TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/10/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa AU Di RN Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. NI GL DE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3173 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Paolazzi
ricorrente
contro
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Pizzini C.F._2
resistente
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE (p.c. dep. 04/04/2025):
“considerata l'intervenuta pronuncia di sentenza parziale sullo status che ha disposto lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , voglia il Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Trento, contariis reiectis,
1 1) disporre che i figli minori e saranno affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
2) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Persona_1 Persona_2
a fine settimana alternati dal venerdì dalla fine della scuola al lunedì mattina, con accompagnamento direttamente a scuola.
3) Prevedere che i figli trascorreranno altresì con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza di anno in anno del primo e del secondo periodo e quindi del giorno di Natale e Capodanno e del giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; nonché due settimane, anche non continuativamente durante le vacanze estive, con accordo per la fissazione dei periodi entro il 30 aprile di ogni anno.
4) Sia disposto a carico del signor di contribuire al mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli e con il versamento di un assegno mensile alla madre di € Persona_1 Persona_2
350,00.- per ciascun figlio, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a partire dall'anno successivo;
o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
e con prelievo di detta somma direttamente dalla busta paga del signor e da versarsi a cura CP_1 del datore di lavoro sul conto corrente della signora Parte_1
5) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli e Persona_1 Per_2
saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% tra i genitori. Il rimborso andrà erogato
[...] al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Le spese dovranno essere concordate per importi unitariamente superiori ad
€ 100,00.-; fatta eccezione per le spese mediche urgenti ed indifferibili e per quelle scolastiche richieste dal percorso curriculare prescelto di comune accordo per i figli. Al fine di permettere ai coniugi di verificare le spese straordinarie che gli stessi sosterranno per il figlio, ciascun coniuge consegnerà all'altro la copia della documentazione fiscale (fatture e ricevute fiscali comprese), anche per consentire ad entrambi le possibili detrazioni /deduzioni fiscali ai sensi di legge. Saranno da intendersi spese straordinarie quelle indicate nel protocollo del CNF dd. 29.11.2017 e con espresso inserimento tra le stesse anche degli eventuali costi per servizi di baby sitting, non soggetti a preventivo accordo qualora si rendessero necessari per la gestione dei figli nel tempo in cui la madre sarà impegnata al lavoro ed in assenza di copertura da parte del padre.
6) Sia disposto che i figli e si intenderanno a carico della madre ai Persona_1 Persona_2 fini della percezione dell'assegno unico nazionale, dell'assegno unico provinciale, assegno unico nazionale e di qualsiasi eventuale contributo e/o provvidenza erogate nell'interesse della famiglia.
7) Sia disposto che ciascun genitore sarà tenuto ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste a per la compilazione della domanda per l'Icef, Isee, o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia. In ogni caso: con condanna alla rifusione delle competenze e spese processuali, oltre al 15% spese generali, 4% cnpa e 22 % di IVA”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE RESISTENTE (p.c. dep. 04/04/2025)
“Tanto osservato, il signor dato atto dell'intervenuto scioglimento del matrimonio, rassegna CP_1 le seguenti conclusioni:
2 a) ferme, per ora, le condizioni di cui all'udienza presidenziale e ferma anche la facoltà del signor di sentire quotidianamente al telefono i figli stessi, disporsi (previa, se del caso, le necessarie CP_1 verifiche dell'attuale abitazione, ad opera dei servizi sociali), che i figli minori e siano Per_1 Per_2 affidati ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza anagrafica presso la madre, e che il signor stesso possa prelevare i bambini ogni settimana o, in subordine a settimane alterne, dal CP_1 venerdì sera e tenerli con sé fino a domenica sera. Prevedere, che il medesimo resistente possa vedere i propri figli almeno un pomeriggio-sera in settimana, nel rispetto delle possibilità che gli saranno concesse dal datore di lavoro, consentendo ai figli di trascorrere con il padre almeno metà delle vacanze natalizie e pasquali (con scelta concordata tra i genitori circa i giorni da trascorrere con l'uno o con l'altro) e almeno due settimane nel periodo tra il 31.5 e il 30.9; b) fissarsi il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del signor in € 150,00 per CP_1 figlio con rivalutazione annuale, da corrispondere sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione Istat a partire dalla udienza presidenziale e con prelievo diretto, disponendo altresì che le spese straordinarie (concordate o congruamente motivate e documentate) siano divise tra i genitori, metà ciascuno, senza previsioni a favore della ricorrente;
c) in via istruttoria, ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi (oggi riservati) in ordine alle circostanze, di cui in narrativa, da capitolare nei termini, che il Giudice assegnerà alle parti. Al fine di determinare la capacità reddituale ed economica della signora , si chiede Parte_1 sia ordinato agli uffici competenti (Agenzia del Lavoro, Ufficio di Collocamento, Agenzia Entrate, Provincia Autonoma Trento, INPS, etc.) di fornire tutte le informazioni riguardanti le posizioni lavorative passate e attuali della signora , nonché le eventuali erogazioni concesse alla Pt_1 medesima a titolo di reddito di cittadinanza, reddito di garanzia, assegno unico e/o altri eventuali contributi, sgravi e facilitazioni;
d) con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario, IVA e Cassa”.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica di data 14 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/12/2022, ha convenuto, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, il coniuge chiedendo di “pronunciare lo scioglimento del Controparte_1 matrimonio contratto dai signori e , con conseguente ordine Parte_1 Controparte_1 di annotazione presso i registri di Stato Civile di tale Comune, alle seguenti CONDIZIONI:
1) venga disposto che i figli minori e saranno affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
2) Venga disposto che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Persona_1 Per_2
ogni sabato dalle ore 14.00 alle 18.00, e con possibilità di aumento dei tempi, sia per quanto
[...] riguarda gli orari che le giornate, qualora siano escluse ragioni di pregiudizio ed in accordo con il
Servizio Sociale territorialmente competente.
3 3) Sia disposto a carico del signor di contribuire al mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli e con il versamento di un assegno mensile alla madre di € Persona_1 Persona_2
350,00.- per ciascun figlio, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a partire dall'anno successivo;
o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
e con prelievo di detta somma direttamente dalla busta paga del signor e da versarsi a cura CP_1 del datore di lavoro sul conto corrente della signora Parte_1
4) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli e Persona_1 Per_2
saranno ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della
[...] madre. Il rimborso andrà erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Le spese dovranno essere concordate per importi unitariamente superiori ad € 100,00.-; fatta eccezione per le spese mediche urgenti ed indifferibili e per quelle scolastiche richieste dal percorso curriculare prescelto di comune accordo per il figlio.
Al fine di permettere ai coniugi di verificare le spese straordinarie che gli stessi sosterranno per il figlio, ciascun coniuge consegnerà all'altro la copia della documentazione fiscale (fatture e ricevute fiscali comprese), anche per consentire ad entrambi le possibili detrazioni /deduzioni fiscali ai sensi di legge.
Saranno da intendersi spese straordinarie a titolo esemplificativo quelle mediche sanitarie non mutuabili (ticket, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, spese per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista
e/o lenti a contatto), scolastiche (rette di iscrizione e frequenza, spese di convitto e/o alloggio, libri
e materiale di inizio anno, spese di trasporto, gite scolastiche, viaggi studio e corsi di lingue all'estero, Erasmus, corsi anche privati, acquisto computer necessari agli studi), spese sportive
(corsi, abbigliamento tecnico e attrezzatura, skipass), spese per baby sitter necessarie a coprire le esigenze lavorative dei genitori, ed extrascolastiche (corsi di musica, corsi estivi, colonie, campeggi, patente di guida, cellulare).
5) Sia disposto che i figli e si intenderanno a carico della madre ai Persona_1 Persona_2 fini della percezione degli assegno unico nazionale, assegno unico provinciale e di qualsiasi eventuale contributo e/o provvidenza erogate nell'interesse della famiglia.
6) Sia disposto che ciascun genitore sarà tenuto ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste a per la compilazione della domanda per l'Icef,
Isee, o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia.
4 Con ogni provvedimento conseguente ed in seguito meglio richiesto e con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio in caso di opposizione, e con riserva istruttoria nei termini di legge”.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con
[...]
a Trento, in data 19/09/2015; che dalla loro unione sono nati i figli CP_1 Persona_3
in data 14.12.2015 e , in data 25.11.2017; che i coniugi sono
[...] Persona_4 legalmente separati dal giorno 16 dicembre 2021, data alla quale sono comparsi personalmente avanti al Presidente del Tribunale di Trento, e la separazione dei coniugi, promossa come giudiziale, è stata definita in modo consensuale a tale udienza ed omologata dal Tribunale di Trento con provvedimento dd. 17.01.2022, dep. il 14.02.2022. La ricorrente ha rappresentato, inoltre, che in sede di separazione era stato disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre (alla quale era stata assegnata la casa familiare) e con previsione dei fine settimana presso il padre dal venerdì sera alla domenica sera, con impegno del padre a non assumere alcolici;
era stato disposto, altresì, un contributo a carico del padre, a titolo di mantenimento ordinario, nella misura di euro 250,00 a figlio, con rivalutazione e con versamento diretto da parte del datore di lavoro, nonché la ripartizione delle spese straordinarie per il 70% a carico del padre.
Ciò premesso, la ricorrente ha esposto che dalla data dell'udienza presidenziale sono trascorsi più di
6 mesi ed i coniugi da allora non hanno più ripreso la convivenza;
che la previsione dei tempi di permanenza dei figli con il padre previsti in sede di separazione si è rivelata non tutelante per gli interessi dei figli, considerata l'inaffidabilità del signor che spesso non è in grado di occuparsi CP_1 di loro, oltre che per le sue condotte legate all'abuso di sostanze alcoliche. Per tali motivi, la coppia si è affidata ai Servizi sociali ed ha intrapreso una mediazione, rivedendo il programma di permanenza dei minori presso il padre, limitata ad un giorno infrasettimanale senza pernotto.
Oltre a evidenziare le condotte aggressive del marito, dedito all'abuso di alcol, la ricorrente ha altresì dedotto che il marito ha lasciato numerosi debiti in capo alla moglie e non ha contribuito al pagamento delle spese straordinarie per i figli.
Infine, la ricorrente ha esposto la situazione economica della famiglia, evidenziando la propria incapienza patrimoniale a fare fronte alle spese di mantenimento per i figli e, per contro, la capacità del sig. che percepisce uno stipendio medio mensile di circa 1.500,00. CP_1
***
Con memoria depositata in data 28/02/2023 si è costituito in giudizio , Controparte_1 resistendo nel merito alle domande della ricorrente e rassegnando le seguenti conclusioni:
5 -previa comparizione delle parti davanti al Presidente e conferma quantomeno provvisoria, delle attuali previsioni concernenti la gestione dei figli, con facoltà del signor di sentire CP_1 telefonicamente i propri figli ogni sera, così come pattuito assieme ai servizi sociali (accordo non rispettato dalla signora ), Pt_1
a) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e la Controparte_1 signora , con le annotazioni di legge;
Parte_1
b) fissarsi le seguenti condizioni divorzili:
-fissarsi il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del signor in €200,00per figlio CP_1 con rivalutazione annuale, da corrispondere sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica
e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat a partire dalla udienza presidenziale, da prelevare direttamente dalla busta paga;
-quanto alle spese straordinarie, che dovranno essere concordate e documentate, ripartirsi le stesse metà ciascuno tra i genitori;
-disporsi che i figli siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ma con diritto del padre di prelevare i bambini ogni venerdì sera e di tenerli con sé fino a domenica e di sentire ogni sera i figli stessi. Oltre a ciò, disporsi affinché il signor possa CP_1 vedere i propri figli almeno una sera in settimana e possa tenerli con sé per la notte e ciò non appenale condizioni abitative dello stesso signor lo consentiranno. Ovviamente nel caso di CP_1 impedimento del padre i bambini rimarranno con la madre.
