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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 57980/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza dell'11.2.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente l'opposta l'Avvocata
Eleonora Di Palma la quale si riporta agli scritti di parte e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per il convenuto è presente l'Avvocata Emanuela Giatti la quale si riporta agli scritti di parte e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 57980/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
57980/2022, tra il Sig. e la Sig.ra (Avvocata Eleonora Di Palma); Parte_1 Parte_2
- attori -
ed il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore (Avvocata Emanuela Giatti);
- convenuto - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza dell'11.2.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Ai fini della decisione del presente giudizio, si ritiene di fare applicazione del principio della c.d.
“ragione più liquida”, che consente modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt.24 e 111 Cost., e di definire il giudizio sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (cfr. Cass. civ., 19.4.2018, n.9671; Cass. civ., 18.11.2016,
n.23531; Cass. civ., 16.5.2006, n.11356).
2. Premesso quanto sopra, gli istanti agiscono per la declaratoria di invalidità della delibera, assunta in data 3.6.2016, con la quale il convenuto ha deciso di procedere all'esecuzione degli CP_1
interventi urgenti per la messa in sicurezza di un muro di contenimento, nonché per ottenere la condanna del medesimo ente di gestione alla restituzione delle somme versate dagli attori in esecuzione di detta delibera.
2a. A sostegno della domanda, i Sigg.ri e deducono la natura di bene di Parte_1 Pt_2
proprietà individuale del predetto manufatto – appartenente, in tesi, a due condòmini in via esclusiva, i Sigg.ri e – con conseguente nullità della Parte_3 Controparte_2
medesima decisione condominiale, non potendo l'assemblea deliberare in materia di proprietà
esclusiva dei singoli condòmini.
3. La questione, dunque, verte, sostanzialmente, sulla natura di bene condominiale ovvero di proprietà esclusiva del muro de quo. E' evidente, infatti, che solo nel primo caso il consesso condominiale sia legittimato ad assumere decisioni relative al bene, non avendo alcun potere di disporre dei diritti sulle proprietà esclusive dei partecipanti al condominio (cfr. Cass. civ., SS. UU.,
7.3.2005, n.4806). 4. Va osservato, anzitutto, che non appare decisivo l'argomento – utilizzato in prima battuta dal convenuto – secondo cui l'autorità amministrativa abbia diffidato l'amministrazione del a Via Antonio De Berti n.3 e quella dell'adiacente a Controparte_1 Controparte_1
Via Antonio De Berti n.9 alla nomina di un tecnico e all'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza del manufatto. Non sembra plausibile, infatti, che un atto di natura amministrativa possa stabilire – implicitamente, tra l'altro – la titolarità del diritto di proprietà di un bene in capo a privati ovvero ad un ente di gestione, rientrando una simile questione nell'alveo del diritto civile.
5. Ciò posto, ritiene questo giudicante, peraltro, di non poter ignorare quanto rappresentato dal convenuto con riferimento agli elementi emersi – soprattutto in sede di C.T.U. – nel procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Roma R.G. 71640/2021 – inerente ad adottande misure di sicurezza proprio in relazione al medesimo muro – nel cui provvedimento conclusivo – confermato,
a seguito di rigetto del reclamo (cfr. doc.13 del fascicolo del convenuto allegato alla memoria ex
art.183, VI comma, n.2), c.p.c.) – si legge (doc.11 del fascicolo del convenuto, pag.2):
“All'esito di CTU, si è pervenuti alla fase di definizione del procedimento.
Il consulente dell'ufficio ha anzitutto rilevato che il muro in questione delimita in punto di fatto i
due enti condominiali, odierne parti”.
Ed ancora (doc.11 del fascicolo del convenuto, pag.4):
“Ciò chiarito, rileva il decidente che in punto di fatto il muro in questione delimita le due proprietà
degli enti di gestione odierne parti in giudizio;
esso ha funzione (ovviamente per la parte interrata)
di contenimento (a favore del fondo del ricorrente) del terreno del resistente;
il dislivello tra i due
fondi non ha origine naturale, ma è la conseguenza della attività di costruzione del fabbricato
dell'ente ricorrente, avvenuta in epoca anteriore alla costruzione del fabbricato dell'ente
convenuto.
In tale contesto, va affermato (Cass. 8522/'16) che l'art. 887 cod. civ. non è applicabile al caso di
specie, atteso che detta norma presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, giacché – ove sia stato invece causato dal proprietario del fondo inferiore (come nel caso specie, in
linea con le rilevazioni del CTU), con conseguente necessità di realizzare appunto il muro di
sostegno – l'obbligo di conservazione incombe su detto proprietario.
In definitiva, non rilevando affatto la collocazione del muro all'interno dell'una o dell'altra
particella catastale, va affermato il potere e dovere dell'odierno ricorrente a espletare interventi
manutentivi necessari e sufficienti a evitare condizioni di pericolo”.
Da quanto riportato non sembra potersi dubitare dell'appartenenza del muro in questione (anche) al in a , con esclusione, in ogni caso, di una titolarità in CP_1 CP_1 Controparte_1
capo a singoli condòmini.
6. Chi scrive, dunque, ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliario, prima, ed il
Giudicante, poi, nel richiamato procedimento R.G. 71640/2021, per due ordini di motivi:
a) il primo, di natura tecnica, consiste nella considerazione che tali valutazioni sono state formulate all'esito di accertamenti peritali oggettivi, opportunamente vagliati dal Giudice
investito del giudizio cautelare. Appare evidente, quindi, ai fini della definizione della presente controversia, l'imprescindibilità di dati emersi all'esito di un esame obiettivo dello stato dei luoghi;
b) il secondo, di carattere più squisitamente logico, attiene alla circostanza che nel menzionato procedimento R.G. 71640/2021 non si è neppure posta la questione della titolarità esclusiva del manufatto in capo a singoli condòmini. Se è vero che ciò non esclude che tale profilo possa essere affrontato in altra sede – nello specifico, il presente giudizio – è altrettanto vero come risulti alquanto anomalo che l'appartenenza del muro esclusivamente ai Sigg.ri
[...]
e non sia stata neppure prospettata nel procedimento Parte_3 Controparte_2
cautelare, neppure a fini difensivi.
7. Dovendo attribuire, pertanto, la natura di bene condominiale al muro per cui è causa, la delibera impugnata – avente ad oggetto le opere da realizzarsi su tale manufatto – risulta legittima, con conseguente rigetto della domanda attorea. 8. Ne deriva, ulteriormente, la reiezione della richiesta di condanna del convenuto al rimborso delle somme versate dagli istanti in applicazione della decisione condominiale, attesa l'insussistenza di profili di illegittimità di quest'ultima.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna, infine, il Sig. e la Sig.ra al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro ed in favore del , in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, delle spettanze del giudizio, che vengono liquidate in euro
3.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 11 febbraio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza dell'11.2.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente l'opposta l'Avvocata
Eleonora Di Palma la quale si riporta agli scritti di parte e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per il convenuto è presente l'Avvocata Emanuela Giatti la quale si riporta agli scritti di parte e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 57980/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
57980/2022, tra il Sig. e la Sig.ra (Avvocata Eleonora Di Palma); Parte_1 Parte_2
- attori -
ed il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore (Avvocata Emanuela Giatti);
- convenuto - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza dell'11.2.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Ai fini della decisione del presente giudizio, si ritiene di fare applicazione del principio della c.d.
“ragione più liquida”, che consente modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt.24 e 111 Cost., e di definire il giudizio sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (cfr. Cass. civ., 19.4.2018, n.9671; Cass. civ., 18.11.2016,
n.23531; Cass. civ., 16.5.2006, n.11356).
2. Premesso quanto sopra, gli istanti agiscono per la declaratoria di invalidità della delibera, assunta in data 3.6.2016, con la quale il convenuto ha deciso di procedere all'esecuzione degli CP_1
interventi urgenti per la messa in sicurezza di un muro di contenimento, nonché per ottenere la condanna del medesimo ente di gestione alla restituzione delle somme versate dagli attori in esecuzione di detta delibera.
2a. A sostegno della domanda, i Sigg.ri e deducono la natura di bene di Parte_1 Pt_2
proprietà individuale del predetto manufatto – appartenente, in tesi, a due condòmini in via esclusiva, i Sigg.ri e – con conseguente nullità della Parte_3 Controparte_2
medesima decisione condominiale, non potendo l'assemblea deliberare in materia di proprietà
esclusiva dei singoli condòmini.
3. La questione, dunque, verte, sostanzialmente, sulla natura di bene condominiale ovvero di proprietà esclusiva del muro de quo. E' evidente, infatti, che solo nel primo caso il consesso condominiale sia legittimato ad assumere decisioni relative al bene, non avendo alcun potere di disporre dei diritti sulle proprietà esclusive dei partecipanti al condominio (cfr. Cass. civ., SS. UU.,
7.3.2005, n.4806). 4. Va osservato, anzitutto, che non appare decisivo l'argomento – utilizzato in prima battuta dal convenuto – secondo cui l'autorità amministrativa abbia diffidato l'amministrazione del a Via Antonio De Berti n.3 e quella dell'adiacente a Controparte_1 Controparte_1
Via Antonio De Berti n.9 alla nomina di un tecnico e all'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza del manufatto. Non sembra plausibile, infatti, che un atto di natura amministrativa possa stabilire – implicitamente, tra l'altro – la titolarità del diritto di proprietà di un bene in capo a privati ovvero ad un ente di gestione, rientrando una simile questione nell'alveo del diritto civile.
