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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/10/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2403 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in CONTRADA C.F._1
CAVARRETTA N.88 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'Avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
301 BI IN presso lo studio dell'Avv. CANU MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27.06.2017, ha chiesto accertarsi Parte_2 la non debenza della somma di € 53.309,44 pretesa dall' a titolo di CP_1 ripetizione di indebito relativa al periodo 01.01.2012–31.10.2016, deducendo che i ratei sarebbero stati legittimamente percepiti in forza della sentenza n. 492/2012 del Tribunale di Patti, nonché invocando l'irripetibilità ex art. 52 L. 88/1989 e vizi delle comunicazioni dell'ente (trasparenza ex L. 241/1990) .
L' si è costituito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 della domanda perché diretta a elidere gli effetti del giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 487/2015 della Corte d'Appello di Messina – che, riformando la pronuncia di primo grado, ha statuito la debenza delle somme – e qualificando le note del 15.09.2016 e 17.02.2017 come mere richieste restitutorie in esecuzione del giudicato;
in subordine ha chiesto il rigetto e, ancora in via gradata, la condanna ex art. 96 c.p.c. .
All'udienza fissata per la trattazione scritta le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni già rassegnate in atti .
Diritto
La pretesa azionata dal ricorrente, pur formalmente volta a far dichiarare l'illegittimità della richiesta restitutoria dell' , sostanzialmente tende a CP_1 rimettere in discussione il capo decisorio della Corte d'Appello di Messina n.
487/2015 che ha accertato la debenza delle somme richieste dall'ente. Tale decisione integra giudicato esterno vincolante (art. 2909 c.c.; artt. 324, 325 c.p.c.), con conseguente inammissibilità di ogni domanda che, anche mediatamente, ne contrasti il contenuto precettivo. Le comunicazioni del 15.09.2016 e del CP_1
17.02.2017, prodotte in atti, si qualificano infatti come diffide ad adempiere e non come autonomi provvedimenti amministrativi impugnabili, poiché si limitano a sollecitare l'adempimento dell'obbligo restitutorio derivante dal giudicato .
L'irripetibilità ex art. 52 L. 88/1989 presuppone una rettifica amministrativa per errore dell'ente nella fase di attribuzione/erogazione della prestazione. Qui, per contro, l'obbligo restitutorio discende non da una rettifica unilaterale, bensì dall'effetto conformativo della sentenza di appello passata in giudicato, che prevale su ogni diversa valutazione amministrativa e rende doverosa la ripetizione ex art. 2033 c.c. dei ratei non dovuti. L'allegazione difensiva del ricorrente circa il possesso dei requisiti sanitari/reddituali non è idonea a scalfire tale presupposto, perché si porrebbe comunque in frontale contrasto con il giudicato.
Le dedotte conseguenze pregiudizievoli di carattere personale e familiare, pur meritevoli di considerazione, non possono incidere sull'an del diritto alla ripetizione accertato dal giudicato;
potranno, se del caso, rilevare soltanto in sede esecutiva ai fini della rateizzazione o della modulazione delle modalità di recupero nel rispetto dei principi di proporzionalità e buona amministrazione. In ragione della natura meramente documentale della controversia e della dirimente preclusione da giudicato, non si rende necessaria l'audizione dei testi, essendo superflua ai fini della decisione.
Non ricorrono i presupposti dell'art. 96 c.p.c.: la linea difensiva, pur infondata, non evidenzia malafede o colpa grave;
segue il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall' in via riconvenzionale implicita . CP_1
In ragione della dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c. (come sostituito dall'art. 42, co. 11, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003) depositata dal ricorrente, non si fa luogo a condanna alle spese a suo carico, restando ferme le spese prenotate a debito.
PQM
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1. dichiara inammissibile il ricorso proposto da avverso la Parte_2 richiesta restitutoria dell' perché precluso da giudicato esterno (Corte CP_1
d'Appello di Messina n. 487/2015);
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla è dovuto da per Parte_2 spese, competenze ed onorari, ferme le spese prenotate a debito.
Così deciso in Patti 28/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo