CGT1
Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI CO RI, Relatore
MANCINI CO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Associazione_1 Del Ricorrente_1 - cf ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pontecorvo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 881 TARI 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 701 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 543 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 491 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -----------------
Resistente/Appellato: ------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il Associazione_1 del Liri ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi di cui in epigrafe emessi per sanzionare il mancato pagamento e l'omessa presentazione della dichiarazione di varie annualità di tributi locali, in favore del Comune di Pontecorvo, deducendone la illegittimità sotto vari profili,
Si costituiva la sola TRE ESSE ITALIA S.r.l. resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, Venivano disposti più rinviii ai fini di un bonario componimento,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti come congiuntamente comunicato con nota del 7 gennaio 2026 sono pervenute alla definizione del contenzioso.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto con compensazione delle spese come richiesto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI CO RI, Relatore
MANCINI CO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Associazione_1 Del Ricorrente_1 - cf ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pontecorvo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 881 TARI 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 701 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 543 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 491 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -----------------
Resistente/Appellato: ------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il Associazione_1 del Liri ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi di cui in epigrafe emessi per sanzionare il mancato pagamento e l'omessa presentazione della dichiarazione di varie annualità di tributi locali, in favore del Comune di Pontecorvo, deducendone la illegittimità sotto vari profili,
Si costituiva la sola TRE ESSE ITALIA S.r.l. resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, Venivano disposti più rinviii ai fini di un bonario componimento,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti come congiuntamente comunicato con nota del 7 gennaio 2026 sono pervenute alla definizione del contenzioso.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto con compensazione delle spese come richiesto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.