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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/11/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 557/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ilio Caiazza ( ed elettivamente domiciliata nel Email_1 suo studio sito a SA CO NG (CE) in Via Togliatti n. 25
OPPONENTE contro con Controparte_1 sede a Roma in persona del suo Presidente pro-tempore ; rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli ( t) e Oreste Manzi con domicilio Email_2 eletto in Rimini, Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo
OPPOSTO
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 17\04\2025 l' azionava in via CP_1 monitoria nei confronti di il credito pari alla somma di Parte_1 Euro 18.533,01 dovuta a titolo di restituzione di indebito come da attestazione di credito del dirigente della Sede competente . CP_1
1 A fondamento della sua domanda l' deduceva che , in seguito agli CP_1 accertamenti svolti dall'Istituto dopo l'acquisizione del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018012373/DDL del 14.06.2019 emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta nei confronti della CP_2 Pt_2 che aveva accertato la natura fittizia dei rapporti di lavoro subordinato
[...] stipulati dalla predetta società tra cui quello di , era Parte_1 emerso che quest'ultima aveva indebitamente percepito dall' le seguenti CP_1 somme : somme pagate a titolo di ASpI ed eventuali prestazioni accessorie, nonché interessi legali, non dovute, nel periodo dal 22.2.2014 al 23.10.2014 pari a € 8.829,51 (indebito 20160757) ; somme pagate a titolo di disoccupazione non agricola ed eventuali prestazioni accessorie nonché interessi legali, non dovute nel periodo dal 16.1.2011 al 16.9.2011 pari a € 9.703,50 (indebito 20160743) , per un totale complessivo di Euro 18.533,01.
La richiesta dell' veniva accolta dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale CP_1 Ordinario di Rimini che in data 18\04\2025 emetteva il Decreto Ingiuntivo non esecutivo n. 134\2025 di importo pari a Euro 18.533,01 (oltre rivalutazione monetaria , interessi legali ed accessori) che veniva notificato alla parte opponente in data 29\04\2025.
Di seguito con ricorso tempestivamente depositato in data 22\05\2025 proponeva rituale opposizione avverso il predetto Decreto Parte_1 Ingiuntivo n. 134\2025 eccependo in via pregiudiziale la maturata prescrizione decennale del credito oggetto della pretesa monitoria − rivendicato per la prima volta dall' con due atti di messa in mora notificati in data 12.02.2025 – e nel CP_1 merito il difetto di prova dei fatti di causa e la buona fede della parte opponente .
Si costituiva in giudizio l' che contestava le ragioni della parte ricorrente e CP_1 chiedeva il rigetto della opposizione .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , l'opposizione ritualmente proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 134\2025 Parte_1 emesso dal GL in SEDE in data 18\04\2025 (notificato in data 29\05\2025) con il quale le è stato ingiunto di pagare all' la somma di Euro 18.533,01 dovuta a CP_1 titolo di restituzione di indebito oltre rivalutazione monetaria , interessi legali ed accessori , è meritevole di accoglimento risultando fondata l'eccezione di maturata prescrizione decennale formalmente sollevata nei suoi atti dalla parte opponente .
Per come infatti correttamente affermato in casi analoghi dalla Corte di Appello di Catanzaro Sez. Lavoro con le sentenze nn. 735 in data 08/09/2025 e n. 684 in data 01/06/2025 :
2 − la prescrizione decennale ex art. 2946 cc. del diritto alla ripetizione della prestazione previdenziale indebitamente erogata decorre dalla data del pagamento della prestazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2033 e 2935 cc., venendo in considerazione un indebito oggettivo non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi fin dall'origine (cfr. Cass. Sez. 3 n. 16612 in data 19/06/2008 Rv. 603823-01) ;
− al decorso della prescrizione non ostano l'ignoranza del credito, né gli impedimenti fattuali al suo accertamento, in quanto l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cc. attribuisce efficacia impediente della decorrenza della prescrizione , è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio ;
− l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cc. attribuisce efficacia impediente della decorrenza della prescrizione non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione , tra le quali – fatta salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo non verificatasi nel caso di specie − non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. da ultimo Cass. Sez. L. Ordinanza n. 17451 del 29/06/2025 Rv. 675600-01 e le precedenti conformi della stessa sezione n. 14193 del 2021 Rv. 661298-01, n. 22071 dell'11\09\2018 Rv. 650555-01 e n. 10828 del 26\05\2015 Rv. 635661- 01);
− in particolare la causa giuridica che impedisce la decorrenza della prescrizione non è ravvisabile nel caso in cui la insussistenza del rapporto di lavoro subordinato che ha giustificato la richiesta restitutoria dell' ben avrebbe CP_1 potuto essere accertata mediante gli ordinari controlli , come quelli ispettivi che sono stati esperiti con colpevole ritardo .
Nel caso di specie è pacifico che l'erogazione delle prestazioni previdenziali di cui è causa sia avvenuta nei periodi 22.02.2014-23.10.2014 (indebito 20160757 per € 8.829,51) e 16.01.2011-16.09.2011 (indebito 20160743 per € 9.703,50) e CP_ che l' abbia richiesto per la prima volta la restituzione dell'indebito alla parte opponente con la notifica in data 12.02.2025 di due atti di messa in mora in assenza di atti interruttivi di sorta medio tempore compiuti .
Dovendo essere rilevato a tale ultimo riguardo come :
− il verbale Unico di Accertamento e Notificazione in data 14/06/2019 emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro sia stato redatto nei confronti della sola
3 e non sia mai stato notificato alla lavoratrice opponente , la CP_3 quale non ha partecipato al procedimento di accertamento svolto dall'Ispettorato del Lavoro;
− la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID 19 − ed in particolare dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, dal 23.2.2020 al 30.6.2020 per complessivi 129 giorni e dall'art. 11 comma 9 del D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021 , dal 31.12.2020 al 30.6.2021 per complessivi 182 giorni – abbia riguardato unicamente la prescrizione quinquennale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3 comma 9 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 e non anche l'azione di ripetizione di indebito esercitata nella presente causa dall' ai sensi dell'art. 2033 cc. soggetta alla prescrizione CP_1 decennale .
Va infine rimarcato come nel caso di specie non sia sicuramente ravvisabile l'ipotesi di sospensione della prescrizione “ tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto” prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c. (doloso occultamento del debito) in quanto :
− il verbale di accertamento ispettivo è stato redatto e notificato unicamente nei confronti della;
Controparte_3
− nel verbale di accertamento ispettivo il nominativo della parte opponente non è mai menzionato;
− la parte opponente non è mai stata sentita dagli ispettori e non ha mai rilasciato dichiarazioni;
− il verbale ispettivo ha solo accertato la fittizietà dei rapporti di lavoro instaurati dalla predetta società senza indagare il fatto che la parte opponente (al pari degli altri lavoratori assunti) abbia tenuto un comportamento doloso , vale a dire una attività diretta intenzionalmente ad occultare all' l'inesistenza del suo diritto CP_1 a fruire delle prestazioni previdenziali di cui è causa .
− l' , che non ha significativamente articolato mezzi di prova , non ha CP_1 assolto all'onere probatorio che gravava sull'Istituto di dimostrare il fatto che la parte opponente (al pari degli altri lavoratori assunti) abbia creato una situazione non corrispondente alla realtà diretta intenzionalmente ad occultare all'Ente previdenziale il carattere fittizio del suo rapporto di lavoro (in questi termini Cass. Sez. 3 n. 10383 del 17/07/2002 Rv. 555859-01 che in un caso analogo ha ritenuto che in assenza di tale prova la prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere ) .
4 Le spese del giudizio , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
P.Q.M
visto l'art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla opposizione a Decreto Ingiuntivo proposta da con ricorso depositato in data 22\05\2025 , disattesa Parte_1 ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_1
1) Accoglie l'opposizione e , per l'effetto , revoca il Decreto Ingiuntivo NON esecutivo n. 134\2025 emesso dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di Rimini in data 18\04\2025 con il quale è stato ingiunto a di pagare all' la somma di Euro 18.533,01 (oltre Parte_1 CP_1 rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT , interessi legali dalla maturazione al saldo e le spese della procedura di ingiunzione liquidate) , somma questa che pertanto non è dovuta dalla parte opponente .
2) Condanna la parte opposta alla rifusione in favore della parte opponente CP_1 delle spese processuali consistenti nel compenso del Parte_1 difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 2.041,00 ( di cui € 266,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie ) oltre ad esborsi pari a
€ 21,50 per esborsi e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini, all'udienza del giorno 27\11\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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