5. Ciò posto, ritiene questo giudicante, peraltro, di non poter ignorare quanto rappresentato dal convenuto con riferimento agli elementi emersi – soprattutto in sede di C.T.U. – nel procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Roma R.G. 71640/2021 – inerente ad adottande misure di sicurezza proprio in relazione al medesimo muro – nel cui provvedimento conclusivo – confermato,
a seguito di rigetto del reclamo (cfr. doc.13 del fascicolo del convenuto allegato alla memoria ex
art.183, VI comma, n.2), c.p.c.) – si legge (doc.11 del fascicolo del convenuto, pag.2):
“All'esito di CTU, si è pervenuti alla fase di definizione del procedimento.
Il consulente dell'ufficio ha anzitutto rilevato che il muro in questione delimita in punto di fatto i
due enti condominiali, odierne parti”.
Ed ancora (doc.11 del fascicolo del convenuto, pag.4):
“Ciò chiarito, rileva il decidente che in punto di fatto il muro in questione delimita le due proprietà
degli enti di gestione odierne parti in giudizio;
esso ha funzione (ovviamente per la parte interrata)
di contenimento (a favore del fondo del ricorrente) del terreno del resistente;
il dislivello tra i due
fondi non ha origine naturale, ma è la conseguenza della attività di costruzione del fabbricato
dell'ente ricorrente, avvenuta in epoca anteriore alla costruzione del fabbricato dell'ente
convenuto.
In tale contesto, va affermato (Cass. 8522/'16) che l'art. 887 cod. civ. non è applicabile al caso di
specie, atteso che detta norma presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, giacché – ove sia stato invece causato dal proprietario del fondo inferiore (come nel caso specie, in
linea con le rilevazioni del CTU), con conseguente necessità di realizzare appunto il muro di
sostegno – l'obbligo di conservazione incombe su detto proprietario.
In definitiva, non rilevando affatto la collocazione del muro all'interno dell'una o dell'altra
particella catastale, va affermato il potere e dovere dell'odierno ricorrente a espletare interventi
manutentivi necessari e sufficienti a evitare condizioni di pericolo”.
Da quanto riportato non sembra potersi dubitare dell'appartenenza del muro in questione (anche) al in a , con esclusione, in ogni caso, di una titolarità in CP_1 CP_1 Controparte_1
capo a singoli condòmini.
6. Chi scrive, dunque, ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliario, prima, ed il
Giudicante, poi, nel richiamato procedimento R.G. 71640/2021, per due ordini di motivi:
a) il primo, di natura tecnica, consiste nella considerazione che tali valutazioni sono state formulate all'esito di accertamenti peritali oggettivi, opportunamente vagliati dal Giudice
investito del giudizio cautelare. Appare evidente, quindi, ai fini della definizione della presente controversia, l'imprescindibilità di dati emersi all'esito di un esame obiettivo dello stato dei luoghi;
b) il secondo, di carattere più squisitamente logico, attiene alla circostanza che nel menzionato procedimento R.G. 71640/2021 non si è neppure posta la questione della titolarità esclusiva del manufatto in capo a singoli condòmini. Se è vero che ciò non esclude che tale profilo possa essere affrontato in altra sede – nello specifico, il presente giudizio – è altrettanto vero come risulti alquanto anomalo che l'appartenenza del muro esclusivamente ai Sigg.ri
[...]
e non sia stata neppure prospettata nel procedimento Parte_3 Controparte_2
cautelare, neppure a fini difensivi.
7. Dovendo attribuire, pertanto, la natura di bene condominiale al muro per cui è causa, la delibera impugnata – avente ad oggetto le opere da realizzarsi su tale manufatto – risulta legittima, con conseguente rigetto della domanda attorea. 8. Ne deriva, ulteriormente, la reiezione della richiesta di condanna del convenuto al rimborso delle somme versate dagli istanti in applicazione della decisione condominiale, attesa l'insussistenza di profili di illegittimità di quest'ultima.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna, infine, il Sig. e la Sig.ra al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro ed in favore del , in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, delle spettanze del giudizio, che vengono liquidate in euro
3.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 11 febbraio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò