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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 312/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BASSO ANTONELLA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte contumace;
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 16.10.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.02.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio , chiedendo: “In via principale e nel CP_1
merito: 1) dichiarare il diritto di a percepire l'assegno di mantenimento in Parte_1
favore della figlia minore convivente , e conseguentemente Controparte_2
dichiarare tenuto e condannare a versare in favore di , a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento della figlia minore , l'assegno mensile Controparte_2 determinato in € 400,00 o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale ed al 50% delle spese scolastiche;
2) Accertato
l'inadempimento di , che non contribuisce al mantenimento della figlia CP_1
minore dalla sua nascita (29.10.2011), dichiarare tenuto e condannare CP_1
al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore,
[...] nell'ammontare determinato dal Tribunale, a decorrere dal mese di ottobre 2011, oltre interessi legali;
3) Previo accertamento dell'inadempimento, condannare CP_1
al risarcimento dei danni in favore di e derivanti dal mancato
[...] Parte_1
versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento della figlia minore P_
, danni che si quantificano in €. 12.000,00=, o nella maggiore o minore somma
[...] che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A fondamento della propria azione, la ha allegato che: con sentenza n. 558/2022, Pt_1
pubblicata in data 21.06.2022, passata in giudicato il 24.01.2023, il Tribunale aveva dichiarato la paternità di , verso la figlia minore avuta dalla relazione CP_1
con ossia nata in data [...]; che il convenuto Parte_1 Controparte_2
non si era costituito nel procedimento di dichiarazione giudiziale della paternità; che dalla nascita della minore, fino all'attualità, il padre della stessa non solo si era completamente disinteressato delle necessità morali della figlia, ma aveva completamente omesso di provvedere al suo mantenimento, non avendo lo stesso versato alla alcuna somma per il mantenimento della figlia minore, né per quello Pt_1
pag. 2/10 ordinario, né per quello straordinario. La stessa ha quindi chiesto non soltanto la previsione di un assegno di mantenimento per il futuro in capo al padre della minore, unitamente alla compartecipazione dello stesso alle spese straordinarie, ma ha anche chiesto la condanna dello stesso al versamento del mantenimento non versato dalla nascita della minore.
L'attrice, inoltre, ha chiesto la condanna del convenuto anche al risarcimento dei danni arrecati all'attrice stessa, madre della minore, derivanti dal suo inadempimento all'obbligo di mantenere la figlia della coppia, avendovi la stessa provveduto da sempre in via integrale.
Nonostante la ritualità della notifica, il convenuto non si è costituito in giudizio, e non è neppure comparso a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la notifica allo stesso dell'ordinanza che lo disponeva.
La causa è stata istruita mediante deposito di documenti, e acquisizione della documentazione reddituale dell'attrice e del convenuto, sin dall'anno di nascita della figlia minore.
Ritenuta la stessa matura per la decisione, e viste le conclusioni come precisate dall'attrice, il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio all'udienza del
16.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, si osserva quanto segue.
1. Sulla misura del contributo al mantenimento del figlio minore
Sul punto, occorre precisare che il dovere genitoriale di mantenere i propri figli è sancito dall'art. 316 bis c.c. oltre che dagli artt. 315 bis e 337 ter c.c. In tale prospettiva va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante in capo a ciascun genitore “è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”. In particolare, si attribuisce rilevanza allo stato di “buona salute” del genitore dotato “di varie ed apprezzate, specifiche attitudini lavorative redditizie”
(Cass. civ, sez. VI, 15/02/2012, n. 2170).
pag. 3/10 La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli può, pertanto, legittimamente essere correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, considerata la mancata costituzione in giudizio del convenuto sia nel procedimento volta alla dichiarazione giudiziale di paternità della figlia minore sia nel presente procedimento, e alla luce delle chiare Controparte_2
allegazioni materne, risulta dimostrato non soltanto che non vi sia alcun tipo di frequentazione tra il padre e la figlia, ma anche che il padre, sin dalla nascita e anche dopo la pubblicazione della sentenza che ne ha accertato la paternità, stia omettendo completamente di provvedere al mantenimento della stessa, addossando quindi interamente alla madre della minore il carico dei doveri morali e materiali inerenti alla figlia.
Relativamente alla parte attrice, è stato dalla stessa documentato che la ha Pt_1 percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito netto di 14.111,90 euro, nell'anno di imposta 2023, un reddito netto di 3.502,80, e nell'anno di imposta 2024 un reddito di euro 17.657,00, convivendo unicamente con la figlia minore, sostenendo una rata di mutuo di circa 444,00 euro mensili, variabile nel corso degli anni.
Per quanto riguarda il convenuto, dalla documentazione acquisita dall' CP_3
, è risultato che lo stesso ha dichiarato per l'anno 2022 un reddito netto di
[...]
20.913,00 euro, reddito in linea con quanto percepito a titolo di retribuzione annua dalla società presso la quale lo stesso svolge la propria attività lavorativa.
Alla luce di tali elementi, viste l'età della minore (13 anni) e le esigenze della stessa, oltre all'attuale totale disinteresse del nei confronti della figlia e l'integrale CP_1
carico degli oneri di cura materiale e morale in capo alla madre, si ritiene di determinare in 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, l'importo che il convenuto è tenuto a corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento della figlia oltre alla quota del 50% Controparte_2
pag. 4/10 delle spese straordinarie, dovendo per tali intendersi le spese mediche non coperte dal
SSN, le spese scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, materiale di corredo per l'inizio dell'anno scolastico, visite di istruzione organizzate dalla scuola, mensa scolastica) e le spese per la pratica di un'attività sportiva o ricreativa.
Circa la decorrenza del predetto assegno, essa va fissata dal momento della domanda, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in materia di dichiarazione giudiziale di paternità l'assegno di mantenimento per il figlio naturale decorre dalla data di proposizione della domanda (v. Sez. 1, Sentenza n. 12470 del 16/05/2008, Rv.
603924), nel caso di specie dal mese di febbraio 2023.
2. Sulla domanda di regresso di Parte_1
Come visto, la ha chiesto di condannare il al versamento dell'assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento per la figlia minore, con decorrenza dalla data di nascita della stessa.
Siffatta formulazione della domanda, in applicazione della facoltà del giudice di qualificazione della stessa, non può che essere intesa quale domanda di regresso di
[...]
volta ad ottenere la corresponsione di quanto dovuto pro quota dal convenuto, Pt_1
in ordine ai costi di mantenimento di sostenuti dalla sola attrice, dalla P_
nascita della bambina.
Ciò posto, vale precisare che, in ordine alla domanda relativa ai costi per il mantenimento del minore sostenuti dalla sola madre, ormai unanimemente ritenuta proponibile anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di filiazione (v. Cass., sez. I,
n. 17914 del 2010), va premesso che l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, uno dei genitori abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. (Cfr. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657).
pag. 5/10 Ciò posto, può dirsi dimostrato in giudizio, anche e soprattutto per mezzo della mancata partecipazione del convenuto allo stesso, e vista la mancata comparizione all'udienza deputata a rendere l'interrogatorio formale, che il convenuto abbia omesso di mantenere la figlia sin dalla nascita, con una condotta omissiva che si è protratta P_
quindi dal novembre 2011.
Come visto, l'attrice ha depositato la prova dell'avvenuta notifica al convenuto dell'ordinanza che ne ha ammesso e disposto l'interrogatorio formale, senza che lo stesso sia comparso all'udienza fissata per tale incombente.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “la valutazione, ai sensi dell'art. 232
c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poichè in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità nè per violazione di legge nè per vizio di motivazione” (Cass. civ. n. 15389/2005).
La quantificazione della somma da versare a titolo di regresso, infatti, non richiede una specifica dimostrazione probatoria dettagliata e nemmeno specifici riferimenti fattuali potendo beneficiare del regime di cui all'art. 1226 c.c. È noto, infatti, che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole;
il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale pag. 6/10 (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità (Cfr.
Cass. Civ. n. 10861/1999; Cass. Civ. n. 11351/2004; e così anche la già citata Cass. Civ.
n. 16657/2014).
Ai fini della determinazione del valore del rimborso delle spese anticipate dalla madre si considera quindi che tale ripetizione ha natura indennitaria in senso lato, poiché muove dalla finalità di tenere indenne il genitore che ha adempiuto da solo le spese di mantenimento della figlia dalla nascita fino al raggiungimento dell'autosufficienza, e non ha il fine di risarcire integralmente le spese che erano a carico dell'altro genitore, che non sono comunque determinabili in ragione del notevole lasso temporale e in ragione dell'assenza di produzione documentale delle spese sostenute.
Sul punto, è stata acquisita la documentazione reddituale disponibile relativamente agli anni passati, da cui è emerso che l'attrice ha goduto dei seguenti redditi annuali: 2013,
972,00 euro;
2014, 5.688,00; 2015, 6.106,00; 2016, 6.896,00; 2017, 7.578,00; 2018,
11.365,78; 2019, 12.328,36; 2020, 10.864,65; 2021, 11.406,57; 2022, 14.111,90; 2023,
3.502,80; 2024, 17.657,00.
Per quanto attiene al convenuto, sulla base della documentazione acquisita ex art. 213
c.p.c. dall' , è emerso che lo stesso abbia percepito i seguenti Controparte_3
redditi netti annui: 2013, 16.984,21; 2014, 16.276,81; 2015, 15.733,02; 2016 ,
16.051,35; 2017, 17.897,93; 2018, 18.222,32; 2019, 18.737,64; 2020, 18.933,69; 2021,
20.536,08; 2022, 20.913,48 euro.
Alla luce, dunque, di una pluralità di parametri ed in particolare la circostanza che il periodo in cui la contribuzione è stata assente ha riguardato l'arco di età dalla nascita agli undici anni di (per un totale di 135 mensilità), ciò in quanto la P_
previsione di assegno per il futuro, come visto, ha decorrenza dalla data della domanda, tenuto conto della situazione reddituale delle parti come emersa in corso di causa e relativa al periodo di interesse, considerate le crescenti esigenze di con il P_
passare del tempo, e considerata la necessità di considerare anche forfettariamente la pag. 7/10 compartecipazione del padre alle spese straordinarie sostenute in questi anni dalla madre, si ritiene congruo all'attualità liquidare alla luce di un giudizio equitativo ex. art. 1226 c.c. la somma di euro 54.000,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo delle spese anticipate dalla madre dalla nascita della figlia fino al mese di gennaio dell'anno 2023, ossia fino alla data della domanda introduttiva del presente procedimento (visto che l'assegno pro futuro di 400,00 euro mensili avrà come decorrenza il mese di febbraio 2023).
Da ultimo, per quanto attiene alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, si rileva che la stessa non meriti accoglimento.
Come noto, nei procedimenti come quello oggetto di giudizio, è facoltà della madre attrice avanzare specifica domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal figlio minore, a causa del mancato riconoscimento della paternità da parte del padre, e a causa delle sofferenze e del disagio patiti dal figlio minore, derivate dal mancato riconoscimento paterno, o dell'assenza del padre nella vita del figlio.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, invece, l'attrice ha avanzato una domanda risarcitoria del seguente tenore e sorretta dalle seguenti allegazioni, ossia “dalla nascita della figlia (29.10.2011), infatti, l'attrice ha provveduto in via esclusiva al suo mantenimento ed ha perciò il diritto di ottenere dal genitore inadempiente l'assegno di mantenimento dal mese di ottobre 2011 a titolo di rimborso di quanto versato, oltre al risarcimento del danno conseguente, posto che il genitore convenuto è pacificamente inadempiente. Infatti, si ripete, dall'ottobre del 2011, si è CP_1
completamente disinteressato della figlia minore e non ha versato alcuna somma a titolo di contributo per il mantenimento della stessa. L'inadempimento degli obblighi ex art. 147 c.c. è palese, ed è ulteriormente aggravato dal fatto che è CP_1
percettore di redditi che gli consentirebbero di far fronte quanto meno alle primarie esigenze della propria figlia”, chiedendo quindi “3) Previo accertamento dell'inadempimento, condannare al risarcimento dei danni in favore CP_1
di e derivanti dal mancato versamento di quanto dovuto a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia minore , danni che si quantificano in €. Controparte_2
pag. 8/10 12.000,00=, o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
L'attrice ha quindi avanzato una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attrice stessa, ossia dalla madre minore, asseritamente derivanti dall'inadempimento da parte del al dovere di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia minore, dalla nascita della stessa.
Sul punto, tuttavia, in primo luogo non vi è chi non veda come tale domanda si sostanzi in una duplicazione della domanda avanzata dall'attrice al numero 2 delle conclusioni, ossia la condanna del convenuto al versamento a titolo di regresso delle somme non corrisposte pro quota per il mantenimento della minore, dalla nascita della stessa.
Inoltre, così per come è stata avanzata e formulata la domanda, la stessa risulta completamente sfornita di prova, non avendo l'attrice né allegato, né dimostrato di aver subito ella stessa un danno patrimoniale aggiuntivo, rispetto a ciò che consiste nella mera perdita delle somme non versate dal convenuto, a titolo di mantenimento della minore, perdita economica che, come visto, già trova ristoro nel presente giudizio per mezzo della condanna al versamento del regresso, in favore dell'attrice.
La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice stessa, quindi, non merita accoglimento.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, considerata l'ordinanza emessa in pari data di revoca dell'ammissione al beneficio al patrocinio a spese dello
Stato, in favore dell'attrice, e vista la preponderante soccombenza del convenuto, occorre porre in capo allo stesso le spese di lite residue (misura dei 2/3), che si liquidano come da DM 55/2014, in base al valore della causa e alle fasi di giudizio svolte. Alla luce del rigetto della domanda risarcitoria, si dichiarano le spese di lite compensate nella misura di un terzo.
P.Q.M.
pag. 9/10 Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta e PONE A CARICO del convenuto
[...]
l'obbligo di corrispondere in favore di entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di 400,00 euro, a titolo di contributo al mantenimento della figlia con decorrenza dalla data Controparte_2
della domanda (mese di febbraio 2023); detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di ottobre 2023, secondo gli indici ISTAT;
2) PONE altresì a carico di l'obbligo di contribuire, nella CP_1
misura del 50% alle spese straordinarie, dovendo per tali intendersi le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, materiale di corredo per l'inizio dell'anno scolastico e visite di istruzione organizzate dalla scuola) e le spese per la pratica di un'attività sportiva o ricreativa;
3) CONDANNA il convenuto al pagamento in favore di CP_1
a titolo di rimborso pro quota, delle spese sostenute da Parte_1
quest'ultima per il mantenimento della figlia, la somma di euro 54.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
4) RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni arrecati dal alla CP_1
avanzata dall'attrice; Pt_1
5) DICHIARA compensate le spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/3;
6) CONDANNA a rifondere ad la quota CP_1 Parte_1
residua delle spese di lite, pari ai 2/3, del presente procedimento, che si liquidano qui per l'intero (3/3) in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, camera di consiglio del 25.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BASSO ANTONELLA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte contumace;
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 16.10.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.02.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio , chiedendo: “In via principale e nel CP_1
merito: 1) dichiarare il diritto di a percepire l'assegno di mantenimento in Parte_1
favore della figlia minore convivente , e conseguentemente Controparte_2
dichiarare tenuto e condannare a versare in favore di , a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento della figlia minore , l'assegno mensile Controparte_2 determinato in € 400,00 o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale ed al 50% delle spese scolastiche;
2) Accertato
l'inadempimento di , che non contribuisce al mantenimento della figlia CP_1
minore dalla sua nascita (29.10.2011), dichiarare tenuto e condannare CP_1
al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore,
[...] nell'ammontare determinato dal Tribunale, a decorrere dal mese di ottobre 2011, oltre interessi legali;
3) Previo accertamento dell'inadempimento, condannare CP_1
al risarcimento dei danni in favore di e derivanti dal mancato
[...] Parte_1
versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento della figlia minore P_
, danni che si quantificano in €. 12.000,00=, o nella maggiore o minore somma
[...] che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A fondamento della propria azione, la ha allegato che: con sentenza n. 558/2022, Pt_1
pubblicata in data 21.06.2022, passata in giudicato il 24.01.2023, il Tribunale aveva dichiarato la paternità di , verso la figlia minore avuta dalla relazione CP_1
con ossia nata in data [...]; che il convenuto Parte_1 Controparte_2
non si era costituito nel procedimento di dichiarazione giudiziale della paternità; che dalla nascita della minore, fino all'attualità, il padre della stessa non solo si era completamente disinteressato delle necessità morali della figlia, ma aveva completamente omesso di provvedere al suo mantenimento, non avendo lo stesso versato alla alcuna somma per il mantenimento della figlia minore, né per quello Pt_1
pag. 2/10 ordinario, né per quello straordinario. La stessa ha quindi chiesto non soltanto la previsione di un assegno di mantenimento per il futuro in capo al padre della minore, unitamente alla compartecipazione dello stesso alle spese straordinarie, ma ha anche chiesto la condanna dello stesso al versamento del mantenimento non versato dalla nascita della minore.
L'attrice, inoltre, ha chiesto la condanna del convenuto anche al risarcimento dei danni arrecati all'attrice stessa, madre della minore, derivanti dal suo inadempimento all'obbligo di mantenere la figlia della coppia, avendovi la stessa provveduto da sempre in via integrale.
Nonostante la ritualità della notifica, il convenuto non si è costituito in giudizio, e non è neppure comparso a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la notifica allo stesso dell'ordinanza che lo disponeva.
La causa è stata istruita mediante deposito di documenti, e acquisizione della documentazione reddituale dell'attrice e del convenuto, sin dall'anno di nascita della figlia minore.
Ritenuta la stessa matura per la decisione, e viste le conclusioni come precisate dall'attrice, il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio all'udienza del
16.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, si osserva quanto segue.
1. Sulla misura del contributo al mantenimento del figlio minore
Sul punto, occorre precisare che il dovere genitoriale di mantenere i propri figli è sancito dall'art. 316 bis c.c. oltre che dagli artt. 315 bis e 337 ter c.c. In tale prospettiva va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante in capo a ciascun genitore “è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”. In particolare, si attribuisce rilevanza allo stato di “buona salute” del genitore dotato “di varie ed apprezzate, specifiche attitudini lavorative redditizie”
(Cass. civ, sez. VI, 15/02/2012, n. 2170).
pag. 3/10 La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli può, pertanto, legittimamente essere correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, considerata la mancata costituzione in giudizio del convenuto sia nel procedimento volta alla dichiarazione giudiziale di paternità della figlia minore sia nel presente procedimento, e alla luce delle chiare Controparte_2
allegazioni materne, risulta dimostrato non soltanto che non vi sia alcun tipo di frequentazione tra il padre e la figlia, ma anche che il padre, sin dalla nascita e anche dopo la pubblicazione della sentenza che ne ha accertato la paternità, stia omettendo completamente di provvedere al mantenimento della stessa, addossando quindi interamente alla madre della minore il carico dei doveri morali e materiali inerenti alla figlia.
Relativamente alla parte attrice, è stato dalla stessa documentato che la ha Pt_1 percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito netto di 14.111,90 euro, nell'anno di imposta 2023, un reddito netto di 3.502,80, e nell'anno di imposta 2024 un reddito di euro 17.657,00, convivendo unicamente con la figlia minore, sostenendo una rata di mutuo di circa 444,00 euro mensili, variabile nel corso degli anni.
Per quanto riguarda il convenuto, dalla documentazione acquisita dall' CP_3
, è risultato che lo stesso ha dichiarato per l'anno 2022 un reddito netto di
[...]
20.913,00 euro, reddito in linea con quanto percepito a titolo di retribuzione annua dalla società presso la quale lo stesso svolge la propria attività lavorativa.
Alla luce di tali elementi, viste l'età della minore (13 anni) e le esigenze della stessa, oltre all'attuale totale disinteresse del nei confronti della figlia e l'integrale CP_1
carico degli oneri di cura materiale e morale in capo alla madre, si ritiene di determinare in 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, l'importo che il convenuto è tenuto a corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento della figlia oltre alla quota del 50% Controparte_2
pag. 4/10 delle spese straordinarie, dovendo per tali intendersi le spese mediche non coperte dal
SSN, le spese scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, materiale di corredo per l'inizio dell'anno scolastico, visite di istruzione organizzate dalla scuola, mensa scolastica) e le spese per la pratica di un'attività sportiva o ricreativa.
Circa la decorrenza del predetto assegno, essa va fissata dal momento della domanda, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in materia di dichiarazione giudiziale di paternità l'assegno di mantenimento per il figlio naturale decorre dalla data di proposizione della domanda (v. Sez. 1, Sentenza n. 12470 del 16/05/2008, Rv.
603924), nel caso di specie dal mese di febbraio 2023.
2. Sulla domanda di regresso di Parte_1
Come visto, la ha chiesto di condannare il al versamento dell'assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento per la figlia minore, con decorrenza dalla data di nascita della stessa.
Siffatta formulazione della domanda, in applicazione della facoltà del giudice di qualificazione della stessa, non può che essere intesa quale domanda di regresso di
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volta ad ottenere la corresponsione di quanto dovuto pro quota dal convenuto, Pt_1
in ordine ai costi di mantenimento di sostenuti dalla sola attrice, dalla P_
nascita della bambina.
Ciò posto, vale precisare che, in ordine alla domanda relativa ai costi per il mantenimento del minore sostenuti dalla sola madre, ormai unanimemente ritenuta proponibile anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di filiazione (v. Cass., sez. I,
n. 17914 del 2010), va premesso che l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, uno dei genitori abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. (Cfr. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657).
pag. 5/10 Ciò posto, può dirsi dimostrato in giudizio, anche e soprattutto per mezzo della mancata partecipazione del convenuto allo stesso, e vista la mancata comparizione all'udienza deputata a rendere l'interrogatorio formale, che il convenuto abbia omesso di mantenere la figlia sin dalla nascita, con una condotta omissiva che si è protratta P_
quindi dal novembre 2011.
Come visto, l'attrice ha depositato la prova dell'avvenuta notifica al convenuto dell'ordinanza che ne ha ammesso e disposto l'interrogatorio formale, senza che lo stesso sia comparso all'udienza fissata per tale incombente.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “la valutazione, ai sensi dell'art. 232
c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poichè in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità nè per violazione di legge nè per vizio di motivazione” (Cass. civ. n. 15389/2005).
La quantificazione della somma da versare a titolo di regresso, infatti, non richiede una specifica dimostrazione probatoria dettagliata e nemmeno specifici riferimenti fattuali potendo beneficiare del regime di cui all'art. 1226 c.c. È noto, infatti, che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole;
il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale pag. 6/10 (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità (Cfr.
Cass. Civ. n. 10861/1999; Cass. Civ. n. 11351/2004; e così anche la già citata Cass. Civ.
n. 16657/2014).
Ai fini della determinazione del valore del rimborso delle spese anticipate dalla madre si considera quindi che tale ripetizione ha natura indennitaria in senso lato, poiché muove dalla finalità di tenere indenne il genitore che ha adempiuto da solo le spese di mantenimento della figlia dalla nascita fino al raggiungimento dell'autosufficienza, e non ha il fine di risarcire integralmente le spese che erano a carico dell'altro genitore, che non sono comunque determinabili in ragione del notevole lasso temporale e in ragione dell'assenza di produzione documentale delle spese sostenute.
Sul punto, è stata acquisita la documentazione reddituale disponibile relativamente agli anni passati, da cui è emerso che l'attrice ha goduto dei seguenti redditi annuali: 2013,
972,00 euro;
2014, 5.688,00; 2015, 6.106,00; 2016, 6.896,00; 2017, 7.578,00; 2018,
11.365,78; 2019, 12.328,36; 2020, 10.864,65; 2021, 11.406,57; 2022, 14.111,90; 2023,
3.502,80; 2024, 17.657,00.
Per quanto attiene al convenuto, sulla base della documentazione acquisita ex art. 213
c.p.c. dall' , è emerso che lo stesso abbia percepito i seguenti Controparte_3
redditi netti annui: 2013, 16.984,21; 2014, 16.276,81; 2015, 15.733,02; 2016 ,
16.051,35; 2017, 17.897,93; 2018, 18.222,32; 2019, 18.737,64; 2020, 18.933,69; 2021,
20.536,08; 2022, 20.913,48 euro.
Alla luce, dunque, di una pluralità di parametri ed in particolare la circostanza che il periodo in cui la contribuzione è stata assente ha riguardato l'arco di età dalla nascita agli undici anni di (per un totale di 135 mensilità), ciò in quanto la P_
previsione di assegno per il futuro, come visto, ha decorrenza dalla data della domanda, tenuto conto della situazione reddituale delle parti come emersa in corso di causa e relativa al periodo di interesse, considerate le crescenti esigenze di con il P_
passare del tempo, e considerata la necessità di considerare anche forfettariamente la pag. 7/10 compartecipazione del padre alle spese straordinarie sostenute in questi anni dalla madre, si ritiene congruo all'attualità liquidare alla luce di un giudizio equitativo ex. art. 1226 c.c. la somma di euro 54.000,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo delle spese anticipate dalla madre dalla nascita della figlia fino al mese di gennaio dell'anno 2023, ossia fino alla data della domanda introduttiva del presente procedimento (visto che l'assegno pro futuro di 400,00 euro mensili avrà come decorrenza il mese di febbraio 2023).
Da ultimo, per quanto attiene alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, si rileva che la stessa non meriti accoglimento.
Come noto, nei procedimenti come quello oggetto di giudizio, è facoltà della madre attrice avanzare specifica domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal figlio minore, a causa del mancato riconoscimento della paternità da parte del padre, e a causa delle sofferenze e del disagio patiti dal figlio minore, derivate dal mancato riconoscimento paterno, o dell'assenza del padre nella vita del figlio.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, invece, l'attrice ha avanzato una domanda risarcitoria del seguente tenore e sorretta dalle seguenti allegazioni, ossia “dalla nascita della figlia (29.10.2011), infatti, l'attrice ha provveduto in via esclusiva al suo mantenimento ed ha perciò il diritto di ottenere dal genitore inadempiente l'assegno di mantenimento dal mese di ottobre 2011 a titolo di rimborso di quanto versato, oltre al risarcimento del danno conseguente, posto che il genitore convenuto è pacificamente inadempiente. Infatti, si ripete, dall'ottobre del 2011, si è CP_1
completamente disinteressato della figlia minore e non ha versato alcuna somma a titolo di contributo per il mantenimento della stessa. L'inadempimento degli obblighi ex art. 147 c.c. è palese, ed è ulteriormente aggravato dal fatto che è CP_1
percettore di redditi che gli consentirebbero di far fronte quanto meno alle primarie esigenze della propria figlia”, chiedendo quindi “3) Previo accertamento dell'inadempimento, condannare al risarcimento dei danni in favore CP_1
di e derivanti dal mancato versamento di quanto dovuto a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia minore , danni che si quantificano in €. Controparte_2
pag. 8/10 12.000,00=, o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
L'attrice ha quindi avanzato una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attrice stessa, ossia dalla madre minore, asseritamente derivanti dall'inadempimento da parte del al dovere di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia minore, dalla nascita della stessa.
Sul punto, tuttavia, in primo luogo non vi è chi non veda come tale domanda si sostanzi in una duplicazione della domanda avanzata dall'attrice al numero 2 delle conclusioni, ossia la condanna del convenuto al versamento a titolo di regresso delle somme non corrisposte pro quota per il mantenimento della minore, dalla nascita della stessa.
Inoltre, così per come è stata avanzata e formulata la domanda, la stessa risulta completamente sfornita di prova, non avendo l'attrice né allegato, né dimostrato di aver subito ella stessa un danno patrimoniale aggiuntivo, rispetto a ciò che consiste nella mera perdita delle somme non versate dal convenuto, a titolo di mantenimento della minore, perdita economica che, come visto, già trova ristoro nel presente giudizio per mezzo della condanna al versamento del regresso, in favore dell'attrice.
La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice stessa, quindi, non merita accoglimento.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, considerata l'ordinanza emessa in pari data di revoca dell'ammissione al beneficio al patrocinio a spese dello
Stato, in favore dell'attrice, e vista la preponderante soccombenza del convenuto, occorre porre in capo allo stesso le spese di lite residue (misura dei 2/3), che si liquidano come da DM 55/2014, in base al valore della causa e alle fasi di giudizio svolte. Alla luce del rigetto della domanda risarcitoria, si dichiarano le spese di lite compensate nella misura di un terzo.
P.Q.M.
pag. 9/10 Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta e PONE A CARICO del convenuto
[...]
l'obbligo di corrispondere in favore di entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di 400,00 euro, a titolo di contributo al mantenimento della figlia con decorrenza dalla data Controparte_2
della domanda (mese di febbraio 2023); detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di ottobre 2023, secondo gli indici ISTAT;
2) PONE altresì a carico di l'obbligo di contribuire, nella CP_1
misura del 50% alle spese straordinarie, dovendo per tali intendersi le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, materiale di corredo per l'inizio dell'anno scolastico e visite di istruzione organizzate dalla scuola) e le spese per la pratica di un'attività sportiva o ricreativa;
3) CONDANNA il convenuto al pagamento in favore di CP_1
a titolo di rimborso pro quota, delle spese sostenute da Parte_1
quest'ultima per il mantenimento della figlia, la somma di euro 54.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
4) RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni arrecati dal alla CP_1
avanzata dall'attrice; Pt_1
5) DICHIARA compensate le spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/3;
6) CONDANNA a rifondere ad la quota CP_1 Parte_1
residua delle spese di lite, pari ai 2/3, del presente procedimento, che si liquidano qui per l'intero (3/3) in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, camera di consiglio del 25.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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