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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE IV CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 14205/2022 R.G. tra
- con l'avv. MARCHIS ENRICO AR
PARTE ATTRICE
e
OP
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 15/01/2025 alle ore 12.35 innanzi alla dott.ssa Federica Francesca Levrino all'UPP dott.ssa Giulia Ruvolo e alla GOP dott.ssa Sasso Denise sono comparsi: per parte attrice l'avv. Marchis e, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Fiammetta Teghille e la parte personalmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. per parte attrice come da atto di citazione;
richiama le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art 183 comma VI cpc;
nel merito, si richiama integralmente ai propri scritti difensivi, precisando di aver contattato alcuni allevamenti onde acquisire informazioni in merito al valore economico del cane ma di aver ricevuto solo indicazioni verbali e dunque essere impossibilitato a produrre documentazione scritta al riguardo, osservando come l'importo indicato (euro 1.000) sia dato noto.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, dato atto che le parti si sono allontanate, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca LEVRINO ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 14205/22 R.G. promossa da:
, C.F. – con l'avv. Enrico Marchis AR C.F._1
- ATTORE -
-
contro
-
, C.F. OP C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza 15.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La presente controversia trae origine dalla domanda posta da nei AR confronti di al fine di ottenere il risarcimento dei danni OP patrimoniali e non patrimoniali patiti per la morte della propria cagnolina di razza chihuahua,
a seguito del sinistro occorso il 3 marzo 2021 in Cumiana (TO), Strada Costa n. 38. ER
L'attrice, in particolare, ha riferito che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate veniva aggredita da un cane di grossa taglia in prossimità del cancelletto di ER ingresso dell'abitazione rimasto aperto, dopo che la sig.ra era rientrata;
ha precisato Pt_1 che il cane di proprietà della signora tenuto al guinzaglio da suo figlio CP_1 Persona_2
era privo di museruola e provocava diversi morsi alla cagnolina che moriva per
[...] arresto cardiocircolatorio.
pagina 2 di 11 L'attrice ha, inoltre, ribadito che il suo compagno, , nel tentativo di Controparte_2 salvare estraendola dalla morsa del cane della convenuta, riportava lesioni personali ER curate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pinerolo.
In relazione agli eventi per cui è causa l'attrice sporgeva denuncia querela presso la stazione dei Carabinieri di Cumiana unitamente al compagno;
invitava la signora a CP_1 stipulare convenzione di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti, tuttavia,
l'invito rimaneva privo di riscontro.
L'attrice ha ritenuto sussistente la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052
e dell'art 2056 c.c. ed ha quantificato il danno patrimoniale nella misura di € 1.931,93 e il danno non patrimoniale in misura non inferiore a € 6.000,00.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione a OP
, quest'ultima non si è costituita in giudizio.
[...]
In corso di causa, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.; son stati ammessi i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi;
escusso il teste intimato, la convenuta non si presentava all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale. La causa è stata, poi, chiamata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*************
L'esame della presente controversia deve necessariamente muovere da alcune considerazioni di carattere preliminare, al fine di correttamente inquadrare la fattispecie oggetto di causa e precisare l'onere probatorio gravante sulle parti.
Ora, la responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. per il danno provocato da animali è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati nella norma rispondono per il solo nesso di causalità tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario o l'utilizzatore, salvo che il responsabile “provi il caso fortuito”: come chiaramente si evince dalla lettera della norma, il danno è cagionato non da un comportamento del responsabile, ma dall'animale, senza pertanto che venga in considerazione la violazione da parte del primo di un obbligo di custodia o di vigilanza.
Ne deriva pertanto che “Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso pagina 3 di 11 fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054), ma nelle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 2052 c.c. relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (cfr. Cass. n.
17091/14, nonché Cass. n. 7260/13 e Cass. n. 10402/16).
Ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità viene imputata ad un soggetto in ragione della situazione soggettiva di proprietario ovvero, di titolare di un altro diritto - reale o personale - di godimento o anche di chi si serve dell'animale nel periodo in cui lo ha in uso, di animali dai quali possa derivare un pericolo di danno per i terzi.
Sulla base dei principi sopra richiamati occorre, quindi, procedere alla disamina della documentazione in atti.
Non vi è dubbio circa l'appartenenza del cane alla convenuta;
risulta infatti che CP_3
l'animale, un incrocio di Labrador di sesso maschile, identificato con microchip n.
941000016746877, sia di proprietà di (doc. n. 1 attore). OP
Orbene, l'incidente in questione è avvenuto, secondo la prospettazione attorea, a causa dell'aggressione perpetrata da il cane della convenuta tenuto al guinzaglio senza CP_3 museruola dal figlio, ai danni del cane della signora sulla soglia del cancelletto di Pt_1 ingresso della sua abitazione.
Per tali fatti l'attrice ha sporto denuncia in data 06.03.2021 (doc. n. 4 attore) e, conseguentemente, è stata sanzionata per la violazione dell'art. OP
672 c.p. “Omessa custodia e mal governo di animali”, contravvenzione depenalizzata dalla L.
689/81 (doc. n. 5 attore).
Ai fini della ricostruzione della dinamica è utile fare riferimento alle dichiarazioni rese dalla convenuta e da in sede di sommarie informazioni in quel Persona_2 procedimento (doc. n. 8 attore).
pagina 4 di 11 Appare opportuno evidenziare come, per costante giurisprudenza, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali assumono la valenza di cd “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art 116 c.p.c.
A tal proposito si richiamano le argomentazioni rinvenibili nella recente pronuncia numero 9507/2023 in forza delle quali la Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
“Nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo”.
Orbene, nel verbale di s.i.t., prodotto da parte attrice con l'atto di citazione,
[...]
ha dichiarato: “dopo aver sentito al telefono mia mamma che stava uscendo Persona_2 dal lavoro in Strada Costa di Cumiana, mi accordavo con lei per andarle incontro e trovarci a metà strada. Io partivo da casa mia in Via San PP insieme al mio cane ZE che tenevo regolarmente al guinzaglio. Camminando sulla Strada Costa in direzione del castello, percorrevo la strada sul lato destro: ad un certo punto sulla mia destra trovavo un muro di un'abitazione e poi un muretto che mi impediva parzialmente la vista. Arrivato dopo il muretto, vedevo che il cancello di un'abitazione era aperto e dall'interno del cortile notavo arrivare di corsa un piccolo cagnolino (chihuahua) che arrivava ad abbaiare a me e a , CP_3 ed ancora “Io ho visto che il cagnolino abbaiando tirava fuori i denti e, per paura che potesse fare del male a me o al mio cane, tiravo verso di me per poter attraversare la strada CP_3 dal lato opposto. In quel momento, mentre già io stavo attraversando sentivo urlare un uomo e, girandomi con la coda dell'occhio potevo vedere che il mio cane aveva in bocca il cagnolino di prima”… “Rimanevo fermo perché mi sono molto spaventato e in quegli attimi arrivava anche il signore che poco prima avevo sentito urlare e che era uscito dal cancello aperto dell'abitazione dove si trovava il cagnolino. Io dall'altra parte della strada, vedevo che l'uomo si avvicinava a me e e si chinava verso il mio cane per aprirgli la bocca. L'uomo riusciva CP_3 ad aprire la bocca a e a recuperare il suo cagnolino”… “In quegli attimi poi arrivava la CP_3 mia mamma che mi chiedeva cosa era successo ma io non riuscivo a parlare: la mamma pagina 5 di 11 prendeva poi tenendo anche l'altra cagnolina che portiamo a spasso e che CP_3
l'accompagnava verso di me. Io e mamma siamo rimasti lì fino a che i proprietari del cagnolino aggredito si allontanavano”.
La medesima versione dei fatti è stata fornita dalla convenuta, la quale, sentita a sommarie informazioni, ha confermato di essere la proprietaria di cane che rientra nel CP_3 programma di “assistenza psicologica” per il figlio;
in merito ai fatti del 3 marzo 2021 ha dichiarato “dopo essermi messa d'accordo con mio figlio per incontrarci a piedi a metà Per_2 percorso tra la via San PP (da dove partiva ) e la via Costa […] , ci Per_2 incamminavamo con i rispettivi animali d'affezione. Nello specifico conduceva Per_2 CP_3
Per_ mentre io conducevo . Mentre stavo scendendo dalla Strada Costa in direzione via Catti, in prossimità della curva, sentivo provenire di fronte a me delle urla di una donna;
acceleravo il passo e sulla Strada Costa notavo mio figlio in mezzo alla strada con il cane. Io urlavo cosa fosse successo ma mio figlio non mi rispondeva. Avvicinandomi vedevo un uomo con in braccio il suo cane sanguinante e capivo che era stato aggredito dal nostro ZE, chiedevo scusa al signore rimproverando mio figlio”.
Ebbene, le dichiarazioni sopra richiamate confermano la ricostruzione dei fatti come descritta dall'attrice. Risulta, infatti, provato che il cane della convenuta, tenuto al CP_3 guinzaglio da , abbia aggredito il chihuahua della signora Persona_2 Pt_1 arrecandogli lesioni, nelle circostanze di luogo e di tempo descritte in atto di citazione.
Inoltre, occorre precisare che la mancata comparizione di a CP_1 OP rendere l'interrogatorio formale ritualmente ad essa deferito sui fatti di causa, rende operativo il dettato dell'art. 232 c.p.c., ovvero la possibilità per il Giudice di ritenere come ammesse tali circostanze.
