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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 558/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 558/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Passamonti Parte_1
Monica, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data 06/02/2023.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Rapali, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza in data 11/12/2024, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 21/03/2024, come integrato con dichiarazione congiuntamente resa alla medesima udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2022 - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario a Notaresco in data 06/06/1999 con
[...]
da cui erano nati i figli ( in data 11/04/2002) e (il CP_1 Per_1 Per_2
22/05/2007) e che, con decreto di questo Tribunale in data 20/06/2028, era stata omologata la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso di sé; l'assegnazione della Per_2
casa coniugale;
la corresponsione, da parte della moglie, dell'assegno mensile di € 350,00, a titolo di mantenimento di , oltre rivalutazione monetaria Per_2
annuale ISTAT;
porre a carico di entrambi i coniugi l'assegno mensile di € 700,00
(in ragione di € 350,00 ciascuno) a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne , con versamento diretto alla stessa;
porre le spese Per_1
straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% , come da protocollo con il COA di
Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- la comunione morale e materiale tra i coniugi era definitivamente cessata, senza alcuna possibilità di ripresa ed erano decorsi i termini di legge per la pronuncia del divorzio;
- il figlio minorenne aveva espresso precisa volontà di vivere con lui e Per_2
tale scelta era stata pienamente sostenuta dal neuropsichiatra che lo aveva in cura;
Con comparsa in data 22/09/2022, si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale ed ha chiesto: l'assegnazione della casa coniugale per viverci con la figlia , maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente ed il figlio;
l'affidamento Per_2
condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione alternata presso Per_2
ciascun genitore;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio e di € 700,00 a titolo di mantenimento della Per_2
figlia , oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con paritaria ripartizione tra i Per_1
genitori delle spese straordinarie, da regolare come da protocollo con il COA di
Teramo in data 05/12/2018; porre a carico del marito l'assegno divorzile di €
2.000,00.
A sostegno di tali richieste ha dedotto che:
- abitava stabilmente nella casa coniugale con la figlia , maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente;
-il marito era titolare di numerose imprese edili mentre lei, pur essendo laureata in farmacia, aveva abbandonato la professione per occuparsi della famiglia, iniziando a lavorare solo part-time per l'attività commerciale della propria famiglia di origine, rinunciando ad ogni progressione professionale e reddituale.
All'udienza di comparizione in data 23/09/2022, il Presidente – sentiti i coniugi,
i quali ribadivano di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati fin dall'epoca della separazione- ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
affidamento condiviso del figlio minore, con residenza prevalente presso
l'abitazione del padre, sita in Roseto ed ampia possibilità per la madre di tenere il figlio con sé anche per periodi continuativi, tenuto conto delle esigenze di vita del figlio ormai quindicenne;
mantenimento diretto del figlio minore da parte di ciascun genitore nel periodo di rispettiva permanenza;
conferma dell'obbligo del padre di corrispondere alla figlia primogenita
l'assegno mensile di € 350 ;
spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da vigente Protocollo.
All'esito della successiva udienza- fissata per la verifica della proposta conciliativa giudiziale-, persistendo contrasto in ordine alla spettanza dell'assegno divorzile, con ordinanza riservata in data 17 gennaio 2023, il
Presidente ha emanato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970:
1. Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso il padre nella sua abitazione di
Roseto degli Abruzzi, con ampia facoltà per la madre di tenerlo con sé nell'abitazione coniugale, anche per periodi continuativi, nel rispetto delle esigenze di studio, di cura e di svago del minore.
2. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza.
3. Conferma nel resto le condizioni della separazione.
Passato il procedimento alla fase contenziosa e svolta l'istruttoria, all'udienza in data 11/12/2024, le parti hanno concluso chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni trascritte nella scrittura privata in data 21/03/2024, come modificate, relativamente al punto 7, con dichiarazione congiuntamente resa nel processo verbale della medesima udienza : “ “i Procuratori delle parti segnalano di non aver specificato, nella redazione dell'accordo, per mero errore, l'impegno a formalizzare il trasferimento immobiliare innanzi ad un notaio”.
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, anche in ordine alla modifica della clausola di cui al punto 7 della scrittura privata in data 21 marzo
2024 ( da intendersi nel senso che i coniugi si impegnano ad effettuare, nelle forme dell'atto notarile, il trasferimento immobiliare ivi descritto ), ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, nella presente sede possono essere recepite quelle contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 21/03/2024, così come integrato, in ordine al punto 7, con dichiarazione resa nel processo verbale dell'udienza in data 11/12/2024 (in cui, per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso Per_2
il padre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre;
il mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori;
spese Per_2
straordinarie in favore della prole a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, come da Protocollo con il COA di Teramo del 05/12/2018; conferma dell'obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia , l'assegno mensile di € 350,00, rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
assegnazione della casa coniugale di
Morro d'Oro al marito che vi abiterà unitamente al figlio ed alla figlia Per_2
, ove la stessa lo vorrà; impegno dei coniugi ad effettuare, nelle forme Per_1
dell'atto pubblico, il trasferimento immobiliare descritto al punto 7 ).
Infatti, tali condizioni appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, non in contrasto con i principi dell'ordinamento ed idonee a dirimere tutte le questioni economiche controverse.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 06/06/1999 a Notaresco, Parte_1 Controparte_1
alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 21/03/2024, come integrato, in ordine al punto n. 7) dell'accordo, con dichiarazione inserita nel processo verbale dell'udienza in data 11/12/2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 558/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Passamonti Parte_1
Monica, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data 06/02/2023.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Rapali, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza in data 11/12/2024, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 21/03/2024, come integrato con dichiarazione congiuntamente resa alla medesima udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2022 - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario a Notaresco in data 06/06/1999 con
[...]
da cui erano nati i figli ( in data 11/04/2002) e (il CP_1 Per_1 Per_2
22/05/2007) e che, con decreto di questo Tribunale in data 20/06/2028, era stata omologata la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso di sé; l'assegnazione della Per_2
casa coniugale;
la corresponsione, da parte della moglie, dell'assegno mensile di € 350,00, a titolo di mantenimento di , oltre rivalutazione monetaria Per_2
annuale ISTAT;
porre a carico di entrambi i coniugi l'assegno mensile di € 700,00
(in ragione di € 350,00 ciascuno) a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne , con versamento diretto alla stessa;
porre le spese Per_1
straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% , come da protocollo con il COA di
Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- la comunione morale e materiale tra i coniugi era definitivamente cessata, senza alcuna possibilità di ripresa ed erano decorsi i termini di legge per la pronuncia del divorzio;
- il figlio minorenne aveva espresso precisa volontà di vivere con lui e Per_2
tale scelta era stata pienamente sostenuta dal neuropsichiatra che lo aveva in cura;
Con comparsa in data 22/09/2022, si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale ed ha chiesto: l'assegnazione della casa coniugale per viverci con la figlia , maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente ed il figlio;
l'affidamento Per_2
condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione alternata presso Per_2
ciascun genitore;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio e di € 700,00 a titolo di mantenimento della Per_2
figlia , oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con paritaria ripartizione tra i Per_1
genitori delle spese straordinarie, da regolare come da protocollo con il COA di
Teramo in data 05/12/2018; porre a carico del marito l'assegno divorzile di €
2.000,00.
A sostegno di tali richieste ha dedotto che:
- abitava stabilmente nella casa coniugale con la figlia , maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente;
-il marito era titolare di numerose imprese edili mentre lei, pur essendo laureata in farmacia, aveva abbandonato la professione per occuparsi della famiglia, iniziando a lavorare solo part-time per l'attività commerciale della propria famiglia di origine, rinunciando ad ogni progressione professionale e reddituale.
All'udienza di comparizione in data 23/09/2022, il Presidente – sentiti i coniugi,
i quali ribadivano di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati fin dall'epoca della separazione- ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
affidamento condiviso del figlio minore, con residenza prevalente presso
l'abitazione del padre, sita in Roseto ed ampia possibilità per la madre di tenere il figlio con sé anche per periodi continuativi, tenuto conto delle esigenze di vita del figlio ormai quindicenne;
mantenimento diretto del figlio minore da parte di ciascun genitore nel periodo di rispettiva permanenza;
conferma dell'obbligo del padre di corrispondere alla figlia primogenita
l'assegno mensile di € 350 ;
spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da vigente Protocollo.
All'esito della successiva udienza- fissata per la verifica della proposta conciliativa giudiziale-, persistendo contrasto in ordine alla spettanza dell'assegno divorzile, con ordinanza riservata in data 17 gennaio 2023, il
Presidente ha emanato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970:
1. Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso il padre nella sua abitazione di
Roseto degli Abruzzi, con ampia facoltà per la madre di tenerlo con sé nell'abitazione coniugale, anche per periodi continuativi, nel rispetto delle esigenze di studio, di cura e di svago del minore.
2. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza.
3. Conferma nel resto le condizioni della separazione.
Passato il procedimento alla fase contenziosa e svolta l'istruttoria, all'udienza in data 11/12/2024, le parti hanno concluso chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni trascritte nella scrittura privata in data 21/03/2024, come modificate, relativamente al punto 7, con dichiarazione congiuntamente resa nel processo verbale della medesima udienza : “ “i Procuratori delle parti segnalano di non aver specificato, nella redazione dell'accordo, per mero errore, l'impegno a formalizzare il trasferimento immobiliare innanzi ad un notaio”.
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, anche in ordine alla modifica della clausola di cui al punto 7 della scrittura privata in data 21 marzo
2024 ( da intendersi nel senso che i coniugi si impegnano ad effettuare, nelle forme dell'atto notarile, il trasferimento immobiliare ivi descritto ), ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, nella presente sede possono essere recepite quelle contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 21/03/2024, così come integrato, in ordine al punto 7, con dichiarazione resa nel processo verbale dell'udienza in data 11/12/2024 (in cui, per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso Per_2
il padre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre;
il mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori;
spese Per_2
straordinarie in favore della prole a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, come da Protocollo con il COA di Teramo del 05/12/2018; conferma dell'obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia , l'assegno mensile di € 350,00, rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
assegnazione della casa coniugale di
Morro d'Oro al marito che vi abiterà unitamente al figlio ed alla figlia Per_2
, ove la stessa lo vorrà; impegno dei coniugi ad effettuare, nelle forme Per_1
dell'atto pubblico, il trasferimento immobiliare descritto al punto 7 ).
Infatti, tali condizioni appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, non in contrasto con i principi dell'ordinamento ed idonee a dirimere tutte le questioni economiche controverse.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 06/06/1999 a Notaresco, Parte_1 Controparte_1
alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 21/03/2024, come integrato, in ordine al punto n. 7) dell'accordo, con dichiarazione inserita nel processo verbale dell'udienza in data 11/12/2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)