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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4353 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 10590/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Di
Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10590 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “Altri contratti d'opera”
TRA
elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Vittorio Emanuele Parte_1
n. 51, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Gaudino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opponente-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 CP_2 domiciliata in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Guerriero, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opposto-
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2786/2020 (R.G. 6983/2020) emesso dal Tribunale di Napoli Nord, notificato il 24 settembre 2020, con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 23.180,00 oltre interessi moratori nonché CP_1 CP_2 spese della procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2786/2020 (r.g. 6983/2020), emesso il 6 agosto 2020 dal Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Lucia Esposito, pubblicato il 7 agosto 2020 e notificato il 24 settembre 2020,
Pag. 1 di 9 rigettando la domanda formulata dalla Società opposta;
2) Dichiarare risolto, per grave e colpevole inadempimento dell'appaltatrice, il rapporto contrattuale tra le parti, costituitosi con
l'accettazione, da parte di della proposta formulata dalla Parte_1 Controparte_3 il 1° marzo 2018; 3) Condannare, conseguentemente, la convenuta alla restituzione, in favore, dell'attore, della somma di euro 4.500,00, da questi versata in acconto per l'inizio lavori, nonché al risarcimento dei danni materiali prodotti all'immobile dell'attore nel corso dell'esecuzione dei lavori di montaggio dell'impianto elevatore, oltre quelli da ritardo ed immateriali dovuti alla mancata installazione dell'ascensore; 4) Condannare l'appaltatrice al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, al pagamento della somma necessaria per lo smontaggio dell'impianto e lo smaltimento del materiale;
5) In subordine, condannare quest'ultima all'eliminazione dei vizi di esecuzione e dei difetti di funzionamento dell'opera appaltata, quantificandone, altresì, l'ammontare e riducendo, nella stessa misura, il prezzo dell'appalto; 6) Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento delle spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, Iva
e Cpa, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto: che in virtù di contratto di appalto d'opera, CP_ sottoscritto il 1° marzo 2018, ha commissionato alla l'installazione di un CP_1 impianto di ascensore, da eseguirsi nel fabbricato residenziale in Sant'Arpino (Ce) alla via
Gianni Rodari n. 35, per il corrispettivo concordato di € 19.000,00, oltre Iva, così per complessivi euro 23.180,00; che l'impianto elevatore doveva essere consegnato entro il termine di gg. 90, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e del versamento dell'acconto di euro 4.500,00; che, in particolare, era stata concordata la data di consegna per il 15 maggio
2018; che i lavori di montaggio dell'impianto ebbero inizio alcuni giorni dopo la sottoscrizione del contratto, senza la preventiva verifica dei requisiti strutturali dell'edificio, e sospesi ripetutamente dall'impresa appaltatrice per l'errata posa in opera dei materiali di assemblaggio che portarono ad una errata esecuzione dei lavori;
che ne è conseguito il mancato funzionamento dell'impianto, risultato inidoneo;
che sono stati commessi errori progettuali e di esecuzione, risultando, inoltre, mancante la documentazione necessaria al collaudo;
che l'impianto non è stato collaudato;
che, nonostante i solleciti per l'ultimazione dei lavori e l'eliminazione dei vizi, l'appaltatore ha abbandonato il cantiere, lasciando l'opera incompiuta, né consegnata, né collaudata.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la quale ha CP_1 CP_2 contestato gli assunti di controparte, deducendo nel merito l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo: che parte opponente ha riconosciuto il debito, dichiarando di aver versato la somma
Pag. 2 di 9 di € 4.500,00, non producendo tuttavia alcuna prova di pagamento;
che l'opponente ha ottenuto la consegna dell'ascensore, montato e integro, senza versare alcunché, ed è dunque inadempiente all'obbligo contrattuale di pagamento del corrispettivo;
che le problematiche relative al vano ascensore realizzato da società incaricata da non sono da Parte_1 addebitate alla che era tenuta a consegnare l'ascensore montato e non CP_1 CP_2 anche ad allocarlo nel vano realizzato dal Sig. ; che, per espressa previsione Pt_1 contrattuale, l'esecuzione di tutte le opere murarie necessarie per l'installazione dell'impianto elevatore erano a carico dell'opponente.
