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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4919 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 8893/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 959/2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Massimo Montagna Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed Erminio Capasso, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.01.2025, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità di cui all'art. 2 della legge 222/84, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a CP_1
visita, aveva ritenuto che non vi fossero infermità tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, riconoscendo la sola riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott.ssa , confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione indicata.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 30.06.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per la pensione ordinaria di invalidità. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 02.12.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 959/2025 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di a.t.p.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il
2 consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta la relazione peritale per avere erroneamente il c.t.u. escluso la sussistenza dei presupposti per la pensione ordinaria di inabilità pur a fronte delle limitate capacità di movimento constatate in sede di visita e del riconoscimento da parte dell' dei requisiti per l'indennità di accompagnamento CP_1
in data 15.03.2024. Sarebbe, dunque, necessario, secondo l'opponente, disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 10.06.2025).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Esiti di mastectomia e linfoadenectomia ascellare per carcinoma mammario sottoposta ad intervento di protesizzazione”.
Nel merito, ha osservato: “[…] Nel caso di specie, trattandosi della legge 222/84, […] trattandosi di una persona che svolge l'attività di impiegata presso società Italgas, si può affermare che le sue attitudini, sono prevalentemente rivolte ad attività con
3 componente fisico manuale di tipo lieve. Una dipendente amministrativa presso Italgas svolge mansioni che richiedono capacità cognitive stabili, buone competenze organizzative, precisione nella gestione documentale e autonomia operativa nell'utilizzo di strumenti informatici e gestionali. Le attività tipiche includono
l'elaborazione di pratiche amministrative e contabili, la gestione di comunicazioni aziendali interne o con enti esterni, l'inserimento e la verifica di dati, nonché il supporto
a processi tecnico-amministrativi aziendali complessi. Il complesso menomativo è caratterizzato dalle seguenti fondamentali infermità: Esiti di mastectomia e linfoadenectomia ascellare per carcinoma mammario sottoposta ad intervento di protesizzazione. L'assicurata presenta una storia clinica recente segnata da un carcinoma mammario localmente avanzato, per il quale ha seguito un iter terapeutico complesso e multidisciplinare, tuttora in corso nel periodo in valutazione. Il primo riferimento clinico documentato è datato 14 settembre 2023, in cui si segnala una lesione cutanea in corrispondenza del cerotto del PICC line, posizionato per la somministrazione di chemioterapia in soggetto affetta da carcinoma mammario.
Successivamente, in data 5 ottobre 2023, è riportato che la paziente si trovava in trattamento presso il day hospital oncologico per chemioterapia neoadiuvante secondo lo schema con carboplatino, paclitaxel e pembrolizumab, iniziato il 20 luglio 2023, con prosecuzione per più cicli, come da protocollo. In febbraio 2024, l'assicurata è stata sottoposta a intervento chirurgico radicale di mastectomia bilaterale e linfoadenectomia ascellare destra, come confermato dal verbale della commissione medico-legale dell'ASL di Mugnano del 15 marzo 2024, che colloca l'inizio del trattamento oncologico attivo e invalidante già a partire dal 20 settembre 2023, data ritenuta congrua per l'avvio del riconoscimento dei benefici assistenziali. Nel periodo immediatamente successivo all'intervento chirurgico, la paziente ha intrapreso trattamento adiuvante con pembrolizumab, 200 mg trisettimanale per 9 cicli, in associazione a radioterapia adiuvante sulla parete toracica destra e sui linfonodi di drenaggio omolaterale, articolata in 25 sedute. Al termine del ciclo radiante, era inoltre programmata la prosecuzione della terapia sistemica con capecitabina per ulteriori sei cicli, a completamento del piano terapeutico postchirurgico. Infine, tra il 24 febbraio e il 1° marzo 2025, l'assicurata è stata nuovamente ricoverata per il completamento della ricostruzione mammaria con sostituzione dell'espansore con protesi definitiva a destra 4 e contemporanea nodulectomia a sinistra. Il tutto, a mio avviso, determina una riduzione a meno di un terzo a svolgere attività confacenti alle proprie attitudini, come del resto è già stato riconosciuto, ma non determina una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La patologia oncologica di cui è affetta l'assicurata è certamente invalidante, ma la sig.ra si dimostra ancora Parte_1
in grado di compiere lievi sforzi, come salire pochi scalini, svestirsi da solo, salire e scendere dalla bilancia e deambulare in perfetta autonomia. Dunque, il quadro clinico non è comunque incompatibile con l'effettuazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa, quale potrebbe essere un'attività con lieve componente fisico manuale. Ritengo, pertanto, che l'assicurato non si trovi in una condizione che comporti l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e che quindi non ricorrano i requisiti biologici previsti dalla vigente legislazione (L. 222/84) per il riconoscimento della pensione ordinaria d'inabilità”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Il c.t.u., in particolare, dopo aver dato atto delle mansioni svolte dalla ricorrente e, più in generale, delle attitudini lavorative della stessa, ha ripercorso nelle considerazioni medico legali l'intero iter sanitario conseguente alla neoplasia diagnosticata, anche dal punto di vista terapeutico, per giungere infine ad affermare che, anche sulla base delle evidenze cliniche emerse in sede di visita, la periziata non fosse totalmente impossibilitata a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa. Né può ritenersi, come pretenderebbe l'opponente, che il c.t.u. si sia contraddetto per aver escluso la sussistenza dei requisiti per la prestazione in esame pur avendo definito la periziata in grado di compiere solo “lievi sforzi, come salire pochi scalini”, avendo con ciò evidentemente voluto significare che la stessa, nonostante la patologia oncologica, fosse ancora in grado di espletare attività lavorative con componente fisico manuale di tipo lieve, conformi d'altra parte a quelle normalmente svolte.
Non può attribuirsi, infine, un rilievo decisivo al riconoscimento in favore della ricorrente dell'indennità di accompagnamento su domanda del settembre 2023, essendo
5 ben noto come l'invalidità pensionabile ai sensi della legge 222/84 e l'invalidità civile disciplinata dalla legge 118/71 rispondano a logiche e criteri di accertamento differenti.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, deve rilevarsi che nelle conclusioni del ricorso introduttivo (sia della presente opposizione sia di quello relativo all'a.t.p.o.) non si rinviene la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta da parte ricorrente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11°, del D.L.
269/03, convertito in legge n. 326/03.
Tale dichiarazione sostitutiva di certificazione, comportando, in caso di dichiarazioni mendaci, una responsabilità penale per definizione di natura personale, non può che essere effettuata dalla parte interessata, rectius, il ricorrente, come peraltro prevista dal nuovo testo dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Pertanto, alcun valore può essere riconosciuto alla richiesta di manleva dalle spese processuali formulata dal procuratore di parte ricorrente nel corpo del ricorso ove priva della personale sottoscrizione della parte. Senza contare che agli atti di entrambi i giudizi si rinviene autocertificazione a firma della ricorrente ove il reddito del nucleo familiare viene espressamente dichiarato superiore ai limiti per beneficiare della suddetta esenzione.
6 Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte opponente come da dispositivo, tenuto conto del mancato rinnovo della consulenza nella presente fase.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico delle parti in solido come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 1.865,00, oltre accessori come per legge;
c) liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Aversa, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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