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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/11/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione civile, riunita nella persona dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo. - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Zappalà Antonino - Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 331/2023 R.G, vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il 19 Parte_1 CodiceFiscale_1
agosto 1987, (c.f.: ), nato a [...] l'1 Parte_2 CodiceFiscale_2
luglio 1975 ed (c.f.: ) nato a [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
il 9 settembre 1979, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Biondo;
Appellanti
E
con sede in Roma in via Barberini 38, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
Appellato
E
con sede a Roma in via XX Settembre Controparte_2
97, C.F.: , in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_2
Appellato contumace
E
1 con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Controparte_3
Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano Monza RI OD , in P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
MI
Appellata
E
, nella qualità di esecutore testamentario;
CP_4
Appellato contumace
Oggetto appello avverso la sentenza n. 1910/2022 del Tribunale di Messina, pubblicata in data 15.11.2022.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1 n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Lo svolgimento del processo di primo grado è ben sintetizzato dalla sentenza del Tribunale di Messina che qui di seguito si trascrive: “Con atto di citazione notificato il 24.12.2020, , e Parte_1 Parte_2 [...]
convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale l' Pt_3 CP_1
il e la
[...] Controparte_2 Controparte_3
esponendo che, in data 10.07.2006, era deceduta a S. Agata di Militello IA
UL, nata a [...] (rectiius Messina) il 01.03.1931, la quale aveva disposto dei propri beni mediante tre schede testamentarie, pubblicate con verbale del notaio del 17.05.2007; che, in particolare, con la prima Per_1
scheda testamentaria datata 08.09.2001 la de cuius aveva lasciato ai “tre figliocci Parte_2 Parte_3 Parte_1
“cinquanta milioni ciascuno” , mentre con le altre due schede testamentarie successive aveva confermato la volontà di lasciare del denaro ai predetti
“figliocci”, sicché la disposizione contenuta nella prima scheda non poteva
2 ritenersi revocata;
che la de cuius non aveva, invece, istituito con le suddette schede testamentarie alcun erede;
che i predetti testamenti erano stati impugnati da e da altri legittimari per lesione di legittima Persona_2
(rectius, per la declaratoria di nullità dei tre testamenti), ma il relativo giudizio era stato dichiarato estinto con sentenza n. 2581/2016 dell'11.10.2016, non avendo gli attori integrato il contraddittorio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari;
che al fine di vedere eseguiti i legati in loro favore e non avendo la de cuius lasciato prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli, né sorelle o loro discendenti, gli istanti avevano individuato gli eredi della stessa, ai sensi dell'art. 572 c.c., in alcuni parenti della de cuius e, in particolare, in Persona_3
, nata a [...] il [...], affine di terzo grado, in , nato
[...] CP_5
a Capo d'Orlando il 01.10.1956 e in nata a [...]_6
d'Orlando il 15.01.1949, questi ultimi due parenti di quarto grado, come dagli stessi dichiarato, al fine di attribuirsi un immobile facente parte del compendio ereditario, con nota di trascrizione del 22.08.2011; che essi avevano proposto, in data 7 aprile 2017, istanza di mediazione ma la procedura si era conclusa con esito negativo come da verbale del 29 maggio 2017; che essi avevano, quindi, citato davanti al Tribunale di Messina i predetti , Persona_3
e UL IA, i quali si erano costituiti deducendo di non CP_5
essere eredi della de cuius bensì legatari e che avevano ricevuto il menzionato immobile dall'esecutore testamentario nella suddetta qualità; che CP_4
anche il suddetto procedimento si era, quindi, concluso con provvedimento di estinzione reso il 31.10.2019; che essi avevano chiesto, poi, al Tribunale di
Messina che fosse fissato un termine entro il quale l'esecutore testamentario avrebbe dovuto dare esecuzione al legato, ma tale domanda era stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 20.10.2020, in quanto l'esecutore testamentario aveva già cessato dall'incarico; che essendo ormai decorsi dieci anni dall'apertura della successione e non avendo la de cuius lasciato eredi, la sua eredità si era devoluta allo Stato, sicché gli istanti avevano proposto
3 procedura di mediazione nei confronti della e del Controparte_1
, al fine di ottenere l'esecuzione del Controparte_2
legato in loro favore, ma anche tale procedura aveva avuto esito negativo;
che, con riferimento al legato di somma di denaro, occorreva distinguere tra
l'ipotesi in cui nel testamento fosse stato indicato solo l'importo oggetto del legato, nel qual caso si era al cospetto di un legato determinato solo nel genere, che avrebbe dovuto essere adempiuto dall'erede, e l'ipotesi, in cui fosse stato indicato anche il luogo in cui il denaro si trovava, nel qual caso si era al cospetto di un legato di specie ed il legatario aveva diritto ad ottenere
l'adempimento del legato direttamente dalla banca;
che nella fattispecie in esame ricorreva la prima ipotesi di legato determinato solo nel genere, sicché
l'adempimento del legato avrebbe dovuto essere effettuato dall'erede; che
l'eredità si era devoluta allo Stato, poiché era ormai decorso il termine prescrizionale per una eventuale accettazione da parte dei successibili, senza che alcuno avesse accettato l'eredità; tutto ciò esposto, chiedevano la condanna dell Controparte_7 CP_2 Controparte_2
ad eseguire il legato disposto da UL IA in favore degli
[...]
attori”.
Nella costituzione della , e nella contumacia dell'agenzia del CP_3
Demanio, del e dell'esecutore Controparte_2
testamentario, , nei cui confronti era stata disposta l'integrazione CP_4
del contraddittorio, il Tribunale di Messina, esclusa la riconducibilità delle disposizioni testamentarie in favore degli alle previsioni dell'art. 655 c.c. Pt_1
(legato di cosa da prendersi da certo luogo) e dell'art. 658 c.c. (legato di credito), evidenziava come il soggetto tenuto all'adempimento dovesse considerarsi l'erede ai sensi dell'art. 662 c.c.. Il Tribunale interpretava le predette disposizioni nel senso che la somma da attribuire ai legatari dovesse prelevarsi dal patrimonio della de cuius. Fatte tali precisazioni, il primo giudice affermava come nella specie non fosse stata fornita adeguata prova della
4 successione da parte dello Stato nell'eredità relitta di UL IA, non potendosi attribuire alla contumacia delle amministrazioni convenute alcun valore di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale evidenziava quanto segue: “… per verificare se si sia verificata la successione dello Stato, gli attori avrebbero dovuto dimostrare che gli altri chiamati all'eredità avevano rinunciato o che il loro diritto di accettare si era prescritto. Sennonché gli attori non hanno neppure allegato chi fossero i chiamati all'eredità, essendosi limitati ad indicare due di tali chiamati, , nato a [...] il CP_5
01.10.1956 e nata a [...] il [...], Controparte_6
che in altro giudizio avevano affermato di non avere mai accettato l'eredità relitta da UL IA ed il cui diritto di accettare doveva ritenersi ormai prescritto. Gli attori hanno poi, indicato un terzo soggetto, , Persona_3
nata a [...] il [...], sul quale non occorre neppure soffermarsi, in quanto gli stessi attori hanno affermato che si trattava di un affine di terzo grado e, di conseguenza, soggetto nei cui confronti l'eredità non poteva essersi devoluta neppure in astratto, posto che l'art. 572 c.c. prevede la successione solo in favore dei “parenti” e non anche in favore degli “affini”. In ogni caso, non è noto, sulla base delle allegazioni degli attori, se la de cuius avesse altri parenti entro il sesto grado, come tali chiamati alla successione ex art. 572
c.c., e se gli stessi abbiano o meno accettato l'eredità, non essendo sufficiente che gli attori non abbiano avuto notizia di una eventuale accettazione.
Peraltro, va osservato che gli stessi attori hanno affermato che numerosi soggetti (meglio individuati nella sentenza n. 2581/2016 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata il 13.10.2016), evidentemente qualificandosi quali chiamati all'eredità di UL IA, li avevano convenuti in giudizio davanti al Tribunale di Messina, impugnando i testamenti con i quali essi erano stati istituiti quali legatari”. Il Tribunale ha ravvisato, quindi, una possibile accettazione tacita in coloro che avevano intrapreso l'iniziativa giudiziaria da
5 ultimo menzionata, “sicchè nel caso in esame gli attori avrebbero dovuto, quanto meno, dimostrare che quei soggetti che avevano agito impugnando i testamenti della UL non potevano essere qualificati come chiamati all'eredità di UL IA”.
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Pt_2
ed .
[...] Parte_3
Si sono costituiti l' e l' , mentre il Controparte_1 CP_3 [...]
e sono rimasti contumaci. CP_2 CP_4
Precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza con ordinanza in data 8.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti censurano l'affermazione del primo giudice secondo cui “gli attori avrebbero dovuto, quanto meno, dimostrare che quei soggetti che avevano agito impugnando i testamenti della
UL non potevano essere qualificati come chiamati all'eredità di
UL IA”. Evidenziano all'uopo che il primo giudice non ha considerato che il giudizio menzionato era stato dichiarato estinto e che erano decorsi i termini per l'eventuale accettazione dell'eredità da parte di coloro che in quel giudizio avevano agito per far valere l'illegittimità delle schede testamentarie provenienti dalla de cuius.
Aggiungono che la prof. UL era venuta a mancare il 10.7.2006 e che le schede in questione erano state pubblicate il 17.5.2007, sicché in assenza di rivendicazione della qualità di erede nei 17 anni successivi l'eredità da giacente si era trasformata in eredità vacante.
Il Tribunale - prosegue l'appellante - non ha tenuto poi conto della comunicazione del 25.1.2021 indirizzata all' con cui Controparte_1
l'Agenzia del Territorio attestava che alla data predetta la sola successione presentata contro la prof. UL era quella del 6.6.2011 in favore dei legatari sig.ri , UL IA e , con riferimento ad Persona_3 CP_5
6 un appartamento sito in Messina, al NCEU, foglio224, part. 252, sub 11 di Pt_4
7,5. Sul punto aggiungono che la qualità di legatari dei predetti Parte_5
poteva evincersi dalla relazione integrativa dell'esecutore
[...]
testamentario, , depositata il 10.11.2010. CP_4
Gli appellanti richiamano poi un'attestazione della cancelleria del Tribunale di
Messina del 27.3.2023 relativa alla mancata iscrizione di cause di impugnazione del testamento della prof. UL promossa da Per_2
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9
, e Controparte_10 CP_11 Controparte_12
ed aggiungono che, poiché il giudizio proposto da dette Controparte_13
persone (proc. n. 2270/2010) era stato abbandonato, costoro, pur chiedendo in via subordinata l'apertura della successione legittima della defunta UL
IA, non potevano qualificarsi come chiamati all'eredità.
3. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti, dopo avere illustrato la differenza fra il legato di specie e quello di genere, affermano che “anche se coloro che agirono in giudizio (n. 2270/2010 R.G.) potevano in astratto essere considerati chiamati all'eredità della Prof.ssa IA UL, a causa del decorso dei dieci anni prescritti dalla legge dalla pubblicazione dei testamenti, gli stessi dovevano considerarsi decaduti dalla possibilità di impugnare le citate schede testamentarie e di accettare l'eredità della Prof.ssa UL, che pertanto non poteva essere considerata “giacente”, ma “vacante” e devoluta allo
Stato”.
4. Con il terzo motivo d'impugnazione gli appellanti evidenziano che l'acquisto dell'eredità vacante da parte dello Stato opera di diritto, senza necessità di accettazione e non è possibile la rinunzia. Aggiungono che la professoressa
UL ha lasciato, oltre ad un notevole patrimonio immobiliare, ingenti quantità di denaro presso vari istituti di credito, sicché non vi sono problemi di capienza del patrimonio acquisito per successione ereditaria per il pagamento di quanto dovuto ai legatari.
7 5. Con il quarto motivo gli appellanti illustrano le ragioni per cui gli scritti della prof.ssa UL integrano il negozio testamentario e con il quinto motivo evidenziano la validità della formazione progressiva di un testamento.
6. Con il sesto motivo gli appellanti deducono che tutti e tre i testamenti pubblicati non sono stati mai revocati né espressamente né tacitamente.
7. I primi tre motivi d'impugnazione, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
I motivi non colgono pienamente la ratio decidenti dell'impugnata decisione, che questa Corte condivide.
Ed invero, il Tribunale ha evidenziato che “per verificare se si sia verificata la successione dello Stato, gli attori avrebbero dovuto dimostrare che gli altri chiamati all'eredità avevano rinunciato o che il loro diritto di accettare si era prescritto. Sennonché gli attori non hanno neppure allegato chi fossero i chiamati all'eredità”.
L'eredità è devoluta allo Stato, infatti, ove sia assolutamente certa l'inesistenza di chiamati ovvero quando i successibili esistano, ma abbiano perduto il diritto di accettare per rinunzia, per prescrizione o per decadenza.
Orbene, come rimarcato dalla sentenza impugnata, gli attori nel primo grado di giudizio si sono limitati ad indicare due chiamati all'eredità e CP_5
) che in altro giudizio avevano affermato di non Controparte_6
avere mai accettato l'eredità relitta di UL IA e il cui diritto di accettare doveva ritenersi prescritto.
Sennonché, gli stessi attori, sempre nel primo grado, hanno affermato di essere stati convenuti in altro giudizio promosso da numerosi soggetti (meglio individuati nella sentenza n. 2581/2016 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata il 13.10.2016) i quali avevano impugnato i testamenti redatti dalla
UL IA. Dalla sentenza n. 2581/2016 citata risulta che quei soggetti che avevano promosso il giudizio di impugnazione dei testamenti avevano anche chiesto che fosse dichiarata aperta la successione legittima.
8 Ora, l'azione proposta e poi sfociata nella pronuncia della sentenza n.
2581/2016 lascia fondatamente ritenere che gli attori di quel giudizio rivestissero la qualità di chiamati all'eredità, altrimenti non sarebbe stato ravvisabile alcun loro interesse alla proposizione delle domande.
Quindi, come evidenziato dal primo giudice, “l'iniziativa processuale assunta da un chiamato volta all'impugnazione di un testamento costituisce accettazione dell'eredità, poiché una simile iniziativa può essere presa solo da chi sia erede (Cass. civ. 28.06.1993 n. 7125), sicché nel caso in esame gli attori avrebbero dovuto, quanto meno, dimostrare che quei soggetti che avevano agito impugnando i testamenti della UL non potevano essere qualificati come chiamati all'eredità di UL IA”. Non persuade l'assunto di parte appellante secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto della declaratoria di estinzione del giudizio conclusosi con la sentenza n. 2581/2016 sopra menzionata, al fine di escludere il diritto dei chiamati ad accettare l'eredità di UL IA per relativa prescrizione.
L'estinzione del giudizio costituisce una decisione di carattere processuale che determina le conseguenze di cui all'art. 310 c.p.c., tra cui vi è l'inefficacia degli atti compiuti.
Tale inefficacia però deve essere intesa nel senso che per effetto dell'estinzione vengono meno gli effetti processuali che gli atti hanno prodotto o che sono destinati a produrre. Sul piano sostanziale le conseguenze dell'estinzione sono regolate dal codice civile (v. ad es. in tema di prescrizione).
Ora, con il ritenere che l'estinzione possa far venir meno un'accettazione tacita ravvisabile nella proposizione dell'atto di impugnazione del testamento si finirebbe con l'introdurre una inammissibile deroga al principio per cui una volta intervenuta l'accettazione dell'eredità quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres".
9 I primi tre motivi d'impugnazione vanno respinti e ciò rende superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni degli appellanti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti fra gli e l . Pt_1 Controparte_1
Nessuna statuizione sulle spese va adottata in ordine al rapporto processuale fra gli da un lato, e l dall'altro, posto che gli appellanti non hanno Pt_1 CP_3
proposto alcuna domanda nei confronti dell'istituto di credito, al quale l'appello è stato notificato solo a titolo di litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 1910/2022 emessa dal Tribunale di Messina in Pt_3
data 15.11.2022 e pubblicata in pari data, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna , e , in solido, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
rimborso delle spese del presente grado di giudizio in favore dell , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, che liquida in complessivi € 7.600,00 per compensi professionali, di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori come per legge;
- nulla sulle spese nel rapporto fra gli appellanti e l' ; CP_3
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott.ssa V. Randazzo
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