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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12238 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 7820/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7820 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art.li
615, comma 1, e 617 comma 1 c.p.c., e vertente
T R A
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Gragnano alla Via Gioacchino Rossini n. 37 presso lo studio dell'Avvocato
LV MA (C.F. , che la rappresenta e C.F._2 difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avvocato Valeria Trignano
(C.F. ) in virtù di procura in atti;
C.F._3
- OPPONENTE -
E
C.F. e P. IVA Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via B.Cavallino 87 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Fausta Longobardi (C.F. C.F._4
- P. IVA ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
P.IVA_2
- OPPOSTA –
E
– P. IVA Controparte_2
- C.F. , in persona del Sindaco p.t., con sede in P.IVA_3 P.IVA_4
Via Commissario Ammaturo Torre B - 80147 Napoli
OPPOSTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso che le veniva notificato in data 06-02-2023 la cartella di pagamento n. 071 2022
01800760 42 001 ente creditore per complessivi € Controparte_2
66.651,71, la cui prodromica ingiunzione di pagamento n. 249958 del
23.03.2021 veniva asseritamente notificata in data 08.05.2021, eccepiva la nullità della cartella di pagamento per mancata notificazione degli atti presupposti;
nullità/illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000. omessa allegazione;
la rinuncia alla eredità- difetto di legittimazione passiva sostanziale e processuale.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inefficacia/nullità della cartella e della pretesa del , vinte le spese di lite. CP_3
Si costituiva l' , eccependo l'estraneità del Controparte_1
Concessionario alle vicende che precedono l'iscrizione al ruolo;
la regolarità della notifica della cartella e che nessuna prescrizione del credito era maturata, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione; vinte le spese.
Non si costituiva il pur ritualmente citato, restando Controparte_2 contumace.
La causa veniva istruita dal precedente giudice assegnatario del fascicolo e giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 22-10-
- 2 -
2025 nella quale emergeva lo sgravio della cartella impugnata e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del
02.12.2025, le parti chiedevano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
*****
Va dichiarata cessata la materia del contendere perché il ha Controparte_2 derubricato il nominato della signora tra i debitori e la cartella di pagamento è stata annullata, nelle more del presente giudizio come da documentazione depositata in data 05-02-2024 da parte opponente.
Giova a questo punto unicamente rimarcare che la cessazione della materia del contendere, integrante una ipotesi di estinzione del processo, si verifica quando per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia conseguentemente fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice, sempre che non vi sia dissenso tra le parti medesime circa la sussistenza e la rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute.
Ciò premesso e preso atto dell'intervenuto annullamento anagrafico in data 27-06-2023 per il ruolo 6470/22, derivante dalla ingiunzione pg.
2021/249958 del 23-03-2021 di recupero delle spese di demolizione, giusta
RESA 198/12 (avvenuta a seguito di rinuncia all'eredità di Pt_1
circostanza non oggetto di contestazione tra le parti, va dichiarata
[...]
l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, per il principio della soccombenza virtuale (Cass., n. 271 del 2006) e ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, l'opposizione va dichiarata inammissibile per i motivi qualificabili ai sensi dell'art. 617, comma 1, attinenti al difetto di notifica degli atti presupposti e vizi di
- 3 -
forma della cartella e va accolta poiché fondata per il motivo di opposizione relativo il difetto di legittimazione passiva qualificabile ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
In via preliminare è da rilevare che quella instaurata da è Parte_1 un'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c.; trattasi, cioè di opposizione preventiva all'esecuzione (la qualificazione dell'azione spetta al giudice).
Gli artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c. prevedono, poi, che l'opposizione si propone con citazione e, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di 20 gg dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Ciò posto, trattasi di opposizione preventiva da qualificarsi opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1 c.p.c. con riferimento al vizio di notifica dell'atto presupposto e violazione dell'art. 7 dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co.
1 con riguardo il difetto di legittimazione passiva.
In riferimento al motivo qualificabile ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c.
(vizi formali della cartella: vizio della notifica dell'atto presupposto e difetto di allegazione) l'opposizione è inammissibile poiché proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della cartella avvenuta il 06-02-2023, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 08-03-2023 quindi ai fini del principio di soccombenza virtuale i primi motivi di opposizione sono inammissibili.
L'unico motivo qualificabile ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., è la contestazione relativa al difetto di legittimazione passiva di Pt_1
[...]
La censura appare fondata, atteso che la opponente viene ritenuta responsabile in solido con i seguenti nominativi: (padre), Persona_1
- 4 -
(fratello) e (fratello); la corresponsabilità Persona_2 Persona_3 solidale dei menzionati soggetti costituisce l'unico elemento da cui presumere si tratti di recupero spese per la demolizione di opere abusive di proprietà della defunta madre Parte_2
Tuttavia, emerge dagli atti che la Sig.ra mai ha accettato la eredità Pt_1 della mamma nel termine decennale dalla data dell'evento Parte_2 della morte, avvenuto in data 06.05.2002; invero provvedeva, seppur a distanza di oltre dieci anni dalla apertura della successione della madre, a rinunciare espressamente alla eredità, con atto del Notaio Dott. Per_4
, repertorio n. 14231, raccolta n. 9069 in data 29.11.2019.
[...]
Per tutti questi motivi l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ai fine del principio di soccombenza virtuale è fondata.
