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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/11/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 156/2025 promossa con ricorso depositato in data 04/02/2025 da
, C.F. nata in Albania, a [...] Parte_1 C.F._1
Pogradec, il 20 Marzo 1987 e residente a [...], rappresentata e difesa dall' avv. Romina Cristina D'Agostini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nato a [...], Albania, il CP_1 C.F._2
29/6/1980 e residente a [...], attualmente ristretto presso la casa circondariale di Ascoli Piceno in regime di semilibertà, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Moreschini del Foro di Fermo E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 13/02/2025 ha espresso parere favorevole alla separazione
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 21/10/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente l'emissione della sentenza non definitiva di separazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/02/2025 sulla premessa che: Parte_2
- in data 04/05/2005 aveva contratto matrimonio in Albania, a Lezhe, con il sig. CP_1
, C.F. nato a [...], Albania, il 29/6/1980 (atto nr.
[...] C.F._2
35);
- i coniugi avevano scelto, quale legge disciplinante i loro rapporti patrimoniali, quella italiana, optando per il regime della separazione dei beni, con atto a rogito del notaio
Dr.ssa del 3/11/2021; Persona_1
- l'atto di matrimonio era stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Monteprandone dell'anno 2021 al n. 33 parte II serie C;
- dall'unione coniugale erano nati tre figli: , di anni 19, frequentante la Persona_2
classe IV dell'Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto, , di anni CP_2
14, frequentante la classe II dell'Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto e di anni 12, frequentante la classe I della scuola secondaria inferiore di CP_3
Monteprandone;
- la coppia aveva fissato la residenza della famiglia a Monteprandone, Via A. De
Gasperi n. 86, in un immobile in locazione per il quale essi corrispondono un canone mensile di € 450,00;
- la vita coniugale era stata caratterizzata, dopo il trasferimento della coppia in Italia, dalla condotta violenta e prevaricatrice del marito, il quale aveva assunto nei confronti della moglie un atteggiamento di disprezzo e di totale disinteresse. Era così accaduto, reiteratamente, che il sig. al rientro dal lavoro, anche a causa dell'abuso di Pt_1 sostanze alcoliche, scaricasse la sua frustrazione e rabbia sulla coniuge ed ogni occasione era buona per colpirla con calci e schiaffi, oltre che insultarla con epiteti irripetibili, incurante della presenza dei figli.
- il resistente è stato arrestato e in seguito condannato alla pena di tre anni e otto mesi per stalking, lesioni personali, violenza privata ed interruzione di gravidanza nei confronti della sig.ra , che stava scontando nel carcere di Teramo;
Parte_3
- durante il processo penale subito dal marito, la ricorrente era dunque venuta a conoscenza della relazione extraconiugale dell'uomo con la suddetta sig.ra Parte_3
dal 2015 al 2018;
- inoltre, nel medesimo periodo, ella aveva dovuto provvedere da sola al sostentamento dei propri figli e al pagamento del canone di locazione della casa coniugale.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di separazione coniugale, con addebito di colpa al marito, e, dopo il passaggio in giudicato di detta sentenza, anche lo scioglimento del matrimonio da essi contratto, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento né della domanda di separazione giudiziale né di quella successiva di scioglimento del matrimonio, ma chiedeva che le decisioni fossero pronunciate a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso. In particolare, si opponeva alla domanda di addebito poiché non provata, deducendo, anzi, che l'intollerabilità della convivenza e la fine del matrimonio fossero imputabili alla relazione extraconiugale della moglie con un altro uomo, successivamente deceduto;
egli si opponeneva, altresì, alla richiesta di affido esclusivo o super-esclusivo dei figli minori formulata dalla ricorrente.
Depositate le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 21/10/2025 i coniugi comparivano personalmente dinanzi al Giudice relatore;
fallito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'audizione dei figli della coppia, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti e, su richiesta delle parti, veniva disposta la discussione orale sulla sentenza non definitiva di separazione ove le parti chiedevano congiuntamente l'emissione della pronuncia sullo status;
pertanto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di separazione.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
si considerino, fra i fatti esposti, le minacce e le violenze lamentate dalla ricorrente (e confermate dalle figlie in udienza); la relazione extraconiugale del marito, accertata, incidentalmente, nella sentenza penale di condanna di quest'ultimo, nonché quella della resistente con un altro uomo, successivamente deceduto, oltre all'attuale stato di detenzione del sig. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite viene, pertanto, rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
Il presente giudizio dovrà essere rimesso sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del procedimento di separazione e per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio, pure proposta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione personale fra i coniugi , C.F. Parte_1
nata in Albania, a [...], il [...] e C.F._1
, C.F. nato a [...], Albania, il CP_1 C.F._2
29/6/1980, unitisi in matrimonio in data 04/05/2005 in Albania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monteprandone (AP) dell'anno 2011 al Numero
35, Parte II, Serie C;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Monteprandone (AP) per le prescritte annotazioni;
- dispone in merito alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 6/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 156/2025 promossa con ricorso depositato in data 04/02/2025 da
, C.F. nata in Albania, a [...] Parte_1 C.F._1
Pogradec, il 20 Marzo 1987 e residente a [...], rappresentata e difesa dall' avv. Romina Cristina D'Agostini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nato a [...], Albania, il CP_1 C.F._2
29/6/1980 e residente a [...], attualmente ristretto presso la casa circondariale di Ascoli Piceno in regime di semilibertà, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Moreschini del Foro di Fermo E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 13/02/2025 ha espresso parere favorevole alla separazione
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 21/10/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente l'emissione della sentenza non definitiva di separazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/02/2025 sulla premessa che: Parte_2
- in data 04/05/2005 aveva contratto matrimonio in Albania, a Lezhe, con il sig. CP_1
, C.F. nato a [...], Albania, il 29/6/1980 (atto nr.
