Articolo 1 della Legge 23 marzo 1981, n. 93
Articolo 2
Versione
29 marzo 1981
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Versione
2 marzo 1989
Art. 1. Finanziamento delle comunita' montane

I fondi destinati al perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 1 , 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , sono previsti nella legge finanziaria di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell' articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell' articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 , e per il Mezzogiorno dell' articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 .
((La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorche' i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente))
Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 2 marzo 1989
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