Alla luce della inammissibilità dei motivi di opposizione ex art. 617 comma
1 c.p.c. e di fondatezza del motivo di opposizione ex art. 615 comma 1
c.p.c. vi è soccombenza reciproca tra le parti e pertanto le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Napoli 23-12-2025
IL GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
- 5 -
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7820 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art.li
615, comma 1, e 617 comma 1 c.p.c., e vertente
T R A
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Gragnano alla Via Gioacchino Rossini n. 37 presso lo studio dell'Avvocato
LV MA (C.F. , che la rappresenta e C.F._2 difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avvocato Valeria Trignano
(C.F. ) in virtù di procura in atti;
C.F._3
- OPPONENTE -
E
C.F. e P. IVA Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via B.Cavallino 87 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Fausta Longobardi (C.F. C.F._4
- P. IVA ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
P.IVA_2
- OPPOSTA –
E
– P. IVA Controparte_2
- C.F. , in persona del Sindaco p.t., con sede in P.IVA_3 P.IVA_4
Via Commissario Ammaturo Torre B - 80147 Napoli
OPPOSTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso che le veniva notificato in data 06-02-2023 la cartella di pagamento n. 071 2022
01800760 42 001 ente creditore per complessivi € Controparte_2
66.651,71, la cui prodromica ingiunzione di pagamento n. 249958 del
23.03.2021 veniva asseritamente notificata in data 08.05.2021, eccepiva la nullità della cartella di pagamento per mancata notificazione degli atti presupposti;
nullità/illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000. omessa allegazione;
la rinuncia alla eredità- difetto di legittimazione passiva sostanziale e processuale.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inefficacia/nullità della cartella e della pretesa del , vinte le spese di lite. CP_3
Si costituiva l' , eccependo l'estraneità del Controparte_1
Concessionario alle vicende che precedono l'iscrizione al ruolo;
la regolarità della notifica della cartella e che nessuna prescrizione del credito era maturata, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione; vinte le spese.
Non si costituiva il pur ritualmente citato, restando Controparte_2 contumace.
La causa veniva istruita dal precedente giudice assegnatario del fascicolo e giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 22-10-
- 2 -
2025 nella quale emergeva lo sgravio della cartella impugnata e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del
02.12.2025, le parti chiedevano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
*****
Va dichiarata cessata la materia del contendere perché il ha Controparte_2 derubricato il nominato della signora tra i debitori e la cartella di pagamento è stata annullata, nelle more del presente giudizio come da documentazione depositata in data 05-02-2024 da parte opponente.
Giova a questo punto unicamente rimarcare che la cessazione della materia del contendere, integrante una ipotesi di estinzione del processo, si verifica quando per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia conseguentemente fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice, sempre che non vi sia dissenso tra le parti medesime circa la sussistenza e la rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute.
Ciò premesso e preso atto dell'intervenuto annullamento anagrafico in data 27-06-2023 per il ruolo 6470/22, derivante dalla ingiunzione pg.
2021/249958 del 23-03-2021 di recupero delle spese di demolizione, giusta
RESA 198/12 (avvenuta a seguito di rinuncia all'eredità di Pt_1
circostanza non oggetto di contestazione tra le parti, va dichiarata
[...]
l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, per il principio della soccombenza virtuale (Cass., n. 271 del 2006) e ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, l'opposizione va dichiarata inammissibile per i motivi qualificabili ai sensi dell'art. 617, comma 1, attinenti al difetto di notifica degli atti presupposti e vizi di
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forma della cartella e va accolta poiché fondata per il motivo di opposizione relativo il difetto di legittimazione passiva qualificabile ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
In via preliminare è da rilevare che quella instaurata da è Parte_1 un'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c.; trattasi, cioè di opposizione preventiva all'esecuzione (la qualificazione dell'azione spetta al giudice).
Gli artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c. prevedono, poi, che l'opposizione si propone con citazione e, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di 20 gg dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Ciò posto, trattasi di opposizione preventiva da qualificarsi opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1 c.p.c. con riferimento al vizio di notifica dell'atto presupposto e violazione dell'art. 7 dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co.
1 con riguardo il difetto di legittimazione passiva.
In riferimento al motivo qualificabile ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c.
(vizi formali della cartella: vizio della notifica dell'atto presupposto e difetto di allegazione) l'opposizione è inammissibile poiché proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della cartella avvenuta il 06-02-2023, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 08-03-2023 quindi ai fini del principio di soccombenza virtuale i primi motivi di opposizione sono inammissibili.
L'unico motivo qualificabile ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., è la contestazione relativa al difetto di legittimazione passiva di Pt_1
[...]
La censura appare fondata, atteso che la opponente viene ritenuta responsabile in solido con i seguenti nominativi: (padre), Persona_1
- 4 -
(fratello) e (fratello); la corresponsabilità Persona_2 Persona_3 solidale dei menzionati soggetti costituisce l'unico elemento da cui presumere si tratti di recupero spese per la demolizione di opere abusive di proprietà della defunta madre Parte_2
Tuttavia, emerge dagli atti che la Sig.ra mai ha accettato la eredità Pt_1 della mamma nel termine decennale dalla data dell'evento Parte_2 della morte, avvenuto in data 06.05.2002; invero provvedeva, seppur a distanza di oltre dieci anni dalla apertura della successione della madre, a rinunciare espressamente alla eredità, con atto del Notaio Dott. Per_4
, repertorio n. 14231, raccolta n. 9069 in data 29.11.2019.
[...]
Per tutti questi motivi l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ai fine del principio di soccombenza virtuale è fondata.
Alla luce della inammissibilità dei motivi di opposizione ex art. 617 comma
1 c.p.c. e di fondatezza del motivo di opposizione ex art. 615 comma 1
c.p.c. vi è soccombenza reciproca tra le parti e pertanto le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Napoli 23-12-2025
IL GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
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