Il resistente ha contestato la ricostruzione della sig.ra , con particolare riferimento Pt_1 all'abuso di sostanze alcoliche, ed ha osservato: che la ricorrente ostacola il suo desiderio di frequentare serenamente i figli (desiderio corrisposto da questi ultimi), consentendo o impedendo arbitrariamente di dare attuazione al protocollo disciplinato in sede di separazione.
Quanto alle questioni patrimoniali, il convenuto ha esposto di essere dipendente di Controparte_2 con mansioni di caposquadra, percependo uno stipendio mensile medio tra € 1.400,00 ed € 1.500,00; le spese a carico sono costituite da: canone di locazione per € 500,00 mensili, € 500,00 a titolo di mantenimento ordinario (cioè € 250,00a figlio); ha subito il pignoramento del quinto dello stipendio in ragione di canoni e spese risalenti ai tempi in cui la coppia viveva nella medesima dimora a Trento, con conseguente prelievo di circa €300,00mensili. Per tali ragioni, si è opposto alla domanda attrice di aumentare l'assegno di mantenimento dei figli ad euro 350,00 ciascuno, chiedendo, al contrario, attese le mutate condizioni economiche della moglie, che percepisce uno stipendio di euro 1.000,00, di ridurre l'assegno ad euro 200,00 mensili per ciascun figlio.
***
6 Resi i provvedimenti provvisori in sede di udienza presidenziale del 21/03/2023 (con conferma dei provvedimenti di cui alla sentenza di separazione, con la sola precisazione che il padre avrebbe tenuto con sé i minori ogni sabato dalle ore 11:00 alle ore 19:00), dinanzi al Giudice istruttore le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status ed il Tribunale ha provveduto in conformità con la sentenza del 05/10/2023. Il procedimento è proseguito in ordine alle domande accessorie sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
All'udienza del 06/03/2024, il giudice ha assegnato i termini per le memorie istruttorie e con provvedimento istruttorio del 03/06/2024 ha rigettato le istanze di prova orale ed ha chiesto all'INPS
e all'APAPI di comunicare quali provvidenze fossero state erogate in favore di entrambe le parti;
ha ordinato alle parti di produrre gli estratti di c/c aggiornati ed i CUD per l'anno 2023, oltre alle buste paga aggiornate al 2024; ha richiesto, infine, al servizio sociale già officiato di relazionare sul nucleo, predisponendo interventi mirati a coadiuvare i genitori nel confronto per la gestione dei figli.
Il G.I., con il menzionato provvedimento, ha altresì modificato i provvedimenti provvisori nell'interesse della prole, disponendo che i figli sarebbero stati presso il padre per tre fine settimana ogni quattro, dal venerdì dopo il lavoro fino alla domenica dopo cena, e riducendo il contributo per il mantenimento economico a carico del padre ad euro 400,00 complessivi, dal mese di giugno 2024 ed indicando le spese di baby sitter tra quelle straordinarie da concordare (poste a metà a carico di ciascun genitore).
Hanno fatto seguito alcune udienze di aggiornamento della trattazione, con concomitante deposito da parte dei Servizi sociali delle relazioni loro richieste.
All'udienza a trattazione scritta del 04/04/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, il G.I. ha rimesso la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Orbene, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è stato pronunciato con sentenza parziale del 05/10/2023 e la causa deve essere decisa quanto alla definizione delle condizioni di divorzio, relative all'affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori e Persona_3 [...]
. Persona_4
In primo luogo, riguardo al regime di affidamento dei figli minori, si ritiene che debba essere confermato anche in questa sede l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, conformemente alle domande di parte.
7 Segnatamente, si osserva che nel caso di specie non ricorre alcun elemento di criticità che giustifichi la deroga al regime ordinario in punto di affidamento. I genitori assumeranno, per l'effetto, in accordo tra loro le decisioni di maggiore interesse per i figli.
Dal monitoraggio del Servizio sociale è, infatti, emerso che la coppia genitoriale ha convissuto fino alla separazione legale avvenuta nel dicembre del 2021, con la quale vi è stato l'allontanamento del sig. dalla casa famigliare, mentre i minori e CP_1 Persona_5 Persona_4 hanno continuato a convivere con la madre, con il mantenimento dell'affidamento condiviso tra i genitori. Il Servizio ha sottolineato la partecipazione costante di entrambi i genitori agli incontri con le scuole e con i servizi, pur permanendo difficoltà comunicative e sfiducia reciproca tra le parti rispetto alle capacità genitoriali dell'altro genitore. Nel complesso, è stata confermata l'esistenza di un rapporto positivo tra il padre ed i figli e non sono state rilevate criticità nelle attività proposte dal padre. Per quanto riguarda il rapporto con scuola e servizi da parte dei genitori, è stata confermata la presenza costante di entrambi e l'attenzione verso il percorso scolastico ed extra – scolastico degli stessi.
Per ciò che concerne il collocamento dei minori, il Tribunale rileva che questi, dalla separazione dei genitori, hanno sempre convissuto con la madre. Entrambe le parti, sul punto, concordano nel richiedere la conferma dell'attuale stato di fatto, con collocazione dei minori presso la madre e regolamentazione delle visite del padre, per come allo stato disciplinate dal provvedimento provvisorio attualmente in essere. Il Collegio ritiene di dover provvedere in conformità, dovendosi prioritariamente garantire la massima continuità e stabilità abitativa dei minori. Anche il Servizio ha posto l'attenzione sulla necessità di offrire ai bambini un contesto familiare tranquillo, sereno e prevedibile, con una routine ed una gestione tra i genitori equilibrata e stabile, in particolare con riferimento alle visite con il genitore non collocatario.
Si conferma, pertanto, l'attuale stato di fatto, che vede i minori collocati presso la madre, con visite del padre come da provvedimento del G.I. di data 03/06/2024, in forza del quale i minori stanno presso il padre per tre fine settimana ogni quattro, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena. Quanto alle vacanze estive, ambo le parti chiedono che siano previste due settimane presso il padre e, quanto alle vacanze natalizie e pasquali, i genitori convengono nella ripartizione delle stesse per metà presso ciascun genitore.
Per quanto, ancora, attiene alle questioni economiche, con riferimento al mantenimento relativo ai figli minori, si rileva, anzitutto, in punto di diritto, che la prole ha diritto ad ottenere un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta
8 applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Si precisa, poi, che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo
2002, n. 3974), e che, ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
Nel caso di specie, si deve osservare che, nelle more del giudizio, il resistente è divenuto privo di attività lavorativa, come evidenziato nelle memorie depositate ex art. 190 c.p.c. Sul punto, è noto che il prevalente orientamento giurisprudenziale, formatosi anche in relazione al reato di cui all'art. 570
c.p., ritiene che il genitore, al fine di escludere la responsabilità per l'omesso mantenimento del figlio, deve dimostrare di trovarsi in una condizione di indigenza assoluta e incolpevole, tale per cui si trovi totalmente impossibilitato a procurarsi le risorse necessarie a provvedere al mantenimento. Inoltre, la causa di questa impossibilità non deve essere addebitabile al genitore, ma essere oggettiva. La sola perdita del lavoro o una crisi finanziaria (anche grave) non rappresentano, di per sé, una scusa legittima per non pagare l'assegno.
Ne consegue che anche il genitore disoccupato è tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento per i figli, ben potendo e dovendo il genitore rimediare alla propria condizione di disoccupazione.
Risulta agli atti che il resistente ha svolto attività lavorativa regolare e non risultano esistenti elementi idonei a sostenere una sua incapacità lavorativa, sì da giustificare il venire meno di un obbligo contributivo. La circostanza può, al più, essere parzialmente presa in considerazione ai fini della determinazione del quantum dell'assegno.
Dalla documentazione economica acquisita in atti è emersa una maggiore capacità economica del resistente, che poteva contare – almeno fino al recente licenziamento – su uno stipendio mensile fisso,
9 a differenza della ricorrente che ha percepito entrate non regolari e comunque inferiori a quelle del coniuge.
Orbene, tenuto conto di tutti i criteri sopra enunciati, oltre a quello per il quale “l'assegno di mantenimento per i figli cresce con il crescere dell'età e delle esigenze e non ha bisogno di dimostrazione specifica” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 11724/2023), tenuto – altresì – conto della dichiarata disponibilità del resistente di versare la somma di euro 200,00 mensili a figlio, a fronte di una richiesta di euro 350,00 da parte della ricorrente, il Collegio ritiene congruo ripristinare la somma mensile di euro 250,00 per ciascun figlio (per complessivi euro 500,00), stabilita in sede di separazione, che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
Le spese straordinarie saranno, inoltre, ripartite tra le parti, come da richiesta conforme di ambo i genitori, ovvero nella misura del 50% a carico di ciascuno di essi e saranno regolamentate come da
Protocollo del CNF. Anche sul punto questo Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa, in forza dei quali le spese di baby sitter sono incluse tra quelle straordinarie da concordare tra i genitori, salvo urgenza.
In ragione del prevalente collocamento dei minori presso la madre, si evidenzia che l'assegno universale ed ogni altra provvidenza in favore della prole sarà integralmente percepita da parte della ricorrente.
Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto che le reciproche domande di parte convergevano in punto di affidamento dei minori, di loro collocazione presso la madre e di conferma dell'attuale regime di visite con il padre, nonché in punto di ripartizione delle spese straordinarie per il mantenimento, con la sola divergenza in punto di quantificazione dell'assegno ordinario di mantenimento della prole, rispetto alla quale vi è stata parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
DISPONE l'affido condiviso, a entrambi i genitori, dei figli minori e Persona_3 [...]
; Persona_4
DISPONE il collocamento e residenza anagrafica dei predetti minori presso la madre;
10 DISPONE che i figli trascorreranno con il padre tre fine settimana ogni quattro, con conferma sul punto dei provvedimenti provvisori resi con ordinanza del 03 giugno 2024, nonché due settimane, anche non continuative, nel periodo estivo, con suddivisione delle vacanze natalizie e pasquali a metà tra i genitori;
PONE, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-
FOI;
PONE, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori, individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017, con espressa previsione delle spese di baby sitter tra quelle da concordare tra le parti, salvo urgenze;
DISPONE che la resistente percepisca integralmente ogni assegno e provvidenza pubblica erogata in favore della prole.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice rel. Presidente
NI GL DE AU Di RN
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa AU Di RN Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. NI GL DE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3173 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Paolazzi
ricorrente
contro
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Pizzini C.F._2
resistente
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE (p.c. dep. 04/04/2025):
“considerata l'intervenuta pronuncia di sentenza parziale sullo status che ha disposto lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , voglia il Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Trento, contariis reiectis,
1 1) disporre che i figli minori e saranno affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
2) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Persona_1 Persona_2
a fine settimana alternati dal venerdì dalla fine della scuola al lunedì mattina, con accompagnamento direttamente a scuola.
3) Prevedere che i figli trascorreranno altresì con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza di anno in anno del primo e del secondo periodo e quindi del giorno di Natale e Capodanno e del giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; nonché due settimane, anche non continuativamente durante le vacanze estive, con accordo per la fissazione dei periodi entro il 30 aprile di ogni anno.
4) Sia disposto a carico del signor di contribuire al mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli e con il versamento di un assegno mensile alla madre di € Persona_1 Persona_2
350,00.- per ciascun figlio, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a partire dall'anno successivo;
o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
e con prelievo di detta somma direttamente dalla busta paga del signor e da versarsi a cura CP_1 del datore di lavoro sul conto corrente della signora Parte_1
5) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli e Persona_1 Per_2
saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% tra i genitori. Il rimborso andrà erogato
[...] al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Le spese dovranno essere concordate per importi unitariamente superiori ad
€ 100,00.-; fatta eccezione per le spese mediche urgenti ed indifferibili e per quelle scolastiche richieste dal percorso curriculare prescelto di comune accordo per i figli. Al fine di permettere ai coniugi di verificare le spese straordinarie che gli stessi sosterranno per il figlio, ciascun coniuge consegnerà all'altro la copia della documentazione fiscale (fatture e ricevute fiscali comprese), anche per consentire ad entrambi le possibili detrazioni /deduzioni fiscali ai sensi di legge. Saranno da intendersi spese straordinarie quelle indicate nel protocollo del CNF dd. 29.11.2017 e con espresso inserimento tra le stesse anche degli eventuali costi per servizi di baby sitting, non soggetti a preventivo accordo qualora si rendessero necessari per la gestione dei figli nel tempo in cui la madre sarà impegnata al lavoro ed in assenza di copertura da parte del padre.
6) Sia disposto che i figli e si intenderanno a carico della madre ai Persona_1 Persona_2 fini della percezione dell'assegno unico nazionale, dell'assegno unico provinciale, assegno unico nazionale e di qualsiasi eventuale contributo e/o provvidenza erogate nell'interesse della famiglia.
7) Sia disposto che ciascun genitore sarà tenuto ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste a per la compilazione della domanda per l'Icef, Isee, o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia. In ogni caso: con condanna alla rifusione delle competenze e spese processuali, oltre al 15% spese generali, 4% cnpa e 22 % di IVA”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE RESISTENTE (p.c. dep. 04/04/2025)
“Tanto osservato, il signor dato atto dell'intervenuto scioglimento del matrimonio, rassegna CP_1 le seguenti conclusioni:
2 a) ferme, per ora, le condizioni di cui all'udienza presidenziale e ferma anche la facoltà del signor di sentire quotidianamente al telefono i figli stessi, disporsi (previa, se del caso, le necessarie CP_1 verifiche dell'attuale abitazione, ad opera dei servizi sociali), che i figli minori e siano Per_1 Per_2 affidati ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza anagrafica presso la madre, e che il signor stesso possa prelevare i bambini ogni settimana o, in subordine a settimane alterne, dal CP_1 venerdì sera e tenerli con sé fino a domenica sera. Prevedere, che il medesimo resistente possa vedere i propri figli almeno un pomeriggio-sera in settimana, nel rispetto delle possibilità che gli saranno concesse dal datore di lavoro, consentendo ai figli di trascorrere con il padre almeno metà delle vacanze natalizie e pasquali (con scelta concordata tra i genitori circa i giorni da trascorrere con l'uno o con l'altro) e almeno due settimane nel periodo tra il 31.5 e il 30.9; b) fissarsi il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del signor in € 150,00 per CP_1 figlio con rivalutazione annuale, da corrispondere sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione Istat a partire dalla udienza presidenziale e con prelievo diretto, disponendo altresì che le spese straordinarie (concordate o congruamente motivate e documentate) siano divise tra i genitori, metà ciascuno, senza previsioni a favore della ricorrente;
c) in via istruttoria, ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi (oggi riservati) in ordine alle circostanze, di cui in narrativa, da capitolare nei termini, che il Giudice assegnerà alle parti. Al fine di determinare la capacità reddituale ed economica della signora , si chiede Parte_1 sia ordinato agli uffici competenti (Agenzia del Lavoro, Ufficio di Collocamento, Agenzia Entrate, Provincia Autonoma Trento, INPS, etc.) di fornire tutte le informazioni riguardanti le posizioni lavorative passate e attuali della signora , nonché le eventuali erogazioni concesse alla Pt_1 medesima a titolo di reddito di cittadinanza, reddito di garanzia, assegno unico e/o altri eventuali contributi, sgravi e facilitazioni;
d) con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario, IVA e Cassa”.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica di data 14 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/12/2022, ha convenuto, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, il coniuge chiedendo di “pronunciare lo scioglimento del Controparte_1 matrimonio contratto dai signori e , con conseguente ordine Parte_1 Controparte_1 di annotazione presso i registri di Stato Civile di tale Comune, alle seguenti CONDIZIONI:
1) venga disposto che i figli minori e saranno affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
2) Venga disposto che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Persona_1 Per_2
ogni sabato dalle ore 14.00 alle 18.00, e con possibilità di aumento dei tempi, sia per quanto
[...] riguarda gli orari che le giornate, qualora siano escluse ragioni di pregiudizio ed in accordo con il
Servizio Sociale territorialmente competente.
3 3) Sia disposto a carico del signor di contribuire al mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli e con il versamento di un assegno mensile alla madre di € Persona_1 Persona_2
350,00.- per ciascun figlio, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a partire dall'anno successivo;
o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
e con prelievo di detta somma direttamente dalla busta paga del signor e da versarsi a cura CP_1 del datore di lavoro sul conto corrente della signora Parte_1
4) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli e Persona_1 Per_2
saranno ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della
[...] madre. Il rimborso andrà erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Le spese dovranno essere concordate per importi unitariamente superiori ad € 100,00.-; fatta eccezione per le spese mediche urgenti ed indifferibili e per quelle scolastiche richieste dal percorso curriculare prescelto di comune accordo per il figlio.
Al fine di permettere ai coniugi di verificare le spese straordinarie che gli stessi sosterranno per il figlio, ciascun coniuge consegnerà all'altro la copia della documentazione fiscale (fatture e ricevute fiscali comprese), anche per consentire ad entrambi le possibili detrazioni /deduzioni fiscali ai sensi di legge.
Saranno da intendersi spese straordinarie a titolo esemplificativo quelle mediche sanitarie non mutuabili (ticket, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, spese per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista
e/o lenti a contatto), scolastiche (rette di iscrizione e frequenza, spese di convitto e/o alloggio, libri
e materiale di inizio anno, spese di trasporto, gite scolastiche, viaggi studio e corsi di lingue all'estero, Erasmus, corsi anche privati, acquisto computer necessari agli studi), spese sportive
(corsi, abbigliamento tecnico e attrezzatura, skipass), spese per baby sitter necessarie a coprire le esigenze lavorative dei genitori, ed extrascolastiche (corsi di musica, corsi estivi, colonie, campeggi, patente di guida, cellulare).
5) Sia disposto che i figli e si intenderanno a carico della madre ai Persona_1 Persona_2 fini della percezione degli assegno unico nazionale, assegno unico provinciale e di qualsiasi eventuale contributo e/o provvidenza erogate nell'interesse della famiglia.
6) Sia disposto che ciascun genitore sarà tenuto ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste a per la compilazione della domanda per l'Icef,
Isee, o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia.
4 Con ogni provvedimento conseguente ed in seguito meglio richiesto e con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio in caso di opposizione, e con riserva istruttoria nei termini di legge”.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con
[...]
a Trento, in data 19/09/2015; che dalla loro unione sono nati i figli CP_1 Persona_3
in data 14.12.2015 e , in data 25.11.2017; che i coniugi sono
[...] Persona_4 legalmente separati dal giorno 16 dicembre 2021, data alla quale sono comparsi personalmente avanti al Presidente del Tribunale di Trento, e la separazione dei coniugi, promossa come giudiziale, è stata definita in modo consensuale a tale udienza ed omologata dal Tribunale di Trento con provvedimento dd. 17.01.2022, dep. il 14.02.2022. La ricorrente ha rappresentato, inoltre, che in sede di separazione era stato disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre (alla quale era stata assegnata la casa familiare) e con previsione dei fine settimana presso il padre dal venerdì sera alla domenica sera, con impegno del padre a non assumere alcolici;
era stato disposto, altresì, un contributo a carico del padre, a titolo di mantenimento ordinario, nella misura di euro 250,00 a figlio, con rivalutazione e con versamento diretto da parte del datore di lavoro, nonché la ripartizione delle spese straordinarie per il 70% a carico del padre.
Ciò premesso, la ricorrente ha esposto che dalla data dell'udienza presidenziale sono trascorsi più di
6 mesi ed i coniugi da allora non hanno più ripreso la convivenza;
che la previsione dei tempi di permanenza dei figli con il padre previsti in sede di separazione si è rivelata non tutelante per gli interessi dei figli, considerata l'inaffidabilità del signor che spesso non è in grado di occuparsi CP_1 di loro, oltre che per le sue condotte legate all'abuso di sostanze alcoliche. Per tali motivi, la coppia si è affidata ai Servizi sociali ed ha intrapreso una mediazione, rivedendo il programma di permanenza dei minori presso il padre, limitata ad un giorno infrasettimanale senza pernotto.
Oltre a evidenziare le condotte aggressive del marito, dedito all'abuso di alcol, la ricorrente ha altresì dedotto che il marito ha lasciato numerosi debiti in capo alla moglie e non ha contribuito al pagamento delle spese straordinarie per i figli.
Infine, la ricorrente ha esposto la situazione economica della famiglia, evidenziando la propria incapienza patrimoniale a fare fronte alle spese di mantenimento per i figli e, per contro, la capacità del sig. che percepisce uno stipendio medio mensile di circa 1.500,00. CP_1
***
Con memoria depositata in data 28/02/2023 si è costituito in giudizio , Controparte_1 resistendo nel merito alle domande della ricorrente e rassegnando le seguenti conclusioni:
5 -previa comparizione delle parti davanti al Presidente e conferma quantomeno provvisoria, delle attuali previsioni concernenti la gestione dei figli, con facoltà del signor di sentire CP_1 telefonicamente i propri figli ogni sera, così come pattuito assieme ai servizi sociali (accordo non rispettato dalla signora ), Pt_1
a) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e la Controparte_1 signora , con le annotazioni di legge;
Parte_1
b) fissarsi le seguenti condizioni divorzili:
-fissarsi il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del signor in €200,00per figlio CP_1 con rivalutazione annuale, da corrispondere sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica
e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat a partire dalla udienza presidenziale, da prelevare direttamente dalla busta paga;
-quanto alle spese straordinarie, che dovranno essere concordate e documentate, ripartirsi le stesse metà ciascuno tra i genitori;
-disporsi che i figli siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ma con diritto del padre di prelevare i bambini ogni venerdì sera e di tenerli con sé fino a domenica e di sentire ogni sera i figli stessi. Oltre a ciò, disporsi affinché il signor possa CP_1 vedere i propri figli almeno una sera in settimana e possa tenerli con sé per la notte e ciò non appenale condizioni abitative dello stesso signor lo consentiranno. Ovviamente nel caso di CP_1 impedimento del padre i bambini rimarranno con la madre.
Il resistente ha contestato la ricostruzione della sig.ra , con particolare riferimento Pt_1 all'abuso di sostanze alcoliche, ed ha osservato: che la ricorrente ostacola il suo desiderio di frequentare serenamente i figli (desiderio corrisposto da questi ultimi), consentendo o impedendo arbitrariamente di dare attuazione al protocollo disciplinato in sede di separazione.
Quanto alle questioni patrimoniali, il convenuto ha esposto di essere dipendente di Controparte_2 con mansioni di caposquadra, percependo uno stipendio mensile medio tra € 1.400,00 ed € 1.500,00; le spese a carico sono costituite da: canone di locazione per € 500,00 mensili, € 500,00 a titolo di mantenimento ordinario (cioè € 250,00a figlio); ha subito il pignoramento del quinto dello stipendio in ragione di canoni e spese risalenti ai tempi in cui la coppia viveva nella medesima dimora a Trento, con conseguente prelievo di circa €300,00mensili. Per tali ragioni, si è opposto alla domanda attrice di aumentare l'assegno di mantenimento dei figli ad euro 350,00 ciascuno, chiedendo, al contrario, attese le mutate condizioni economiche della moglie, che percepisce uno stipendio di euro 1.000,00, di ridurre l'assegno ad euro 200,00 mensili per ciascun figlio.
***
6 Resi i provvedimenti provvisori in sede di udienza presidenziale del 21/03/2023 (con conferma dei provvedimenti di cui alla sentenza di separazione, con la sola precisazione che il padre avrebbe tenuto con sé i minori ogni sabato dalle ore 11:00 alle ore 19:00), dinanzi al Giudice istruttore le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status ed il Tribunale ha provveduto in conformità con la sentenza del 05/10/2023. Il procedimento è proseguito in ordine alle domande accessorie sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
All'udienza del 06/03/2024, il giudice ha assegnato i termini per le memorie istruttorie e con provvedimento istruttorio del 03/06/2024 ha rigettato le istanze di prova orale ed ha chiesto all'INPS
e all'APAPI di comunicare quali provvidenze fossero state erogate in favore di entrambe le parti;
ha ordinato alle parti di produrre gli estratti di c/c aggiornati ed i CUD per l'anno 2023, oltre alle buste paga aggiornate al 2024; ha richiesto, infine, al servizio sociale già officiato di relazionare sul nucleo, predisponendo interventi mirati a coadiuvare i genitori nel confronto per la gestione dei figli.
Il G.I., con il menzionato provvedimento, ha altresì modificato i provvedimenti provvisori nell'interesse della prole, disponendo che i figli sarebbero stati presso il padre per tre fine settimana ogni quattro, dal venerdì dopo il lavoro fino alla domenica dopo cena, e riducendo il contributo per il mantenimento economico a carico del padre ad euro 400,00 complessivi, dal mese di giugno 2024 ed indicando le spese di baby sitter tra quelle straordinarie da concordare (poste a metà a carico di ciascun genitore).
Hanno fatto seguito alcune udienze di aggiornamento della trattazione, con concomitante deposito da parte dei Servizi sociali delle relazioni loro richieste.
All'udienza a trattazione scritta del 04/04/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, il G.I. ha rimesso la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Orbene, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è stato pronunciato con sentenza parziale del 05/10/2023 e la causa deve essere decisa quanto alla definizione delle condizioni di divorzio, relative all'affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori e Persona_3 [...]
. Persona_4
In primo luogo, riguardo al regime di affidamento dei figli minori, si ritiene che debba essere confermato anche in questa sede l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, conformemente alle domande di parte.
7 Segnatamente, si osserva che nel caso di specie non ricorre alcun elemento di criticità che giustifichi la deroga al regime ordinario in punto di affidamento. I genitori assumeranno, per l'effetto, in accordo tra loro le decisioni di maggiore interesse per i figli.
Dal monitoraggio del Servizio sociale è, infatti, emerso che la coppia genitoriale ha convissuto fino alla separazione legale avvenuta nel dicembre del 2021, con la quale vi è stato l'allontanamento del sig. dalla casa famigliare, mentre i minori e CP_1 Persona_5 Persona_4 hanno continuato a convivere con la madre, con il mantenimento dell'affidamento condiviso tra i genitori. Il Servizio ha sottolineato la partecipazione costante di entrambi i genitori agli incontri con le scuole e con i servizi, pur permanendo difficoltà comunicative e sfiducia reciproca tra le parti rispetto alle capacità genitoriali dell'altro genitore. Nel complesso, è stata confermata l'esistenza di un rapporto positivo tra il padre ed i figli e non sono state rilevate criticità nelle attività proposte dal padre. Per quanto riguarda il rapporto con scuola e servizi da parte dei genitori, è stata confermata la presenza costante di entrambi e l'attenzione verso il percorso scolastico ed extra – scolastico degli stessi.
Per ciò che concerne il collocamento dei minori, il Tribunale rileva che questi, dalla separazione dei genitori, hanno sempre convissuto con la madre. Entrambe le parti, sul punto, concordano nel richiedere la conferma dell'attuale stato di fatto, con collocazione dei minori presso la madre e regolamentazione delle visite del padre, per come allo stato disciplinate dal provvedimento provvisorio attualmente in essere. Il Collegio ritiene di dover provvedere in conformità, dovendosi prioritariamente garantire la massima continuità e stabilità abitativa dei minori. Anche il Servizio ha posto l'attenzione sulla necessità di offrire ai bambini un contesto familiare tranquillo, sereno e prevedibile, con una routine ed una gestione tra i genitori equilibrata e stabile, in particolare con riferimento alle visite con il genitore non collocatario.
Si conferma, pertanto, l'attuale stato di fatto, che vede i minori collocati presso la madre, con visite del padre come da provvedimento del G.I. di data 03/06/2024, in forza del quale i minori stanno presso il padre per tre fine settimana ogni quattro, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena. Quanto alle vacanze estive, ambo le parti chiedono che siano previste due settimane presso il padre e, quanto alle vacanze natalizie e pasquali, i genitori convengono nella ripartizione delle stesse per metà presso ciascun genitore.
Per quanto, ancora, attiene alle questioni economiche, con riferimento al mantenimento relativo ai figli minori, si rileva, anzitutto, in punto di diritto, che la prole ha diritto ad ottenere un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta
8 applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Si precisa, poi, che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo
2002, n. 3974), e che, ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
Nel caso di specie, si deve osservare che, nelle more del giudizio, il resistente è divenuto privo di attività lavorativa, come evidenziato nelle memorie depositate ex art. 190 c.p.c. Sul punto, è noto che il prevalente orientamento giurisprudenziale, formatosi anche in relazione al reato di cui all'art. 570
c.p., ritiene che il genitore, al fine di escludere la responsabilità per l'omesso mantenimento del figlio, deve dimostrare di trovarsi in una condizione di indigenza assoluta e incolpevole, tale per cui si trovi totalmente impossibilitato a procurarsi le risorse necessarie a provvedere al mantenimento. Inoltre, la causa di questa impossibilità non deve essere addebitabile al genitore, ma essere oggettiva. La sola perdita del lavoro o una crisi finanziaria (anche grave) non rappresentano, di per sé, una scusa legittima per non pagare l'assegno.
Ne consegue che anche il genitore disoccupato è tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento per i figli, ben potendo e dovendo il genitore rimediare alla propria condizione di disoccupazione.
Risulta agli atti che il resistente ha svolto attività lavorativa regolare e non risultano esistenti elementi idonei a sostenere una sua incapacità lavorativa, sì da giustificare il venire meno di un obbligo contributivo. La circostanza può, al più, essere parzialmente presa in considerazione ai fini della determinazione del quantum dell'assegno.
Dalla documentazione economica acquisita in atti è emersa una maggiore capacità economica del resistente, che poteva contare – almeno fino al recente licenziamento – su uno stipendio mensile fisso,
9 a differenza della ricorrente che ha percepito entrate non regolari e comunque inferiori a quelle del coniuge.
Orbene, tenuto conto di tutti i criteri sopra enunciati, oltre a quello per il quale “l'assegno di mantenimento per i figli cresce con il crescere dell'età e delle esigenze e non ha bisogno di dimostrazione specifica” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 11724/2023), tenuto – altresì – conto della dichiarata disponibilità del resistente di versare la somma di euro 200,00 mensili a figlio, a fronte di una richiesta di euro 350,00 da parte della ricorrente, il Collegio ritiene congruo ripristinare la somma mensile di euro 250,00 per ciascun figlio (per complessivi euro 500,00), stabilita in sede di separazione, che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
Le spese straordinarie saranno, inoltre, ripartite tra le parti, come da richiesta conforme di ambo i genitori, ovvero nella misura del 50% a carico di ciascuno di essi e saranno regolamentate come da
Protocollo del CNF. Anche sul punto questo Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa, in forza dei quali le spese di baby sitter sono incluse tra quelle straordinarie da concordare tra i genitori, salvo urgenza.
In ragione del prevalente collocamento dei minori presso la madre, si evidenzia che l'assegno universale ed ogni altra provvidenza in favore della prole sarà integralmente percepita da parte della ricorrente.
Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto che le reciproche domande di parte convergevano in punto di affidamento dei minori, di loro collocazione presso la madre e di conferma dell'attuale regime di visite con il padre, nonché in punto di ripartizione delle spese straordinarie per il mantenimento, con la sola divergenza in punto di quantificazione dell'assegno ordinario di mantenimento della prole, rispetto alla quale vi è stata parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
DISPONE l'affido condiviso, a entrambi i genitori, dei figli minori e Persona_3 [...]
; Persona_4
DISPONE il collocamento e residenza anagrafica dei predetti minori presso la madre;
10 DISPONE che i figli trascorreranno con il padre tre fine settimana ogni quattro, con conferma sul punto dei provvedimenti provvisori resi con ordinanza del 03 giugno 2024, nonché due settimane, anche non continuative, nel periodo estivo, con suddivisione delle vacanze natalizie e pasquali a metà tra i genitori;
PONE, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-
FOI;
PONE, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori, individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017, con espressa previsione delle spese di baby sitter tra quelle da concordare tra le parti, salvo urgenze;
DISPONE che la resistente percepisca integralmente ogni assegno e provvidenza pubblica erogata in favore della prole.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice rel. Presidente
NI GL DE AU Di RN
11