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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/11/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 219 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
ME che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24.01.2017, ha impugnato Parte_1 la richiesta del 09.11.2016 di restituzione di € 1.582,03 per disoccupazione CP_1 agricola 2011, assumendo di avere prestato n. 102 giornate per il Consorzio PAC
e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici;
deduce che alcun provvedimento di cancellazione le sarebbe stato notificato e chiede, in via principale, l'annullamento dell'indebito e, in subordine, la reiscrizione per il 2011 con 102 giornate.
L' si è costituito eccependo, in via preliminare, la decadenza CP_1 dall'azione ex art. 22 d.l. 7/1970, sul presupposto che la ricorrente fosse stata cancellata con variazione trimestrale 2014, pubblicata dal 15.09.2014 al 30.09.2014; non essendo stato proposto ricorso nei 30 giorni, il termine di Pt_2
120 giorni per l'azione giudiziaria sarebbe spirato il 27.02.2015; il ricorso del
24.01.2017 è dunque tardivo.
L' richiama, inoltre, Corte d'Appello di Messina n. 641/2024 – tra le CP_1 stesse parti per l'anno 2012 – che ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la validità probatoria dei documenti informatici e la decorrenza dei termini dalla pubblicazione telematica.
La ricorrente, con note ex art. 127-ter c.p.c., disconosce formalmente la copia prodotta da (prima pagina dell'elenco di variazione), deducendone la CP_1 difformità rispetto all'originale e l'“annotazione” circa il periodo di pubblicazione, ritenuta priva di valore.
Motivi della decisione
È fondata l'eccezione preliminare di decadenza sollevata da . CP_1
Per costante giurisprudenza, contro i provvedimenti definitivi in tema di iscrizione/mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria decorre dalla notifica o dalla conoscenza legale del provvedimento;
la definitività si realizza, in difetto di tempestivi ricorsi amministrativi, allo spirare del termine per il ricorso
CISOA; ove il ricorso amministrativo sia proposto, il termine decorre dalla definizione del relativo procedimento (espresso o per silenzio significativo). Cass.
n. 29070/2011; conformi, tra le altre, Cass. n. 2719/2018; Cass. n. 2124/2023;
Ord. Cass. n. 30858/2021.
Inoltre, dal 2011 la legge attribuisce valore di notifica alla pubblicazione telematica sul sito istituzionale sia degli elenchi annuali sia delle variazioni CP_1 trimestrali (art. 38, commi 6-7, d.l. 98/2011 conv. l. 111/2011), soluzione ritenuta non incostituzionale dalla Corte costituzionale.
Nel caso in esame, risulta dagli atti che la cancellazione riferita all'anno
2011 è stata pubblicata dal 15.09.2014 al 30.09.2014; non essendo stato proposto ricorso CISOA, il termine per l'azione giudiziaria è scaduto il 27.02.2015; il ricorso giudiziale del 24.01.2017 è pertanto tardivo.
La soluzione è in linea con l'orientamento consolidato che ricollega la decorrenza del termine decadenziale proprio alla pubblicazione telematica (v. tra i molti, Cass. 29070/2011; nota su pubblicazione elenchi 2023 “con valore di CP_1 notifica ad ogni effetto di legge”; nonché arresti recenti di legittimità che ribadiscono la sufficienza della pubblicazione online).
La ricorrente ha disconosciuto la copia analogica della prima pagina dell'elenco di variazione deducendone la difformità rispetto all'originale.
Tuttavia, per i documenti informatici provenienti dalla P.A. la firma autografa è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3, co. 2, d.lgs. 39/1993); il CAD (art. 20 d.lgs. 82/2005) riconosce al documento informatico, se formato secondo i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità, l'efficacia di scrittura privata ex art. 2702 c.c. Tali principi sono stati espressamente applicati dalla Corte d'Appello di Messina n.
641/2024 – tra le stesse parti – che ha ritenuto sufficiente l'attestazione di pubblicazione apposta in calce al documento informatico e ha valorizzato la natura “nativa e immodificabile” dei file di variazione.
Ne consegue che il mero disconoscimento della copia analogica – privo di specifica deduzione tecnico-forense sull'alterazione del file nativo o sulla non conformità ai requisiti AgID – non scalfisce la piena idoneità probatoria del documento informatico prodotto dall' , da cui risulta la pubblicazione nel CP_1 periodo indicato.
La fondatezza della decadenza sostanziale preclude l'esame del merito
(iscrizione/reiscrizione e sussistenza del rapporto di lavoro). Conseguentemente, resta legittimo l'indebito per prestazione di disoccupazione agricola 2011, venendo meno, per effetto della cancellazione definitiva, il requisito di legge.
Conclusioni
In accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' , il ricorso dev'essere rigettato. CP_1
Alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ritualmente depositata dalla ricorrente, va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite.
Nel caso di specie, non emergono profili di mala fede o colpa grave della parte soccombente;
inoltre, la complessità e la natura delle questioni trattate, nonché il continuo evolversi della giurisprudenza in materia (decorrenza dei termini decadenziali, pubblicazione telematica delle variazioni, valore probatorio dei documenti informatici), giustificano – anche sotto il profilo dell'equità processuale – la non debenza delle spese alla controparte. Restano ferme, ove ricorrenti, le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 219/2017, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1. dichiara la decadenza dall'azione ex art. 22 d.l. 7/1970 e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. dà atto della legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito per disoccupazione agricola 2011;
3. nulla spese tra le parti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ricorrendone i presupposti (dichiarazione depositata;
assenza di mala fede/colpa grave;
complessità e mutevolezza del quadro giurisprudenziale).
Così deciso in Patti 09/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo