Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8556 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08556/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05459/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5459 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà sul figlio minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Scuola Secondaria di I Grado Tasso di Sorrento, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Torquato Tasso” di Sorrento – Circ. n° 4 a.s. 22/23 prot.n. 3206/VII.2 del 7 settembre 2022, notificato a mezzo pec in data 10.11.2022 con cui sono state assegnate n. 10 ore settimanali di sostegno scolastico all’alunno, a fronte delle 36 che gli occorrono;
B) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. DO AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente ha agito in giudizio, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, facendo valere il diritto di quest’ultimo ad ottenere l’assegnazione di un numero congruo di ore di sostegno all’insegnamento, in quanto soggetto portatore di handicap;
- con ordinanza del 13 dicembre 2022, n. 2175, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare sulla base della seguente motivazione: “ RILEVATO che risulta depositato in atti il P.E.I. adottato, per il corrente anno scolastico, in data 27/10/2022 (all. n.4 al ricorso), quindi in data successiva al provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno gravato sub a) dell’epigrafe;
RILEVATO, altresì, che l’anzidetto P.E.I., non oggetto di specifica impugnazione nel ricorso introduttivo, non reca alcuna statuizione circa il numero di ore di sostegno da assegnare al minore indicato in epigrafe, in relazione alla situazione di handicap in cui il medesimo versa (art.3, comma 1, l.104/1992, cfr. all. n.3 al ricorso), limitandosi a richiamare il parere espresso dal GLO istituito presso l’istituto scolastico;
RITENUTO, pertanto, che:
-il ricorso non sia assistito dal prescritto fumus boni juris;
-sussistano giusti motivi di equità per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare; … ”;
- la ricorrente non ha svolto ulteriore attività difensiva;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 11 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, circa la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per la chiusura dell’a.s. 2022/2023, a cui si riferisce la richiesta della ricorrente.
Ritenuto che:
- il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità all’avviso dato in udienza, atteso che un eventuale accoglimento del gravame proposto non produrrebbe alcuna utilità nella sfera giuridica della ricorrente, stante la conclusione dell’anno scolastico 2022/2023 a cui si riferisce la richiesta di sostegno oggetto del diniego impugnato;
- sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ER, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
DO AB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO AB | LO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.