[...] C.F._2
35);
- i coniugi avevano scelto, quale legge disciplinante i loro rapporti patrimoniali, quella italiana, optando per il regime della separazione dei beni, con atto a rogito del notaio
Dr.ssa del 3/11/2021; Persona_1
- l'atto di matrimonio era stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Monteprandone dell'anno 2021 al n. 33 parte II serie C;
- dall'unione coniugale erano nati tre figli: , di anni 19, frequentante la Persona_2
classe IV dell'Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto, , di anni CP_2
14, frequentante la classe II dell'Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto e di anni 12, frequentante la classe I della scuola secondaria inferiore di CP_3
Monteprandone;
- la coppia aveva fissato la residenza della famiglia a Monteprandone, Via A. De
Gasperi n. 86, in un immobile in locazione per il quale essi corrispondono un canone mensile di € 450,00;
- la vita coniugale era stata caratterizzata, dopo il trasferimento della coppia in Italia, dalla condotta violenta e prevaricatrice del marito, il quale aveva assunto nei confronti della moglie un atteggiamento di disprezzo e di totale disinteresse. Era così accaduto, reiteratamente, che il sig. al rientro dal lavoro, anche a causa dell'abuso di Pt_1 sostanze alcoliche, scaricasse la sua frustrazione e rabbia sulla coniuge ed ogni occasione era buona per colpirla con calci e schiaffi, oltre che insultarla con epiteti irripetibili, incurante della presenza dei figli.
- il resistente è stato arrestato e in seguito condannato alla pena di tre anni e otto mesi per stalking, lesioni personali, violenza privata ed interruzione di gravidanza nei confronti della sig.ra , che stava scontando nel carcere di Teramo;
Parte_3
- durante il processo penale subito dal marito, la ricorrente era dunque venuta a conoscenza della relazione extraconiugale dell'uomo con la suddetta sig.ra Parte_3
dal 2015 al 2018;
- inoltre, nel medesimo periodo, ella aveva dovuto provvedere da sola al sostentamento dei propri figli e al pagamento del canone di locazione della casa coniugale.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di separazione coniugale, con addebito di colpa al marito, e, dopo il passaggio in giudicato di detta sentenza, anche lo scioglimento del matrimonio da essi contratto, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento né della domanda di separazione giudiziale né di quella successiva di scioglimento del matrimonio, ma chiedeva che le decisioni fossero pronunciate a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso. In particolare, si opponeva alla domanda di addebito poiché non provata, deducendo, anzi, che l'intollerabilità della convivenza e la fine del matrimonio fossero imputabili alla relazione extraconiugale della moglie con un altro uomo, successivamente deceduto;
egli si opponeneva, altresì, alla richiesta di affido esclusivo o super-esclusivo dei figli minori formulata dalla ricorrente.
Depositate le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 21/10/2025 i coniugi comparivano personalmente dinanzi al Giudice relatore;
fallito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'audizione dei figli della coppia, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti e, su richiesta delle parti, veniva disposta la discussione orale sulla sentenza non definitiva di separazione ove le parti chiedevano congiuntamente l'emissione della pronuncia sullo status;
pertanto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di separazione.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
si considerino, fra i fatti esposti, le minacce e le violenze lamentate dalla ricorrente (e confermate dalle figlie in udienza); la relazione extraconiugale del marito, accertata, incidentalmente, nella sentenza penale di condanna di quest'ultimo, nonché quella della resistente con un altro uomo, successivamente deceduto, oltre all'attuale stato di detenzione del sig. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite viene, pertanto, rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
Il presente giudizio dovrà essere rimesso sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del procedimento di separazione e per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio, pure proposta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione personale fra i coniugi , C.F. Parte_1
nata in Albania, a [...], il [...] e C.F._1
, C.F. nato a [...], Albania, il CP_1 C.F._2
29/6/1980, unitisi in matrimonio in data 04/05/2005 in Albania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monteprandone (AP) dell'anno 2011 al Numero
35, Parte II, Serie C;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Monteprandone (AP) per le prescritte annotazioni;
- dispone in merito alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 6/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi