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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/09/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, all'esito dell'udienza di discussione del 17.9.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 413 R.G. per l'anno 2024, e vertente
T R A
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Lombardi, giusta procura allegata all'atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento al
Viale Mellusi, n. 40.
ATTRICE
E
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall' Avv. Cosimo Vallone, giusta
[...] C.F._3
procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore in Benevento
al Viale Mellusi, n. 82.
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: All' udienza del 17.9.25 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all' esito della discussione orale veniva pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 429
CPC.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 657 c. 2 CPC, regolarmente notificato, assumeva Parte_1
che con contratto del 27.4.18, registrato in data 28.4.18, aveva concesso in locazione per uso abitativo ad e l'immobile di sua proprietà Controparte_1 Controparte_2
sito in Benevento al Viale Principe di Napoli n. 62, scala B, piano quarto, individuato in catasto al foglio 40, particella 1311 sub 83.
La locatrice affermava che nel contratto di locazione era stato previsto un canone mensile iniziale di Euro 600,00, oltre aggiornamento ISTAT;
deduceva che il contratto aveva cessato i propri effetti in data 30.4.23; precisava che nonostante fosse stata inoltrata formale disdetta per il rilascio dell'immobile in data 30.10.22 e concessa un'ulteriore proroga, l'immobile non veniva restituito.
Pertanto, l'attrice adiva l'autorità giudiziaria con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida;
in ogni caso chiedeva dichiararsi la cessazione del contratto di locazione alla scadenza del 30.4.23.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.7.23 si costituivano Controparte_1
e contestando l'avversa domanda.
[...] Controparte_2
I conduttori, in particolare, sostenevano che non era stato rispettato il termine di 6 mesi previsto per la disdetta, e, che di conseguenza il contratto si era rinnovato per un ulteriore biennio;
asserivano il loro diritto a rimanere nell' immobile locato fino al reperimento di altro immobile per la presenza di persona invalida al 100%.
All' esito dell'udienza del 7.2.24, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta,
veniva disposto con ordinanza il rilascio dell'immobile locato e la trasformazione del rito.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 14.5.24, con termine sino al 22.4.24
per il deposito di documenti e memorie integrative.
Entrambe le parti non depositavano memorie. All' udienza del 17.9.25, fissata per la discussione, la causa era decisa.
Va premesso che con il mutamento del rito si ha l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, e le preclusioni del rito lavoristico nascono solo a seguito del deposito delle memorie integrative ex art. 426 CPC;
il giudizio trasformato deve svolgersi nelle forme di cui all' art. 447 bis CPC, con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della
fase sommaria e delle memorie integrative di cui all' art. 426 CPC, potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, anche modificare le sue domande. (cfr. Cass. n. 10400/24).
Nel caso di specie la fase sommaria si è conclusa con l'ordinanza del 7.2.24, con la quale è stato ordinato ai conduttori il rilascio dell'immobile, disposto il mutamento del rito e concesso alle parti termine sino al 22.4.24 per il deposito di documenti e memorie integrative.
All' udienza di discussione del 16.10.24, i procuratori delle parti hanno dato atto che l'immobile era stato rilasciato e che residuava solo un debito relativo a canoni scaduti. (cfr.
verbale d' udienza del 16.10.24)
Considerato che i termini previsti dall' art. 426 CPC, richiamato dall' art. 667 CPC, sono perentori, la conseguenza è che la documentazione prodotta dalla successivamente non Pt_1
può essere presa in considerazione.
Infatti, in caso di omesso deposito nei termini concessi di memorie integrative ex art. 426 CPC,
la res controversa è circoscritta alle richieste di cui agli atti della fase sommaria . (cfr. Cass.
8411/03; Cass.12247/13)
Per tutto quanto innanzi esposto, le ulteriori domande contenute nelle memorie depositate il
10.3.25 sono inammissibili.
Occorre provvedere, dunque, sulle questioni trattate negli atti introduttivi.
Essendo stato rilasciato il bene in data 19.7.24, sulla domanda relativa è cessata la materia del contendere.
Vanno rigettate le eccezioni sollevate dai convenuti in ordine:
1) alla tardività della disdetta inoltrata dalla Pt_1 La durata del contratto di locazione stipulato in data 27.4.18 era di tre anni, con decorrenza dall'1.5.18 e scadenza il 30.4.21.
Era altresì previsto che “ Il contratto, alla prima scadenza, è prorogato di diritto di anni due
[…]. alla scadenza del periodo di proroga biennale entrambe le parti hanno diritto al rinnovo
del contratto a nuove condizioni o alla rinuncia allo stesso, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza;
in
mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni”
(art.2 del Contratto di locazione).
I convenuti hanno dedotto che la decorrenza del termine per la disdetta inizierebbe dalla data della stipula del contratto (27.4.2018) e non alla data della scadenza (30.4.2021 e poi
30.4.2023), ritenendo, pertanto, tardiva la disdetta inoltrata dall' intimante.
Ala luce della previsione negoziale prima ricordata l'assunto è infondato.
Secondo quanto espressamente pattuito, pertanto, la disdetta, debitamente motivata, è stata inoltrata dalla in data 30.10.22. con raccomandata a/r e ricevuta dagli intimati in pari Pt_1
data.
Dunque, gli effetti della disdetta del contratto di locazione partono da questa data e tenendo conto del preavviso di sei mesi richiesto dalla norma, essa è da ritenersi legittima.
2) al diritto degli intimati a rimanere nell'immobile locato fino al reperimento di altro immobile idoneo per la presenza di un soggetto disabile.
Tale eccezione è superata dal fatto che tra la disdetta (30.10.22) e il rilascio effettivo dell'immobile locato (19.7.24) è intercorso un lasso temporale tale da consentire ai conduttori di organizzare il trasloco e trovare una nuova sistemazione abitativa nonostante l'avvio dello sfratto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando le tariffe forensi in difetto di nota del difensore.
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del Giudice dott. Ennio Ricci,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: 1) dichiara cessato il contratto di locazione alla scadenza del 30.4.23;
2) dichiara cessata la materia del contendere, quanto alla domanda di rilascio dell'immobile;
3) dichiara inammissibili le ulteriori domande;
4) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.700,00 per compenso di avvocato, di cui Euro 460,00 per fase di studio, Euro 389,00 per fase introduttiva ed Euro 851,00 per fase decisoria e liquidate in Euro 145,50 per la fase esecutiva oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione all'avv. Carmine
Lombardi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento il 17.9.25
Il Giudice
dott. Ennio Ricci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, all'esito dell'udienza di discussione del 17.9.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 413 R.G. per l'anno 2024, e vertente
T R A
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Lombardi, giusta procura allegata all'atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento al
Viale Mellusi, n. 40.
ATTRICE
E
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall' Avv. Cosimo Vallone, giusta
[...] C.F._3
procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore in Benevento
al Viale Mellusi, n. 82.
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: All' udienza del 17.9.25 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all' esito della discussione orale veniva pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 429
CPC.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 657 c. 2 CPC, regolarmente notificato, assumeva Parte_1
che con contratto del 27.4.18, registrato in data 28.4.18, aveva concesso in locazione per uso abitativo ad e l'immobile di sua proprietà Controparte_1 Controparte_2
sito in Benevento al Viale Principe di Napoli n. 62, scala B, piano quarto, individuato in catasto al foglio 40, particella 1311 sub 83.
La locatrice affermava che nel contratto di locazione era stato previsto un canone mensile iniziale di Euro 600,00, oltre aggiornamento ISTAT;
deduceva che il contratto aveva cessato i propri effetti in data 30.4.23; precisava che nonostante fosse stata inoltrata formale disdetta per il rilascio dell'immobile in data 30.10.22 e concessa un'ulteriore proroga, l'immobile non veniva restituito.
Pertanto, l'attrice adiva l'autorità giudiziaria con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida;
in ogni caso chiedeva dichiararsi la cessazione del contratto di locazione alla scadenza del 30.4.23.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.7.23 si costituivano Controparte_1
e contestando l'avversa domanda.
[...] Controparte_2
I conduttori, in particolare, sostenevano che non era stato rispettato il termine di 6 mesi previsto per la disdetta, e, che di conseguenza il contratto si era rinnovato per un ulteriore biennio;
asserivano il loro diritto a rimanere nell' immobile locato fino al reperimento di altro immobile per la presenza di persona invalida al 100%.
All' esito dell'udienza del 7.2.24, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta,
veniva disposto con ordinanza il rilascio dell'immobile locato e la trasformazione del rito.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 14.5.24, con termine sino al 22.4.24
per il deposito di documenti e memorie integrative.
Entrambe le parti non depositavano memorie. All' udienza del 17.9.25, fissata per la discussione, la causa era decisa.
Va premesso che con il mutamento del rito si ha l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, e le preclusioni del rito lavoristico nascono solo a seguito del deposito delle memorie integrative ex art. 426 CPC;
il giudizio trasformato deve svolgersi nelle forme di cui all' art. 447 bis CPC, con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della
fase sommaria e delle memorie integrative di cui all' art. 426 CPC, potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, anche modificare le sue domande. (cfr. Cass. n. 10400/24).
Nel caso di specie la fase sommaria si è conclusa con l'ordinanza del 7.2.24, con la quale è stato ordinato ai conduttori il rilascio dell'immobile, disposto il mutamento del rito e concesso alle parti termine sino al 22.4.24 per il deposito di documenti e memorie integrative.
All' udienza di discussione del 16.10.24, i procuratori delle parti hanno dato atto che l'immobile era stato rilasciato e che residuava solo un debito relativo a canoni scaduti. (cfr.
verbale d' udienza del 16.10.24)
Considerato che i termini previsti dall' art. 426 CPC, richiamato dall' art. 667 CPC, sono perentori, la conseguenza è che la documentazione prodotta dalla successivamente non Pt_1
può essere presa in considerazione.
Infatti, in caso di omesso deposito nei termini concessi di memorie integrative ex art. 426 CPC,
la res controversa è circoscritta alle richieste di cui agli atti della fase sommaria . (cfr. Cass.
8411/03; Cass.12247/13)
Per tutto quanto innanzi esposto, le ulteriori domande contenute nelle memorie depositate il
10.3.25 sono inammissibili.
Occorre provvedere, dunque, sulle questioni trattate negli atti introduttivi.
Essendo stato rilasciato il bene in data 19.7.24, sulla domanda relativa è cessata la materia del contendere.
Vanno rigettate le eccezioni sollevate dai convenuti in ordine:
1) alla tardività della disdetta inoltrata dalla Pt_1 La durata del contratto di locazione stipulato in data 27.4.18 era di tre anni, con decorrenza dall'1.5.18 e scadenza il 30.4.21.
Era altresì previsto che “ Il contratto, alla prima scadenza, è prorogato di diritto di anni due
[…]. alla scadenza del periodo di proroga biennale entrambe le parti hanno diritto al rinnovo
del contratto a nuove condizioni o alla rinuncia allo stesso, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza;
in
mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni”
(art.2 del Contratto di locazione).
I convenuti hanno dedotto che la decorrenza del termine per la disdetta inizierebbe dalla data della stipula del contratto (27.4.2018) e non alla data della scadenza (30.4.2021 e poi
30.4.2023), ritenendo, pertanto, tardiva la disdetta inoltrata dall' intimante.
Ala luce della previsione negoziale prima ricordata l'assunto è infondato.
Secondo quanto espressamente pattuito, pertanto, la disdetta, debitamente motivata, è stata inoltrata dalla in data 30.10.22. con raccomandata a/r e ricevuta dagli intimati in pari Pt_1
data.
Dunque, gli effetti della disdetta del contratto di locazione partono da questa data e tenendo conto del preavviso di sei mesi richiesto dalla norma, essa è da ritenersi legittima.
2) al diritto degli intimati a rimanere nell'immobile locato fino al reperimento di altro immobile idoneo per la presenza di un soggetto disabile.
Tale eccezione è superata dal fatto che tra la disdetta (30.10.22) e il rilascio effettivo dell'immobile locato (19.7.24) è intercorso un lasso temporale tale da consentire ai conduttori di organizzare il trasloco e trovare una nuova sistemazione abitativa nonostante l'avvio dello sfratto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando le tariffe forensi in difetto di nota del difensore.
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del Giudice dott. Ennio Ricci,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: 1) dichiara cessato il contratto di locazione alla scadenza del 30.4.23;
2) dichiara cessata la materia del contendere, quanto alla domanda di rilascio dell'immobile;
3) dichiara inammissibili le ulteriori domande;
4) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.700,00 per compenso di avvocato, di cui Euro 460,00 per fase di studio, Euro 389,00 per fase introduttiva ed Euro 851,00 per fase decisoria e liquidate in Euro 145,50 per la fase esecutiva oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione all'avv. Carmine
Lombardi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento il 17.9.25
Il Giudice
dott. Ennio Ricci