Sentenza 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 21/03/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2021, proposto da
Pubblia Group S.r.l., Pubblicrea di Sitzia Raffaele, Ditta Sardara Angelo, Gierre Snc di NU IO e C, Pubbliluna di BO LV RE, Sarda Advertising S.r.l., Wayap S.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Angela Pirrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Sperate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 15.02.2021 (all. 2 fascicolo ricorrenti), immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali” nonché dell’annesso Regolamento (all. 3 fascicolo ricorrenti) sub Allegato A, in vigore dal 01 gennaio 2021, nella parte in cui, al TOlo I (art. 1-11), TOlo III (art. 16-19), TOlo IV (art. 20-34) con riferimento all’esposizione pubblicitaria, prevede in capo all’Ente Locale l’esercizio dei poteri, con lesione delle rispettive situazioni soggettive ampliative, in violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ed alle Province in merito alle proprie entrate, anche tributarie, entro i limiti di competenza statale di cui all’art. 52 comma 1 Decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, G.U. 23/12/1997 n. 298, TOlo III e Legge 160/2019;
B) della deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 01.03.2021 nonché dell’Allegato tariffario “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria Canone per le pubbliche affissioni – Canone mercati Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori – anno 2021” nella parte relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari (all. 4 fascicolo ricorrenti).
C) di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alle Società quivi ricorrenti) alle Delibere ed al Regolamento sopra impugnati, con espressa riserva, in ordine ai predetti atti, di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Sperate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AR TT, nominata relatore con provvedimento in data 10.10.2025, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti più puntualmente indicati in epigrafe, proponendo avverso di essi articolati motivi di censura.
Il Comune di San Sperate si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
Con memoria depositata in data 10.12.2025 le ricorrenti hanno dichiarato che non sussiste più, allo stato, alcun attuale interesse alla prosecuzione del giudizio e alla decisione del ricorso, e hanno chiesto al Collegio di pronunciarsi ai sensi dell’art. 84 cpa.
L’atto di rinuncia è stato notificato alla controparte processuale, la quale, nell’aderirvi, ha insistito per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite.
All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto, la causa è passata in decisione.
2. In ragione di quanto precede il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Quanto al regolamento delle spese di lite, pur preso atto della richiesta del Comune di San Sperate di liquidazione delle stesse in proprio favore, il Collegio ritiene che la natura in rito della presente decisione, la considerazione della complessiva vicenda in commento, e la circostanza che la difesa svolta dalla parte resistente risulta limitata al deposito di un’unica memoria, giustifichino la compensazione tra le parti di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AR TT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR TT | TO AR |
IL SEGRETARIO