Sussiste inoltre il nesso di causa tra le lesioni riportate da in occasione della ER descritta aggressione e la sua morte: nella documentazione medico veterinaria prodotta dall'attrice (doc. n. 2) il veterinario dott. dichiara di aver visitato il 3 marzo 2021, alle Per_4 ore 16.00, il cane di proprietà di che “si presentava in condizioni di shock ER AR ipovolemico con perdita di coscienza, abbassamento della pressione, forte anemia e perdita di sangue da ferite lacero contuse che il proprietario mi riferiva da ricondursi a morsi di altro cane di grossa taglia”; il veterinario, dopo aver descritto la terapia a cui aveva sottoposto il cane, ne constatava il decesso avvenuto “alle ore 21.30 per arresto cardiocircolatorio”.
pagina 6 di 11 Per tutte le ragioni sopra esposte, va riconosciuta la responsabilità della convenuta in quanto proprietaria del cane ZE che, il 3 marzo 2021, in OP
Cumiana, Strada Costa n. 38, aggrediva il cane NE arrecandogli lesioni a cui conseguiva la morte, non potendosi ritenere la ricorrenza, nel caso di specie, del caso fortuito.
***************
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale per la sofferenza patita in seguito alla morte del cane ER
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008 in merito al danno non patrimoniale hanno stabilito che: “L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che,
a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui"). Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 l. n. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie;
art 29, comma 9, l. n.
675/1996: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali;
art. 44, comma 7, d.lgs.
n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi;
art. 2 l. n.
89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo). Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione […] La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria. Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.u. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali pagina 7 di 11 danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.
Il supremo Collegio ha dunque stabilito che il danno morale va risarcito quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
quando vi siano specifiche norme di legge che prevedano il ristoro del danno;
quando il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona.
Nel caso di specie, il fatto illecito non è riconducibile ad un'ipotesi di reato, né sussiste una norma specifica attributiva del diritto al risarcimento del danno in tali circostanze.
È invece possibile ricondurre il diritto al mantenimento del rapporto con il proprio animale d'affezione tra il novero dei diritti inviolabili della persona, nello specifico “il rapporto che insorge tra padrone e animale d'affezione è indubbiamente una relazione tra esseri viventi che rientra tra le “attività realizzatrici della persona” previste e protette dall'art. 2 della
Costituzione (v. Trib. Brescia, 22/10/2019; Trib. Pavia, 16.09.2016, che, nel riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale lo configura come conseguenza della “lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta..)” (cfr. Trib. Torino, IV Sez. Civile. Sent. n. 1536/2021).
Lo stretto legame tra e il cane si evince sia dalla documentazione AR ER fotografica in atti (doc. n. 13 attore) che ritrae l'attrice in compagnia del chihuahua in diversi momenti della vita quotidiana, sia dalle dichiarazioni testimoniali rese da TE
; dalle medesime emergono, altresì, i pregiudizi di natura psicologica apparentemente
[...] patiti da in conseguenza della morte di AR ER
, madre dell'attrice, in sede di escussione testimoniale ha TE dichiarato: “è stata una cosa terribile, mia FI era rimasta incinta nel 2013, aveva poi avuto un aborto spontaneo e in quello stesso anno aveva preso il cagnolino per supporto;
quando è successo il fatto, mia FI è andata in depressione in quanto per lei è stato come perdere un figlio. Il fatto è stato traumatico, mia FI non è più riuscita neppure a prendere un altro cane. Continua ad avere incubi notturni, quando mi telefona mi racconta di questi sonni pesantissimi, e a volte deve prendere delle gocce per stare tranquilla;
alcuni giorni ho dovuto anche tenerle il bambino, subito dopo il fatto, perché mia FI non riusciva ad alzarsi dal letto, ha avuto il trauma dello sbranamento del cane e l'ha poi visto morire in quattro ore,
pagina 8 di 11 tanto è durata l'agonia”; in merito al legame instaurato tra e il cane la AR ER teste ha ribadito: “mia FI aveva preso l'abitudine di tenere sempre il cane a dormire con sé nel letto, lo teneva sempre con sé, non lo lasciava un minuto;
anche mio nipote, nato nel
2016 a fine agosto, era legato al cagnolino”, ed ancora “mia FI aveva rinunciato anche alle vacanze per non lasciare solo il cagnolino, ricordo che aveva programmato delle vacanze in
Sardegna e ha rinunciato dovendolo lasciare in stiva – nonostante fosse piccolo - durante il viaggio”.
I disagi psicologici patiti da sembrano emergere, altresì, dal documento AR del 10.03.2021 sottoscritto dal dott. psichiatra, il quale dà atto dello Persona_5 sviluppo di una “reazione ansioso depressiva” in seguito ad un trauma psichico (da
“perdita”)”; risultano, inoltre, correlate prescrizioni di farmaci e di esami diagnostici (doc. n. 9 attore).
Va tuttavia osservato come l'attrice non abbia dedotto di aver subito un danno biologico, inteso quale lesione alla propria integrità psicofisica in seguito alla morte del proprio cagnolino;
ne consegue che se dalla predetta documentazione può trarsi certamente prova dell'esistenza di un profondo legame tra ella ed il piccolo chihuahua non può tuttavia per ciò solo ed in assenza di CTU medico legale, riconoscere altresì l'esistenza di un danno alla salute (anche in termini di danno psichico) oggetto di autonoma liquidazione.
Per le ragioni che precedono la deve essere condannata a OP rifondere a la somma di € 6.000,00, equitativamente determinata, a titolo di AR risarcimento del solo danno non patrimoniale consistente nella perdita del proprio animale d'affezione.
Tale somma viene liquidata in via equitativa, già ai valori attuali e sulla medesima, con decorrenza dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza, vanno riconosciuti interessi legali sino al saldo effettivo.
L'attrice ha, poi, chiesto il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in €
1.931,93, di cui € 1.000,00 per il valore economico del cane, € 421,11per spese sostenute e €
510,82 per gli onorari per la negoziazione assistita.
Occorre precisare che l'attrice non ha fornito alcuna documentazione idonea ad attestare il prezzo di mercato di un cane chihuahua non essendo fondata l'istanza ex art. 210
c.p.c. per l'acquisizione di tale dato presso un allevamento, posto che tale attestazione poteva pagina 9 di 11 essere autonomamente acquisita e prodotta dalla parte stessa;
inoltre la parte avrebbe potuto indicare a teste il gestore di un allevamento per far acquisire in qualche modo al processo detta informazione, non potendosi certamente ritenere “dato noto” il valore economico di mercato di un cane di una specifica razza.
Alla luce di ciò, nulla può essere riconosciuto per la rifusione dell'importo pari al valore economico del cane.
Va riconosciuta, in quanto documentata in atti e da porsi in stretta correlazione ex art. 1223 c.c. con l'aggressione subita dall'animale, esclusivamente la spesa sostenuta per la visita veterinaria € 124,44, mentre vanno esclusi gli ulteriori esborsi in quanto non specificatamente riferiti alla cura del cane (€ 14,89 per farmaco non meglio indicato in uno scontrino (doc. 10)
e in quanto sostenuti dalla sig.ra a titolo di visite ed esami cui si è sottoposta nel Pt_1 periodo successivo la morte dell'animale, posto che le stesse sembrano potersi riferire all'insorgenza di una fragilità di natura psichica, la cui sussistenza non è stata accertata nel corso del giudizio a mezzo di CTU medico legale non avendo la parte, come già sopra evidenziato, richiesto il riconoscimento di un danno alla propria integrità psico fisica quale danno biologico o lesione del diritto alla salute (come danno psichico).
Sull'importo di € 124,44 costituente danno patrimoniale sono invece dovute rivalutazione monetaria secondo indici istat ed interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutantesi dalla data del sinistro (03.03.2021) alla data odierna: e così per un importo complessivo di € 156,98.
Il danno, quindi, è ad oggi quantificabile in complessivi € 6.156,98, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Quanto ai compensi richiesti a titolo di spese di assistenza legale per l'invito alla negoziazione assistita, le stesse non costituiscono voce di danno emergente, ma possono essere riconosciute – nell'importo meglio indicato nel prosieguo – quali spese legali ed esborsi, sostenuti dalla parte attrice per assolvere alla condizione di procedibilità della domanda azionata.
*************
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico della parte convenuta;
esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 tenuto pagina 10 di 11 conto - oltre che dei soli esborsi documentati (CU, marca, spese notifica atto di citazione e notifica interrogatorio formale, per complessivi € 320,45) - del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori minimi, tenuto conto della bassa complessità dell'istruttoria e della decisione, essendosi il giudizio concluso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (€ 2.600)
L'importo liquidato in dispositivo comprende altresì i compensi per il procedimento di negoziazione assistita (condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto
'domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro' – art. 3 D.L n. 132/14 conv. L. n. 162/14), per la cui liquidazione (in dispositivo) si applicano le
Tabelle allegate al DM n. 55/14 (come modificato dal DM n. 37/18), avuto riguardo allo scaglione di riferimento, limitatamente alla fase di attivazione (€ 420), oltre agli esborsi per la notifica dell'invito (€ 6,50).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di OP
della somma di € 6.156,98 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al AR saldo;
- dichiara tenuta e condanna al rimborso in favore di OP
delle spese di lite e di negoziazione assistita, che liquida in complessivi € AR
326,95 per esborsi, nonché in € 3.020,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, 15.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 11 di 11
SEZIONE IV CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 14205/2022 R.G. tra
- con l'avv. MARCHIS ENRICO AR
PARTE ATTRICE
e
OP
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 15/01/2025 alle ore 12.35 innanzi alla dott.ssa Federica Francesca Levrino all'UPP dott.ssa Giulia Ruvolo e alla GOP dott.ssa Sasso Denise sono comparsi: per parte attrice l'avv. Marchis e, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Fiammetta Teghille e la parte personalmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. per parte attrice come da atto di citazione;
richiama le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art 183 comma VI cpc;
nel merito, si richiama integralmente ai propri scritti difensivi, precisando di aver contattato alcuni allevamenti onde acquisire informazioni in merito al valore economico del cane ma di aver ricevuto solo indicazioni verbali e dunque essere impossibilitato a produrre documentazione scritta al riguardo, osservando come l'importo indicato (euro 1.000) sia dato noto.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, dato atto che le parti si sono allontanate, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca LEVRINO ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 14205/22 R.G. promossa da:
, C.F. – con l'avv. Enrico Marchis AR C.F._1
- ATTORE -
-
contro
-
, C.F. OP C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza 15.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La presente controversia trae origine dalla domanda posta da nei AR confronti di al fine di ottenere il risarcimento dei danni OP patrimoniali e non patrimoniali patiti per la morte della propria cagnolina di razza chihuahua,
a seguito del sinistro occorso il 3 marzo 2021 in Cumiana (TO), Strada Costa n. 38. ER
L'attrice, in particolare, ha riferito che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate veniva aggredita da un cane di grossa taglia in prossimità del cancelletto di ER ingresso dell'abitazione rimasto aperto, dopo che la sig.ra era rientrata;
ha precisato Pt_1 che il cane di proprietà della signora tenuto al guinzaglio da suo figlio CP_1 Persona_2
era privo di museruola e provocava diversi morsi alla cagnolina che moriva per
[...] arresto cardiocircolatorio.
pagina 2 di 11 L'attrice ha, inoltre, ribadito che il suo compagno, , nel tentativo di Controparte_2 salvare estraendola dalla morsa del cane della convenuta, riportava lesioni personali ER curate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pinerolo.
In relazione agli eventi per cui è causa l'attrice sporgeva denuncia querela presso la stazione dei Carabinieri di Cumiana unitamente al compagno;
invitava la signora a CP_1 stipulare convenzione di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti, tuttavia,
l'invito rimaneva privo di riscontro.
L'attrice ha ritenuto sussistente la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052
e dell'art 2056 c.c. ed ha quantificato il danno patrimoniale nella misura di € 1.931,93 e il danno non patrimoniale in misura non inferiore a € 6.000,00.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione a OP
, quest'ultima non si è costituita in giudizio.
[...]
In corso di causa, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.; son stati ammessi i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi;
escusso il teste intimato, la convenuta non si presentava all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale. La causa è stata, poi, chiamata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
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L'esame della presente controversia deve necessariamente muovere da alcune considerazioni di carattere preliminare, al fine di correttamente inquadrare la fattispecie oggetto di causa e precisare l'onere probatorio gravante sulle parti.
Ora, la responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. per il danno provocato da animali è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati nella norma rispondono per il solo nesso di causalità tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario o l'utilizzatore, salvo che il responsabile “provi il caso fortuito”: come chiaramente si evince dalla lettera della norma, il danno è cagionato non da un comportamento del responsabile, ma dall'animale, senza pertanto che venga in considerazione la violazione da parte del primo di un obbligo di custodia o di vigilanza.
Ne deriva pertanto che “Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso pagina 3 di 11 fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054), ma nelle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 2052 c.c. relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (cfr. Cass. n.
17091/14, nonché Cass. n. 7260/13 e Cass. n. 10402/16).
Ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità viene imputata ad un soggetto in ragione della situazione soggettiva di proprietario ovvero, di titolare di un altro diritto - reale o personale - di godimento o anche di chi si serve dell'animale nel periodo in cui lo ha in uso, di animali dai quali possa derivare un pericolo di danno per i terzi.
Sulla base dei principi sopra richiamati occorre, quindi, procedere alla disamina della documentazione in atti.
Non vi è dubbio circa l'appartenenza del cane alla convenuta;
risulta infatti che CP_3
l'animale, un incrocio di Labrador di sesso maschile, identificato con microchip n.
941000016746877, sia di proprietà di (doc. n. 1 attore). OP
Orbene, l'incidente in questione è avvenuto, secondo la prospettazione attorea, a causa dell'aggressione perpetrata da il cane della convenuta tenuto al guinzaglio senza CP_3 museruola dal figlio, ai danni del cane della signora sulla soglia del cancelletto di Pt_1 ingresso della sua abitazione.
Per tali fatti l'attrice ha sporto denuncia in data 06.03.2021 (doc. n. 4 attore) e, conseguentemente, è stata sanzionata per la violazione dell'art. OP
672 c.p. “Omessa custodia e mal governo di animali”, contravvenzione depenalizzata dalla L.
689/81 (doc. n. 5 attore).
Ai fini della ricostruzione della dinamica è utile fare riferimento alle dichiarazioni rese dalla convenuta e da in sede di sommarie informazioni in quel Persona_2 procedimento (doc. n. 8 attore).
pagina 4 di 11 Appare opportuno evidenziare come, per costante giurisprudenza, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali assumono la valenza di cd “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art 116 c.p.c.
A tal proposito si richiamano le argomentazioni rinvenibili nella recente pronuncia numero 9507/2023 in forza delle quali la Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
“Nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo”.
Orbene, nel verbale di s.i.t., prodotto da parte attrice con l'atto di citazione,
[...]
ha dichiarato: “dopo aver sentito al telefono mia mamma che stava uscendo Persona_2 dal lavoro in Strada Costa di Cumiana, mi accordavo con lei per andarle incontro e trovarci a metà strada. Io partivo da casa mia in Via San PP insieme al mio cane ZE che tenevo regolarmente al guinzaglio. Camminando sulla Strada Costa in direzione del castello, percorrevo la strada sul lato destro: ad un certo punto sulla mia destra trovavo un muro di un'abitazione e poi un muretto che mi impediva parzialmente la vista. Arrivato dopo il muretto, vedevo che il cancello di un'abitazione era aperto e dall'interno del cortile notavo arrivare di corsa un piccolo cagnolino (chihuahua) che arrivava ad abbaiare a me e a , CP_3 ed ancora “Io ho visto che il cagnolino abbaiando tirava fuori i denti e, per paura che potesse fare del male a me o al mio cane, tiravo verso di me per poter attraversare la strada CP_3 dal lato opposto. In quel momento, mentre già io stavo attraversando sentivo urlare un uomo e, girandomi con la coda dell'occhio potevo vedere che il mio cane aveva in bocca il cagnolino di prima”… “Rimanevo fermo perché mi sono molto spaventato e in quegli attimi arrivava anche il signore che poco prima avevo sentito urlare e che era uscito dal cancello aperto dell'abitazione dove si trovava il cagnolino. Io dall'altra parte della strada, vedevo che l'uomo si avvicinava a me e e si chinava verso il mio cane per aprirgli la bocca. L'uomo riusciva CP_3 ad aprire la bocca a e a recuperare il suo cagnolino”… “In quegli attimi poi arrivava la CP_3 mia mamma che mi chiedeva cosa era successo ma io non riuscivo a parlare: la mamma pagina 5 di 11 prendeva poi tenendo anche l'altra cagnolina che portiamo a spasso e che CP_3
l'accompagnava verso di me. Io e mamma siamo rimasti lì fino a che i proprietari del cagnolino aggredito si allontanavano”.
La medesima versione dei fatti è stata fornita dalla convenuta, la quale, sentita a sommarie informazioni, ha confermato di essere la proprietaria di cane che rientra nel CP_3 programma di “assistenza psicologica” per il figlio;
in merito ai fatti del 3 marzo 2021 ha dichiarato “dopo essermi messa d'accordo con mio figlio per incontrarci a piedi a metà Per_2 percorso tra la via San PP (da dove partiva ) e la via Costa […] , ci Per_2 incamminavamo con i rispettivi animali d'affezione. Nello specifico conduceva Per_2 CP_3
Per_ mentre io conducevo . Mentre stavo scendendo dalla Strada Costa in direzione via Catti, in prossimità della curva, sentivo provenire di fronte a me delle urla di una donna;
acceleravo il passo e sulla Strada Costa notavo mio figlio in mezzo alla strada con il cane. Io urlavo cosa fosse successo ma mio figlio non mi rispondeva. Avvicinandomi vedevo un uomo con in braccio il suo cane sanguinante e capivo che era stato aggredito dal nostro ZE, chiedevo scusa al signore rimproverando mio figlio”.
Ebbene, le dichiarazioni sopra richiamate confermano la ricostruzione dei fatti come descritta dall'attrice. Risulta, infatti, provato che il cane della convenuta, tenuto al CP_3 guinzaglio da , abbia aggredito il chihuahua della signora Persona_2 Pt_1 arrecandogli lesioni, nelle circostanze di luogo e di tempo descritte in atto di citazione.
Inoltre, occorre precisare che la mancata comparizione di a CP_1 OP rendere l'interrogatorio formale ritualmente ad essa deferito sui fatti di causa, rende operativo il dettato dell'art. 232 c.p.c., ovvero la possibilità per il Giudice di ritenere come ammesse tali circostanze.
