Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4656/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 4656/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 03/03/2025 che di seguito si riproducono:
“1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) il figlio avrà come domicilio prevalente quello della madre la quale continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Scorzè
(VE) via Venezia n. 91 a lei già concessa in comodato;
4) ciascuno dei genitori si assume l'onere reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio, e ciò fino al raggiungimento della maggiore età del figlio;
5) considerato che entrambi i coniugi lavorano su turni a ciclo continuo durante tutta la settimana, anche nei giorni festivi, secondo il seguente schema: 3 mattine, 2 giorni di riposo, 3 pomeriggi, 2 giorni di riposo, 3 notti, due giorni di riposo, con turni non coincidenti fra loro, il padre terrà con sé il figlio, indicativamente nelle sue giornate di riposo (di media tre giorni a settimana).
In caso di variazione dei turni, i genitori si accordano già affinchè il padre possa tenere il figlio con sé comunque in media tre giornate durante la settimana (divise anche fra week end e infrasettimanali).
In ogni caso, sarà fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, diretto a regolamentare il diritto di visita del padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e subordinatamente alla capacità di organizzazione di entrambi i genitori.
In ogni caso il sig. VO potrà tenere con sé il figlio:
- due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. I coniugi si comunicheranno entro il 31 marzo di ogni anno il proprio periodo di ferie;
- una settimana durante le vacanze natalizie alternando Natale e Capodanno (24-30 dicembre, 31dicembre-6 gennaio). In ogni caso, fatta salva la possibilità di avere un periodo lungo di permanenza con il figlio così come appena stabilito, considerato che attualmente entrambi i genitori devono lavorare su turni e che in genere non vengono concesse loro giornate di ferie durante le festività natalizie, gli stessi si accordano di passare alternativamente con il figlio la Vigilia di Natale ed il giorno di
Natale, così come l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno. Infine, in caso i genitori non potessero usufruire di giornate di ferie durante le festività natalizie, gli stessi si accordano per suddividere i tempi di permanenza del figlio con ognuno di loro a seconda delle proprie giornate di riposo;
- due giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando Pasqua e Pasquetta;
I coniugi si impegnano, laddove si rechino per più giorni con il figlio al di fuori del comune di residenza, a comunicare all'altro genitore il luogo di soggiorno ed i relativi recapiti.
6) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € Pt_2 Pt_1
300,00 (trecento/00), da pagarsi in via anticipata entro il giorno 16 di ogni mese mediante bonifico bancario, a decorrere dal mese successivo alla firma del presente ricorso, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) Le spese straordinarie necessarie per il figlio resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50%. Quanto alla regolamentazione delle spese le parti faranno riferimento al Protocollo di intesa del Tribunale di Venezia siglato in data 20 settembre 2019. I coniugi precisano che le spese per la organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio rientra fra le spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo fra i genitori.
Tutte le predette spese verranno rimborsate mensilmente in ragione della metà al genitore che le avrà sostenute, il quale avrà
l'onere di documentarle salvo diverso preventivo accordo tra le Parti. Nel caso di spese che richiedano il preventivo accordo, il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche tramite messaggio sms o whatsapp, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque non oltre 7 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria;
8) L'assegno unico, qualora spettante, verrà percepito interamente dalla sig.ra la quale utilizzerà la giusta metà Pt_1 relativa al marito per compensare la quota parte delle spese straordinarie relative al figlio minore che spetterebbero al padre.
Attualmente verrà utilizzata per pagare l'attività di nuoto. Le detrazioni per il figlio a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, salvo diversi accordi. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse;
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra se non l'adempimento degli obblighi qui assunti;
10) Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti prestano, sin d'ora, acquiescenza all'emananda sentenza rinunciando, altresì, all'impugnazione della stessa.
11) Spese legali compensate.”
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento al figlio minore Per_1 Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore Per_1
Nulla deve essere pronunciato sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi Parte_1 Parte_2 in matrimonio in data 20/11/2005, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Resana, al n. 19, parte II, serie A, dell'anno 2005;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13/03/2025 Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca