Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 12/06/2025, n. 11498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11498 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11498/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11793/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11793 del 2021, proposto da
Esco Mc S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Mari, Anna Maria Desidera', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Mari in Roma, via degli Scialoja, 18, come da procura in atti;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fienga, Giovanni Battista De Luca, Alessandro Zuccaro, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8, come da procura in atti;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. GSE/P20210021451 – 09/08/2021, recante “Istanza di applicazione dell'art. 56 del DL 762020 (GSE/A20200121150 del giorno 11 agosto 2020), in merito al provvedimento di decadenza dal diritto di ottenimento degli incentivi prot. GSE/P20180041784 del 17maggio 2018. Comunicazione esito”, con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (in seguito solo GSE) ha disposto il rigetto della istanza di applicazione dell'art. 56 del DL 76/2020 presentata, via PEC in data 11.08.2020, per l'annullamento dei provvedimenti prot. nn. GSE/P20180041784 – 17/05/2018 e GSE/P20180056343 – 22/06/2018, con cui il GSE ha disposto la decadenza dagli incentivi per la totalità delle RVC nella titolarità della odierna ricor-rente (sui quali pende avanti il Consiglio di Stato, Sez. IV, il giudizio n. 4675/2020 R.G.);
- nonché di ogni altro atto connesso, precedente e conseguente, ivi compresa, per quanto possa occorrere, la nota prot. n. GSE/P20210008307 - 18/03/2021
accertamento del diritto
all'accoglimento della istanza a sensi dell'art. 56 DL 76/2020
e per la condanna
a sensi dell'art. 34 c.p.a., a disporre la riammissione di tutte le RVC agli incentivi at-tesi dal momento della loro sospensione/interruzione, nonché per la condanna al ri-sarcimento dei danni per il caso in cui, accertata la illegittimità dei provvedimenti predetti, per qualsiasi ragione non sia più possibile la riedizione del potere previsto dall'art. 56 DL n.76/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame la società in epigrafe ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. GSE/P20210021451 – 09/08/2021, recante “Istanza di applicazione dell'art. 56 del DL 762020 (GSE/A20200121150 del giorno 11 agosto 2020), in merito al provvedimento di decadenza dal diritto di ottenimento degli incentivi prot. GSE/P20180041784 del 17maggio 2018. Comunicazione esito”, con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (in seguito solo GSE) ha disposto il rigetto della istanza di applicazione dell’art. 56 del DL 76/2020 presentata, via PEC in data 11.08.2020, per l’annullamento dei provvedimenti prot. nn. GSE/P20180041784 – 17/05/2018 e GSE/P20180056343 – 22/06/2018.
2. – GSE si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
3. – Con atto depositato il 17 aprile 2025 la ricorrente ha dichiarato di non nutrire più interesse alla decisione del ricorso nel merito, ed ha chiesto a questo TAR di prendere atto di tanto.
GSE ha aderito a tale istanza.
4. – Il ricorso, passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025, deve, in ragione di quanto sopra, essere dichiarato improcedibile.
5. – Le spese, viste le richieste delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO