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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8929 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 38164/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. FERRARI MORANDI ESTER) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. LETO LOREDANA) CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo notificato alla convenuta di cui in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di dichiarare il diritto alla anticipazione della pensione di vecchiaia, a decorrere della data della domanda amministrativa con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_1 di pensione, oltre interessi;
il tutto, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver presentato domanda di pensione anticipata, che veniva rigettata con provvedimento per mancato riconoscimento della soglia di CP_1 invalidità prevista;
di aver maturato il diritto al trattamento pensionistico a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, essendo in possesso dei requisiti, anagrafico, contributivo e sanitario;
che dall'allegato estratto contributivo si evinceva che aveva anni 56 e nove mesi (al momento della proposizione della domanda), e che possedeva il requisito contributivo come richiesto dalla legge. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto per insussistenza del requisito sanitario, come accertato nella precedente fase amministrativa. La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e ctu medico-legale e, quindi rinviata per la discussione, e trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non risulta fondato. Come noto, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 503/1992 “1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati (1).
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva, acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. 4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1. 5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. A mente della disposizione in esame, quindi, la pensione di vecchiaia anticipata per i soggetti con invalidità non inferiore all'80% beneficiano della possibilità di accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento dei 61 anni di età e purché vantino almeno 20 anni di contributivi. Tuttavia, occorre altresì rammentare che, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all' art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 , il regime delle cd. finestre previsto dall' art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si pagina 2 di 3 desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia” (Cass. 1931/2021). Ne consegue che, anche al trattamento pensionistico anticipato si applica il regime della cd.
“finestra mobile” di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e dimostrato che nella precedente fase amministrativa, la domanda era stata rigettata per ritenuta insussistenza dei requisiti sanitari che avrebbero dato accesso alla prestazione rivendicata. La ctu medico-legale svolta nel presente giudizio, ha evidenziato che la ricorrente sia alla data della domanda amministrativa, che successivamente, presentava una invalidità parti al 75%, non utile al fine di integrare il requisito sanitario necessario per percepire la pensione di vecchiaia anticipata. Ne consegue che, alla presentazione della domanda, incontestati gli ulteriori requisiti, che non erano stati disconosciuti da nella precedente fase amministrativa, la ricorrente CP_1 non possedeva i requisiti sanitario, contributivo e anagrafico necessari per il godimento della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. La domanda, pertanto, non può essere accolta. Il deposito in atti di autocertificazione sulla situazione reddituale, consente l'esonero dalla condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza. Le spese per la ctu svolta devono essere poste a carico di con liquidazione come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese per la ctu medico-legale a carico di liquidazione come da separato CP_2 decreto. Roma, 17 settembre 2025. Il giudice Antonianna Colli
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Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 38164/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. FERRARI MORANDI ESTER) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. LETO LOREDANA) CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo notificato alla convenuta di cui in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di dichiarare il diritto alla anticipazione della pensione di vecchiaia, a decorrere della data della domanda amministrativa con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_1 di pensione, oltre interessi;
il tutto, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver presentato domanda di pensione anticipata, che veniva rigettata con provvedimento per mancato riconoscimento della soglia di CP_1 invalidità prevista;
di aver maturato il diritto al trattamento pensionistico a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, essendo in possesso dei requisiti, anagrafico, contributivo e sanitario;
che dall'allegato estratto contributivo si evinceva che aveva anni 56 e nove mesi (al momento della proposizione della domanda), e che possedeva il requisito contributivo come richiesto dalla legge. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto per insussistenza del requisito sanitario, come accertato nella precedente fase amministrativa. La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e ctu medico-legale e, quindi rinviata per la discussione, e trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non risulta fondato. Come noto, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 503/1992 “1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati (1).
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva, acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. 4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1. 5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. A mente della disposizione in esame, quindi, la pensione di vecchiaia anticipata per i soggetti con invalidità non inferiore all'80% beneficiano della possibilità di accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento dei 61 anni di età e purché vantino almeno 20 anni di contributivi. Tuttavia, occorre altresì rammentare che, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all' art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 , il regime delle cd. finestre previsto dall' art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si pagina 2 di 3 desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia” (Cass. 1931/2021). Ne consegue che, anche al trattamento pensionistico anticipato si applica il regime della cd.
“finestra mobile” di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e dimostrato che nella precedente fase amministrativa, la domanda era stata rigettata per ritenuta insussistenza dei requisiti sanitari che avrebbero dato accesso alla prestazione rivendicata. La ctu medico-legale svolta nel presente giudizio, ha evidenziato che la ricorrente sia alla data della domanda amministrativa, che successivamente, presentava una invalidità parti al 75%, non utile al fine di integrare il requisito sanitario necessario per percepire la pensione di vecchiaia anticipata. Ne consegue che, alla presentazione della domanda, incontestati gli ulteriori requisiti, che non erano stati disconosciuti da nella precedente fase amministrativa, la ricorrente CP_1 non possedeva i requisiti sanitario, contributivo e anagrafico necessari per il godimento della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. La domanda, pertanto, non può essere accolta. Il deposito in atti di autocertificazione sulla situazione reddituale, consente l'esonero dalla condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza. Le spese per la ctu svolta devono essere poste a carico di con liquidazione come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese per la ctu medico-legale a carico di liquidazione come da separato CP_2 decreto. Roma, 17 settembre 2025. Il giudice Antonianna Colli
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