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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/10/2025, n. 7171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7171 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli letti gli atti, esaminati i verbali di causa e i documenti sciogliendo la riserva assunta all'esito della trattazione scritta ha pronunciato nel proc. iscritto al n. 7740/2024 la seguente SENTENZA
tra attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere Parte_1 presso la casa di reclusione di LA in Via Casale n°1, 87027, LA (CS), rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Emilio Ursomanno, presso il cui studio sito in Pozzuoli, via Montenuovo Licola Patria, n 90, è elettivamente domiciliato
Ricorrente C O N T R O
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Civica alla Via Tito Livio, n. 4, rappresento e difeso, giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Anna Sannino e dall'Avv. Annalisa Cuccaro e dall'Avv. Pasquale Verde, dell'Avvocatura del Comune di Pozzuoli, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ivi domiciliati per la carica
Resistente OGGETTO : Licenziamento disciplinare
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 28 marzo 2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendo di accertare:
[...]
1) in via preliminare, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato;
2) in via principale, la nullità, illegittimità, inefficacia, invalidità dell'intimato licenziamento in data 30/09/2023; ordinare
3) in via altrettanto principale, per l'effetto, la revoca del licenziamento con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso o, in via subordinata, al pagamento della indennità risarcitoria, come prevista per legge, ovvero la relativa indennità di aspettativa;
4) In via subordinata e salvo gravame , rideterminare la sanzione afflittiva secondo il criterio della proporzionalità;
5) in via ancora più subordinata e sempre salvo gravame, accertata e dichiarata la spettanza del TFR, venga condannato il alla corresponsione di Controparte_1 tutte le spettanze dovute, da determinarsi per mezzo di CTU o per mezzo di differente giudizio di quantificazione;
o comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con condanna al
1 versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché del pagamento delle ferie non godute dal momento del recesso;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.; 6)Condannare la convenuta, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
spese vinte.
Ha esposto: 1) di essere stato dipendente del assegnato alla Direzione 1, Controparte_1 svolgendo mansioni amministrative presso lo sportello dell'Anagrafe Civile, adottando sul luogo di lavoro un comportamento sempre assolutamente irreprensibile;
2) di essere stato condannato in primo grado dalla Corte d'Assise del Tribunale di Napoli, sez. II, con provvedimento pubblicato in data 12/05/2023 alla pena dell'ergastolo giudicato colpevole dei reati a lui ascritti agli artt. 56-575, 61 n. 1 c.p.;
3) di aver proposto appello avverso tale sentenza in data 21/09/2023;
4) a seguito della suindicata sentenza, il ha adottato in suo Controparte_1 danno il licenziamento senza preavviso con provvedimento notificatogli in data 30/09/2023 presso la Casa Circondariale ove è astretto nonché, in data 02/10/2023, a mezzo pec al legale;
5) di aver impugnato in data 30/10/2023 il licenziamento a mezzo pec;
6) di non aver mai ricevuto notifica dell'avvio del procedimento disciplinare.
Ha lamentato in diritto: I. il mancato rispetto della normativa relativa al procedimento disciplinare;
II. l'illegittimità del recesso perché violativo della presunzione di innocenza, sino al passaggio in giudicato della sentenza penale;
III, la mancanza di qualsiasi prodromica e preventiva comunicazione di riapertura delle contestazioni per fatti nuovi, con conseguente vizio di nullità diretta e derivata. Richiamata la funzione della retribuzione, sia per il mantenimento di uno stile di vita dignitoso del singolo lavoratore, sia per il nucleo familiare su tutto lamentando il mancato pagamento del TFR, ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Nel costituirsi tempestivamente, il ha resistito alla domanda Controparte_1 confutandola estensivamente in fatto e in diritto adducendo di aver pedisseuqamente osservato le disposizioni di legge e contrattuali in materia per il licenziamento senza preavviso, rivendicando la correttezza del proprio operato sia in termini di tempestività sia per la idoneità degli accertamenti effettuati in sede penale, ad essere utilizzati in sede disciplinare per la legittimità del licenziamento. Ha negato la sussistenza del periculum sia per celerità del rito che per la erogazione in favore del ricorrente di un trattamento economico pari al 50% dello stipendio oltre agli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, in carenza di controprestazione . Da ultimo ha eccepito la carenza di legittimazione passiva circa l'erogazione del Trattamento di fine servizio cui è tenuto dall Controparte_2
[. .Ha concluso per la reiezione del ricorso perché inammissibile e
[...] infondato , col favore delle spese di lite. Istruita la causa in via documentale , dopo il deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata per la decisione con separata sentenza.
La domanda è infondata . Prima di esaminare, nell'ordine in cui sono poste, le questioni sollevate da parte attrice, si osserva che il ha irrogato la sanzione disciplinare del Controparte_1 licenziamento senza preavviso, risolvendo il rapporto con effetto dal 1^.10.2023, dopo aver riattivato il procedimento disciplinare all'esito della pronuncia in sede penale n. 12/2023, con cui la Sezione seconda della Corte di Assise di Napoli, ha condannato il ricorrente alla pena dell'ergastolo, con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi, oltre alle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della dichiarazione dello stato di interdizione legale e decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Assume l'istante, la nullità del recesso per non avere mai ricevuto comunicazione preventiva dell'apertura del procedimento disciplinare, avviato dopo la comunicazione della nota ricevuta a mezzo pec in data 11/07/2021 dalla Legione Carabinieri Campania Stazione di Pozzuoli con cui veniva comunicato che egli era stato sottoposto a fermo in quanto indiziato. La censura non ha pregio. Il ha dedotto e dimostrato di aver attivato il procedimento Controparte_1 disciplinare dandone pronta notizia all'interessato. Vi è agli atti nota assunta al protocollo in uscita dell'ente n. 63423 del 06/08/2021,con cui venne attivato il procedimento disciplinare n. RG 06/2021 nei confronti del ricorrente contestando l'addebito disciplinare con la seguente motivazione: “sottoposizione a fermo perché indiziato di delitto per omicidio volontario Aggravato e tentato omicidio. A seguito del fermo, l'A.G. ha disposto la misura cautelare in carcere”. Il Comune mittente spedì tale comunicazione per la notifica al detenuto, presso la Casa circondariale di Napoli “Poggioreale”, ove egli era ristretto, in data 09.08.2021. Ed invero la distinta postale in atti, datata 9.8.2021, mai tempestivamente impugnata, attesta proprio l'affidamento al servizio della corrispondenza “Nexive CRC Post” con individuazione del documento, del destinatario e del luogo di recapito. L'istante richiama il 4^ comma dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui :” Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilita'
3 di depositare memorie scritte, il dipendente puo' richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54- bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonche' l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti giorni dalla loro Controparte_3 adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo (5) (B). Al 5 comma sono previste specifiche modalità di comunicazione della contestazione
, tra cui la raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Nel caso di specie è avvenuta tempestivamente la comunicazione in data 9.8.2021 Si rammenta con la Corte di Cassazione ( Sentenza n. 10802 del 21 aprile 2023) che
“Il principio della scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà deve trovare applicazione ogniqualvolta nell'ambito del procedimento disciplinare il momento della esesternazione della volontà non coincide con quello della conoscenza da parte del destinatario, perché diversamente risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti”. Nel ridetto precedente , la S.C. dopo aver effettuato un'analisi delle singole ipotesi di rilevanza della ricezione dell'atto soggiunge, per quanto di interesse , 14. In senso conforme si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 22171 del 2017 (in motivazione) ove è ribadito che il principio della scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8830 del
14 aprile 2010 con riferimento alla impugnazione del licenziamento, deve trovare applicazione ogniqualvolta nell'ambito del procedimento disciplinare il momento della esternazione della volontà non coincide con quello della conoscenza da parte del destinatario, perché diversamente risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti (v. anche Cass., S.U. n. 12332 del 2017, in tema di applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione tra il notificante e il destinatario agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio;
v. Cass., S.U. n. 24822 del 2015 sull'applicabilità del principio di scissione agli effetti sostanziali di atti processuali).
15. Come emerge dalle pronunce di legittimità richiamate, perché l'effetto impeditivo della decadenza possa essere collegato al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione, occorre che tale procedimento sia “demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento”. Presupposto implicito delle statuizioni riportate, che attribuiscono rilevanza al “comportamento e alla responsabilità del soggetto onerato” (così Cass., S.U. n. 8830 del 2010 cit.), è il buon fine del
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ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt
Formattato: Allineamento carattere: Automatico ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt, Corsivo ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt procedimento di comunicazione, oppure la condizione per cui l'esito negativo dello stesso non sia imputabile al soggetto onerato, come espressamente statuito riguardo alla scissione degli effetti tra notificante e destinatario in tema di notifica degli atti processuali. Nel caso in esame la spedizione a mezzo raccomandata a.r. in data 9.8.2021 salva dalla decadenza la PA ed è in capo al destinatario l'onere di provare di non averne ricevuto comunicazione, ipotesi alquanto remota visto che all'epoca della spedizione egli era già astretto presso la Casa Circondariale Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 10 agosto 2016, n. 16900, ha puntualizzato, recependo alcuni indirizzi dottrinali, come il termine per la contestazione sia da ritenere osservato se, entro i termini (oggi di 30 gg.) previsti dalla legge, l'atto di contestazione dell'addebito sia stato adottato e spedito con raccomandata postale, ancorché il lavoratore lo abbia effettivamente ricevuto solo in un momento successivo, a causa del compimento di attività non riferibile direttamente al datore di lavoro (attività postale). La Corte ha affermato che «deve ritenersi che l'effetto impeditivo della decadenza dall'azione disciplinare, prevista dal quarto comma dell'articolo 55 bis, si produce con la adozione dell'atto che dà impulso alla azione disciplinare, a prescindere dalla sua successiva comunicazione al lavoratore. […] Ai sensi dell'art. 55-bis comma 4, d.lgs. n.165/01, ai fini della decadenza dell'azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l'amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell'atto di contestazione, assumendo rilievo l'eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché detto ritardo sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa.
Assodata la previa e tempestiva contestazione dell'addebito è indifferente nella specie l'esito del processo penale. L'art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale), per quel che qui interessa, nel testo applicabile al caso di specie (testo precedente alle modifiche di cui al Dlgs 75/2017, applicabili solo agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello steso Dlgs), prevede:
“- 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
5 irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorita' disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorita' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale”.
La Cassazione ha precisato che “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata, peraltro, a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione” (v. Cass. Sentenza n. 12662 del 13/05/2019 ).
La S.C. chiarisce ancora: “se la sospensione è una facoltà dell'operare della PA, ne deriva la piena legittimità della scelta di riattivare il procedimento dapprima sospeso anche prima della definizione del processo penale con pronuncia irrevocabile”.
Tale conclusione può ricavarsi dallo stesso art.55-ter c.1, che fissa il momento ultimo (“fino al termine”) di durata della sospensione, ma non esclude la ripresa in un momento anteriore;
la lettera della norma, comunque, per quel che qui interessa, autorizza a ritenere che tale momento ultimo deve identificarsi con la irrevocabilità della pronuncia penale.
Circa l'efficacia delle risultanze penali nel procedimento disciplinare e nel presente giudizio si ricorda che la P.A. può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli
6 accertamenti effettuati in sede penale, senza doverli ripetere. La Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che “non è rinvenibile nel d.lg. n. 165 del 2001, art. 55-bis , che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nemmeno nell' art. 55-ter , dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare;
la p.a. è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (cfr. Cass., 6221/2021).
Nel caso di specie il ha formulato gli addebiti disciplinari per relationem ai CP_1 capi di imputazione penale e alla sentenza, poi formulando propri addebiti disciplinari autonomi contestando la violazione di norme contrattuali.
Quanto, poi, alla presunzione di non colpevolezza prevista dalla Carta ON ( art. 27 Cost.) fino alla condanna definitiva, si tratta di principio che “ non può applicarsi all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa integrare gli estremi del reato( Cassazione Sez. Lavoro, sent. n. 13955 del 19 giugno 2014)
Invero, tale principio concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e non può, quindi, applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna (Cass., n. 29825/2008).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con assorbenza di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai minimi tariffari in relazione al valore indeterminabile di bassa complessità e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria nonché con esclusione della fase decisionale, che è mancata per la trattazione cartolare.
pqm
Rigetta la domanda e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2700,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge. Si comunichi Napoli lì 11 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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tra attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere Parte_1 presso la casa di reclusione di LA in Via Casale n°1, 87027, LA (CS), rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Emilio Ursomanno, presso il cui studio sito in Pozzuoli, via Montenuovo Licola Patria, n 90, è elettivamente domiciliato
Ricorrente C O N T R O
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Civica alla Via Tito Livio, n. 4, rappresento e difeso, giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Anna Sannino e dall'Avv. Annalisa Cuccaro e dall'Avv. Pasquale Verde, dell'Avvocatura del Comune di Pozzuoli, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ivi domiciliati per la carica
Resistente OGGETTO : Licenziamento disciplinare
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 28 marzo 2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendo di accertare:
[...]
1) in via preliminare, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato;
2) in via principale, la nullità, illegittimità, inefficacia, invalidità dell'intimato licenziamento in data 30/09/2023; ordinare
3) in via altrettanto principale, per l'effetto, la revoca del licenziamento con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso o, in via subordinata, al pagamento della indennità risarcitoria, come prevista per legge, ovvero la relativa indennità di aspettativa;
4) In via subordinata e salvo gravame , rideterminare la sanzione afflittiva secondo il criterio della proporzionalità;
5) in via ancora più subordinata e sempre salvo gravame, accertata e dichiarata la spettanza del TFR, venga condannato il alla corresponsione di Controparte_1 tutte le spettanze dovute, da determinarsi per mezzo di CTU o per mezzo di differente giudizio di quantificazione;
o comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con condanna al
1 versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché del pagamento delle ferie non godute dal momento del recesso;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.; 6)Condannare la convenuta, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
spese vinte.
Ha esposto: 1) di essere stato dipendente del assegnato alla Direzione 1, Controparte_1 svolgendo mansioni amministrative presso lo sportello dell'Anagrafe Civile, adottando sul luogo di lavoro un comportamento sempre assolutamente irreprensibile;
2) di essere stato condannato in primo grado dalla Corte d'Assise del Tribunale di Napoli, sez. II, con provvedimento pubblicato in data 12/05/2023 alla pena dell'ergastolo giudicato colpevole dei reati a lui ascritti agli artt. 56-575, 61 n. 1 c.p.;
3) di aver proposto appello avverso tale sentenza in data 21/09/2023;
4) a seguito della suindicata sentenza, il ha adottato in suo Controparte_1 danno il licenziamento senza preavviso con provvedimento notificatogli in data 30/09/2023 presso la Casa Circondariale ove è astretto nonché, in data 02/10/2023, a mezzo pec al legale;
5) di aver impugnato in data 30/10/2023 il licenziamento a mezzo pec;
6) di non aver mai ricevuto notifica dell'avvio del procedimento disciplinare.
Ha lamentato in diritto: I. il mancato rispetto della normativa relativa al procedimento disciplinare;
II. l'illegittimità del recesso perché violativo della presunzione di innocenza, sino al passaggio in giudicato della sentenza penale;
III, la mancanza di qualsiasi prodromica e preventiva comunicazione di riapertura delle contestazioni per fatti nuovi, con conseguente vizio di nullità diretta e derivata. Richiamata la funzione della retribuzione, sia per il mantenimento di uno stile di vita dignitoso del singolo lavoratore, sia per il nucleo familiare su tutto lamentando il mancato pagamento del TFR, ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Nel costituirsi tempestivamente, il ha resistito alla domanda Controparte_1 confutandola estensivamente in fatto e in diritto adducendo di aver pedisseuqamente osservato le disposizioni di legge e contrattuali in materia per il licenziamento senza preavviso, rivendicando la correttezza del proprio operato sia in termini di tempestività sia per la idoneità degli accertamenti effettuati in sede penale, ad essere utilizzati in sede disciplinare per la legittimità del licenziamento. Ha negato la sussistenza del periculum sia per celerità del rito che per la erogazione in favore del ricorrente di un trattamento economico pari al 50% dello stipendio oltre agli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, in carenza di controprestazione . Da ultimo ha eccepito la carenza di legittimazione passiva circa l'erogazione del Trattamento di fine servizio cui è tenuto dall Controparte_2
[. .Ha concluso per la reiezione del ricorso perché inammissibile e
[...] infondato , col favore delle spese di lite. Istruita la causa in via documentale , dopo il deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata per la decisione con separata sentenza.
