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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 3385/2024
R.G.V.G, proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DOMICOLO CARMELA, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PRIVITERA DINO, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 18/07/2024, e , premettendo Controparte_1 Controparte_2
di avere contratto matrimonio in Adrano (CT), in data18/09/2018 e che dalla loro unione è nato il figlio a Catania il 28/05/2016, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione Persona_1
degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 “1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione Per_1
della madre. Tuttavia, le decisioni di maggiore rilevanza relative alla educazione del figlio dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo;
2) il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo mensile di Controparte_1
mantenimento per il figlio minore Euro 200,00 (duecento/00), da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese in un'unica soluzione, con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% dell'assegno unico e delle spese straordinarie;
3) il sig. avrà la facoltà di vedere il figlio e di tenerlo con sé in ogni momento Controparte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e previo accordo con la madre presso la cui abitazione è collocato. In ogni caso, il sig. avrà diritto a tenere con sé il figlio minore per tre pomeriggi CP_1
a settimana, ovvero nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00; un fine settimana alternato dal sabato ore 12:00 e fino alla domenica sera ore 20:00. Per tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze natalizie e pasquali, nel corso di ogni annualità ed alternativamente considerando la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, ed il giorno di
Natale con il Capodanno;
nonché per 10 giorni consecutivi durante il mese di luglio e 10 giorni consecutivi durante il mese di agosto per le vacanze estive;
4) i coniugi dichiarano che ogni altro loro rapporto patrimoniale è stato regolato con piena soddisfazione di entrambi, senza che nessuno abbia più nulla a pretendere dall'altro;
5) i coniugi reciprocamente rinunciano a formulare richiesta di mantenimento reciproco e/o di alimenti.”
All'udienza dell'08/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte, come richiesto dai coniugi che hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare alla udienza in presenza, i procuratori hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto, chiedendo la decisione in conformità.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio (e non di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante che le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in atti) ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto omologazione n.1026/2023 del 27.04.2023 emesso da questo Tribunale nel procedimento n. RG
2 869/2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole, tenuto conto che trattasi di condizioni analoghe a quelle già omologate dal Tribunale in sede di separazione consensuale.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3385/2024 R.G.V.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto ad Adrano il 18.09.2018 tra CP_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_2
Adrano atto n. 42, parte I, anno 2018, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Adrano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 23.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente estensore dott.ssa Lidia Greco
3
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 3385/2024
R.G.V.G, proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DOMICOLO CARMELA, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PRIVITERA DINO, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 18/07/2024, e , premettendo Controparte_1 Controparte_2
di avere contratto matrimonio in Adrano (CT), in data18/09/2018 e che dalla loro unione è nato il figlio a Catania il 28/05/2016, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione Persona_1
degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 “1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione Per_1
della madre. Tuttavia, le decisioni di maggiore rilevanza relative alla educazione del figlio dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo;
2) il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo mensile di Controparte_1
mantenimento per il figlio minore Euro 200,00 (duecento/00), da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese in un'unica soluzione, con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% dell'assegno unico e delle spese straordinarie;
3) il sig. avrà la facoltà di vedere il figlio e di tenerlo con sé in ogni momento Controparte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e previo accordo con la madre presso la cui abitazione è collocato. In ogni caso, il sig. avrà diritto a tenere con sé il figlio minore per tre pomeriggi CP_1
a settimana, ovvero nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00; un fine settimana alternato dal sabato ore 12:00 e fino alla domenica sera ore 20:00. Per tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze natalizie e pasquali, nel corso di ogni annualità ed alternativamente considerando la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, ed il giorno di
Natale con il Capodanno;
nonché per 10 giorni consecutivi durante il mese di luglio e 10 giorni consecutivi durante il mese di agosto per le vacanze estive;
4) i coniugi dichiarano che ogni altro loro rapporto patrimoniale è stato regolato con piena soddisfazione di entrambi, senza che nessuno abbia più nulla a pretendere dall'altro;
5) i coniugi reciprocamente rinunciano a formulare richiesta di mantenimento reciproco e/o di alimenti.”
All'udienza dell'08/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte, come richiesto dai coniugi che hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare alla udienza in presenza, i procuratori hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto, chiedendo la decisione in conformità.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio (e non di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante che le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in atti) ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto omologazione n.1026/2023 del 27.04.2023 emesso da questo Tribunale nel procedimento n. RG
2 869/2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole, tenuto conto che trattasi di condizioni analoghe a quelle già omologate dal Tribunale in sede di separazione consensuale.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3385/2024 R.G.V.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto ad Adrano il 18.09.2018 tra CP_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_2
Adrano atto n. 42, parte I, anno 2018, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Adrano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 23.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente estensore dott.ssa Lidia Greco
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