Articolo 4 della Legge 18 marzo 1971, n. 62
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 marzo 1971
Art. 4.
Il primo comma dell'articolo 304-quater, introdotto nel codice di procedura penale dall'articolo 14 della legge 18 giugno 1955, n. 517 , e' sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:
"Salvo quanto e' disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice".
Entrata in vigore il 24 marzo 1971
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