Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/12/2025, n. 9771
CS
Accoglimento
Sentenza 11 dicembre 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, è stato adito dalla ricorrente, una dipendente dell'Università degli Studi della Basilicata, per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla sentenza n. 2429/2018 del medesimo Consiglio di Stato, che aveva annullato un provvedimento di autotutela dell'Amministrazione. La ricorrente esponeva che, a seguito dell'annullamento di un provvedimento di inquadramento professionale, le era stato revocato un incarico di responsabilità, pur continuando a svolgere le relative mansioni. Lamentava, inoltre, la mancata corresponsione di indennità accessorie e di differenze retributive sul fondo comune dell'Ateneo. La ricorrente chiedeva, in particolare, se la sentenza n. 2429/2018 prevedesse la corresponsione delle indennità per il periodo in cui aveva continuato a svolgere l'incarico revocato, con rivalutazione ed interessi, e se dovesse essere corrisposta la differenza economica sul fondo comune Ateneo. L'Università degli Studi della Basilicata si era costituita in giudizio.

Il Consiglio di Stato, in accoglimento della richiesta di chiarimenti, ha dichiarato improcedibile la domanda relativa alla corresponsione delle differenze sul fondo comune Ateneo, dato che l'Amministrazione aveva già comunicato l'intenzione di provvedere in tal senso. Quanto alla corresponsione delle indennità per gli incarichi di responsabilità svolti nonostante la revoca formale, il Collegio ha chiarito che la sentenza n. 2429/2018, interpretata anche alla luce di pronunce successive, imponeva un'integrale restitutio in integrum, ricomprendendo tutti gli emolumenti dovuti alla dipendente, sia quelli ordinari sia quelli accessori legati allo svolgimento di mansioni aggiuntive e di responsabilità. Pertanto, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere alla ricorrente tutte le somme, comprensive di accessori, indebitamente non corrisposte a causa del provvedimento di autotutela annullato, anche in virtù del principio della prestazione di fatto. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della novità della questione trattata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/12/2025, n. 9771
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 9771
    Data del deposito : 11 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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