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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10898 / 2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Salvatore Carmanello come da Parte_1 procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20/11/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di avere proposto in data 17/03/2023, domanda alla Commissione Medica per l'Accertamento delle Invalidità Civili, presso l' , commissione medica della locale sez. di Controparte_2
Paternò, per il riconoscimento dello status di invalido civile;
- di essere stata sottoposta a visita in data 20/09/2023 e che, all'esito, veniva riconosciuta
“invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%”, nonché portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 art 1 co.3, con decorrenza dalla data della domanda e senza obbligo di revisione, per essere affetta da “CARDIOPATIA ISCHEMICA (FE 52%) - DIABETE NID - DEFICIT STATICO
DINAMICO -LIEVE - SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE”;
- che, ritenendo di essere affetta da patologia tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di portatore di handicap grave, avverso gli esiti del predetto accertamento, proponeva innanzi al Tribunale del lavoro di Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c ;
- che all'esito degli accertamenti peritali disposti il CTU nominato riteneva non sussistere in capo alla ricorrente il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento confermando la valutazione effettuata dalla Commissione medica;
- di avere proposto avverso le conclusioni del CTU formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente;
- che, in particolare, come rilevato dal CTP la visita fisiatrica del 14.04.2023 certificava, tra l'altro: “…deficitari i movimenti del rachide cervicale ai primi gradi su tutti i piani di movimento con dolenzia riferita. Limitata e dolente l'articolarità attiva assistita della spalla dx e sn agli ultimi gradi. Deficit dell'equilibrio statico e dinamico con rischio di caduta,
RO +. Ridotta la forza ai 4 arti > AAII (MRC 3/5)e il trofismo muscolare generalizzato… Instabilità posturale con vertigini ai passaggi posturali. Passaggio dalla posizione seduta a quella eretta solo con assistenza e doppio appoggio. Possibile il cammino con assistenza e doppio appoggio con estrema affaticabilità per brevi distanze. La paziente necessita di costante aiuto per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana ADL 2 e
IADL 3/8, soggetto con Artrtoprotesi ginocchio sn 2013, Artroprotesi ginocchio dx 2022 come da allegato del 11.05.2022…” ;
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ VOGLIA 1) Rigettare ogni contraria domanda, eccezione o difesa;
2) Accertare che il ricorrente, che alla data della domanda amministrativa, ed a tutt'oggi, era ed è invalido civile al 100% con diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento ed i benefici della legge 104/92 art 3 co.3., per le gravi patologie da cui era ed è affetta. 3) Conseguentemente, dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione e/o all'assegno di indennità di accompagnamento, nelle misure, modalità e decorrenze previste dalle leggi vigenti4) Vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre allo scrivente procuratore”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_3 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del giorno 11 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso può reputarsi parzialmente fondato dovendo trovare accoglimento nei limiti di seguito esplicitati.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento nonché dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ex articolo 3 comma 3 legge 104/92.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, preso atto del sopravvenuto aggravamento delle condizioni della ricorrente, ha concluso gli accertamenti espletati affermando che “ La stessa è da considerare meritevole dell'indennità di accompagnamento a far data dal maggio 2025. E' e soggetto Portatore di Handicap in Situazione di Gravità ( Comma
3 Art. 3) stessa decorrenza”.
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha articolato le seguenti considerazioni medico legali “ Giunta la periziata alla nostra osservazione, sulla base dei dati clinici e documentali precedentemente riportati possiamo affermare che la stessa è affetta dal seguente complesso invalidante: Cardiopatia ischemico-ipertensiva, Obesità, Diabete NID, Sindrome delle apnee ostruttive del sonno, IRC, Poliartrosi, Artroprotesi ginocchio sin. e dx, grave deficit statico-dinamico.
In relazione al richiesto diritto relativo all'indennità di accompagnamento si precisa che la legge
18/80 stabilisce che l'indennità di accompagnamento spetta “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili … che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, …” I requisiti per ottenere l'indennità sono quindi: - la totale invalidità
(inabilità); - la incapacità fisica o per dipendenza psichica (S.C. n. 5152/99) a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita;
- la necessità o bisogno, dell'invalido, di aiuto (a deambulare)
o di assistenza (intesa anche come necessitàdi sorveglianza - la necessità di continua sorveglianza, dovuta a mancata coscienza dei pericoli per se e per gli altri costituisce una situazione di non autosufficienza ovviabile solo mediante il ricorso a terzi -S.C. n. 667/2002- a compiere gli atti quotidiani della vita); - il carattere della permanenza di tale incapacità fisica o psichica: incapacità
“permanente” a deambulare;
necessità di assistenza “continua” a compiere gli atti quotidiani della vita . Per i minorenni e gli ultra 65enni il parametro di riferimento non è la totale inabilità bensì “le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”. Per atti quotidiani della vita, secondo dottrina medico-legale e giurisprudenza costante, sono da intendersi “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza” .
Da quanto sopra esposto, tenendo presente i riscontri obiettivi da noi rilevati alla visita in corso di operazioni peritali, nonché quanto attestato dalla documentazione processuale e sanitaria, si deduce che il complesso delle patologie da cui è affetta la periziata sono tali da comportare l'impossibilità di deambulare autonomamente e da ravvisarsi la necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere un insieme esistenziale degli atti quotidiani della vita.
Per quanto attiene alla decorrenza del diritto si ritiene possibile, vista la documentazione in atti, la tipologia delle patologie, la loro cronicità e l'ingravescenza, l'età della ricorrente, assegnare detta decorrenza dall'accertamento attuale (maggio 2025). In relazione al richiesto diritto relativo allo status di portatore di Handicap riteniamo che le suddette patologie comportano necessariamente il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3
L.104/92), con la stessa decorrenza. Dopo esame degli atti, sulla base della visita medica effettuata, dei dati acquisiti e delle relative considerazioni diagnostiche e medico-legali sopra riportate, possiamo affermare che la sig.ra , nata il [...], visitata su domanda del 17- Parte_1
3-2023 e riconosciuta Invalida Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) Grave 100% e soggetto Portatore Di
Handicap (Comma 1 Art. 3),
• in atto è affetta da “Cardiopatia ischemico-ipertensiva, Obesità, Diabete NID, Sindrome delle apnee ostruttive del sonno, IRC, Poliartrosi, Artroprotesi ginocchio sin. e dx, grave deficit statico- dinamico.
• La stessa è da considerare meritevole dell'indennità di accompagnamento a far data dal maggio 2025.
• È soggetto Portatore Di Handicap In Situazione Di Gravità (Comma 3 Art. 3) stessa decorrenza”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso può essere accertato che ha diritto alla indennità di accompagnamento nonché al Parte_1 riconoscimento quale portatore di handicap grave ex articolo 3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2025.
Avuto riguardo al riconoscimento in capo alla ricorrente del requisito sanitario per il godimento delle prestazioni oggetto di causa con decorrenza successiva alla domanda e agli accertamenti espletati in sede di ATP sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che è soggetto con diritto Parte_2 alla indennità di accompagnamento nonché portatore di handicap grave dal mese di maggio 2025; spese compensate. pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 15/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10898 / 2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Salvatore Carmanello come da Parte_1 procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20/11/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di avere proposto in data 17/03/2023, domanda alla Commissione Medica per l'Accertamento delle Invalidità Civili, presso l' , commissione medica della locale sez. di Controparte_2
Paternò, per il riconoscimento dello status di invalido civile;
- di essere stata sottoposta a visita in data 20/09/2023 e che, all'esito, veniva riconosciuta
“invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%”, nonché portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 art 1 co.3, con decorrenza dalla data della domanda e senza obbligo di revisione, per essere affetta da “CARDIOPATIA ISCHEMICA (FE 52%) - DIABETE NID - DEFICIT STATICO
DINAMICO -LIEVE - SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE”;
- che, ritenendo di essere affetta da patologia tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di portatore di handicap grave, avverso gli esiti del predetto accertamento, proponeva innanzi al Tribunale del lavoro di Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c ;
- che all'esito degli accertamenti peritali disposti il CTU nominato riteneva non sussistere in capo alla ricorrente il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento confermando la valutazione effettuata dalla Commissione medica;
- di avere proposto avverso le conclusioni del CTU formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente;
- che, in particolare, come rilevato dal CTP la visita fisiatrica del 14.04.2023 certificava, tra l'altro: “…deficitari i movimenti del rachide cervicale ai primi gradi su tutti i piani di movimento con dolenzia riferita. Limitata e dolente l'articolarità attiva assistita della spalla dx e sn agli ultimi gradi. Deficit dell'equilibrio statico e dinamico con rischio di caduta,
RO +. Ridotta la forza ai 4 arti > AAII (MRC 3/5)e il trofismo muscolare generalizzato… Instabilità posturale con vertigini ai passaggi posturali. Passaggio dalla posizione seduta a quella eretta solo con assistenza e doppio appoggio. Possibile il cammino con assistenza e doppio appoggio con estrema affaticabilità per brevi distanze. La paziente necessita di costante aiuto per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana ADL 2 e
IADL 3/8, soggetto con Artrtoprotesi ginocchio sn 2013, Artroprotesi ginocchio dx 2022 come da allegato del 11.05.2022…” ;
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ VOGLIA 1) Rigettare ogni contraria domanda, eccezione o difesa;
2) Accertare che il ricorrente, che alla data della domanda amministrativa, ed a tutt'oggi, era ed è invalido civile al 100% con diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento ed i benefici della legge 104/92 art 3 co.3., per le gravi patologie da cui era ed è affetta. 3) Conseguentemente, dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione e/o all'assegno di indennità di accompagnamento, nelle misure, modalità e decorrenze previste dalle leggi vigenti4) Vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre allo scrivente procuratore”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_3 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del giorno 11 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso può reputarsi parzialmente fondato dovendo trovare accoglimento nei limiti di seguito esplicitati.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento nonché dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ex articolo 3 comma 3 legge 104/92.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, preso atto del sopravvenuto aggravamento delle condizioni della ricorrente, ha concluso gli accertamenti espletati affermando che “ La stessa è da considerare meritevole dell'indennità di accompagnamento a far data dal maggio 2025. E' e soggetto Portatore di Handicap in Situazione di Gravità ( Comma
3 Art. 3) stessa decorrenza”.
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha articolato le seguenti considerazioni medico legali “ Giunta la periziata alla nostra osservazione, sulla base dei dati clinici e documentali precedentemente riportati possiamo affermare che la stessa è affetta dal seguente complesso invalidante: Cardiopatia ischemico-ipertensiva, Obesità, Diabete NID, Sindrome delle apnee ostruttive del sonno, IRC, Poliartrosi, Artroprotesi ginocchio sin. e dx, grave deficit statico-dinamico.
In relazione al richiesto diritto relativo all'indennità di accompagnamento si precisa che la legge
18/80 stabilisce che l'indennità di accompagnamento spetta “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili … che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, …” I requisiti per ottenere l'indennità sono quindi: - la totale invalidità
(inabilità); - la incapacità fisica o per dipendenza psichica (S.C. n. 5152/99) a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita;
- la necessità o bisogno, dell'invalido, di aiuto (a deambulare)
o di assistenza (intesa anche come necessitàdi sorveglianza - la necessità di continua sorveglianza, dovuta a mancata coscienza dei pericoli per se e per gli altri costituisce una situazione di non autosufficienza ovviabile solo mediante il ricorso a terzi -S.C. n. 667/2002- a compiere gli atti quotidiani della vita); - il carattere della permanenza di tale incapacità fisica o psichica: incapacità
“permanente” a deambulare;
necessità di assistenza “continua” a compiere gli atti quotidiani della vita . Per i minorenni e gli ultra 65enni il parametro di riferimento non è la totale inabilità bensì “le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”. Per atti quotidiani della vita, secondo dottrina medico-legale e giurisprudenza costante, sono da intendersi “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza” .
Da quanto sopra esposto, tenendo presente i riscontri obiettivi da noi rilevati alla visita in corso di operazioni peritali, nonché quanto attestato dalla documentazione processuale e sanitaria, si deduce che il complesso delle patologie da cui è affetta la periziata sono tali da comportare l'impossibilità di deambulare autonomamente e da ravvisarsi la necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere un insieme esistenziale degli atti quotidiani della vita.
Per quanto attiene alla decorrenza del diritto si ritiene possibile, vista la documentazione in atti, la tipologia delle patologie, la loro cronicità e l'ingravescenza, l'età della ricorrente, assegnare detta decorrenza dall'accertamento attuale (maggio 2025). In relazione al richiesto diritto relativo allo status di portatore di Handicap riteniamo che le suddette patologie comportano necessariamente il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3
L.104/92), con la stessa decorrenza. Dopo esame degli atti, sulla base della visita medica effettuata, dei dati acquisiti e delle relative considerazioni diagnostiche e medico-legali sopra riportate, possiamo affermare che la sig.ra , nata il [...], visitata su domanda del 17- Parte_1
3-2023 e riconosciuta Invalida Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) Grave 100% e soggetto Portatore Di
Handicap (Comma 1 Art. 3),
• in atto è affetta da “Cardiopatia ischemico-ipertensiva, Obesità, Diabete NID, Sindrome delle apnee ostruttive del sonno, IRC, Poliartrosi, Artroprotesi ginocchio sin. e dx, grave deficit statico- dinamico.
• La stessa è da considerare meritevole dell'indennità di accompagnamento a far data dal maggio 2025.
• È soggetto Portatore Di Handicap In Situazione Di Gravità (Comma 3 Art. 3) stessa decorrenza”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso può essere accertato che ha diritto alla indennità di accompagnamento nonché al Parte_1 riconoscimento quale portatore di handicap grave ex articolo 3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2025.
Avuto riguardo al riconoscimento in capo alla ricorrente del requisito sanitario per il godimento delle prestazioni oggetto di causa con decorrenza successiva alla domanda e agli accertamenti espletati in sede di ATP sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che è soggetto con diritto Parte_2 alla indennità di accompagnamento nonché portatore di handicap grave dal mese di maggio 2025; spese compensate. pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 15/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso