Art. 19.
Le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 193.6, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.
Le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 193.6, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.