Articolo 62 della Legge 22 dicembre 1975, n. 760
Articolo 61Articolo 63
Versione
29 gennaio 1976
Art. 62.




I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1974 (articolo 58).................. L. 823.527.231.504 Somme rimaste da riscuotere sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 60)........ " 801.457.403.300
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Residui attivi al 31 dicembre 1974... L. 1.624.984.634.804 =================


Entrata in vigore il 29 gennaio 1976