperire un recapito certo del contribuente. Non essendo state le cartelle impugnate entro il termine di legge, il debito erariale si è consolidato.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento siano state regolarmente notificate e non essendo state impugnate nei termini di legge, il debito erariale si è consolidato.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che, a seguito della corretta notifica delle cartelle e della loro mancata impugnazione, il debito erariale si sia consolidato e l'intimazione di pagamento sia corretta.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, a seguito della corretta notifica delle cartelle e della loro mancata impugnazione, il debito erariale si sia consolidato e l'intimazione di pagamento sia corretta, escludendo implicitamente la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 958
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 958
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo