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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/05/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Claudia BONOMI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 06/06/2024, assunto in decisione con decreto del 24/04/2025
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. SALA VALENTINA ALESSIA e dall'Avv. C.F._1 dall'avv. MASSIMO MOSCATELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BELLOTTI CLAUDIA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione con decreto del 24.04.2025 all'esito del decorso dei termini ex art. 127 ter c.p.c. Le parti con note scritte e sottoscritte personalmente, depositate in data 23.04.2025, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) la casa coniugale, attualmente concessa in locazione dalla al SI. in forza di CP_2 Pt_1 contratto avente scadenza al 31.05.2026, con tutto quanto l'arreda, continuerà ad essere abitata dalla SI.ra
. Il SI. i impegna a provvedere al pagamento in favore del locatore dei relativi canoni CP_1 Pt_1 di locazione, delle spese condominiali ordinarie, delle utenze (quali gas, corrente, acqua) e dell'assicurazione per i danni prevista dal contratto di locazione, e ciò sino al termine massimo del 31.05.2034. Le parti si danno reciprocamente atto che la con comunicazione del 13.12.2024, CP_2 si è già dichiarata disponibile a rinnovare il contratto alla scadenza del 31.05.2026, mantenendo ferme le attuali condizioni ed aggiornando il canone di locazione con riferimento alla variazione in aumento o in diminuzione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, in misura del 100% della variazione stessa verificatosi nell'anno precedente. Le parti, di comune accordo, stabiliscono che tale impegno da parte del SI. ostituisce e costituirà integrazione dell'assegno divorzile una Pt_1 tantum di cui al successivo punto 3).
3) Il SI. i impegna altresì a trasferire alla SI.ra , entro 30 (trenta) giorni dal deposito Pt_1 CP_1 della sentenza di divorzio pronunciata all'esito del ricorso congiunto di cui al punto 6), a titolo di assegno divorzile una tantum, la piena proprietà dell'immobile sito in Giussano (MB) – piazza San Giacomo, 14, un appartamento uso abitazione posto al piano primo con annessa cantina, oltre a due vani pertinenziali ad uso autorimessa a piano interrato, il tutto catastalmente censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 8, mappale 268, subalterni 755-756 e 748-749, attualmente concessi in comodato d'uso gratuito al figlio . Il trasferimento della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile suddetto, soggetto alla CP_3 disciplina dei Beni Culturali, in favore della SI.ra verrà effettuato senza corrispettivo in denaro, CP_1 ed anche senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione e completa definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, costituendo corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, ai sensi dell'art. 5 co. 8 L. n. 898/1970. Gli onorari notarili, nonché le eventuali spese, tasse e imposte relative al trasferimento stesso, i cui successivi adempimenti verranno eseguiti nel rispetto delle norme di legge, verranno sostenute integralmente dal SI. con l'intesa che il SI. i avvarrà dei benefici Pt_1 Pt_1 fiscali connessi al trasferimento immobiliare fra coniugi ex lege n.74/87.
4) tutti i gioielli ed oggetti personali, ivi comprese le n. 5 pellicce e gli orologi facenti parte dell'eredità dei genitori del SI. di cui all'elenco “gioielli e orologi SS (eredità nonna Laura)” che si allega Pt_1
(doc. 4), ancora presenti nella ex casa coniugale restano di esclusiva proprietà della SI.ra , che CP_1 si impegna a trasmetterne la proprietà ai figli.
5) i SI.ri si danno reciprocamente atto di aver già definito ogni altro loro rapporto Pt_1 CP_1 patrimoniale non regolato dalle presenti condizioni e rinunciano ad ogni rispettiva eventuale pretesa relativa al pregresso.
6) Le parti si impegnano sin d'ora a depositare ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in AT BR (CO) in data 15.06.1987 e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del predetto Comune come segue: anno 1987 – numero 14 - parte II – serie A - Ufficio 1 alle condizioni tutte già previste nel presente procedimento, dando atto della pendenza del presente procedimento di separazione personale consensualizzato alle presenti condizioni.
7) le spese legali si intendono compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 3 ottobre 2023 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 06/06/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che Parte_1 Controparte_1 hanno celebrato matrimonio con rito concordatario ad AT BR (CO) (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune AT BR (CO) al n. 14, parte II, Serie A), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT BR (CO) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 8 maggio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Claudia BONOMI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 06/06/2024, assunto in decisione con decreto del 24/04/2025
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. SALA VALENTINA ALESSIA e dall'Avv. C.F._1 dall'avv. MASSIMO MOSCATELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BELLOTTI CLAUDIA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione con decreto del 24.04.2025 all'esito del decorso dei termini ex art. 127 ter c.p.c. Le parti con note scritte e sottoscritte personalmente, depositate in data 23.04.2025, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) la casa coniugale, attualmente concessa in locazione dalla al SI. in forza di CP_2 Pt_1 contratto avente scadenza al 31.05.2026, con tutto quanto l'arreda, continuerà ad essere abitata dalla SI.ra
. Il SI. i impegna a provvedere al pagamento in favore del locatore dei relativi canoni CP_1 Pt_1 di locazione, delle spese condominiali ordinarie, delle utenze (quali gas, corrente, acqua) e dell'assicurazione per i danni prevista dal contratto di locazione, e ciò sino al termine massimo del 31.05.2034. Le parti si danno reciprocamente atto che la con comunicazione del 13.12.2024, CP_2 si è già dichiarata disponibile a rinnovare il contratto alla scadenza del 31.05.2026, mantenendo ferme le attuali condizioni ed aggiornando il canone di locazione con riferimento alla variazione in aumento o in diminuzione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, in misura del 100% della variazione stessa verificatosi nell'anno precedente. Le parti, di comune accordo, stabiliscono che tale impegno da parte del SI. ostituisce e costituirà integrazione dell'assegno divorzile una Pt_1 tantum di cui al successivo punto 3).
3) Il SI. i impegna altresì a trasferire alla SI.ra , entro 30 (trenta) giorni dal deposito Pt_1 CP_1 della sentenza di divorzio pronunciata all'esito del ricorso congiunto di cui al punto 6), a titolo di assegno divorzile una tantum, la piena proprietà dell'immobile sito in Giussano (MB) – piazza San Giacomo, 14, un appartamento uso abitazione posto al piano primo con annessa cantina, oltre a due vani pertinenziali ad uso autorimessa a piano interrato, il tutto catastalmente censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 8, mappale 268, subalterni 755-756 e 748-749, attualmente concessi in comodato d'uso gratuito al figlio . Il trasferimento della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile suddetto, soggetto alla CP_3 disciplina dei Beni Culturali, in favore della SI.ra verrà effettuato senza corrispettivo in denaro, CP_1 ed anche senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione e completa definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, costituendo corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, ai sensi dell'art. 5 co. 8 L. n. 898/1970. Gli onorari notarili, nonché le eventuali spese, tasse e imposte relative al trasferimento stesso, i cui successivi adempimenti verranno eseguiti nel rispetto delle norme di legge, verranno sostenute integralmente dal SI. con l'intesa che il SI. i avvarrà dei benefici Pt_1 Pt_1 fiscali connessi al trasferimento immobiliare fra coniugi ex lege n.74/87.
4) tutti i gioielli ed oggetti personali, ivi comprese le n. 5 pellicce e gli orologi facenti parte dell'eredità dei genitori del SI. di cui all'elenco “gioielli e orologi SS (eredità nonna Laura)” che si allega Pt_1
(doc. 4), ancora presenti nella ex casa coniugale restano di esclusiva proprietà della SI.ra , che CP_1 si impegna a trasmetterne la proprietà ai figli.
5) i SI.ri si danno reciprocamente atto di aver già definito ogni altro loro rapporto Pt_1 CP_1 patrimoniale non regolato dalle presenti condizioni e rinunciano ad ogni rispettiva eventuale pretesa relativa al pregresso.
6) Le parti si impegnano sin d'ora a depositare ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in AT BR (CO) in data 15.06.1987 e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del predetto Comune come segue: anno 1987 – numero 14 - parte II – serie A - Ufficio 1 alle condizioni tutte già previste nel presente procedimento, dando atto della pendenza del presente procedimento di separazione personale consensualizzato alle presenti condizioni.
7) le spese legali si intendono compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 3 ottobre 2023 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 06/06/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che Parte_1 Controparte_1 hanno celebrato matrimonio con rito concordatario ad AT BR (CO) (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune AT BR (CO) al n. 14, parte II, Serie A), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT BR (CO) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 8 maggio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona