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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/10/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1211/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST.
ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1211/2021 R.G.A.C.,
TRA
, nata a [...] in data [...], rapp.ta e difesa da se stessa;
Parte_1
RICORRENTE
E
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cattaneo Controparte_1
Marco, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato nel suo studio;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da atti e verbali di causa. Il P.M. ha concluso con atto del 16.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 15.03.2021 e Parte_2 CP_1
adivano questo Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] concordatario celebrato in data 7.08.2014 alle condizioni concordate, rappresentando che l'affectio coniugalis non era mai stata ricostituita da quando, con provvedimento del 3 settembre 2020, era stata omologata la separazione personale tra i coniugi. pagina 1 di 8 Costituitosi in giudizio con nuovo difensore, il chiedeva la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio a condizioni diverse rispetto a quelle concordate, insistendo in particolare per l'affidamento condiviso del figlio , in luogo dell'affidamento esclusivo previsto nel ricorso Per_1
introduttivo.
Con ordinanza del 06.07.2021 veniva disposta la trasformazione del rito da consensuale a contenzioso e adottate, quali provvedimenti provvisori ed urgenti, le condizioni originariamente concordate dalle parti nel ricorso congiunto che prevedevano, tra l'altro, l'affido esclusivo del minore alla madre e la facoltà per il padre di vedere il minore una volta a settimana, preferibilmente la domenica, alla presenza della madre fino al compimento dei sei anni e con le stesse modalità comunque anche successivamente alla data dell'11.8.2021, fino all'accertamento delle effettive condizioni di salute del minore.
Con sentenza non definitiva del 27.01.2022 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza disponeva il prosieguo del giudizio.
Espletata l'istruttoria anche a mezzo di una CTU volta ad accertare le condizioni psicologiche del minore e le effettive capacità genitoriali, la causa veniva riservata in decisione.
1- Affidamento del minore e disciplina del diritto di visita.
E' sorto contrasto sull'affidamento del piccolo , attualmente di anni 10, affetto da un disturbo Per_1 del linguaggio e dell'apprendimento in fase di accertamento (con una prima diagnosi di disturbo dello spettro autistico, poi modificata come ADHD con iperattività).
In particolare, la insiste nell'affido esclusivo rafforzato in ragione del Parte_1
comportamento inerte ed oppositivo sinora tenuto dal , della distanza geografica – stante il CP_1
trasferimento in Abruzzo - e degli impegni lavorativi del resistente che non gli consentono una presenza costante a visite ed esami del minore.
Il resistente contesta invece la richiesta della madre, deducendo di aver concordato all'epoca della separazione consensuale l'affidamento esclusivo solo fino al raggiungimento dell'età di 6 anni di e che attualmente una simile previsione comporterebbe una lesione del diritto alla bigenitorialità. Per_1
Ciò premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie, non possa essere accolta la domanda di affidamento super esclusivo del minore alla madre.
E' noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad pagina 2 di 8 assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore(cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019, sentenza n. 6535 del 2019).
La sussistenza di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale può giustificare, in alcune ipotesi, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido superesclusivo. Tale istituto, estrapolato dall'art. 337-quater c.c. attraverso la clausola “salvo che non sia diversamente stabilito”, permette al genitore affidatario di adottare tutte le decisioni che concernono il minore senza consultare l'altro genitore e mira a garantire ai massimi livelli il migliore interesse del minore;
tuttavia, per le conseguenze stringenti che ne derivano, più preclusive rispetto all'affidamento esclusivo, deve ritenersi strettamente residuale.
Ciò posto in punto di diritto, nella specie, anche sulla base della ctu espletata, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'affidamento rafforzato di alla madre, in assenza di accertate e Per_1
irrecuperabili carenze delle capacità genitoriali in capo al padre, anche in ragione delle notevoli conseguenze sul minore del c.d. "super-affido" in relazione alla rilevante attenuazione che ne deriverebbe dei rapporti con il padre.
Deve tuttavia ritenersi preferibile nella specie, sulla base degli elementi acquisiti, l'affidamento esclusivo di alla madre, apparendo allo stato tale soluzione più idonea a perseguire l'interesse Per_1
prioritario del bambino, alla luce delle peculiarità emerse.
E' noto invero che la legge n. 54 del 2006 ed oggi l'art. 337 ter c.c. hanno dato espressione al principio della bigenitorialità, prevedendo che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”. Con tale disciplina l'affidamento condiviso costituisce la regola, dalla quale ci si può discostare soltanto laddove risulti in contrasto con l'interesse della prole;
sul punto è stato precisato che in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo “ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una pagina 3 di 8 motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 24526/2010).
In particolare, depongono per la necessità di una deroga al regime di affido condiviso sia la elevata e persistente conflittualità emersa tra le parti (conflittualità rilevata anche in sede di ctu) che, anche in ragione della distanza geografica, non consente la necessaria tempestività rispetto alle decisioni più importanti per il minore, sia l'assenza di assiduità nell'esercizio del diritto di visita da parte del padre che, certamente pur motivata dalla distanza, in ogni caso al momento impedisce al genitore non affidatario un esercizio effettivo dei compiti di cura, educazione ed istruzione del figlio, compiti che nella specie richiedono un solerzia ancora maggiore in ragione delle fragilità del bambino.
Se è vero infatti che l'affido condiviso non può essere escluso dalla mera distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cass. n. 24526 del 02/12/2010), è anche vero che, in un rapporto caratterizzato da una elevata conflittualità tra i genitori, la considerevole lontananza è un elemento idoneo a creare un ulteriore disagio per la prole, in quanto aumenta le difficoltà comunicative, non consentendo ai genitori di essere tempestivamente e adeguatamente presenti nella vita dei figli in tutti i contesti -da quello scolastico a quello medico- e nella programmazione della quotidianità, con grave rischio per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori, a maggior ragione in una situazione peculiare come quella in esame.
Sul punto la ctu ha evidenziato che, pur apparendo le capacità genitoriali di entrambi nel complesso sufficientemente adeguate, tuttavia l'evidente difficoltà comunicativa e l'elevata conflittualità dei due ex partners ha dato origine ad una dinamica familiare disfunzionale, che ha determinato, ad oggi, l'impossibilità di entrambi di accordarsi sulla cura e gestione del bambino.
Ancora la consulente ha precisato che la dinamica familiare disfunzionale è alimentata dall'incapacità del e della di esplicare la funzione di co-genitorialità ed è CP_1 Parte_1 proprio ciò che potrebbe condizionare profondamente il benessere psicologico, l'armonico sviluppo della personalità e le tante cure di cui il piccolo necessita, evidenziando come le condizioni Per_1
psicologiche del bambino siano complesse;
ha consigliato una maggiore presenza, anche fisica, del con necessità di dare il consenso in maniera rapida alle visite mediche e ai percorsi di CP_1
riabilitazione seguiti da e ha sollecitato una maggiore partecipazione (anche da remoto) agli Per_1
incontri con le terapiste del bambino, al fine di comprendere meglio le esigenze del minore e di gestire ed evitare, ove possibile, le situazioni frustranti per lui.
Per converso non sono emersi elementi da cui evincere l'inidoneità della a ricoprire Parte_1
il ruolo genitoriale, avendo anzi la consulenza evidenziato che dall'analisi dell'interazione tra madre-
pagina 4 di 8 figlio si denota quanto madre e figlio siano connessi e quanto la signora sappia gestire e rispondere ai bisogni incessanti di suo figlio.
In definitiva, alla luce di quanto emerso, deve essere disposto l'affidamento esclusivo di Per_1
alla madre – già previsto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti - con collocazione presso di lei.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, alla luce delle particolari fragilità del bambino nonché della distanza geografica del padre, in linea con quanto consigliato dalla ctu, appare opportuno allo stato disporre che il padre possa tenere con sé il minore a weekend alternati, nella giornata del sabato o della domenica (da concordare preventivamente tra le parti), escludendo il pernottamento, dalle ore
10.00 - o comunque dopo l'uscita di scuola - alle ore 17.00, avendo cura di riaccompagnare Per_1
presso la madre;
alternativamente con l'altro genitore, nella giornata del 24 o del 25 dicembre, nella giornata del 31 dicembre o del 1 gennaio, nella giornata del 6 gennaio e nella giornata di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo.
Tale soluzione appare la più idonea al momento, posto che consente il consolidamento progressivo del rapporto padre-figlio, permettendo al padre di imparare a comprendere e gestire ogni esigenza del bambino.
La delicatezza della situazione impone comunque sin d'ora ai genitori di abbassare il livello di conflittualità, con invito alle parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare terapeutica condiviso per il miglioramento della comunicazione tra gli ex coniugi al fine di giungere in futuro ad un regime di affido condiviso.
2- Assegnazione della casa coniugale.
Deve essere confermata in questa sede l'assegnazione della casa familiare sita in Morcone alla c.da Montagna 27 - di proprietà dei genitori della ricorrente - alla madre, collocataria del bambino, peraltro come richesto dallo stesso resistente, che attualmente risiede in altra regione.
Giova sul punto solo rilevare che l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione.
3- Assegno di mantenimento in favore del figlio.
Con ordinanza del 23 febbraio 2024, in accoglimento della domanda di modifica delle condizioni vigenti, è stato previsto un aumento – da euro 150,00 ad euro 300,00 - del contributo mensile per il manteminento del minore a carico del padre.
E' noto che, a mente dell'art. 316 bis CC, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro pagina 5 di 8 professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, la , avvocato, non ha prodotto documentazione reddituale, mentre il Parte_1
, guardia giurata presso L'Aquila, ha dichiarato di percepire un reddito annuo di € 5.584,00 CP_1 per l'anno 2019 e di € 10.191,80 per l' anno 2021.
Deve sul punto rilevarsi che la quantificazione dell'assegno per il mantenimento della prole può essere fatta, oltre che ricorrendo ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., anche sulla base di presunzioni, avendo riguardo alle capacità potenziali di guadagno di ciascun genitore ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro ed ulteriormente tenendo conto che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione
(Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14/05/2005).
D'altra parte, come già evidenziato nella richiamata ordinanza, non può non tenersi conto dell'aumento delle esigenze del figlio che, notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (cfr. tra le altre Cass. n. 2191/2009), senza perlatro necessità di una specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 17055/2007), legittima di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle
"disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. n. 400/2010).
Pertanto, nella specie, in considerazione della età del e quindi della sua attitudine al CP_1
lavoro e alla potenziale capacità di guadagno, nonchè delle peculiari esigenze di , attualmemte di Per_1
10 anni, appare congruo l'importo di euro 300,00 a titolo di controbuto mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minorenne, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia.
Non può invece essere accolta la domanda della ricorrente volta ad inserire nelle spese di mantenimento – aumentando l'importo - anche quelle sopportate per la terapia cognitivo comportamentale e della TMA di , trattandosi di spese straordinarie, disciplinate quindi dal Per_1
relativo regime.
pagina 6 di 8 Ogni altra questione esula dalla cognizione del presente giudizio.
E' stato invero precisato che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato statuire nel processo sulla domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, soggetto al rito camerale, su altre domande attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, quali pretese restitutorie, di indebito arricchimento, di divisione di beni comuni ovvero aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni (cfr. tra le altre Cass. n.
18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
La natura e l'esito del giudizio consentono di compensare le spese di lite, anche con riferimento al sub-procedimento.
Le spese di ctu devono essere poste a carico di entrambe le parti in quota uguale ed in solido.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso la stessa;
2. assegna la casa coniugale sita in Morcone alla c.da Montagna n. 27 alla ricorrente;
3. dispone che il padre possa tenere con sè il figlio a weekend alternati, nella giornata del sabato o della domenica (da concordare preventivamente tra le parti), escludendo il pernottamento, dalle ore 10.00 - o comunque dopo l'uscita di scuola - alle ore 17.00, avendo cura di riaccompagnare il bambino presso la madre;
alternativamente con l'altro genitore, nella giornata del 24 o del 25 dicembre, nella giornata del 31 dicembre o del 1 gennaio, nella giornata del 6 gennaio e nella giornata di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di complessivi Controparte_1
€ 300,00 per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei Parte_1
prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai;
5. pone a carico di entrambi i genitori l'onere di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, di natura sanitaria, educativa e ricreativa, da sostenere per il figlio, previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia.
6. invita le parti ad intraprendere un percorso condiviso di mediazione familiare per la risoluzione dell'alta conflittualità;
pagina 7 di 8 7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche con riferimento al sub-procedimento;
8. pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti in quota uguale ed in solido;
9. dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per i provvedimenti di competenza.
Benevento, 10 ottobre 2025
.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST.
ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1211/2021 R.G.A.C.,
TRA
, nata a [...] in data [...], rapp.ta e difesa da se stessa;
Parte_1
RICORRENTE
E
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cattaneo Controparte_1
Marco, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato nel suo studio;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da atti e verbali di causa. Il P.M. ha concluso con atto del 16.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 15.03.2021 e Parte_2 CP_1
adivano questo Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] concordatario celebrato in data 7.08.2014 alle condizioni concordate, rappresentando che l'affectio coniugalis non era mai stata ricostituita da quando, con provvedimento del 3 settembre 2020, era stata omologata la separazione personale tra i coniugi. pagina 1 di 8 Costituitosi in giudizio con nuovo difensore, il chiedeva la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio a condizioni diverse rispetto a quelle concordate, insistendo in particolare per l'affidamento condiviso del figlio , in luogo dell'affidamento esclusivo previsto nel ricorso Per_1
introduttivo.
Con ordinanza del 06.07.2021 veniva disposta la trasformazione del rito da consensuale a contenzioso e adottate, quali provvedimenti provvisori ed urgenti, le condizioni originariamente concordate dalle parti nel ricorso congiunto che prevedevano, tra l'altro, l'affido esclusivo del minore alla madre e la facoltà per il padre di vedere il minore una volta a settimana, preferibilmente la domenica, alla presenza della madre fino al compimento dei sei anni e con le stesse modalità comunque anche successivamente alla data dell'11.8.2021, fino all'accertamento delle effettive condizioni di salute del minore.
Con sentenza non definitiva del 27.01.2022 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza disponeva il prosieguo del giudizio.
Espletata l'istruttoria anche a mezzo di una CTU volta ad accertare le condizioni psicologiche del minore e le effettive capacità genitoriali, la causa veniva riservata in decisione.
1- Affidamento del minore e disciplina del diritto di visita.
E' sorto contrasto sull'affidamento del piccolo , attualmente di anni 10, affetto da un disturbo Per_1 del linguaggio e dell'apprendimento in fase di accertamento (con una prima diagnosi di disturbo dello spettro autistico, poi modificata come ADHD con iperattività).
In particolare, la insiste nell'affido esclusivo rafforzato in ragione del Parte_1
comportamento inerte ed oppositivo sinora tenuto dal , della distanza geografica – stante il CP_1
trasferimento in Abruzzo - e degli impegni lavorativi del resistente che non gli consentono una presenza costante a visite ed esami del minore.
Il resistente contesta invece la richiesta della madre, deducendo di aver concordato all'epoca della separazione consensuale l'affidamento esclusivo solo fino al raggiungimento dell'età di 6 anni di e che attualmente una simile previsione comporterebbe una lesione del diritto alla bigenitorialità. Per_1
Ciò premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie, non possa essere accolta la domanda di affidamento super esclusivo del minore alla madre.
E' noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad pagina 2 di 8 assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore(cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019, sentenza n. 6535 del 2019).
La sussistenza di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale può giustificare, in alcune ipotesi, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido superesclusivo. Tale istituto, estrapolato dall'art. 337-quater c.c. attraverso la clausola “salvo che non sia diversamente stabilito”, permette al genitore affidatario di adottare tutte le decisioni che concernono il minore senza consultare l'altro genitore e mira a garantire ai massimi livelli il migliore interesse del minore;
tuttavia, per le conseguenze stringenti che ne derivano, più preclusive rispetto all'affidamento esclusivo, deve ritenersi strettamente residuale.
Ciò posto in punto di diritto, nella specie, anche sulla base della ctu espletata, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'affidamento rafforzato di alla madre, in assenza di accertate e Per_1
irrecuperabili carenze delle capacità genitoriali in capo al padre, anche in ragione delle notevoli conseguenze sul minore del c.d. "super-affido" in relazione alla rilevante attenuazione che ne deriverebbe dei rapporti con il padre.
Deve tuttavia ritenersi preferibile nella specie, sulla base degli elementi acquisiti, l'affidamento esclusivo di alla madre, apparendo allo stato tale soluzione più idonea a perseguire l'interesse Per_1
prioritario del bambino, alla luce delle peculiarità emerse.
E' noto invero che la legge n. 54 del 2006 ed oggi l'art. 337 ter c.c. hanno dato espressione al principio della bigenitorialità, prevedendo che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”. Con tale disciplina l'affidamento condiviso costituisce la regola, dalla quale ci si può discostare soltanto laddove risulti in contrasto con l'interesse della prole;
sul punto è stato precisato che in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo “ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una pagina 3 di 8 motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 24526/2010).
In particolare, depongono per la necessità di una deroga al regime di affido condiviso sia la elevata e persistente conflittualità emersa tra le parti (conflittualità rilevata anche in sede di ctu) che, anche in ragione della distanza geografica, non consente la necessaria tempestività rispetto alle decisioni più importanti per il minore, sia l'assenza di assiduità nell'esercizio del diritto di visita da parte del padre che, certamente pur motivata dalla distanza, in ogni caso al momento impedisce al genitore non affidatario un esercizio effettivo dei compiti di cura, educazione ed istruzione del figlio, compiti che nella specie richiedono un solerzia ancora maggiore in ragione delle fragilità del bambino.
Se è vero infatti che l'affido condiviso non può essere escluso dalla mera distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cass. n. 24526 del 02/12/2010), è anche vero che, in un rapporto caratterizzato da una elevata conflittualità tra i genitori, la considerevole lontananza è un elemento idoneo a creare un ulteriore disagio per la prole, in quanto aumenta le difficoltà comunicative, non consentendo ai genitori di essere tempestivamente e adeguatamente presenti nella vita dei figli in tutti i contesti -da quello scolastico a quello medico- e nella programmazione della quotidianità, con grave rischio per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori, a maggior ragione in una situazione peculiare come quella in esame.
Sul punto la ctu ha evidenziato che, pur apparendo le capacità genitoriali di entrambi nel complesso sufficientemente adeguate, tuttavia l'evidente difficoltà comunicativa e l'elevata conflittualità dei due ex partners ha dato origine ad una dinamica familiare disfunzionale, che ha determinato, ad oggi, l'impossibilità di entrambi di accordarsi sulla cura e gestione del bambino.
Ancora la consulente ha precisato che la dinamica familiare disfunzionale è alimentata dall'incapacità del e della di esplicare la funzione di co-genitorialità ed è CP_1 Parte_1 proprio ciò che potrebbe condizionare profondamente il benessere psicologico, l'armonico sviluppo della personalità e le tante cure di cui il piccolo necessita, evidenziando come le condizioni Per_1
psicologiche del bambino siano complesse;
ha consigliato una maggiore presenza, anche fisica, del con necessità di dare il consenso in maniera rapida alle visite mediche e ai percorsi di CP_1
riabilitazione seguiti da e ha sollecitato una maggiore partecipazione (anche da remoto) agli Per_1
incontri con le terapiste del bambino, al fine di comprendere meglio le esigenze del minore e di gestire ed evitare, ove possibile, le situazioni frustranti per lui.
Per converso non sono emersi elementi da cui evincere l'inidoneità della a ricoprire Parte_1
il ruolo genitoriale, avendo anzi la consulenza evidenziato che dall'analisi dell'interazione tra madre-
pagina 4 di 8 figlio si denota quanto madre e figlio siano connessi e quanto la signora sappia gestire e rispondere ai bisogni incessanti di suo figlio.
In definitiva, alla luce di quanto emerso, deve essere disposto l'affidamento esclusivo di Per_1
alla madre – già previsto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti - con collocazione presso di lei.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, alla luce delle particolari fragilità del bambino nonché della distanza geografica del padre, in linea con quanto consigliato dalla ctu, appare opportuno allo stato disporre che il padre possa tenere con sé il minore a weekend alternati, nella giornata del sabato o della domenica (da concordare preventivamente tra le parti), escludendo il pernottamento, dalle ore
10.00 - o comunque dopo l'uscita di scuola - alle ore 17.00, avendo cura di riaccompagnare Per_1
presso la madre;
alternativamente con l'altro genitore, nella giornata del 24 o del 25 dicembre, nella giornata del 31 dicembre o del 1 gennaio, nella giornata del 6 gennaio e nella giornata di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo.
Tale soluzione appare la più idonea al momento, posto che consente il consolidamento progressivo del rapporto padre-figlio, permettendo al padre di imparare a comprendere e gestire ogni esigenza del bambino.
La delicatezza della situazione impone comunque sin d'ora ai genitori di abbassare il livello di conflittualità, con invito alle parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare terapeutica condiviso per il miglioramento della comunicazione tra gli ex coniugi al fine di giungere in futuro ad un regime di affido condiviso.
2- Assegnazione della casa coniugale.
Deve essere confermata in questa sede l'assegnazione della casa familiare sita in Morcone alla c.da Montagna 27 - di proprietà dei genitori della ricorrente - alla madre, collocataria del bambino, peraltro come richesto dallo stesso resistente, che attualmente risiede in altra regione.
Giova sul punto solo rilevare che l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione.
3- Assegno di mantenimento in favore del figlio.
Con ordinanza del 23 febbraio 2024, in accoglimento della domanda di modifica delle condizioni vigenti, è stato previsto un aumento – da euro 150,00 ad euro 300,00 - del contributo mensile per il manteminento del minore a carico del padre.
E' noto che, a mente dell'art. 316 bis CC, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro pagina 5 di 8 professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, la , avvocato, non ha prodotto documentazione reddituale, mentre il Parte_1
, guardia giurata presso L'Aquila, ha dichiarato di percepire un reddito annuo di € 5.584,00 CP_1 per l'anno 2019 e di € 10.191,80 per l' anno 2021.
Deve sul punto rilevarsi che la quantificazione dell'assegno per il mantenimento della prole può essere fatta, oltre che ricorrendo ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., anche sulla base di presunzioni, avendo riguardo alle capacità potenziali di guadagno di ciascun genitore ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro ed ulteriormente tenendo conto che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione
(Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14/05/2005).
D'altra parte, come già evidenziato nella richiamata ordinanza, non può non tenersi conto dell'aumento delle esigenze del figlio che, notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (cfr. tra le altre Cass. n. 2191/2009), senza perlatro necessità di una specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 17055/2007), legittima di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle
"disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. n. 400/2010).
Pertanto, nella specie, in considerazione della età del e quindi della sua attitudine al CP_1
lavoro e alla potenziale capacità di guadagno, nonchè delle peculiari esigenze di , attualmemte di Per_1
10 anni, appare congruo l'importo di euro 300,00 a titolo di controbuto mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minorenne, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia.
Non può invece essere accolta la domanda della ricorrente volta ad inserire nelle spese di mantenimento – aumentando l'importo - anche quelle sopportate per la terapia cognitivo comportamentale e della TMA di , trattandosi di spese straordinarie, disciplinate quindi dal Per_1
relativo regime.
pagina 6 di 8 Ogni altra questione esula dalla cognizione del presente giudizio.
E' stato invero precisato che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato statuire nel processo sulla domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, soggetto al rito camerale, su altre domande attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, quali pretese restitutorie, di indebito arricchimento, di divisione di beni comuni ovvero aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni (cfr. tra le altre Cass. n.
18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
La natura e l'esito del giudizio consentono di compensare le spese di lite, anche con riferimento al sub-procedimento.
Le spese di ctu devono essere poste a carico di entrambe le parti in quota uguale ed in solido.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso la stessa;
2. assegna la casa coniugale sita in Morcone alla c.da Montagna n. 27 alla ricorrente;
3. dispone che il padre possa tenere con sè il figlio a weekend alternati, nella giornata del sabato o della domenica (da concordare preventivamente tra le parti), escludendo il pernottamento, dalle ore 10.00 - o comunque dopo l'uscita di scuola - alle ore 17.00, avendo cura di riaccompagnare il bambino presso la madre;
alternativamente con l'altro genitore, nella giornata del 24 o del 25 dicembre, nella giornata del 31 dicembre o del 1 gennaio, nella giornata del 6 gennaio e nella giornata di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di complessivi Controparte_1
€ 300,00 per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei Parte_1
prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai;
5. pone a carico di entrambi i genitori l'onere di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, di natura sanitaria, educativa e ricreativa, da sostenere per il figlio, previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia.
6. invita le parti ad intraprendere un percorso condiviso di mediazione familiare per la risoluzione dell'alta conflittualità;
pagina 7 di 8 7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche con riferimento al sub-procedimento;
8. pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti in quota uguale ed in solido;
9. dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per i provvedimenti di competenza.
Benevento, 10 ottobre 2025
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IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI
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