Sussiste inoltre il nesso di causa tra le lesioni riportate da in occasione della ER descritta aggressione e la sua morte: nella documentazione medico veterinaria prodotta dall'attrice (doc. n. 2) il veterinario dott. dichiara di aver visitato il 3 marzo 2021, alle Per_4 ore 16.00, il cane di proprietà di che “si presentava in condizioni di shock ER AR ipovolemico con perdita di coscienza, abbassamento della pressione, forte anemia e perdita di sangue da ferite lacero contuse che il proprietario mi riferiva da ricondursi a morsi di altro cane di grossa taglia”; il veterinario, dopo aver descritto la terapia a cui aveva sottoposto il cane, ne constatava il decesso avvenuto “alle ore 21.30 per arresto cardiocircolatorio”.
pagina 6 di 11 Per tutte le ragioni sopra esposte, va riconosciuta la responsabilità della convenuta in quanto proprietaria del cane ZE che, il 3 marzo 2021, in OP
Cumiana, Strada Costa n. 38, aggrediva il cane NE arrecandogli lesioni a cui conseguiva la morte, non potendosi ritenere la ricorrenza, nel caso di specie, del caso fortuito.
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Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale per la sofferenza patita in seguito alla morte del cane ER
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008 in merito al danno non patrimoniale hanno stabilito che: “L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che,
a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui"). Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 l. n. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie;
art 29, comma 9, l. n.
675/1996: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali;
art. 44, comma 7, d.lgs.
n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi;
art. 2 l. n.
89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo). Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione […] La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria. Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.u. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali pagina 7 di 11 danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.
Il supremo Collegio ha dunque stabilito che il danno morale va risarcito quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
quando vi siano specifiche norme di legge che prevedano il ristoro del danno;
quando il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona.
Nel caso di specie, il fatto illecito non è riconducibile ad un'ipotesi di reato, né sussiste una norma specifica attributiva del diritto al risarcimento del danno in tali circostanze.
È invece possibile ricondurre il diritto al mantenimento del rapporto con il proprio animale d'affezione tra il novero dei diritti inviolabili della persona, nello specifico “il rapporto che insorge tra padrone e animale d'affezione è indubbiamente una relazione tra esseri viventi che rientra tra le “attività realizzatrici della persona” previste e protette dall'art. 2 della
Costituzione (v. Trib. Brescia, 22/10/2019; Trib. Pavia, 16.09.2016, che, nel riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale lo configura come conseguenza della “lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta..)” (cfr. Trib. Torino, IV Sez. Civile. Sent. n. 1536/2021).
Lo stretto legame tra e il cane si evince sia dalla documentazione AR ER fotografica in atti (doc. n. 13 attore) che ritrae l'attrice in compagnia del chihuahua in diversi momenti della vita quotidiana, sia dalle dichiarazioni testimoniali rese da TE
; dalle medesime emergono, altresì, i pregiudizi di natura psicologica apparentemente
[...] patiti da in conseguenza della morte di AR ER
, madre dell'attrice, in sede di escussione testimoniale ha TE dichiarato: “è stata una cosa terribile, mia FI era rimasta incinta nel 2013, aveva poi avuto un aborto spontaneo e in quello stesso anno aveva preso il cagnolino per supporto;
quando è successo il fatto, mia FI è andata in depressione in quanto per lei è stato come perdere un figlio. Il fatto è stato traumatico, mia FI non è più riuscita neppure a prendere un altro cane. Continua ad avere incubi notturni, quando mi telefona mi racconta di questi sonni pesantissimi, e a volte deve prendere delle gocce per stare tranquilla;
alcuni giorni ho dovuto anche tenerle il bambino, subito dopo il fatto, perché mia FI non riusciva ad alzarsi dal letto, ha avuto il trauma dello sbranamento del cane e l'ha poi visto morire in quattro ore,
pagina 8 di 11 tanto è durata l'agonia”; in merito al legame instaurato tra e il cane la AR ER teste ha ribadito: “mia FI aveva preso l'abitudine di tenere sempre il cane a dormire con sé nel letto, lo teneva sempre con sé, non lo lasciava un minuto;
anche mio nipote, nato nel
2016 a fine agosto, era legato al cagnolino”, ed ancora “mia FI aveva rinunciato anche alle vacanze per non lasciare solo il cagnolino, ricordo che aveva programmato delle vacanze in
Sardegna e ha rinunciato dovendolo lasciare in stiva – nonostante fosse piccolo - durante il viaggio”.
I disagi psicologici patiti da sembrano emergere, altresì, dal documento AR del 10.03.2021 sottoscritto dal dott. psichiatra, il quale dà atto dello Persona_5 sviluppo di una “reazione ansioso depressiva” in seguito ad un trauma psichico (da
“perdita”)”; risultano, inoltre, correlate prescrizioni di farmaci e di esami diagnostici (doc. n. 9 attore).
Va tuttavia osservato come l'attrice non abbia dedotto di aver subito un danno biologico, inteso quale lesione alla propria integrità psicofisica in seguito alla morte del proprio cagnolino;
ne consegue che se dalla predetta documentazione può trarsi certamente prova dell'esistenza di un profondo legame tra ella ed il piccolo chihuahua non può tuttavia per ciò solo ed in assenza di CTU medico legale, riconoscere altresì l'esistenza di un danno alla salute (anche in termini di danno psichico) oggetto di autonoma liquidazione.
Per le ragioni che precedono la deve essere condannata a OP rifondere a la somma di € 6.000,00, equitativamente determinata, a titolo di AR risarcimento del solo danno non patrimoniale consistente nella perdita del proprio animale d'affezione.
Tale somma viene liquidata in via equitativa, già ai valori attuali e sulla medesima, con decorrenza dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza, vanno riconosciuti interessi legali sino al saldo effettivo.
L'attrice ha, poi, chiesto il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in €
1.931,93, di cui € 1.000,00 per il valore economico del cane, € 421,11per spese sostenute e €
510,82 per gli onorari per la negoziazione assistita.
Occorre precisare che l'attrice non ha fornito alcuna documentazione idonea ad attestare il prezzo di mercato di un cane chihuahua non essendo fondata l'istanza ex art. 210
c.p.c. per l'acquisizione di tale dato presso un allevamento, posto che tale attestazione poteva pagina 9 di 11 essere autonomamente acquisita e prodotta dalla parte stessa;
inoltre la parte avrebbe potuto indicare a teste il gestore di un allevamento per far acquisire in qualche modo al processo detta informazione, non potendosi certamente ritenere “dato noto” il valore economico di mercato di un cane di una specifica razza.
Alla luce di ciò, nulla può essere riconosciuto per la rifusione dell'importo pari al valore economico del cane.
Va riconosciuta, in quanto documentata in atti e da porsi in stretta correlazione ex art. 1223 c.c. con l'aggressione subita dall'animale, esclusivamente la spesa sostenuta per la visita veterinaria € 124,44, mentre vanno esclusi gli ulteriori esborsi in quanto non specificatamente riferiti alla cura del cane (€ 14,89 per farmaco non meglio indicato in uno scontrino (doc. 10)
e in quanto sostenuti dalla sig.ra a titolo di visite ed esami cui si è sottoposta nel Pt_1 periodo successivo la morte dell'animale, posto che le stesse sembrano potersi riferire all'insorgenza di una fragilità di natura psichica, la cui sussistenza non è stata accertata nel corso del giudizio a mezzo di CTU medico legale non avendo la parte, come già sopra evidenziato, richiesto il riconoscimento di un danno alla propria integrità psico fisica quale danno biologico o lesione del diritto alla salute (come danno psichico).
Sull'importo di € 124,44 costituente danno patrimoniale sono invece dovute rivalutazione monetaria secondo indici istat ed interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutantesi dalla data del sinistro (03.03.2021) alla data odierna: e così per un importo complessivo di € 156,98.
Il danno, quindi, è ad oggi quantificabile in complessivi € 6.156,98, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Quanto ai compensi richiesti a titolo di spese di assistenza legale per l'invito alla negoziazione assistita, le stesse non costituiscono voce di danno emergente, ma possono essere riconosciute – nell'importo meglio indicato nel prosieguo – quali spese legali ed esborsi, sostenuti dalla parte attrice per assolvere alla condizione di procedibilità della domanda azionata.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico della parte convenuta;
esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 tenuto pagina 10 di 11 conto - oltre che dei soli esborsi documentati (CU, marca, spese notifica atto di citazione e notifica interrogatorio formale, per complessivi € 320,45) - del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori minimi, tenuto conto della bassa complessità dell'istruttoria e della decisione, essendosi il giudizio concluso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (€ 2.600)
L'importo liquidato in dispositivo comprende altresì i compensi per il procedimento di negoziazione assistita (condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto
'domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro' – art. 3 D.L n. 132/14 conv. L. n. 162/14), per la cui liquidazione (in dispositivo) si applicano le
Tabelle allegate al DM n. 55/14 (come modificato dal DM n. 37/18), avuto riguardo allo scaglione di riferimento, limitatamente alla fase di attivazione (€ 420), oltre agli esborsi per la notifica dell'invito (€ 6,50).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di OP
della somma di € 6.156,98 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al AR saldo;
- dichiara tenuta e condanna al rimborso in favore di OP
delle spese di lite e di negoziazione assistita, che liquida in complessivi € AR
326,95 per esborsi, nonché in € 3.020,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, 15.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Francesca Levrino
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