La domanda è infondata . Prima di esaminare, nell'ordine in cui sono poste, le questioni sollevate da parte attrice, si osserva che il ha irrogato la sanzione disciplinare del Controparte_1 licenziamento senza preavviso, risolvendo il rapporto con effetto dal 1^.10.2023, dopo aver riattivato il procedimento disciplinare all'esito della pronuncia in sede penale n. 12/2023, con cui la Sezione seconda della Corte di Assise di Napoli, ha condannato il ricorrente alla pena dell'ergastolo, con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi, oltre alle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della dichiarazione dello stato di interdizione legale e decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Assume l'istante, la nullità del recesso per non avere mai ricevuto comunicazione preventiva dell'apertura del procedimento disciplinare, avviato dopo la comunicazione della nota ricevuta a mezzo pec in data 11/07/2021 dalla Legione Carabinieri Campania Stazione di Pozzuoli con cui veniva comunicato che egli era stato sottoposto a fermo in quanto indiziato. La censura non ha pregio. Il ha dedotto e dimostrato di aver attivato il procedimento Controparte_1 disciplinare dandone pronta notizia all'interessato. Vi è agli atti nota assunta al protocollo in uscita dell'ente n. 63423 del 06/08/2021,con cui venne attivato il procedimento disciplinare n. RG 06/2021 nei confronti del ricorrente contestando l'addebito disciplinare con la seguente motivazione: “sottoposizione a fermo perché indiziato di delitto per omicidio volontario Aggravato e tentato omicidio. A seguito del fermo, l'A.G. ha disposto la misura cautelare in carcere”. Il Comune mittente spedì tale comunicazione per la notifica al detenuto, presso la Casa circondariale di Napoli “Poggioreale”, ove egli era ristretto, in data 09.08.2021. Ed invero la distinta postale in atti, datata 9.8.2021, mai tempestivamente impugnata, attesta proprio l'affidamento al servizio della corrispondenza “Nexive CRC Post” con individuazione del documento, del destinatario e del luogo di recapito. L'istante richiama il 4^ comma dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui :” Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilita'
3 di depositare memorie scritte, il dipendente puo' richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54- bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonche' l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti giorni dalla loro Controparte_3 adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo (5) (B). Al 5 comma sono previste specifiche modalità di comunicazione della contestazione
, tra cui la raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Nel caso di specie è avvenuta tempestivamente la comunicazione in data 9.8.2021 Si rammenta con la Corte di Cassazione ( Sentenza n. 10802 del 21 aprile 2023) che
“Il principio della scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà deve trovare applicazione ogniqualvolta nell'ambito del procedimento disciplinare il momento della esesternazione della volontà non coincide con quello della conoscenza da parte del destinatario, perché diversamente risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti”. Nel ridetto precedente , la S.C. dopo aver effettuato un'analisi delle singole ipotesi di rilevanza della ricezione dell'atto soggiunge, per quanto di interesse , 14. In senso conforme si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 22171 del 2017 (in motivazione) ove è ribadito che il principio della scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8830 del
14 aprile 2010 con riferimento alla impugnazione del licenziamento, deve trovare applicazione ogniqualvolta nell'ambito del procedimento disciplinare il momento della esternazione della volontà non coincide con quello della conoscenza da parte del destinatario, perché diversamente risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti (v. anche Cass., S.U. n. 12332 del 2017, in tema di applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione tra il notificante e il destinatario agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio;
v. Cass., S.U. n. 24822 del 2015 sull'applicabilità del principio di scissione agli effetti sostanziali di atti processuali).
15. Come emerge dalle pronunce di legittimità richiamate, perché l'effetto impeditivo della decadenza possa essere collegato al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione, occorre che tale procedimento sia “demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento”. Presupposto implicito delle statuizioni riportate, che attribuiscono rilevanza al “comportamento e alla responsabilità del soggetto onerato” (così Cass., S.U. n. 8830 del 2010 cit.), è il buon fine del
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ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt
Formattato: Allineamento carattere: Automatico ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt, Corsivo ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt procedimento di comunicazione, oppure la condizione per cui l'esito negativo dello stesso non sia imputabile al soggetto onerato, come espressamente statuito riguardo alla scissione degli effetti tra notificante e destinatario in tema di notifica degli atti processuali. Nel caso in esame la spedizione a mezzo raccomandata a.r. in data 9.8.2021 salva dalla decadenza la PA ed è in capo al destinatario l'onere di provare di non averne ricevuto comunicazione, ipotesi alquanto remota visto che all'epoca della spedizione egli era già astretto presso la Casa Circondariale Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 10 agosto 2016, n. 16900, ha puntualizzato, recependo alcuni indirizzi dottrinali, come il termine per la contestazione sia da ritenere osservato se, entro i termini (oggi di 30 gg.) previsti dalla legge, l'atto di contestazione dell'addebito sia stato adottato e spedito con raccomandata postale, ancorché il lavoratore lo abbia effettivamente ricevuto solo in un momento successivo, a causa del compimento di attività non riferibile direttamente al datore di lavoro (attività postale). La Corte ha affermato che «deve ritenersi che l'effetto impeditivo della decadenza dall'azione disciplinare, prevista dal quarto comma dell'articolo 55 bis, si produce con la adozione dell'atto che dà impulso alla azione disciplinare, a prescindere dalla sua successiva comunicazione al lavoratore. […] Ai sensi dell'art. 55-bis comma 4, d.lgs. n.165/01, ai fini della decadenza dell'azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l'amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell'atto di contestazione, assumendo rilievo l'eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché detto ritardo sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa.
Assodata la previa e tempestiva contestazione dell'addebito è indifferente nella specie l'esito del processo penale. L'art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale), per quel che qui interessa, nel testo applicabile al caso di specie (testo precedente alle modifiche di cui al Dlgs 75/2017, applicabili solo agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello steso Dlgs), prevede:
“- 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
5 irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorita' disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorita' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale”.
La Cassazione ha precisato che “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata, peraltro, a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione” (v. Cass. Sentenza n. 12662 del 13/05/2019 ).
La S.C. chiarisce ancora: “se la sospensione è una facoltà dell'operare della PA, ne deriva la piena legittimità della scelta di riattivare il procedimento dapprima sospeso anche prima della definizione del processo penale con pronuncia irrevocabile”.
Tale conclusione può ricavarsi dallo stesso art.55-ter c.1, che fissa il momento ultimo (“fino al termine”) di durata della sospensione, ma non esclude la ripresa in un momento anteriore;
la lettera della norma, comunque, per quel che qui interessa, autorizza a ritenere che tale momento ultimo deve identificarsi con la irrevocabilità della pronuncia penale.
Circa l'efficacia delle risultanze penali nel procedimento disciplinare e nel presente giudizio si ricorda che la P.A. può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli
6 accertamenti effettuati in sede penale, senza doverli ripetere. La Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che “non è rinvenibile nel d.lg. n. 165 del 2001, art. 55-bis , che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nemmeno nell' art. 55-ter , dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare;
la p.a. è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (cfr. Cass., 6221/2021).
Nel caso di specie il ha formulato gli addebiti disciplinari per relationem ai CP_1 capi di imputazione penale e alla sentenza, poi formulando propri addebiti disciplinari autonomi contestando la violazione di norme contrattuali.
Quanto, poi, alla presunzione di non colpevolezza prevista dalla Carta ON ( art. 27 Cost.) fino alla condanna definitiva, si tratta di principio che “ non può applicarsi all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa integrare gli estremi del reato( Cassazione Sez. Lavoro, sent. n. 13955 del 19 giugno 2014)
Invero, tale principio concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e non può, quindi, applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna (Cass., n. 29825/2008).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con assorbenza di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai minimi tariffari in relazione al valore indeterminabile di bassa complessità e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria nonché con esclusione della fase decisionale, che è mancata per la trattazione cartolare.
pqm
Rigetta la domanda e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2700,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge. Si comunichi Napoli lì 11 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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