Ordinanza cautelare 16 maggio 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
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- 1. Porto d’armi: perché la sicurezza pubblica può prevalere anche dopo una condanna penaleAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 9983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9983 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09983/2025REG.PROV.COLL.
N. 03307/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3307 del 2025, proposto dall’Ufficio Territoriale del Governo di Lucca, dalla Questura di Lucca, e dal Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
contro
il dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Frezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 1423/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025, il Cons. NN LL e udito per la parte appellata l’avv. Nicola Frezza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il T.A.R. della Toscana, con sentenza n. 1423/2024, ha accolto il ricorso proposto dal dott. -OMISSIS- per l’annullamento dei provvedimenti di divieto di detenzione armi e di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, adottati a seguito di denuncia per il reato di cui all’art. 21, 1° comma, lett. r ), della l. 11 febbraio 1992 ,n. 157 (per aver usato, “ a fini di richiamo (…) richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono ”).
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dall’Ufficio Territoriale del Governo di Lucca, dalla Questura di Lucca, e dal Ministero dell’Interno.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il ricorrente in primo grado.
Con ordinanza n. 1806/2025 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della decisione impugnata.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025.
2. La tesi posta a fondamento della sentenza gravata, già espressa in precedenti pronunce (TAR Toscana n. 1187/2024 e 455/2013; TAR Lazio n. 9389/2017), è nel senso che “ deve ritenersi che la sanzione prevista dall’art. 32 della L. n. 157/1992 esaurisca la reazione dell’ordinamento al fatto penalmente previsto, non essendo consentito all’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, oltrepassare tale previsione applicando una diversa normativa di carattere più generale, che applichi la revoca o la sospensione del porto d’armi al compimento di fatti riconducibili all’art. 30 cit., ma senza motivare con riferimento alla sussistenza degli ulteriori presupposti di cui all’art. 32 cit. ”.
Le Amministrazioni appellanti contestano tale conclusione invocando in contrario, tra l’altro, la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 11189/2022, e deducono che “ sanzioni di cui all’art. 32 l. 157/92 si aggiungono e non eliminano i poteri cautelari del TULPS della Questura: se il privato viene condannato penalmente, l’eventuale sanzione sospensiva o di revoca viene applicata dall’Autorità, detratto il presofferto a titolo cautelare ove vi sia stato. Il principio di non contraddizione e di rispetto della funzione del potere amministrativo non consente altra esegesi ”.
3. Ritiene il Collegio che, come già anticipato in fase cautelare, il gravame debba ritenersi fondato.
L’interpretazione seguita dal T.A.R. del rapporto tra le sanzioni amministrative previste dall’articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, quale possibile conseguenza di condanne penali per reati previsti dalla medesima legge, e il generale potere di vietare la licenza di porto d’armi di cui all’articolo 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (secondo cui le prime esauriscono le reazioni dell’ordinamento a fronte del fatto illecito, precludendo all’Amministrazione l’esercizio del secondo potere), non può ritenersi condivisibile.
Va in contrario rilevato il rapporto di specialità tra le sanzioni previste dal precitato articolo 32 e il generale potere discrezionale riconosciuto all’autorità di pubblica sicurezza, nonché l’autonomia e la diversa portata delle due previsioni, la prima afferente a sanzioni necessariamente ricollegate a uno specifico fatto illecito, la seconda implicante una generale valutazione sul pericolo di abuso delle armi in connessione con l’inesistenza di un diritto soggettivo a portarle (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11189; id., 1 settembre 2022, n. 7657).
Si tratta di una ricostruzione che, oltre ad avere il pregio della razionalità, risulta coerente con una visione complessiva dell’ordinamento.
4. Con riguardo alle deduzioni dell’appellato deve osservarsi che risponde a una sua personale elaborazione (forse supportata dalle argomentazioni difensive dell’Amministrazione, ma certo non dalla motivazione del provvedimento impugnato in prime cure) il rilievo che quest’ultimo sia stato motivato da esigenze di tutela “ della fauna ”: al contrario, da una piana lettura del provvedimento emerge con evidenza che lo stesso costituisce estrinsecazione tipica del potere inibitorio di cui all’articolo 39 del r.d. n. 773/1931, e che il richiamo alla vicenda penale nella quale l’odierno appellato è risultato coinvolto è operato al solo fine di affermarne – peraltro con motivazione immune da evidenti profili di irragionevolezza – la prognosi di inaffidabilità nell’uso dell’arma (in argomento il Collegio rinvia alla recente sentenza n. 6840/2025).
5. La fondatezza dell’appello dell’Amministrazione, per le ragioni sopra esposte, impone l’esame dei motivi di censura assorbiti in primo grado, la cui riproposizione da parte dell’appellato è tempestiva con riguardo al termine di cui all’articolo 101, comma 2, c.p.a., pur essendo successiva alla costituzione dell’appellato medesimo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5203).
I predetti motivi sono comunque infondati, potendo osservarsi:
5.1. quanto al primo di essi, con cui si lamenta la violazione delle garanzie partecipative sub specie di mancata considerazione delle osservazioni procedimentali dell’interessato, che dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che l’Amministrazione le abbia ricevute e ne abbia tenuto conto, dovendo al riguardo richiamarsi il pacifico indirizzo per cui ai fini del rispetto delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’amministrazione non è tenuta a una puntuale e analitica confutazione di ogni singola osservazione svolta dall’interessato, essendo sufficiente una motivazione sintetica da cui emerga che le stesse sono state prese in esame e motivatamente disattese (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6173; id., sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4967);
5.2. quanto alla seconda censura, afferente a pretesa carenza di motivazione del provvedimento impugnato, che, tenuto conto dell’ampia discrezionalità che connota la valutazione dell’Amministrazione circa il pericolo di abuso delle armi e dei connessi limiti al sindacato giurisdizionale sul punto, che è limitato alla verifica della oggettiva veridicità delle circostanze allegate ed alla non manifesta irragionevolezza delle conclusioni raggiunte (giurisprudenza anche questa pacifica), appare immune da vizi di legittimità il giudizio di inaffidabilità che l’Amministrazione ha basato sulla vicenda penale nella quale l’odierno appellato è risultato coinvolto, tale ex se da disvelarne una tendenza al mancato rispetto della legge in modo da rendere inconferente non solo il richiamo alla sua condotta di vita antecedente ma anche – a fortiori – l’insistenza su questioni di diritto afferenti ai rapporti tra procedimento penale e determinazioni amministrative del Prefetto (su cui vale quanto osservato al punto precedente).
6. Dalle superiori considerazioni discende l’accoglimento dell’appello, e per l’effetto, e in riforma della sentenza gravata, il rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con lìintervento dei magistrati:
AF EC, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
NN LL, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LL | AF EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.