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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1137/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatella Attanasio Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 27.07.2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (960/2022 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta bisognevole dell'indennità di accompagnamento, nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti e disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 30.06.2023 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 31.05.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 27.07.2023.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, in quanto appare fondata alla stregua della rinnovata consulenza tecnica, con cui si è verificato anche lo stato attuale di salute dell'opponente e, dunque, l'eventuale peggioramento che sia invalso nel corso del procedimento.
Il nuovo consulente, infatti, con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e dei dati assunti con la visita peritale, è giunto alla conclusione che il ricorrente, affetto da “esiti di intervento
(luglio 2021) “trans anale” per asportazione di residuo di adenocarcinoma colico G2
(in attuale follow up); esiti di pregressa emicolectomia sin (2017) per adenocarcinoma del grosso intestino (pT2M0) in follow up ed esiti di gastrectomia subtotale per ulcera duodenale e resezione diverticolo di Meckel (2017); K prostata (Gleason 3+4) in terapia ormonale e monitoraggio;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale (maggiore a sx); deficit visus in OO;
ipertensione arteriosa (in trattamento farmacologico) in soggetto con cardiopatia ipertensiva, lieve valvulopatia mitrale e tricuspidalica (giudicato in sede cardiologica in II-seconda- classe funzionale NYHA); gonartrosi bilaterale (maggiore a dx) in soggetto con difficoltà alla deambulazione coadiuvata con appoggio (e realizzata
a piccoli passi con asimmetria di carico, scarso equilibrio del tronco nella dinamica del passo, asimmetria di carico, deficit stenico agli arti); declino cognitivo”, dal 20.12.2021
- data di visita di revisione della commissione provinciale - e fino al 20.12.2022, CP_1
2 permaneva nel possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18/1980.
In particolare, il consulente della fase di opposizione, , ha avuto modo di Persona_1 precisare che “Allo stato attuale il periziato, considerata l'entità delle plurime patologie indicate in diagnosi, che comunque producono una condizione al limite del “bisogno di assistenza continua”, non palesa (anche in base al riscontro degli accertamenti integrativi da me richiesti) una condizione invalidante impegnativa causativa di critica riduzione delle autonomie intradomestiche (le cosiddette ADL), sebbene appaiono ostacolate in modo rilevante gran parte delle “autonomie” nelle attività strumentali intra ed extradomestiche (IADL).
Ritengo però che nell'anno 2021 il periziato abbia vissuto, proprio in ragione dell'effetto invalidante concorrente delle plurime comorbidità, condizioni invalidanti maggiormente
“impegnative”, con una più ampia necessità di assistenza (da parte di terze persone), per dover affrontare tutte le occorrenze pre-chirurgiche e gli stretti controlli post chirurgici
(in un ospedale distante dalla propria residenza) per un ulteriore intervento di asportazione di un residuo di adenocarcinoma colico (effettuato a luglio 2021).
Dello stesso anno è la refertazione del dr. (aprile 2022) nella quale il Per_2 professionista segnalava (a quell'epoca) rilevanti difficoltà nella deambulazione e nella mobilità.
Sulla base delle considerazioni sopra indicate, in ragione della storia clinica e delle problematiche complessivamente sofferte dal periziato, considerate le molto limitate capacità di adattamento e di recupero psicofisico in relazione all'età ed alle complessive comorbidità sofferte, ritengo che l'arco temporale in cui il soggetto ha diritto all'indennità di accompagnamento debba essere esteso di un altro anno, rispetto a quello indicato dalla commissione provinciale CP_1
Reputo quindi più corretto un proseguimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 20.12.2021 (data di visita di revisione della commissione provinciale con la quale veniva rimosso il beneficio in precedenza riconosciuto) CP_1
per un ulteriore arco temporale di 12 mesi, quindi fino al 20.12.2022.
Successivamente al 20.12.2022 ripropongo il giudizio già espresso dalla commissione medica ultrasessantacinquenne invalido con difficoltà persistenti a svolgere le CP_1
3 funzioni ed i compiti propri della sua età - grave - 100 %- (L.509/88 - DL.124/98).” (cfr. pagg. 6, 7 e 8 elaborato peritale).
Alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che l'opponente per il periodo 20.12.2021 - 20.12.2022, era in possesso del requisito sanitario necessario per usufruire dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18/1980.
3. Le spese di lite, della doppia fase, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c. Le spese della espletata consulenza tecnica, liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che parte opponente, dal
20.12.2021 al 20.12.2022, era in possesso del requisito sanitario necessario per usufruire dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18/1980;
2) Condanna l' , in persona del l.r.p.t., a rifondere all'opponente le spese di lite, CP_1 della doppia fase, liquidate in € 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Donatella Attanasio;
3) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Si comunichi.
09.01.2025. Pt_2
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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