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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9064 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 09/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22881/2022 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli avv.ti Ugo Maria Di Blasio e Parte_1
IE AN presso il cui studio in Napoli alla via Domenico Colasanto n. 3 elett.te domicilia
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto e spettanze;
impugnativa di licenziamento orale
CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stato assunto, in data 1.9.2018, alle dipendenze della società di fatto costituita dai coniugi CP_2
e – operante nel settore dei lavori edili – per svolgere mansioni di operaio
[...] CP_1 qualificato presso un cantiere ubicato in Napoli al Vico dei Tarallari n. 4, costituito da un immobile di proprietà del sig. che sarebbe dovuto essere ristrutturato al fine di potere Parte_2 essere impiegato come residenza alberghiera ( Bed & Breakfast ); che la sig.ra invero, CP_1 all'epoca della sua assunzione risultava essere titolare della ditta individuale Controparte_3
corrente in Napoli alla Via Arenaccia n. 149, Sc. C, operante nel settore dei lavori edili (
[...] successivamente cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 2.12.2020, vedi visura camerale storica versata in atti, doc. 1 ), mentre il marito, , sebbene avesse già da vari anni Controparte_2 iniziato a collaborare fattivamente con la propria consorte nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, ciò nonostante solo qualche tempo dopo, e più precisamente in data 5.6.2019, aveva provveduto ad iscriversi al Registro delle Imprese come ditta individuale operante anch'essa nel settore dei lavori edili sotto la denominazione ( vedi visura Controparte_4 camerale versata in atti, doc. 2 ); che i coniugi all'epoca dei fatti di causa, Parte_3 operavano come una vera e propria società di fatto, ossia esercitavano in comune l'attività edilizia facente capo, solo formalmente, alla ditta della sig.ra avendo realizzato tra loro una perfetta CP_1 sinergia economico-organizzativa, sul piano amministrativo ed operativo, univocamente diretta al conseguimento di profitti d'impresa a beneficio di entrambi;
che il suo rapporto di lavoro era venuto ad instaurarsi con la società di fatto costituita dai coniugi e, conseguentemente, con Parte_3 ciascuno dei predetti, i quali, stante l'equiparabilità delle società di fatto a quelle in nome collettivo irregolari ( ex plurimis Cass. n. 7236/1995, Cass. Sez. Lav. n. 2816/1997, Cass. Sez. Lav. n.
14084/2010, Cass. Sez. VI n. 31046/2019 ), erano chiamati a rispondere solidalmente ed illimitatamente di tutte le obbligazioni scaturenti dal predetto rapporto, ai sensi dell'art. 2291 c.c.; che i lavori di ristrutturazione concernenti l'immobile di Vico dei Tarallari n. 4 in Napoli erano stati dal sig. formalmente commissionati alla ditta di ( che si occupava Parte_2 CP_3 CP_1 degli aspetti amministrativo-contabili dell'attività imprenditoriale svolta in sinergia con il marito ) prendendo, però, accordi con il sig. , mentre tutte le attività di gestione ed organizzazione del CP_2 cantiere, incluse le attività di reperimento e direzione delle maestranze ivi impiegate, con gli annessi adempimenti retributivi ( afferenti alla sfera operativa dell'attività d'impresa ), erano state svolte solo ed unicamente dal sig. ; che l'istaurazione del suo rapporto di lavoro, avente natura Controparte_2 di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, era stata concordata con il sig.
in quel di Napoli, presso l'anzidetto cantiere di lavoro, sebbene ad essa, poi, non Controparte_2 avesse fatto seguito alcuna regolarizzazione del rapporto sotto il profilo previdenziale ed assicurativo;
che aveva svolto, sin dall'inizio, le mansioni di operaio qualificato occupandosi della tinteggiatura e coloritura degli interni del citato immobile, della stuccatura dei soffitti e delle pareti ivi esistenti e della posa in opera delle piastrelle;
che, nel disimpegnare le mansioni sopra descritte, aveva sempre operato seguendo le direttive impartitegli dal sig. , marito della sig.ra Controparte_2 CP_1
unico soggetto ad occuparsi della direzione dei lavori da eseguirsi presso il citato immobile;
[...] che aveva sempre osservato un orario di lavoro di 60 ore settimanali distribuite su 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, per 10 ore di lavoro al dì, dalle ore 08:00 alle ore 19:00 con un'ora di pausa per il pranzo ( dalle ore 13:00 alle ore 14:00 ), come stabilito dal sig. al Controparte_2 quale aveva dovuto dare conto di eventuali assenze o ritardi, che aveva sempre percepito mensilmente una paga di € 1.440,00 in contanti e, più precisamente, € 720,00 ogni 15 gg. dalle mani del Sig.
, e non aveva mai fruito di ferie;
che, in data 24.12.2018, al termine della giornata Controparte_2 lavorativa, il sig. gli aveva riferito oralmente che non sarebbe dovuto più venire a Controparte_2 lavorare poichè sia lui che la propria consorte, avevano deciso di licenziarlo non CP_1 avendo più bisogno della sua collaborazione, che tale licenziamento intimato oralmente era del tutto nullo ed inefficace ai sensi dell'art. 2, comma III, della L.n. 604/1966 per mancanza della forma scritta con ilo suo conseguente diritto, ai sensi dell'art. 2, comma I, del D.lgvo n. 23/2015, a prescindere dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto che gli sarebbe spettata all'epoca del licenziamento, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati per il medesimo periodo, che, considerate le mansioni in concreto svolte, in applicazione parametrica ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost. delle disposizioni del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 23.7.2008, e successivi rinnovi, avrebbe dovuto percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal citato CCNL per il II livello di inquadramento retributivo nel quale erano inseriti gli operai qualificati
“…….capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione…..” quali per l'appunto i lavoratori addetti a svolgere mansioni di “….decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie……” e di “….stuccatore comune di soffitti e pareti……”, ovvero, di “….Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà……” ( vedi art. 77 del citato CCNL ); che, considerati i minimi retributivi previsti dal II livello del citato CCNL, la quantità della prestazione lavorativa effettivamente da lui resa ininterrottamente dall'1.9.2018 sino al 24.12.2018 e le somme da lui percepite, dovevano essergli riconosciute le differenze retributive ivi analiticamente conteggiate: Tanto premesso conveniva entrambi i resistenti dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“ in via principale, previo accertamento della esistenza di una società di fatto tra i coniugi CP_5
e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno tra il
[...] ricorrente ed i convenuti, in forma societaria o in proprio, a far data dall'1.9.2018, condannare la società di fatto costituita dai coniugi ed i predetti, solidalmente tra loro, ovvero, i Parte_3 sig.ri e ciascuno per quanto di ragione, a corrispondere al ricorrente la CP_2 CP_1 complessiva somma di € 5.002,56 per differenze retributive su lavoro ordinario e straordinario e per ferie e XIII mensilità, oltre accessori di legge;
- sempre in via principale, previo accertamento della inefficacia del licenziamento orale del
24.12.2018 qui impugnato, ordinare alla società di fatto costituita dai coniugi ed ai Parte_3 predetti, solidalmente tra loro, ovvero, ai sig.ri e ciascuno per quanto di ragione, CP_2 CP_1 la reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro con conseguente condanna dei medesimi, in solido, ovvero, per quanto di competenza di ciascuno, al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto che gli sarebbe spettata all'epoca del licenziamento, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, tenuto conto che la retribuzione da prendersi a base di calcolo ammonta ad € 1.817,14 mensili ( € 1.533,45 +
18,5% );
- in subordine, previo accertamento della esistenza di una società di fatto tra i coniugi CP_5
e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno tra il
[...] ricorrente ed i convenuti, in forma societaria o in proprio, dall'1.9.2018 al 24.12.2018, condannare la società di fatto costituita dai coniugi ed i predetti, solidalmente tra loro, ovvero, i Parte_3 sig.ri e ciascuno per quanto di ragione, a corrispondere al ricorrente la CP_2 CP_1 complessiva somma di € 5.002,56 per differenze retributive su lavoro ordinario e straordinario e per ferie e XIII mensilità, oltre accessori di legge, nonché l'ulteriore somma di € 504,76 a titolo di TFR, oltre accessori di legge”; il tutto con vittoria di spese di lite. ed , benchè regolarmente citati, restavano contumaci. CP_1 Controparte_2
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che:
La domanda va accolta in quanto fondata in fatto ed in diritto.
Nella fattispecie di cui è causa, considerata la contumacia delle parti resistenti, ricade interamente sulla parte ricorrente l'onere di provare la fondatezza della domanda da essa azionata in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro connotato nei termini della subordinazione per l'intero arco temporale di cui al ricorso introduttivo.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Va, innanzitutto, premesso che il prestatore di lavoro che agisce in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro ha l'onere processuale (c.f.r. 2697 c.c.) di provare, attraverso riscontri documentali e/o testimoniali, di avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato nel periodo, con le mansioni e con l'orario di lavoro assunti in ricorso, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese.
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, attraverso le concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso e i caratteri assunti in concreto dalla prestazione lavorativa, devono sussistere sia l'elemento della collaborazione che va identificata nella prestazione di lavoro posta in maniera continuativa e sistematica al servizio del datore di lavoro sia l'elemento della subordinazione che va identificata nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, mentre ne sono elementi caratteristici l'oggetto della prestazione,
l'osservanza di un predeterminato orario di lavoro, l'inesistenza in capo al lavoratore di un'organizzazione di tipo imprenditoriale anche in minimi termini e l'assenza di rischio ( cfr. Cass.
86/648; 88/4150; 89/52489/1635; 89/3930; 91/7608).
Ed ancora, l'assoggettamento alle altrui direttive rappresenta l'elemento tipico al quale bisogna riferirsi, mentre sono criteri sussidiari del rapporto la collaborazione sistematica e non occasionale,
l'osservanza di orari predeterminati, il versamento - a cadenze fisse - della retribuzione, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. (v. tra le più recenti: Cass. 1998
n.2370, Cass. 1998 n.1171, Cass. 1999 n.8187, Cass. 1999 n.5960, Cass. S.U. 1999 n.379).
Secondo l'art. 2094 del c.c. "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
La lettera della legge embleticamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
"alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ribadisce che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590;
Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi si pongono allorquando la relazione di supremazia, che produce l'assoggettamento, si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326; Cass. Lav.
9.6.1998 n. 5710)
- quanto meno nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione (così precisa Cass. Lav. n. 6570 del 19 maggio 2000) - quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav, 04.03.98, 2370;
Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del "tipo" legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
È, però, chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: - eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente,
a fondare l'accertamento della natura del rapporto, non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come concordanti, gravi e precisi indizi rivelatori della sussistenza effettiva della subordinazione (Cass. Sezioni Unite Civili n. 379 del 30 giugno 1999).
La Corte di Cassazione (v. sent. n. 15001 del 21 novembre 2000), ha, tra l'altro, ribadito che l'assoggettamento del lavoratore al potere datoriale (direttivo, disciplinare e di controllo) non si esaurisce in una mera situazione di fatto, bensì è tale in quanto espressione di un diritto e di un obbligo. E pertanto, dall'angolazione del lavoratore, è il sottostare al potere datoriale in osservanza di un obbligo;
e, dall'angolazione del datore, l'assoggettare il lavoratore nell'esercizio di un diritto. Ad integrare il rapporto di lavoro subordinato, è, pertanto, necessario non solo che il lavoratore sia assoggettato al potere (direttivo, disciplinare e di controllo) del datore, bensì che ciò faccia in adempimento di un obbligo contrattuale.
È, inoltre, da specificare che l'assoggettamento esprime una relazione fra datore (o persona che ne esprima la volontà) e lavoratore;
e, nell'ambito di questo rapporto, il datore assume una posizione attiva ( in quanto esercita il proprio potere nei confronti del lavoratore), ed il lavoratore una posizione passiva (in quanto è assoggettato al potere datoriale). Esterno a ciò è il rapporto fra il lavoratore (che invochi la natura subordinata del proprio lavoro) ed altri lavoratori;
l'eventuale potere che il primo eserciti nei confronti degli altri non costituisce, di per sé, una manifestazione della sua subordinazione al datore, poiché è ipotizzabile anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, che il primo abbia con il datore;
diventa segnale di subordinazione solo ove il suo potere si eserciti quale subordinata esecuzione dell'assoggettamento a specifiche direttive che il datore gli abbia dato (assoggettamento che anche in questa ipotesi riemerge come parametro di qualificazione del rapporto fra datore e lavoratore).
Tanto chiarito, la giurisprudenza della Suprema Corte è, però, anche orientata a ritenere che quando la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed, al fine della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro. (cfr. Cassazione civile, sez. lav.
04/10/2011 n. 20265; Cass. 8569/2004 che, nella specie, ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione all'addetta alla pulizia dello stabile sede di un , in considerazione del contenuto del contratto di appalto CP_6 stipulato tra la lavoratrice ed il - nel quale si stabiliva che la prima avrebbe quotidianamente CP_6 svolto le pulizie nell'immobile ed avrebbe percepito un compenso annuo, frazionabile anche in scadenze più brevi, ma di fatto erogato mensilmente, che era vietato il subappalto del servizio e che, infine, gli strumenti di lavoro sarebbero stati forniti a carico del - ed in considerazione, CP_6 altresì, degli elementi probatori acquisiti, dai quali era emerso che la lavoratrice non era tenuta ad osservare un preciso orario di lavoro - anche se la stessa aveva di fatto prestato servizio per quattro ore giornaliere, dovendo, peraltro, le pulizie essere svolte nell'orario di chiusura degli uffici - e che nessuno le aveva impartito direttive - in presenza, peraltro, di una dettagliata predeterminazione delle modalità di espletamento del servizio - nè era risultato che la stessa fosse stata assoggettata al potere gerarchico del . Nell'occasione la S.C. ha rilevato che detta decisione era stata adottata senza CP_6 indagare se potessero assumere valore significativo, al fine della qualificazione del rapporto, la continuità e la durata quasi ventennale del medesimo, le modalità di pagamento del corrispettivo, la circostanza che gli strumenti di lavoro fossero a carico del datore di lavoro e la reale portata della organizzazione del lavoro da parte della lavoratrice).
Ciò posto, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, passando, a questo punto, all'esame delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, il teste ha dichiarato:” Testimone_1
Indifferente. Conosco il ricorrente, in quanto sono stato suo collega di lavoro dal settembre al dicembre del 2018 in quanto ho lavorato presso un cantiere ubicato in Napoli, al Vico dei Tarallari, presso un immobile di proprietà del sig. In una mattina del settembre 2018, non Parte_2 ricordo esattamente quando, dal momento che ero alla ricerca di una occupazione, mi trovai a passare presso il Vico dei Tarallari in quanto anche io abito nella zona e notai che vi era un immobile presso il quale si stavano effettuando delle lavorazioni di ristrutturazione. In quella circostanza incontrai il sig. al quale chiesi se avrei potuto lavorare con lui e quest'ultimo mi rispose che
CP_2 aveva bisogno di un manovale e che mi sarei dovuto presentare il giorno dopo, cosa che effettivamente feci. Non ho mai incontrato personalmente, so solo che era la titolare CP_1 della ditta Edil G. S. A. Quando io ho cominciato a lavorare il sig. già era impegnato nella Pt_1 attività di ristrutturazione presso l'immobile ivi situato con la mansione di stuccatore nonché addetto alla posa in opera delle piastrelle. Era solo il sig. ad essere presente ogni giorno sul
CP_2 cantiere ed era lui che ci indicava tutte le attività che avremmo dovuto effettuare in giornata presso il cantiere stesso. Era sempre il sig. a pagarci in contanti. Sia io che siamo stati
CP_2 Pt_1 sempre presenti al lavoro fino alla data del 24.12.2018. Sia io che il ricorrente abbiamo osservato il medesimo orario lavorativo articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con un'ora di pausa per il pranzo. In data 24.12.2018, al termine della giornata lavorativa, il sig.
CP_2
disse sia a me che al ricorrente di non venire più a lavorare in quanto non aveva più
[...] bisogno della nostra attività. In quella circostanza non ci pagò per la mensilità di dicembre né ci versò il TFR. Io personalmente ho ricevuto a titolo di retribuzione € 1.400,00 al mese ed, in particolare, € 700,00 ogni 15 giorni. Non so esattamente a quanto ammontasse la retribuzione del sig. ma penso che fosse di poco superiore alla mia. Oltre a me ed al ricorrente era impiegato Pt_1 presso il cantiere di Vico dei Tarallari anche il sig. . Null'altro so”. Persona_1
Il teste ha, a sua volta, dichiarato: “Indifferente. Conosco il ricorrente dal primo Persona_1 settembre 2018 allorquando mi sono recato a lavorare presso un immobile destinato a residenza alberghiera, ubicato a Vico dei Tarallari in Napoli. In quella medesima giornata conobbi sia il ricorrente che il sig. La residenza alberghiera era di proprietà del sig. Tes_1 [...]
che aveva commissionato i lavori di ristrutturazione dello stesso alla sig.ra Parte_4 CP_1
, titolare di una ditta individuale. A dirigere i lavori di ristrutturazione è stato, però, sempre il
[...] marito della sig. , il quale era giornalmente presente presso il cantiere CP_1 Controparte_2 indicando a me, al ricorrente e al sig. le attività di cui avremmo dovuto occuparci nel Tes_1 corso della giornata. Presso il suddetto cantiere eravamo a lavorare solo noi tre. Io e il ricorrente eravamo addetti alle attività di imbianchino, stuccatore e piastrellista. Io, in particolare, ho avuto notizia della ditta di Campus Paola tramite un mio amico il quale mi disse di presentarmi, a nome suo, presso la sede della ditta sita in Piazza Borsa. In quella sede, all'incontro, trovai CP_2
il quale mi disse di presentarmi a lavoro a Vico dei Tarallari n. 4 in data 1/09/2018 e mi
[...] illustrò quali sarebbero state le mie condizioni lavorative che io, all'epoca, accettai. Confermo che ho incontrato il sig. direttamente sul cantiere in data 1/09/2018. Il sig. era Pt_1 Controparte_2 presente tutti i giorni presso il cantiere mentre la sig.ra si presentava sul cantiere CP_1 sporadicamente, al massimo una volta ogni 20 giorni. Era, perciò, solo il sig, ad Controparte_2 occuparsi della direzione dei lavori e a indicare a ognuno di noi che cosa avremmo dovuto fare nel corso di ogni singola giornata. Sia io che il ricorrente che il abbiamo osservato il Tes_1 medesimo orario lavorativo, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 19:00, con un'ora di pausa per il pranzo. Nel caso di eventuali assenze o ritardi eravamo tenuti ad avvisare esclusivamente il sig.
. Era il sig. a pagarci personalmente, tutti e tre insieme, in Controparte_2 Controparte_2 contanti corrispondendo a ognuno di noi € 720,00 ogni 15 giorni. In data 24/12/2018, intorno alle ore
12:00, ci comunicò che dopo le feste non avrebbe avuto più bisogno della nostra Controparte_2 attività. Il sig. non ha versato a nessuno di noi né la retribuzione del mese di Controparte_2 dicembre né il TFR. Nell'arco temporale da settembre a dicembre non abbiamo usufruito di nessun giorno di ferie. Ho intentato un giudizio contro entrambi i resistenti che si è concluso positivamente.
Null'altro so”.
Infine, il teste ha riferito:“ Conosco i sig.ri ed Parte_2 CP_1 CP_2
in quanto sono i titolari, rispettivamente, della ditta individuale EdilGSA e della ditta
[...] individuale OS IM alle quali mi sono rivolto per commissionare lavori di ristrutturazione presso l'appartamento di mia proprietà sito in Napoli al Vico dei Tarallari n°4. Ciò è avvenuto nel corso dell'anno 2018, circa ad inizio anno e sono durati fino a gennaio dell'anno successivo. Nel commissionare i lavori di ristrutturazione dei quali avevo bisogno ho intavolato le necessarie trattative sia con che con . Ed, infatti, come ho già prima riferito, CP_1 Controparte_2 era titolare della ed della ditta CP_1 Controparte_3 Controparte_2 denominata . , marito di si Controparte_4 Controparte_2 CP_1 interessava, in verità, sia della propria ditta che di quella della moglie per cui CP_1 entrambe le ditte operavano contestualmente per i medesimi affari e con i medesimi dipendenti.
Pertanto, per la definizione di tutti i lavori occorrenti per il mio appartamento e delle condizioni, anche economiche, per la realizzazione degli stessi, ho interagito sia con la che con CP_1
. All'epoca, per la realizzazione dei lavori presso il mio appartamento, ruotavano dalle due CP_2 alle sei persone ma non erano sempre gli stessi. Se ben ricordo è stato impiegato per l'intero periodo un operaio che si chiamava Non ricordo personalmente il ricorrente o, Testimone_1 perlomeno, ne ho un vago ricordo solo dopo aver visionato il documento identificativo che mi è stato esibito dal Giudice ma nulla sono in grado di riferire sulle mansioni e l'orario di lavoro da lui osservato né per quanto tempo sia stato effettivamente impiegato presso il mio appartamento. Anche io sono in causa contro ed in quanto, pur avendo loro versato CP_1 Controparte_2
l'intera somma pattuita, non hanno completato i lavori presso il mio appartamento e si sono resi irreperibili. Presso il mio appartamento a dare le direttive ai lavoratori era sempre il sig. CP_2
mentre la sig.ra non è mai venuta. Io, personalmente, ho versato l'intera
[...] CP_1 somma pattuita per la ristrutturazione del mio appartamento al sig. sia in contanti Controparte_2 sia mediante il versamento di assegno post-datati. Null'altro so”.
Ciò posto, alla stregua delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa può ritenersi sufficientemente provata l'esistenza di un rapporto di lavoro connotato nei termini della subordinazione a decorrere dall'01.09.2018 al 24.12.2018.
Ed, infatti, alla stregua dei criteri sopra richiamati e della valutazione complessiva della documentazione e dell'istruttoria testimoniale così come espletata, parte ricorrente ha adeguatamente provato non solo di aver effettivamente prestato, nell'arco temporale sopra indicato, un'attività lavorativa senza soluzione di continuità ma anche che, per l'intero arco temporale dedotto in giudizio, le concrete modalità di svolgimento della stessa avevano dato vita ad un rapporto di lavoro caratterizzato da una vera e propria subordinazione del prestatore di lavoro, vale a dire dal suo pieno assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cass.civ.
6.2.2001 n. 1666, Cass. civ.
9.6.2000 n. 7931, Cass. civ. 19.11.1998 n. 11711).
Dall'istruttoria testimoniale si evince, infatti, che i giorni di lavoro e gli orari non erano affatto occasionali ma caratterizzati dalla continuità e regolarità di cadenza settimanale e di scansione oraria in quanto il ricorrente osservava orari di lavoro precisi, rigidi e ripetitivi;
era tenuto, nell'esercizio della propria attività, ad attenersi alle direttive fornitegli dall' al quale era, parimenti, tenuto a CP_2 giustificare eventuali assenze e/o ritardi dal lavoro;
era retribuito mediante la corresponsione di un compenso fisso versato ogni 15 giorni sempre dall' . CP_2
Ricorrono, in definitiva, nel caso di specie, gli elementi della subordinazione come sopra descritti, essendo risultati provati:
- l'esercizio costante di poteri direttivi ed organizzativi nonchè l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;
- la continuità della prestazione nonchè l'obbligo di osservare un determinato orario di lavoro;
- esistenza di un compenso fisso versato a cadenze prestabilite.
