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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2468/19 RG in data 7.3.19 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla via F.P. Volpe n. 2;
RICORRENTE
E
(CF: , rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Giuseppina Caliendo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via A. Balzico n. 33;
RESISTENTE
NONCHE'
avv. , quale curatore speciale delle minori (15.5.09) e CP_2 CP_3 Per_1 Per_2
) ;
[...] Pt_1
RESISTENTI
E
PM in sede;
INTERVENTORE EX LEGE All'udienza del 6.3.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.3.19, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Salerno con in data 3.1.08, chiedeva dichiararsi la separazione Controparte_1 giudiziale con addebito.
In particolare, allegava che dalla loro unione era nata la figlia (15.5.09); tuttavia, Per_1 sopraggiungeva una crisi familiare, convenendo entrambi di separarsi alle condizioni omologate con decreto depositato in data 11.12.12 dal Tribunale di Salerno. Tra i coniugi interveniva successivamente riconciliazione, tanto che nasceva la figlia (4.12.14); nuovamente, tuttavia, Per_2 il matrimonio entrava in crisi a causa delle condotte della resistente che allontanava le bambine dal padre, accusandolo ingiustamente di una condotta abbandonica, così violando gli obblighi di solidarietà familiare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che non si opponeva alla domanda di separazione, riconoscendo che, dopo il decreto di omologa, vi era stata riconciliazione tanto che nasceva ma che successivamente il rapporto era entrato nuovamente in crisi. Tuttavia, Per_2 secondo la ricostruzione della resistente, la crisi era da imputare alla condotta del che aveva Pt_1 posto in essere continui maltrattamenti fisici e psicologici in suo danno ed in presenza delle minori, tanto da essere pendenti diversi procedimento penali per maltrattamenti ed atti persecutori, nonché la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Chiedeva, pertanto, la separazione dal coniuge, proponendo domanda di addebito, con affido esclusivo delle minori e sospensione del diritto di visita in attesa degli esiti del TM.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato dal Presidente con ordinanza depositata in data 3.12.19, prendeva atto del decreto del TM (che aveva rigettato la domanda di decadenza proposta nei confronti di , prescrivendo per entrambi i genitori un percorso di sostegno Parte_1 alla genitorialità ed incontri protetti con le minori) e disponeva l'affido super esclusivo delle minori alla madre, anche in considerazione del divieto di avvicinamento, prevedendo incontri protetti con percorsi di sostegno delle minori, determinando in € 300,00 il contributo per il mantenimento delle figlie a carico del ricorrente. Infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza depositata in data 17.11.22, permanendo la conflittualità tra i genitori, si procedeva alla nomina di un curatore speciale per poi disporsi, a seguito della comparizione delle parti, la nomina di un consulente tecnico. Depositata la relazione peritale, con successivo provvedimento del 12.1.24, si disponeva l'immediata sospensione degli incontri tra il padre e le minori, prescrivendo per queste ultime un percorso di sostegno psicologico e, dopo un periodo di monitoraggio, la causa, all'udienza del 6.3.25, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno riconosciuto che, dopo una prima separazione omologata, vi sia stata riconciliazione tra di loro “certificata” dalla nascita di per poi nuovamente sopravvenire una Per_3 nuova crisi coniugale che lascia escludere ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, quali quella di addebito proposte dalle parti.
In particolare, il ricorrente lamenta che la crisi del rapporto coniugale sarebbe da imputare alla resistente che avrebbe allontanato progressivamente le figlie dal padre ed intrapreso relazioni extraconiugali.
A sua volta, la resistente deduce atteggiamenti violenti ed aggressivi anche in presenza delle figlie, tuttavia nelle note di trattazione scritta nel riportarsi ai propri scritti difensivi e nel precisare le conclusioni non ripropone la domanda di addebito che come tale va considerata abbandonata.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che la domanda di addebito proposta non sia fondata e come tale vada rigettata, facendo applicazione dei principi che seguono.
Sul punto si ricorda che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte
(cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, del tutto sfornita di prova è l'affermazione del che la resistente avrebbe Pt_1 allontanato le figlie per nascondere diverse relazioni extraconiugali. A prescindere che lo stesso ricorrente non articola prove, quel che è dato sottolineare dalla lettura del ricorso introduttivo è un progressivo deteriorarsi dei rapporti tra i coniugi a causa da un iniziale allontanamento del in Pt_1 uno stato estero per cercare lavoro, seguito poi dall'arresto dello stesso ricorrente in Francia per traffico di droga con una detenzione di 9 mesi (si vedano dichiarazioni rese dall'udienza di comparizione dei coniugi), con disgregarsi del nucleo familiare.
Da ciò consegue il rigetto della domanda di addebito.
Deve quindi procedersi alla disciplina dell'affido delle minori (15.5.09) e (4.12.14), Per_1 Per_2 dovendosi darsi atto che per che non ha ancora compiuto 12 anni, non è stata sollecitato Per_2 alcun ascolto e che per invece, l'ascolto non appare opportuno, viste le sue difficoltà emotive, Per_1 che hanno reso necessario anche un percorso di sostegno psicologico per superare quelle criticità emerse nel corso della consulenza (nella relazione si riporta: infatti, appare un soggetto Per_1 insicuro con sentimenti di inferiorità e di inadeguatezza ed evidenti tratti depressivi. Soggetto particolarmente coartato nell'espressione del sé e delle proprie pulsioni soprattutto di tipo aggressivo.
Tali aspetti psicologici caratterizzati da indecisione ansia insicurezza e inferiorità determinano una grave situazione di conflittualità interiore risultato dalle richieste di un sè troppo perfezionistico. È possibile rilevare nella minore tratti ossessivo – compulsivi che hanno come obiettivo quello di controllare la propria emotività ed in particolare le proprie pulsioni aggressive”), per evitare che la ragazza venga sottoposta ad un ulteriore stress emotivo anche in considerazione dell'età.
Orbene, ritiene il Tribunale che, in assenza totale di rapporti tra le minori ed il padre (gli incontri sono stati sospesi a causa delle enorme difficoltà delle ragazzine di stabilire una relazione con il padre e ciò dopo diversi tentativi effettuati presso i Servizi sociali con incontri protetti fin dal 2020, senza mai esito positivo, rinviandosi alle relazioni depositate in atti dai Servizi), del disinteresse dimostrato da circa 2 anni dal ricorrente che dall'udienza del 19.1.23 non è comparso e poi non ha più partecipato attivamente al giudizio, senza neanche depositare note di trattazione, ovvero comparse conclusionali, in assenza di rapporti tra i genitori, va confermato l'affido esclusivo rafforzato delle minori alla madre
(come concluso anche in tal senso dal consulente, condividendosi così pienamente la relazione peritale, nonché dallo stesso curatore speciale).
In proposito, va ricordato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. D'altronde, tuttavia, l'art. 337-quater c.c. consente una deroga a tale disciplina con possibilità di affido esclusivo e che rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. L'affidamento monogenitoriale deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Nel caso di specie, è evidente una totale chiusura della minori che, anche all'esito del percorso di sostegno psicologico, hanno manifestato un rifiuto ad instaurare un rapporto con il padre, nonché
l'incapacità di una collaborazione tra i genitori (rileva la consulente che: le modalità di entrambi i genitori, a causa della rabbia e del risentimento per la loro situazione relazionale, seppur con modalità differenti, come ampiamente esposto, non abbiano consentito il mantenimento di un adeguato legame padre – figlie) e il disinteresse mostrato dal padre da circa 2 anni con la sua ultima condotta processuale. Queste sono tutte circostanze che impongono l'affido super esclusivo delle figlie alla madre, potendo ella assumere in via esclusiva le scelte di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei minori (salute, istruzione, educazione, richiesta di documenti validi per l'espatrio etc…), altrimenti la macchina rappresentativa degli interessi dei minori verrebbe gravemente pregiudicata.
Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale che è stata lasciata da tempo.
Quanto al diritto di visita, dandosi atto del rifiuto delle minori ad incontrare il padre, si dispongono incontri liberi solo se le minori lo vorranno.
Quanto al mantenimento dei figli, ai fini della sua determinazione, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c.
La norma de qua, difatti, prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Nel caso di specie, si ignora quale attività lavorativa svolga il ricorrente, laddove la resistente convive con altro uomo da cui relazione è nato anche altro bambino. Inoltra, il ricorrente ad oggi non risulta aver provveduto al mantenimento delle minori.
In presenza di tale situazione, si ritiene di dover confermare, a titolo di mantenimento, la somma di €
150,00 per ciascuna figlia che il ricorrente dovrà corrispondere ala resistente mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dovendo ciascuno dei genitori contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Quanto alle spese di lite, comprensive anche di quelle della consulenza, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dichiara la separazione personale di , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] l'[...], uniti in matrimonio in Salerno in data 3.1.08;
- rigetta la domanda di addebito proposta dal ricorrente;
- dispone l'affido super esclusivo delle minori alla madre, con collocazione presso di lei, potendo ella assumere in via esclusiva le scelte di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei minori
(salute, istruzione, educazione, richiesta di documenti validi per l'espatrio etc…);
- dispone che il padre possa incontrare le minori solo se queste lo vorranno;
- determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuta a corrispondere alla ricorrente per ciascuno delle figlie, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che ciascuno genitore contribuisca al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27.5.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi