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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Maria Chiodi Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 8 luglio 2025 la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 144\2022 del ruolo generale lavoro
TRA in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Consoli e Andrea Consoli appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Carolina De Lise e Controparte_1 dall'avv. Maria Russo con le quali è elettivamente domiciliato come in atti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 6905/2021 emessa in data 7.12.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'11.07.2020, la Parte_1 conveniva in giudizio per ottenere la revoca del D.I.
[...] Controparte_1
n. 667/2020 emesso dal giudice del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro in data 03.06.2020 e notificato il 04.06.2020 con il quale si ingiungeva alla società il pagamento in favore del lavoratore opposto della somma di €. 25.269,19 a titolo di TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 12.02.2001 al 31.12.2019, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, nonché le spese della procedura monitoria pari ad €. 600,00 oltre IVA e CPA attribuite ai procuratori anticipatari. A sostegno dell'opposizione la osservava che 1) la Parte_1 somma di €. 21.862,96 costitutiva il TFR maturato nel rapporto intercorso con la
2) che la Soc. ingiunta non aveva alcun Parte_2
1 rapporto con la 3) che la somma di €. 3.406,23 Parte_2 richiesta quale TFR maturato nel rapporto alle dipendenze della Parte_1 non era dovuta viste le somme in eccesso esborsate da quest'ultima a favore del dipendente a titolo di acconto TFR. Si costituiva il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione Controparte_1 evidenziando di non aver mai ricevuto alcunchè a titolo di TFR né dalla Soc. cedente né dalla Soc. cessionaria e negando di aver mai Pt_2 Parte_1 ottenuto il versamento di acconti.
Depositate le note autorizzate, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa all'udienza del 07.12.2021 con sentenza n. 6905/2021 con quale il Tribunale di Napoli in funzione del Giudice del Lavoro rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo impugnato che diveniva esecutivo;
Condannava la Società opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio.
In data 15.01.2022 la ha notificato a Parte_1 CP_1 atto di citazione in appello avverso la su citata sentenza fissando
[...]
l'udienza a comparire per il giorno 21.04.2022. Successivamente in data 07.02.2022 la Soc. appellante ha notificato il medesimo atto di citazione in appello con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 24.01.2023 chiedendo all'Ecc.ma Corte adita di voler accogliere il gravame proposto con la riforma della sentenza impugnata. Si costituiva il che proponeva eccezione preliminare di inammissibilità CP_1
e, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza di discussione del 10.6.2025 l'appellante non è comparso, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con rituale comunicazione all'appellante. All'odierna udienza, essendo nuovamente comparso solo l'appellato senza comparizione dell'appellante, la Corte provvedeva come in dispositivo, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione (cfr. attestazione di Cancelleria di regolare invio dell'avviso in data 10.6.2025).
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi
2 sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro "l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
In ordine alle spese di lite, le stesse possono essere compensate per metà in ragione della natura solo processuale della pronuncia. La restante parte deve essere posta a carico dell'appellante che ha dato luogo alle attività difensive dell'appellato, il quale ha provveduto alla regolare costituzione nonostante l'introduzione irregolare dell'appello con citazione, alla compiuta difesa su tutti gli argomenti di gravame ed al richiamo puntuale alle prove documentali valutate come decisive in primo grado.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) dichiara improcedibile l'appello; b) compensa per metà tra le parti per le spese del grado e condanna l'appellante alla rifusione della restante parte che viene liquidata, in tale ridotta misura, in euro 1.300,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie, con attribuzione;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n.115 del 2002. Così deciso in Napoli dell'8 luglio 2025 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco Il Presidente Dr. Gennaro Iacone
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