Deve, a questo punto, valutarsi la possibilità di configurare, sotto il profilo della legittimazione passiva così come richiesto nel corpo del ricorso introduttivo, la sussistenza, nella specie, di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di entrambi i coniugi ed sulla base CP_1 CP_2 dell'intercorrenza, fra gli stessi, di una vera e propria “società di fatto”.
In proposito, come chiarito dalla Suprema Corte “Per poter considerare esistente una società di fatto, agli effetti della responsabilità delle persone e/o dell'ente, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse. In caso di società di fatto che si assuma intercorrente fra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla "affectio familiaris", sicché, di regola, non è di per sé sufficiente la dimostrazione di finanziamenti e/o pagamenti ai creditori dell'impresa da parte del congiunto dell'imprenditore, costituendo questi atti neutri, spiegabili anche in chiave di solidarietà familiare (nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici del merito, che avevano ritenuto sussistente la società di fatto tra due coniugi, in ragione della cointestazione di tre conti correnti affidati, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, della prestazione sistematica di fideiussioni a garanzia delle esposizioni, della comproprietà della maggior parte degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa, della costituzione di ipoteca volontaria a favore di banche creditrici e della collaborazione prestata dalla moglie alla gestione dell'impresa)”
(Cassazione civile 05/07/2013, n. 16829; Cassazione civile 16/12/2019, n. 33230).
Ebbene, tenuto conto dei principi esposti e delle risultanze della prova orale con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal teste , può ritenersi sufficientemente Parte_2 provato lo svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente – connotata, come innanzi evidenziato, nei termini della subordinazione - in favore sia di che di CP_1 CP_2
, titolari, rispettivamente, della ditta di e della ditta individuale
[...] CP_3 CP_1
OS IM di OS IN, dal momento che i lavori di ristrutturazione all'interno del appartamento del medesimo sito in Napoli al Vico dei Tarallari n°4 – ove ha operato il Parte_2 ricorrente - erano stati da quest'ultimo commissionati ad entrambe.
Ed, infatti, al fine di pervenire a diverse conclusioni ed escludere l'esistenza, nella specie, di una vera e propria società di fatto tra i convenuti, non potrebbe, in alcun modo, rilevare la presenza quotidiana e continuativa, all'interno del cantiere, del solo , unico soggetto ivi presente al fine di CP_2 impartire direttive agli operai in ordine alle attività da espletarsi quotidianamente e corrispondere il compenso pattuito, dal momento che, come prima evidenziato, per l'esecuzione dei lavori edili nei quali è stato impiegato il ricorrente, l' si era rivolto a entrambi i convenuti intrattenendo con Parte_2 essi i rapporti economico/gestionali inerenti alla commessa affidata che, di fatto, è stata, poi, realizzata con l'impiego indifferenziato degli operai dell'una e dell'altra ditta, sotto la direzione del convenuto
. Controparte_2
In definitiva, si deve osservare, in linea generale, che, secondo consolidati orientamenti della Suprema
Corte, in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (vedi per tutte: Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cassazione civile, sez. lav.
18/03/2011 n. 6303).
In conclusione la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (da ultimo: Cass.
21 luglio 2010. n. 17097).
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto può, pertanto, concludersi nel senso che l'istruttoria testimoniale così come espletata in corso di causa ha pienamente confermato l'esistenza di un rapporto lavorativo connotato nei termini della subordinazione, dall'01.09.2018 al 24.12.2018, in perfetta dipendenza funzionale ed organizzativa di entrambe le parti resistenti.
Per quanto riguarda le mansioni, dall'esame delle deposizioni rese dai testi escussi e Tes_1
, ex colleghi di lavoro del ricorrente e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti di causa, può Per_1 ritenersi sufficientemente provato che l'istante abbia espletato le attività di imbianchino, stuccatore e piastrellista che il vigente CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 23.7.2008 e successivi rinnovi espressamente colloca nel livello II nel quale sono inseriti gli operai qualificati “…….capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione…..” quali, per l'appunto, i lavoratori addetti a svolgere mansioni di “….decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie……” e di “….stuccatore comune di soffitti e pareti……” ovvero di “….Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà……” ( vedi art. 77 del citato CCNL).
Per quanto riguarda l'orario lavorativo, entrambi i testi escussi e hanno confermato Tes_1 Per_1 che quest'ultimo era articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 19:00, con un'ora di pausa per il pranzo, così come dedotto nel corpo del ricorso introduttivo. Per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Corte ha affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav.,
21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445;Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.
Ciò posto, nella fattispecie di cui è causa, entrambi i testi e hanno confermato che il Tes_1 Per_1 ricorrente, nell'arco temporale da settembre a dicembre 2018, non ha usufruito di alcun giorno di ferie con il conseguente diritto alla corresponsione dell'indennità sostituiva delle stesse, considerando il mancato accantonamento di quanto nella specie dovuto presso la . Parte_5
In ordine alla retribuzione percepita, in mancanza della prova contraria da parte di entrambe le parti resistenti rimaste contumaci e considerato quanto, al contrario, emerso dalle deposizioni dei testi escussi e , deve ritenersi sufficientemente provato che al ricorrente sia stata Tes_1 Per_1 corrisposta una paga mensile di € 1.440,00 in contanti e, più precisamente, € 720,00 ogni 15 gg.
Per quanto riguarda, infine, la cessazione del rapporto di lavoro, entrambi i testi e Tes_1 Per_1 hanno confermato che, in data 24.12.2018, aveva loro riferito di non venire più a Controparte_2 lavorare in quanto non aveva più bisogno della loro attività per cui deve ritenersi sufficientemente provato che il rapporto di lavoro di cui è causa sia cessato per effetto del licenziamento intimato al ricorrente in forma orale, in data 24.12.2018, da , ovviamente per conto e Controparte_2 nell'interesse anche della propria consorte CP_1
Tanto premesso, alla stregua dell'art.2099 cc e del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 23.7.2008 e successivi rinnovi - da applicarsi in via parametrica considerata la mancata prova della diretta adesione ad esso delle parti resistenti - vanno computate le differenze di retribuzione effettivamente spettanti al ricorrente, previa detrazione dei compensi percepiti in costanza di rapporto così come sopra indicati.
Ne consegue che, in conformità dei conteggi così come effettuati dal procuratore di parte ricorrente che appaiono correttamente formulati oltre che privi di vizi di qualsivoglia genere, entrambe le parti resistenti vanno, pertanto, condannate al pagamento, in favore del ricorrente, in solido tra loro, dell'importo pari ad € 5.002,56.
Su tale somma spettano, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle scadenze mensili alla cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda, infine, le conseguenze del licenziamento intimato al ricorrente in forma orale in data 24.12.2018, sulla base del disposto di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2015, ratione temporis applicabile alla fattispecie, per il caso di licenziamento intimato oralmente (cui è da ritenersi equipollente il licenziamento non assistito da forma scritta), accertata la nullità e l'inefficacia dello stesso, si prevede la conseguenza dell'ordine di reintegrazione del lavoratore e della condanna al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Nulla risulta, viceversa, dovuto a titolo di TFR, risultando il relativo titolo incompatibile con il regime di stabilità reale assicurato al ricorrente a seguito dell'ordine di reintegrazione.
La condanna alle spese segue la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 13.12.2022 nei confronti di ed
[...] CP_1
, così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale dichiara la nullità Controparte_2
e l'inefficacia del licenziamento intimato alla parte ricorrente in data 24.12.2018 e, per l'effetto, ordina ad entrambi i resistenti, in solido tra loro, l'immediata sua reintegrazione nel proprio posto di lavoro con la conseguente condanna al pagamento, in suo favore, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
condanna, altresì, entrambi i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari ad € 5.002,56 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle scadenze mensili e fino al soddisfo;
condanna, infine, entrambi i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.629,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 09/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22881/2022 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli avv.ti Ugo Maria Di Blasio e Parte_1
IE AN presso il cui studio in Napoli alla via Domenico Colasanto n. 3 elett.te domicilia
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto e spettanze;
impugnativa di licenziamento orale
CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stato assunto, in data 1.9.2018, alle dipendenze della società di fatto costituita dai coniugi CP_2
e – operante nel settore dei lavori edili – per svolgere mansioni di operaio
[...] CP_1 qualificato presso un cantiere ubicato in Napoli al Vico dei Tarallari n. 4, costituito da un immobile di proprietà del sig. che sarebbe dovuto essere ristrutturato al fine di potere Parte_2 essere impiegato come residenza alberghiera ( Bed & Breakfast ); che la sig.ra invero, CP_1 all'epoca della sua assunzione risultava essere titolare della ditta individuale Controparte_3
corrente in Napoli alla Via Arenaccia n. 149, Sc. C, operante nel settore dei lavori edili (
[...] successivamente cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 2.12.2020, vedi visura camerale storica versata in atti, doc. 1 ), mentre il marito, , sebbene avesse già da vari anni Controparte_2 iniziato a collaborare fattivamente con la propria consorte nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, ciò nonostante solo qualche tempo dopo, e più precisamente in data 5.6.2019, aveva provveduto ad iscriversi al Registro delle Imprese come ditta individuale operante anch'essa nel settore dei lavori edili sotto la denominazione ( vedi visura Controparte_4 camerale versata in atti, doc. 2 ); che i coniugi all'epoca dei fatti di causa, Parte_3 operavano come una vera e propria società di fatto, ossia esercitavano in comune l'attività edilizia facente capo, solo formalmente, alla ditta della sig.ra avendo realizzato tra loro una perfetta CP_1 sinergia economico-organizzativa, sul piano amministrativo ed operativo, univocamente diretta al conseguimento di profitti d'impresa a beneficio di entrambi;
che il suo rapporto di lavoro era venuto ad instaurarsi con la società di fatto costituita dai coniugi e, conseguentemente, con Parte_3 ciascuno dei predetti, i quali, stante l'equiparabilità delle società di fatto a quelle in nome collettivo irregolari ( ex plurimis Cass. n. 7236/1995, Cass. Sez. Lav. n. 2816/1997, Cass. Sez. Lav. n.
14084/2010, Cass. Sez. VI n. 31046/2019 ), erano chiamati a rispondere solidalmente ed illimitatamente di tutte le obbligazioni scaturenti dal predetto rapporto, ai sensi dell'art. 2291 c.c.; che i lavori di ristrutturazione concernenti l'immobile di Vico dei Tarallari n. 4 in Napoli erano stati dal sig. formalmente commissionati alla ditta di ( che si occupava Parte_2 CP_3 CP_1 degli aspetti amministrativo-contabili dell'attività imprenditoriale svolta in sinergia con il marito ) prendendo, però, accordi con il sig. , mentre tutte le attività di gestione ed organizzazione del CP_2 cantiere, incluse le attività di reperimento e direzione delle maestranze ivi impiegate, con gli annessi adempimenti retributivi ( afferenti alla sfera operativa dell'attività d'impresa ), erano state svolte solo ed unicamente dal sig. ; che l'istaurazione del suo rapporto di lavoro, avente natura Controparte_2 di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, era stata concordata con il sig.
in quel di Napoli, presso l'anzidetto cantiere di lavoro, sebbene ad essa, poi, non Controparte_2 avesse fatto seguito alcuna regolarizzazione del rapporto sotto il profilo previdenziale ed assicurativo;
che aveva svolto, sin dall'inizio, le mansioni di operaio qualificato occupandosi della tinteggiatura e coloritura degli interni del citato immobile, della stuccatura dei soffitti e delle pareti ivi esistenti e della posa in opera delle piastrelle;
che, nel disimpegnare le mansioni sopra descritte, aveva sempre operato seguendo le direttive impartitegli dal sig. , marito della sig.ra Controparte_2 CP_1
unico soggetto ad occuparsi della direzione dei lavori da eseguirsi presso il citato immobile;
[...] che aveva sempre osservato un orario di lavoro di 60 ore settimanali distribuite su 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, per 10 ore di lavoro al dì, dalle ore 08:00 alle ore 19:00 con un'ora di pausa per il pranzo ( dalle ore 13:00 alle ore 14:00 ), come stabilito dal sig. al Controparte_2 quale aveva dovuto dare conto di eventuali assenze o ritardi, che aveva sempre percepito mensilmente una paga di € 1.440,00 in contanti e, più precisamente, € 720,00 ogni 15 gg. dalle mani del Sig.
, e non aveva mai fruito di ferie;
che, in data 24.12.2018, al termine della giornata Controparte_2 lavorativa, il sig. gli aveva riferito oralmente che non sarebbe dovuto più venire a Controparte_2 lavorare poichè sia lui che la propria consorte, avevano deciso di licenziarlo non CP_1 avendo più bisogno della sua collaborazione, che tale licenziamento intimato oralmente era del tutto nullo ed inefficace ai sensi dell'art. 2, comma III, della L.n. 604/1966 per mancanza della forma scritta con ilo suo conseguente diritto, ai sensi dell'art. 2, comma I, del D.lgvo n. 23/2015, a prescindere dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto che gli sarebbe spettata all'epoca del licenziamento, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati per il medesimo periodo, che, considerate le mansioni in concreto svolte, in applicazione parametrica ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost. delle disposizioni del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 23.7.2008, e successivi rinnovi, avrebbe dovuto percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal citato CCNL per il II livello di inquadramento retributivo nel quale erano inseriti gli operai qualificati
“…….capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione…..” quali per l'appunto i lavoratori addetti a svolgere mansioni di “….decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie……” e di “….stuccatore comune di soffitti e pareti……”, ovvero, di “….Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà……” ( vedi art. 77 del citato CCNL ); che, considerati i minimi retributivi previsti dal II livello del citato CCNL, la quantità della prestazione lavorativa effettivamente da lui resa ininterrottamente dall'1.9.2018 sino al 24.12.2018 e le somme da lui percepite, dovevano essergli riconosciute le differenze retributive ivi analiticamente conteggiate: Tanto premesso conveniva entrambi i resistenti dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“ in via principale, previo accertamento della esistenza di una società di fatto tra i coniugi CP_5
e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno tra il
[...] ricorrente ed i convenuti, in forma societaria o in proprio, a far data dall'1.9.2018, condannare la società di fatto costituita dai coniugi ed i predetti, solidalmente tra loro, ovvero, i Parte_3 sig.ri e ciascuno per quanto di ragione, a corrispondere al ricorrente la CP_2 CP_1 complessiva somma di € 5.002,56 per differenze retributive su lavoro ordinario e straordinario e per ferie e XIII mensilità, oltre accessori di legge;
- sempre in via principale, previo accertamento della inefficacia del licenziamento orale del
24.12.2018 qui impugnato, ordinare alla società di fatto costituita dai coniugi ed ai Parte_3 predetti, solidalmente tra loro, ovvero, ai sig.ri e ciascuno per quanto di ragione, CP_2 CP_1 la reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro con conseguente condanna dei medesimi, in solido, ovvero, per quanto di competenza di ciascuno, al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto che gli sarebbe spettata all'epoca del licenziamento, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, tenuto conto che la retribuzione da prendersi a base di calcolo ammonta ad € 1.817,14 mensili ( € 1.533,45 +
18,5% );
- in subordine, previo accertamento della esistenza di una società di fatto tra i coniugi CP_5
e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno tra il
[...] ricorrente ed i convenuti, in forma societaria o in proprio, dall'1.9.2018 al 24.12.2018, condannare la società di fatto costituita dai coniugi ed i predetti, solidalmente tra loro, ovvero, i Parte_3 sig.ri e ciascuno per quanto di ragione, a corrispondere al ricorrente la CP_2 CP_1 complessiva somma di € 5.002,56 per differenze retributive su lavoro ordinario e straordinario e per ferie e XIII mensilità, oltre accessori di legge, nonché l'ulteriore somma di € 504,76 a titolo di TFR, oltre accessori di legge”; il tutto con vittoria di spese di lite. ed , benchè regolarmente citati, restavano contumaci. CP_1 Controparte_2
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che:
La domanda va accolta in quanto fondata in fatto ed in diritto.
Nella fattispecie di cui è causa, considerata la contumacia delle parti resistenti, ricade interamente sulla parte ricorrente l'onere di provare la fondatezza della domanda da essa azionata in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro connotato nei termini della subordinazione per l'intero arco temporale di cui al ricorso introduttivo.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Va, innanzitutto, premesso che il prestatore di lavoro che agisce in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro ha l'onere processuale (c.f.r. 2697 c.c.) di provare, attraverso riscontri documentali e/o testimoniali, di avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato nel periodo, con le mansioni e con l'orario di lavoro assunti in ricorso, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese.
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, attraverso le concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso e i caratteri assunti in concreto dalla prestazione lavorativa, devono sussistere sia l'elemento della collaborazione che va identificata nella prestazione di lavoro posta in maniera continuativa e sistematica al servizio del datore di lavoro sia l'elemento della subordinazione che va identificata nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, mentre ne sono elementi caratteristici l'oggetto della prestazione,
l'osservanza di un predeterminato orario di lavoro, l'inesistenza in capo al lavoratore di un'organizzazione di tipo imprenditoriale anche in minimi termini e l'assenza di rischio ( cfr. Cass.
86/648; 88/4150; 89/52489/1635; 89/3930; 91/7608).
Ed ancora, l'assoggettamento alle altrui direttive rappresenta l'elemento tipico al quale bisogna riferirsi, mentre sono criteri sussidiari del rapporto la collaborazione sistematica e non occasionale,
l'osservanza di orari predeterminati, il versamento - a cadenze fisse - della retribuzione, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. (v. tra le più recenti: Cass. 1998
n.2370, Cass. 1998 n.1171, Cass. 1999 n.8187, Cass. 1999 n.5960, Cass. S.U. 1999 n.379).
Secondo l'art. 2094 del c.c. "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
La lettera della legge embleticamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
"alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ribadisce che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590;
Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi si pongono allorquando la relazione di supremazia, che produce l'assoggettamento, si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326; Cass. Lav.
9.6.1998 n. 5710)
- quanto meno nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione (così precisa Cass. Lav. n. 6570 del 19 maggio 2000) - quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav, 04.03.98, 2370;
Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del "tipo" legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
È, però, chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: - eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente,
a fondare l'accertamento della natura del rapporto, non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come concordanti, gravi e precisi indizi rivelatori della sussistenza effettiva della subordinazione (Cass. Sezioni Unite Civili n. 379 del 30 giugno 1999).
La Corte di Cassazione (v. sent. n. 15001 del 21 novembre 2000), ha, tra l'altro, ribadito che l'assoggettamento del lavoratore al potere datoriale (direttivo, disciplinare e di controllo) non si esaurisce in una mera situazione di fatto, bensì è tale in quanto espressione di un diritto e di un obbligo. E pertanto, dall'angolazione del lavoratore, è il sottostare al potere datoriale in osservanza di un obbligo;
e, dall'angolazione del datore, l'assoggettare il lavoratore nell'esercizio di un diritto. Ad integrare il rapporto di lavoro subordinato, è, pertanto, necessario non solo che il lavoratore sia assoggettato al potere (direttivo, disciplinare e di controllo) del datore, bensì che ciò faccia in adempimento di un obbligo contrattuale.
È, inoltre, da specificare che l'assoggettamento esprime una relazione fra datore (o persona che ne esprima la volontà) e lavoratore;
e, nell'ambito di questo rapporto, il datore assume una posizione attiva ( in quanto esercita il proprio potere nei confronti del lavoratore), ed il lavoratore una posizione passiva (in quanto è assoggettato al potere datoriale). Esterno a ciò è il rapporto fra il lavoratore (che invochi la natura subordinata del proprio lavoro) ed altri lavoratori;
l'eventuale potere che il primo eserciti nei confronti degli altri non costituisce, di per sé, una manifestazione della sua subordinazione al datore, poiché è ipotizzabile anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, che il primo abbia con il datore;
diventa segnale di subordinazione solo ove il suo potere si eserciti quale subordinata esecuzione dell'assoggettamento a specifiche direttive che il datore gli abbia dato (assoggettamento che anche in questa ipotesi riemerge come parametro di qualificazione del rapporto fra datore e lavoratore).
Tanto chiarito, la giurisprudenza della Suprema Corte è, però, anche orientata a ritenere che quando la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed, al fine della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro. (cfr. Cassazione civile, sez. lav.
04/10/2011 n. 20265; Cass. 8569/2004 che, nella specie, ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione all'addetta alla pulizia dello stabile sede di un , in considerazione del contenuto del contratto di appalto CP_6 stipulato tra la lavoratrice ed il - nel quale si stabiliva che la prima avrebbe quotidianamente CP_6 svolto le pulizie nell'immobile ed avrebbe percepito un compenso annuo, frazionabile anche in scadenze più brevi, ma di fatto erogato mensilmente, che era vietato il subappalto del servizio e che, infine, gli strumenti di lavoro sarebbero stati forniti a carico del - ed in considerazione, CP_6 altresì, degli elementi probatori acquisiti, dai quali era emerso che la lavoratrice non era tenuta ad osservare un preciso orario di lavoro - anche se la stessa aveva di fatto prestato servizio per quattro ore giornaliere, dovendo, peraltro, le pulizie essere svolte nell'orario di chiusura degli uffici - e che nessuno le aveva impartito direttive - in presenza, peraltro, di una dettagliata predeterminazione delle modalità di espletamento del servizio - nè era risultato che la stessa fosse stata assoggettata al potere gerarchico del . Nell'occasione la S.C. ha rilevato che detta decisione era stata adottata senza CP_6 indagare se potessero assumere valore significativo, al fine della qualificazione del rapporto, la continuità e la durata quasi ventennale del medesimo, le modalità di pagamento del corrispettivo, la circostanza che gli strumenti di lavoro fossero a carico del datore di lavoro e la reale portata della organizzazione del lavoro da parte della lavoratrice).
Ciò posto, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, passando, a questo punto, all'esame delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, il teste ha dichiarato:” Testimone_1
Indifferente. Conosco il ricorrente, in quanto sono stato suo collega di lavoro dal settembre al dicembre del 2018 in quanto ho lavorato presso un cantiere ubicato in Napoli, al Vico dei Tarallari, presso un immobile di proprietà del sig. In una mattina del settembre 2018, non Parte_2 ricordo esattamente quando, dal momento che ero alla ricerca di una occupazione, mi trovai a passare presso il Vico dei Tarallari in quanto anche io abito nella zona e notai che vi era un immobile presso il quale si stavano effettuando delle lavorazioni di ristrutturazione. In quella circostanza incontrai il sig. al quale chiesi se avrei potuto lavorare con lui e quest'ultimo mi rispose che
CP_2 aveva bisogno di un manovale e che mi sarei dovuto presentare il giorno dopo, cosa che effettivamente feci. Non ho mai incontrato personalmente, so solo che era la titolare CP_1 della ditta Edil G. S. A. Quando io ho cominciato a lavorare il sig. già era impegnato nella Pt_1 attività di ristrutturazione presso l'immobile ivi situato con la mansione di stuccatore nonché addetto alla posa in opera delle piastrelle. Era solo il sig. ad essere presente ogni giorno sul
CP_2 cantiere ed era lui che ci indicava tutte le attività che avremmo dovuto effettuare in giornata presso il cantiere stesso. Era sempre il sig. a pagarci in contanti. Sia io che siamo stati
CP_2 Pt_1 sempre presenti al lavoro fino alla data del 24.12.2018. Sia io che il ricorrente abbiamo osservato il medesimo orario lavorativo articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con un'ora di pausa per il pranzo. In data 24.12.2018, al termine della giornata lavorativa, il sig.
CP_2
disse sia a me che al ricorrente di non venire più a lavorare in quanto non aveva più
[...] bisogno della nostra attività. In quella circostanza non ci pagò per la mensilità di dicembre né ci versò il TFR. Io personalmente ho ricevuto a titolo di retribuzione € 1.400,00 al mese ed, in particolare, € 700,00 ogni 15 giorni. Non so esattamente a quanto ammontasse la retribuzione del sig. ma penso che fosse di poco superiore alla mia. Oltre a me ed al ricorrente era impiegato Pt_1 presso il cantiere di Vico dei Tarallari anche il sig. . Null'altro so”. Persona_1
Il teste ha, a sua volta, dichiarato: “Indifferente. Conosco il ricorrente dal primo Persona_1 settembre 2018 allorquando mi sono recato a lavorare presso un immobile destinato a residenza alberghiera, ubicato a Vico dei Tarallari in Napoli. In quella medesima giornata conobbi sia il ricorrente che il sig. La residenza alberghiera era di proprietà del sig. Tes_1 [...]
che aveva commissionato i lavori di ristrutturazione dello stesso alla sig.ra Parte_4 CP_1
, titolare di una ditta individuale. A dirigere i lavori di ristrutturazione è stato, però, sempre il
[...] marito della sig. , il quale era giornalmente presente presso il cantiere CP_1 Controparte_2 indicando a me, al ricorrente e al sig. le attività di cui avremmo dovuto occuparci nel Tes_1 corso della giornata. Presso il suddetto cantiere eravamo a lavorare solo noi tre. Io e il ricorrente eravamo addetti alle attività di imbianchino, stuccatore e piastrellista. Io, in particolare, ho avuto notizia della ditta di Campus Paola tramite un mio amico il quale mi disse di presentarmi, a nome suo, presso la sede della ditta sita in Piazza Borsa. In quella sede, all'incontro, trovai CP_2
il quale mi disse di presentarmi a lavoro a Vico dei Tarallari n. 4 in data 1/09/2018 e mi
[...] illustrò quali sarebbero state le mie condizioni lavorative che io, all'epoca, accettai. Confermo che ho incontrato il sig. direttamente sul cantiere in data 1/09/2018. Il sig. era Pt_1 Controparte_2 presente tutti i giorni presso il cantiere mentre la sig.ra si presentava sul cantiere CP_1 sporadicamente, al massimo una volta ogni 20 giorni. Era, perciò, solo il sig, ad Controparte_2 occuparsi della direzione dei lavori e a indicare a ognuno di noi che cosa avremmo dovuto fare nel corso di ogni singola giornata. Sia io che il ricorrente che il abbiamo osservato il Tes_1 medesimo orario lavorativo, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 19:00, con un'ora di pausa per il pranzo. Nel caso di eventuali assenze o ritardi eravamo tenuti ad avvisare esclusivamente il sig.
. Era il sig. a pagarci personalmente, tutti e tre insieme, in Controparte_2 Controparte_2 contanti corrispondendo a ognuno di noi € 720,00 ogni 15 giorni. In data 24/12/2018, intorno alle ore
12:00, ci comunicò che dopo le feste non avrebbe avuto più bisogno della nostra Controparte_2 attività. Il sig. non ha versato a nessuno di noi né la retribuzione del mese di Controparte_2 dicembre né il TFR. Nell'arco temporale da settembre a dicembre non abbiamo usufruito di nessun giorno di ferie. Ho intentato un giudizio contro entrambi i resistenti che si è concluso positivamente.
Null'altro so”.
Infine, il teste ha riferito:“ Conosco i sig.ri ed Parte_2 CP_1 CP_2
in quanto sono i titolari, rispettivamente, della ditta individuale EdilGSA e della ditta
[...] individuale OS IM alle quali mi sono rivolto per commissionare lavori di ristrutturazione presso l'appartamento di mia proprietà sito in Napoli al Vico dei Tarallari n°4. Ciò è avvenuto nel corso dell'anno 2018, circa ad inizio anno e sono durati fino a gennaio dell'anno successivo. Nel commissionare i lavori di ristrutturazione dei quali avevo bisogno ho intavolato le necessarie trattative sia con che con . Ed, infatti, come ho già prima riferito, CP_1 Controparte_2 era titolare della ed della ditta CP_1 Controparte_3 Controparte_2 denominata . , marito di si Controparte_4 Controparte_2 CP_1 interessava, in verità, sia della propria ditta che di quella della moglie per cui CP_1 entrambe le ditte operavano contestualmente per i medesimi affari e con i medesimi dipendenti.
Pertanto, per la definizione di tutti i lavori occorrenti per il mio appartamento e delle condizioni, anche economiche, per la realizzazione degli stessi, ho interagito sia con la che con CP_1
. All'epoca, per la realizzazione dei lavori presso il mio appartamento, ruotavano dalle due CP_2 alle sei persone ma non erano sempre gli stessi. Se ben ricordo è stato impiegato per l'intero periodo un operaio che si chiamava Non ricordo personalmente il ricorrente o, Testimone_1 perlomeno, ne ho un vago ricordo solo dopo aver visionato il documento identificativo che mi è stato esibito dal Giudice ma nulla sono in grado di riferire sulle mansioni e l'orario di lavoro da lui osservato né per quanto tempo sia stato effettivamente impiegato presso il mio appartamento. Anche io sono in causa contro ed in quanto, pur avendo loro versato CP_1 Controparte_2
l'intera somma pattuita, non hanno completato i lavori presso il mio appartamento e si sono resi irreperibili. Presso il mio appartamento a dare le direttive ai lavoratori era sempre il sig. CP_2
mentre la sig.ra non è mai venuta. Io, personalmente, ho versato l'intera
[...] CP_1 somma pattuita per la ristrutturazione del mio appartamento al sig. sia in contanti Controparte_2 sia mediante il versamento di assegno post-datati. Null'altro so”.
Ciò posto, alla stregua delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa può ritenersi sufficientemente provata l'esistenza di un rapporto di lavoro connotato nei termini della subordinazione a decorrere dall'01.09.2018 al 24.12.2018.
Ed, infatti, alla stregua dei criteri sopra richiamati e della valutazione complessiva della documentazione e dell'istruttoria testimoniale così come espletata, parte ricorrente ha adeguatamente provato non solo di aver effettivamente prestato, nell'arco temporale sopra indicato, un'attività lavorativa senza soluzione di continuità ma anche che, per l'intero arco temporale dedotto in giudizio, le concrete modalità di svolgimento della stessa avevano dato vita ad un rapporto di lavoro caratterizzato da una vera e propria subordinazione del prestatore di lavoro, vale a dire dal suo pieno assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cass.civ.
6.2.2001 n. 1666, Cass. civ.
9.6.2000 n. 7931, Cass. civ. 19.11.1998 n. 11711).
Dall'istruttoria testimoniale si evince, infatti, che i giorni di lavoro e gli orari non erano affatto occasionali ma caratterizzati dalla continuità e regolarità di cadenza settimanale e di scansione oraria in quanto il ricorrente osservava orari di lavoro precisi, rigidi e ripetitivi;
era tenuto, nell'esercizio della propria attività, ad attenersi alle direttive fornitegli dall' al quale era, parimenti, tenuto a CP_2 giustificare eventuali assenze e/o ritardi dal lavoro;
era retribuito mediante la corresponsione di un compenso fisso versato ogni 15 giorni sempre dall' . CP_2
Ricorrono, in definitiva, nel caso di specie, gli elementi della subordinazione come sopra descritti, essendo risultati provati:
- l'esercizio costante di poteri direttivi ed organizzativi nonchè l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;
- la continuità della prestazione nonchè l'obbligo di osservare un determinato orario di lavoro;
- esistenza di un compenso fisso versato a cadenze prestabilite.
Deve, a questo punto, valutarsi la possibilità di configurare, sotto il profilo della legittimazione passiva così come richiesto nel corpo del ricorso introduttivo, la sussistenza, nella specie, di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di entrambi i coniugi ed sulla base CP_1 CP_2 dell'intercorrenza, fra gli stessi, di una vera e propria “società di fatto”.
In proposito, come chiarito dalla Suprema Corte “Per poter considerare esistente una società di fatto, agli effetti della responsabilità delle persone e/o dell'ente, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse. In caso di società di fatto che si assuma intercorrente fra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla "affectio familiaris", sicché, di regola, non è di per sé sufficiente la dimostrazione di finanziamenti e/o pagamenti ai creditori dell'impresa da parte del congiunto dell'imprenditore, costituendo questi atti neutri, spiegabili anche in chiave di solidarietà familiare (nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici del merito, che avevano ritenuto sussistente la società di fatto tra due coniugi, in ragione della cointestazione di tre conti correnti affidati, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, della prestazione sistematica di fideiussioni a garanzia delle esposizioni, della comproprietà della maggior parte degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa, della costituzione di ipoteca volontaria a favore di banche creditrici e della collaborazione prestata dalla moglie alla gestione dell'impresa)”
(Cassazione civile 05/07/2013, n. 16829; Cassazione civile 16/12/2019, n. 33230).
Ebbene, tenuto conto dei principi esposti e delle risultanze della prova orale con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal teste , può ritenersi sufficientemente Parte_2 provato lo svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente – connotata, come innanzi evidenziato, nei termini della subordinazione - in favore sia di che di CP_1 CP_2
, titolari, rispettivamente, della ditta di e della ditta individuale
[...] CP_3 CP_1
OS IM di OS IN, dal momento che i lavori di ristrutturazione all'interno del appartamento del medesimo sito in Napoli al Vico dei Tarallari n°4 – ove ha operato il Parte_2 ricorrente - erano stati da quest'ultimo commissionati ad entrambe.
Ed, infatti, al fine di pervenire a diverse conclusioni ed escludere l'esistenza, nella specie, di una vera e propria società di fatto tra i convenuti, non potrebbe, in alcun modo, rilevare la presenza quotidiana e continuativa, all'interno del cantiere, del solo , unico soggetto ivi presente al fine di CP_2 impartire direttive agli operai in ordine alle attività da espletarsi quotidianamente e corrispondere il compenso pattuito, dal momento che, come prima evidenziato, per l'esecuzione dei lavori edili nei quali è stato impiegato il ricorrente, l' si era rivolto a entrambi i convenuti intrattenendo con Parte_2 essi i rapporti economico/gestionali inerenti alla commessa affidata che, di fatto, è stata, poi, realizzata con l'impiego indifferenziato degli operai dell'una e dell'altra ditta, sotto la direzione del convenuto
. Controparte_2
In definitiva, si deve osservare, in linea generale, che, secondo consolidati orientamenti della Suprema
Corte, in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (vedi per tutte: Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cassazione civile, sez. lav.
18/03/2011 n. 6303).
In conclusione la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (da ultimo: Cass.
21 luglio 2010. n. 17097).
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto può, pertanto, concludersi nel senso che l'istruttoria testimoniale così come espletata in corso di causa ha pienamente confermato l'esistenza di un rapporto lavorativo connotato nei termini della subordinazione, dall'01.09.2018 al 24.12.2018, in perfetta dipendenza funzionale ed organizzativa di entrambe le parti resistenti.
Per quanto riguarda le mansioni, dall'esame delle deposizioni rese dai testi escussi e Tes_1
, ex colleghi di lavoro del ricorrente e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti di causa, può Per_1 ritenersi sufficientemente provato che l'istante abbia espletato le attività di imbianchino, stuccatore e piastrellista che il vigente CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 23.7.2008 e successivi rinnovi espressamente colloca nel livello II nel quale sono inseriti gli operai qualificati “…….capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione…..” quali, per l'appunto, i lavoratori addetti a svolgere mansioni di “….decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie……” e di “….stuccatore comune di soffitti e pareti……” ovvero di “….Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà……” ( vedi art. 77 del citato CCNL).
Per quanto riguarda l'orario lavorativo, entrambi i testi escussi e hanno confermato Tes_1 Per_1 che quest'ultimo era articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 19:00, con un'ora di pausa per il pranzo, così come dedotto nel corpo del ricorso introduttivo. Per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Corte ha affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav.,
21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445;Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.
Ciò posto, nella fattispecie di cui è causa, entrambi i testi e hanno confermato che il Tes_1 Per_1 ricorrente, nell'arco temporale da settembre a dicembre 2018, non ha usufruito di alcun giorno di ferie con il conseguente diritto alla corresponsione dell'indennità sostituiva delle stesse, considerando il mancato accantonamento di quanto nella specie dovuto presso la . Parte_5
In ordine alla retribuzione percepita, in mancanza della prova contraria da parte di entrambe le parti resistenti rimaste contumaci e considerato quanto, al contrario, emerso dalle deposizioni dei testi escussi e , deve ritenersi sufficientemente provato che al ricorrente sia stata Tes_1 Per_1 corrisposta una paga mensile di € 1.440,00 in contanti e, più precisamente, € 720,00 ogni 15 gg.
Per quanto riguarda, infine, la cessazione del rapporto di lavoro, entrambi i testi e Tes_1 Per_1 hanno confermato che, in data 24.12.2018, aveva loro riferito di non venire più a Controparte_2 lavorare in quanto non aveva più bisogno della loro attività per cui deve ritenersi sufficientemente provato che il rapporto di lavoro di cui è causa sia cessato per effetto del licenziamento intimato al ricorrente in forma orale, in data 24.12.2018, da , ovviamente per conto e Controparte_2 nell'interesse anche della propria consorte CP_1
Tanto premesso, alla stregua dell'art.2099 cc e del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 23.7.2008 e successivi rinnovi - da applicarsi in via parametrica considerata la mancata prova della diretta adesione ad esso delle parti resistenti - vanno computate le differenze di retribuzione effettivamente spettanti al ricorrente, previa detrazione dei compensi percepiti in costanza di rapporto così come sopra indicati.
Ne consegue che, in conformità dei conteggi così come effettuati dal procuratore di parte ricorrente che appaiono correttamente formulati oltre che privi di vizi di qualsivoglia genere, entrambe le parti resistenti vanno, pertanto, condannate al pagamento, in favore del ricorrente, in solido tra loro, dell'importo pari ad € 5.002,56.
Su tale somma spettano, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle scadenze mensili alla cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda, infine, le conseguenze del licenziamento intimato al ricorrente in forma orale in data 24.12.2018, sulla base del disposto di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2015, ratione temporis applicabile alla fattispecie, per il caso di licenziamento intimato oralmente (cui è da ritenersi equipollente il licenziamento non assistito da forma scritta), accertata la nullità e l'inefficacia dello stesso, si prevede la conseguenza dell'ordine di reintegrazione del lavoratore e della condanna al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Nulla risulta, viceversa, dovuto a titolo di TFR, risultando il relativo titolo incompatibile con il regime di stabilità reale assicurato al ricorrente a seguito dell'ordine di reintegrazione.
La condanna alle spese segue la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 13.12.2022 nei confronti di ed
[...] CP_1
, così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale dichiara la nullità Controparte_2
e l'inefficacia del licenziamento intimato alla parte ricorrente in data 24.12.2018 e, per l'effetto, ordina ad entrambi i resistenti, in solido tra loro, l'immediata sua reintegrazione nel proprio posto di lavoro con la conseguente condanna al pagamento, in suo favore, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
condanna, altresì, entrambi i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari ad € 5.002,56 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle scadenze mensili e fino al soddisfo;
condanna, infine, entrambi i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.629,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario