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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 788/2021
Il GOP dott. Enrico Prost, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da ), Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti PIVA PAOLO e STEFANO
Ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti FURIA
[...] P.IVA_2
LORENZO e PULVIRENTI FABIO ORAZIO ANTONIO,
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ITL ex artt. 22 e ss. L.
689/1981, lavoro.
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto Parte_3
l' Controparte_2
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.
325/2021 (Prot. 28041) del 12/10/2021, emessa per l'importo di € 8.000,00 per sanzioni amministrative (oltre ad € 18,50 per spese di notifica) connesse alla presunta violazione di disposizioni in materia di interposizione illecita da pseudo - appalto, nonché per impedimento alla vigilanza .
Con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 35 985 del 14/08/2018 veniva contestata al Sig. (oltre Parte_4
che al consorzio ricorrente quale obbligato in solido) , nella sua qualità di amministratore unico pro tempore di , Parte_3
tanto la mera somministrazione di un proprio lavoratore (Sig.
) a TT S.r.l. nel periodo aprile- Persona_1
maggio 2018, per un totale di n. 31 giorni complessivi (nei fatti, il Sig. Imperatrice sarebbe stato “impegnato in semplici lavori di assemblaggio, mischiato ad altro personale presente in
TT”), quanto l'impedimento dell'attività di vigilanza, ottenuto omettendo di ottemperare integralmente alla richiesta di documenti inoltrata in data 07/06/2018 ed ignorando completamente il sollecito inviato dall'Ente opposto in data
08/10/2018.
Parte opponente protesta , in primo luogo, il difetto di motivazione e l'indeterminatezza del calcolo degli importi pretesi per le violazioni contestate;
in secondo luogo, la genuinità dell'appalto.
Quanto al primo motivo, essa osserva che il richiamo all'art. 11 legge 689/81 non è sufficiente ad illustrare le modalità di determinazione della sanzione e a compiere lo scrutinio dell'iter
Pag. 2 di 8 Cont logico-giuridico che ha indotto la alla quantificazione della sanzione nella somma di € 8.000,00.
Sotto il profilo della genuinità dell'appalto, invece, essa evidenzia l'esistenza di due distinti contratti di appalto in essere con TT S.r.l. al momento degli accessi ispettivi, sottolineando l'irrilevanza della circostanza che non fosse presente un responsabile al momento degli accessi stessi, Parte_1
in quanto la semplicità delle commesse rendeva superflua e antieconomica la presenza di un soggetto che coordinasse l'attività del dipendente.
2. Si è costituito l' Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
[...]
Quanto alla prima violazione, l' ha esposto che, a CP_1
seguito degli accessi ispettivi effettuati nei mesi di marzo e maggio 2018 presso le sedi di Via Leonardo da Vinci e Via Cont Galilei (e di cui ai verbali depositati quali docc. n. 1-2 ), in data 24/05/2018 veniva sentito a sommarie informazioni testimoniali il sig. , dipendente il Persona_1 Parte_1
quale dichiarava, in assenza di altro personale di di Parte_1
prendere direttive sul lavoro dai dipendenti di TT S.r.l.,
Sigg.ri e e che il proprio orario di lavoro Pt_5 Per_1
veniva registrato da TT S.r.l. su dei fogli presenza, posti Cont all'ingresso del capannone (doc. n. 3 ).
Il Sig. sentito a s.i.t. nella stessa data, illustrava Pt_5
l'organizzazione del lavoro all'interno del capannone e confermava la registrazione dell'orario di lavoro degli esterni
Pag. 3 di 8 (quindi non solo del Sig. ) su dei fogli di presenza Persona_1
Cont (doc. n. 6 ).
Il Sig. anch'egli sentito a s.i.t. nella stessa data (doc. Per_1
Cont n. 5 ), affermava che nel proprio reparto, in cui egli era l'unico dipendente di TT S.r.l., lavoravano dipendenti di di Vopertec, e che era lui a dirigere i lavoratori, dicendo Parte_1
loro “quello che dovevano fare”.
Nelle s.i.t. rese in data 31/05/2018 dal Sig. Parte_6
Cont (doc. n. 4 ), emergeva che TT S.r.l. demandava a terzi l'esecuzione di lavori per i quali non era richiesta una specifica competenza e che il ricorso agli appalti si era reso necessario perché il tentativo di rivolgersi ad agenzie interinali per reperire manodopera aveva dato esiti insoddisfacenti.
Quanto alla seconda violazione, rilevato che l'opposizione non contiene alcuna contestazione della sanzione relativa all'impedimento alla vigilanza, l' ha CP_1
documentalmente provato lo scambio di comunicazioni intercorso con docc. nn. 10 -14 ITL). Parte_1
Cont L' ha quindi concluso per l'avvenuto accertamento delle violazioni, con conseguente emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 35985 del 14/08/2018.
Poiché le considerazioni riportate negli scritti difensivi depositati, in sede amministrativa, da parte ricorrente (doc. n. 2 opponente), non venivano accolte, l' provvedeva CP_1
all'emissione e notifica dell'ordinanza-ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione.
Pag. 4 di 8 Nel merito, l' ha difeso la correttezza dell'accertamento Pt_7
ispettivo, rilevando l 'assenza di un risultato utile e autonomo da conseguire da parte dell'appaltatrice, l'eterodirezione della manodopera – non dotata di professionalità specifica – da parte di TT S.r.l. e il mancato impiego di mezzi da parte dell'appaltatore.
3. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4. Con il verbale unico di accertamento alla base dell'ordinanza-ingiunzione opposta è stata contestata, in primo luogo, la mera somministrazione di un lavoratore nel periodo aprile-maggio 2018, per un totale di n. 31 giorni complessivi.
L'accertamento si basa sull'assunto, derivante dalle s.i.t. – pienamente confermate dal l'istruttoria orale – che TT
S.r.l. si sia avvalsa dell'attività del Sig. , dipendente Persona_1
di così come quella di altri, quale mero ausilio integrativo Parte_1
di forza lavoro a quanto ad essa necessario per gestire meglio la produzione, senza che l'attività di ia stata in alcun modo Parte_1
connotata dall'autonomia organizzativa necessaria a configurare un appalto genuino .
Del resto, è noto che nell'appalto cosiddetto “leggero”, in cui l'attività si risolve prevalentemente nelle prestazioni di lavoro, si debba verificare il profilo relativo all'organizzazione del lavoro, in particolare l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Pag. 5 di 8 Nel caso di specie, è la stessa parte ricorrente ad affermare che la presenza di un soggetto che coordinasse l'attività del dipendente sarebbe stata superflua e antieconomica, in ragione della semplicità delle commesse , e a comprovare quindi l'assenza, da parte dell'appaltatrice, del necessario esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto .
Peraltro, nel caso di specie ricorrono praticamente tutti gli indici rivelatori dell'interposizione fittizia di manodopera, ossia: l'utilizzo di mezzi del committente ( eccezion fatta per la dotazione più minuta); la mancanza di un contributo organizzativo qualificante dell'appaltatore (che si è limitata a mettere a disposizione il lavoratore); la conseguente mancanza di un concreto rischio d'impresa in capo all'appaltatore.
Il motivo di opposizione è, pertanto, infondato , per le stesse considerazioni analiticamente svolte nella sentenza n.
1366/2023 del Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, se conda sezione civile (Dott.ssa Francesca Malgoni ).
5. In merito al difetto di motivazione e indeterminatezza del calcolo degli importi pretesi per le violazioni contestate , si osserva quanto segue.
Nell'ordinanza-ingiunzione opposta, le ragioni che avrebbero condotto l' alla determinazione dell e sanzioni non sono, Pt_7
effettivamente, diffusamente (e convenientemente) esplicitate, ma poco più che accennate: il riferimento alla “pluralità delle violazioni” (in tutto due) e all'omesso adempimento , infatti, di
Pag. 6 di 8 per sé solo (ossia senza l'illustrazione, nello specifico, della gravità della condotta accertata, della personalità dell'autore delle violazioni emersa nel corso del procedimento e degli altri elementi di valutazione soppesati) poco dice, in concreto, sugli elementi di valutazione ex art. 11 legge 689/81.
Sotto altro profilo, è però vero che il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del
1981.
A questo proposito, non può non osservarsi come la sanzione irrogata per la prima violazione sia corrispondente al minimo edittale e come la seconda violazione sia di poco superiore rispetto a quella, in misura ridotta, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio e che, d'altra parte, le circostanze documentalmente emerse (in particolare la reiterazione dell'illecito con l'omesso adempimento alla richiesta via PEC del 08.10.2018 , sostanzialmente ignorata, che parte opponente non ha contestato) inducono a ritenere che la sanzione sia stata correttamente determinata e si appalesi, in definitiva, congrua.
7. Le spese di causa seguono la soccombenza di parte ricorrente, con riduzione del 20% in ragione del fatto che l' si è difeso per mezzo dei propri funzionari. La CP_1
media complessità della causa comporta l'adozione dei valori
Pag. 7 di 8 medi di cui al D.M. 55/14, all. 1, Tab. 3 (cause di lavoro), scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, per le fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Nella causa n. 788/2021, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
contro l'ordinanza-ingiunzione n. 325/2021
[...]
(Prot. 28041) del 12/10/2021 dell' Controparte_1
di Parma e sede di
[...] CP_1 CP_1
accertando la debenza delle somme recate dall'atto opposto.
2) Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di lite a favore dell' opposto, liquidate in € 4.310,40 oltre CP_1
rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Reggio Emilia così deciso il 2 1/01/2025.
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 8 di 8
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 788/2021
Il GOP dott. Enrico Prost, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da ), Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti PIVA PAOLO e STEFANO
Ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti FURIA
[...] P.IVA_2
LORENZO e PULVIRENTI FABIO ORAZIO ANTONIO,
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ITL ex artt. 22 e ss. L.
689/1981, lavoro.
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto Parte_3
l' Controparte_2
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.
325/2021 (Prot. 28041) del 12/10/2021, emessa per l'importo di € 8.000,00 per sanzioni amministrative (oltre ad € 18,50 per spese di notifica) connesse alla presunta violazione di disposizioni in materia di interposizione illecita da pseudo - appalto, nonché per impedimento alla vigilanza .
Con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 35 985 del 14/08/2018 veniva contestata al Sig. (oltre Parte_4
che al consorzio ricorrente quale obbligato in solido) , nella sua qualità di amministratore unico pro tempore di , Parte_3
tanto la mera somministrazione di un proprio lavoratore (Sig.
) a TT S.r.l. nel periodo aprile- Persona_1
maggio 2018, per un totale di n. 31 giorni complessivi (nei fatti, il Sig. Imperatrice sarebbe stato “impegnato in semplici lavori di assemblaggio, mischiato ad altro personale presente in
TT”), quanto l'impedimento dell'attività di vigilanza, ottenuto omettendo di ottemperare integralmente alla richiesta di documenti inoltrata in data 07/06/2018 ed ignorando completamente il sollecito inviato dall'Ente opposto in data
08/10/2018.
Parte opponente protesta , in primo luogo, il difetto di motivazione e l'indeterminatezza del calcolo degli importi pretesi per le violazioni contestate;
in secondo luogo, la genuinità dell'appalto.
Quanto al primo motivo, essa osserva che il richiamo all'art. 11 legge 689/81 non è sufficiente ad illustrare le modalità di determinazione della sanzione e a compiere lo scrutinio dell'iter
Pag. 2 di 8 Cont logico-giuridico che ha indotto la alla quantificazione della sanzione nella somma di € 8.000,00.
Sotto il profilo della genuinità dell'appalto, invece, essa evidenzia l'esistenza di due distinti contratti di appalto in essere con TT S.r.l. al momento degli accessi ispettivi, sottolineando l'irrilevanza della circostanza che non fosse presente un responsabile al momento degli accessi stessi, Parte_1
in quanto la semplicità delle commesse rendeva superflua e antieconomica la presenza di un soggetto che coordinasse l'attività del dipendente.
2. Si è costituito l' Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
[...]
Quanto alla prima violazione, l' ha esposto che, a CP_1
seguito degli accessi ispettivi effettuati nei mesi di marzo e maggio 2018 presso le sedi di Via Leonardo da Vinci e Via Cont Galilei (e di cui ai verbali depositati quali docc. n. 1-2 ), in data 24/05/2018 veniva sentito a sommarie informazioni testimoniali il sig. , dipendente il Persona_1 Parte_1
quale dichiarava, in assenza di altro personale di di Parte_1
prendere direttive sul lavoro dai dipendenti di TT S.r.l.,
Sigg.ri e e che il proprio orario di lavoro Pt_5 Per_1
veniva registrato da TT S.r.l. su dei fogli presenza, posti Cont all'ingresso del capannone (doc. n. 3 ).
Il Sig. sentito a s.i.t. nella stessa data, illustrava Pt_5
l'organizzazione del lavoro all'interno del capannone e confermava la registrazione dell'orario di lavoro degli esterni
Pag. 3 di 8 (quindi non solo del Sig. ) su dei fogli di presenza Persona_1
Cont (doc. n. 6 ).
Il Sig. anch'egli sentito a s.i.t. nella stessa data (doc. Per_1
Cont n. 5 ), affermava che nel proprio reparto, in cui egli era l'unico dipendente di TT S.r.l., lavoravano dipendenti di di Vopertec, e che era lui a dirigere i lavoratori, dicendo Parte_1
loro “quello che dovevano fare”.
Nelle s.i.t. rese in data 31/05/2018 dal Sig. Parte_6
Cont (doc. n. 4 ), emergeva che TT S.r.l. demandava a terzi l'esecuzione di lavori per i quali non era richiesta una specifica competenza e che il ricorso agli appalti si era reso necessario perché il tentativo di rivolgersi ad agenzie interinali per reperire manodopera aveva dato esiti insoddisfacenti.
Quanto alla seconda violazione, rilevato che l'opposizione non contiene alcuna contestazione della sanzione relativa all'impedimento alla vigilanza, l' ha CP_1
documentalmente provato lo scambio di comunicazioni intercorso con docc. nn. 10 -14 ITL). Parte_1
Cont L' ha quindi concluso per l'avvenuto accertamento delle violazioni, con conseguente emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 35985 del 14/08/2018.
Poiché le considerazioni riportate negli scritti difensivi depositati, in sede amministrativa, da parte ricorrente (doc. n. 2 opponente), non venivano accolte, l' provvedeva CP_1
all'emissione e notifica dell'ordinanza-ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione.
Pag. 4 di 8 Nel merito, l' ha difeso la correttezza dell'accertamento Pt_7
ispettivo, rilevando l 'assenza di un risultato utile e autonomo da conseguire da parte dell'appaltatrice, l'eterodirezione della manodopera – non dotata di professionalità specifica – da parte di TT S.r.l. e il mancato impiego di mezzi da parte dell'appaltatore.
3. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4. Con il verbale unico di accertamento alla base dell'ordinanza-ingiunzione opposta è stata contestata, in primo luogo, la mera somministrazione di un lavoratore nel periodo aprile-maggio 2018, per un totale di n. 31 giorni complessivi.
L'accertamento si basa sull'assunto, derivante dalle s.i.t. – pienamente confermate dal l'istruttoria orale – che TT
S.r.l. si sia avvalsa dell'attività del Sig. , dipendente Persona_1
di così come quella di altri, quale mero ausilio integrativo Parte_1
di forza lavoro a quanto ad essa necessario per gestire meglio la produzione, senza che l'attività di ia stata in alcun modo Parte_1
connotata dall'autonomia organizzativa necessaria a configurare un appalto genuino .
Del resto, è noto che nell'appalto cosiddetto “leggero”, in cui l'attività si risolve prevalentemente nelle prestazioni di lavoro, si debba verificare il profilo relativo all'organizzazione del lavoro, in particolare l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Pag. 5 di 8 Nel caso di specie, è la stessa parte ricorrente ad affermare che la presenza di un soggetto che coordinasse l'attività del dipendente sarebbe stata superflua e antieconomica, in ragione della semplicità delle commesse , e a comprovare quindi l'assenza, da parte dell'appaltatrice, del necessario esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto .
Peraltro, nel caso di specie ricorrono praticamente tutti gli indici rivelatori dell'interposizione fittizia di manodopera, ossia: l'utilizzo di mezzi del committente ( eccezion fatta per la dotazione più minuta); la mancanza di un contributo organizzativo qualificante dell'appaltatore (che si è limitata a mettere a disposizione il lavoratore); la conseguente mancanza di un concreto rischio d'impresa in capo all'appaltatore.
Il motivo di opposizione è, pertanto, infondato , per le stesse considerazioni analiticamente svolte nella sentenza n.
1366/2023 del Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, se conda sezione civile (Dott.ssa Francesca Malgoni ).
5. In merito al difetto di motivazione e indeterminatezza del calcolo degli importi pretesi per le violazioni contestate , si osserva quanto segue.
Nell'ordinanza-ingiunzione opposta, le ragioni che avrebbero condotto l' alla determinazione dell e sanzioni non sono, Pt_7
effettivamente, diffusamente (e convenientemente) esplicitate, ma poco più che accennate: il riferimento alla “pluralità delle violazioni” (in tutto due) e all'omesso adempimento , infatti, di
Pag. 6 di 8 per sé solo (ossia senza l'illustrazione, nello specifico, della gravità della condotta accertata, della personalità dell'autore delle violazioni emersa nel corso del procedimento e degli altri elementi di valutazione soppesati) poco dice, in concreto, sugli elementi di valutazione ex art. 11 legge 689/81.
Sotto altro profilo, è però vero che il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del
1981.
A questo proposito, non può non osservarsi come la sanzione irrogata per la prima violazione sia corrispondente al minimo edittale e come la seconda violazione sia di poco superiore rispetto a quella, in misura ridotta, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio e che, d'altra parte, le circostanze documentalmente emerse (in particolare la reiterazione dell'illecito con l'omesso adempimento alla richiesta via PEC del 08.10.2018 , sostanzialmente ignorata, che parte opponente non ha contestato) inducono a ritenere che la sanzione sia stata correttamente determinata e si appalesi, in definitiva, congrua.
7. Le spese di causa seguono la soccombenza di parte ricorrente, con riduzione del 20% in ragione del fatto che l' si è difeso per mezzo dei propri funzionari. La CP_1
media complessità della causa comporta l'adozione dei valori
Pag. 7 di 8 medi di cui al D.M. 55/14, all. 1, Tab. 3 (cause di lavoro), scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, per le fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Nella causa n. 788/2021, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
contro l'ordinanza-ingiunzione n. 325/2021
[...]
(Prot. 28041) del 12/10/2021 dell' Controparte_1
di Parma e sede di
[...] CP_1 CP_1
accertando la debenza delle somme recate dall'atto opposto.
2) Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di lite a favore dell' opposto, liquidate in € 4.310,40 oltre CP_1
rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Reggio Emilia così deciso il 2 1/01/2025.
Il GOP
Dott. Enrico Prost
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