Articolo 19 della Legge 3 agosto 1949, n. 589
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 settembre 1949
Art. 19.
Le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 193.6, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 3 settembre 1949