Pertanto, parte opposta ha così concluso nel merito: “- rigettare le domande di parte opponente, assolutamente infondate in fatto ed in diritto e confermare, pertanto, integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza del credito maturato e vantato dalla ricorrente nei confronti di , cosi come portato Parte_1 nell'offerta del 01.03.2018 e nella fattura n. 97 del 08.07.2020 (cfr. sub doc.tti nn. 3 e 4 fascicolo monitorio) e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore di
[...] di Euro 23.180,00 (Ventitremilacentottanta/00) Iva compresa, scaturente dalle CP_3 citate offerta e fattura, oltre interessi, decorrenti dalla data di scadenza della fattura fino al saldo, ovvero delle diverse maggiori o minori somme accertate in corso di causa e/o ritenute eque e/o di giustizia, oltre interessi;
- condannare al pagamento delle spese e Parte_1 dei compensi professionali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. La causa è stata quindi istruita mediante l'interrogatorio formale del Sig. Pt_1
la prova testimoniale ritenuta ammissibile e rilevante nonché mediante l'espletamento
[...] di una Ctu.
Sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 21.07.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
2.1. Giova ricordare, in diritto, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (cfr. Cass.
Civ. n. 17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria,
Pag. 3 di 9 con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
2.2. Venendo al merito, deve osservarsi che può dirsi pacifica tra le parti la stipulazione di un contratto datato 1.3.2028 avente ad oggetto la “fornitura e posa in opera” (cfr. pag. 1 del contratto costituente il documento n. 5 della produzione di parte opponente) di un impianto di ascensore presso l'immobile dell'opponente.
Tuttavia, va evidenziato che ciascuna delle parti in causa ha allegato l'altrui inadempimento, deducendo a sostegno opposte argomentazioni.
Da un lato, l'apponente ha dedotto che l'opposta ha installato un impianto di ascensore non idoneo, affetto da vizi di funzionamento, senza portare a termine le opere e senza procedere al collaudo delle stesse.
D'altro lato, l'opposta ha dedotto l'inadempimento della controparte, che non ha versato il corrispettivo previsto dal contratto alle scadenze pattuite.
Sul punto, appare utile richiamare il pacifico orientamento di legittimità secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora
Pag. 4 di 9 una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Inoltre, nell'ipotesi di contrapposte denunce di inadempimento, ciascuna parte per paralizzare la domanda dell'altra deve dimostrare il proprio adempimento, fermo restando che nel caso in cui nessuna abbia assolto tale onere il giudice è chiamato a valutare i rispettivi inadempimenti comparativamente, per poi stabilire quale condotta sia stata causa efficiente della crisi del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 13627 del 30/05/2017: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti
e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.»; ma anche Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019; Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 3455 del 12/02/2020).
Sulla base di tali premesse ermeneutiche e venendo al caso di specie, va detto che nessuna delle parti in causa ha assolto il proprio onere probatorio a fronte dell'allegato inadempimento ad opera della controparte.
A ben vedere, parte opponente non ha provato di aver versato all'opposta il corrispettivo pattuito alle scadenze contrattuali previste (30 % alla firma dell'ordine, 60 % ad avviso materiali pronti per la consegna, 10 % ad ultimazione montaggio e collaudo e consegna manuali d'uso e manutenzione).
Del pari, parte opposta non ha provato di aver eseguito la prestazione a regola d'arte, né di aver portato a compimento l'opera.
Sul punto, appare necessario chiarire che non possono esservi dubbi sull'oggetto della prestazione alla quale la si è obbligata con la stipulazione del contratto del Controparte_3
1.3.2018: risulta invero formula non equivocabile quella usata dalle parti, secondo cui l'oggetto del contratto fosse la “fornitura e posa in opera” dell'impianto di ascensore (cfr. pag. 1 del contratto costituente il documento n. 5 della produzione di parte opponente). Per posa in opera di un impianto di ascensore può intendersi soltanto il montaggio dello stesso nel vano adibito allo scopo, con la precisazione che un impianto di ascensore deve intendersi costituito da tutti i componenti fisici, meccanici, elettrici ed elettronici che ne consentono l'uso.
Né la lettura del contratto presente in atti autorizza a sostenere che le parti abbiano inteso rimettere ad altra impresa specializzata l'allocazione dell'impianto nel vano ascensore,
Pag. 5 di 9 limitando la prestazione della soltanto alla fornitura e al montaggio Controparte_3 dell'impianto (non è chiaro come si possa montare un impianto di ascensore al di fuori del vano ascensore).
Ciò posto, in ordine al profilo dell'inadempimento dell'opposta, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il Ctu Ing. stante il rigore dell'analisi Persona_1 svolta, alla quale non devono essere mossi rilievi.
Il Ctu ha dato analiticamente conto dei vizi e delle difformità riscontrate nell'esecuzione dell'appalto (cfr. in particolare pag. 14 e seguenti nonché pag. 28 e seguenti della relazione di consulenza, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte). Segnatamente, benché non sia stato possibile procedere a verifiche funzionali dell'impianto, in quanto sarebbe stata necessaria la riprogrammazione del processore CPU, il consulente ha rilevato la completa difformità dell'impianto rispetto a quello oggetto di contratto, atteso che le parti avevano concordato la fornitura e posa in opera di un ascensore a funi MRL con i seguenti dati tecnici:
PORTATA 480 KG NUMERO PERSONE 6 VELOCITA' 1 m/s DIMENSIONI CABINA 900X
1300 MM, mentre dalla verifiche effettuate è risultato un impianto di PORTATA 400 KG -
NUMERO PERSONE 5-VELOCITA' 0,6 m/s-DIMENSIONI CABINA 850X 1200 MM.
È stata inoltre rilevata la presenza di ammaccature sulle porte di accesso all'ascensore ed è stato constatato il disallineamento del rivestimento della parte interna della cabina in lamiera.
Risulta anche mancante la programmazione del processore di gestione della macchina, non risulta effettuato il collaudo finale dell'impianto e risultano assenti la dichiarazione di conformità UE e la conseguente marcatura CE da apporre all'interno della cabina.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n.
3492).
Pag. 6 di 9 Le osservazioni mosse alla bozza di consulenza dal tecnico di parte opposta non attengono alle rilevate difformità, concentrandosi sulle caratteristiche del vano corsa dell'ascensore, la cui realizzazione non rientra tra le obbligazioni dell'opposta.
Tuttavia, la radicale difformità dell'impianto installato rispetto a quello oggetto di contratto assume carattere dirimente nella configurazione dell'inadempimento dell'opposta.
Si aggiunga che l'appaltatore non può andare esente da responsabilità semplicemente sostenendo di non aver curato la realizzazione del vano ascensore, atteso che «In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione,
l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.» (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1981 del 02/02/2016).
2.3. Avendo rilevato che nessuna delle parti in causa ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, occorre procedere ad una valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti diretta a stabilire quale condotta sia stata causa efficiente della crisi del rapporto.
Al riguardo, non può esservi dubbio che, nell'economia del contratto stipulato tra le parti, valutato lo specifico interesse perseguito dal committente, la totale difformità dell'impianto di ascensore fornito dall'opposta e la mancata esecuzione a regola d'arte della prestazione prevista dal contratto abbia assunto un peso determinante nell'alterazione del sinallagma, come indirettamente dimostrato dalla attuale inservibilità dell'impianto.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte, in ordine al rapporto tra la normativa codicistica in materia di appalto e la disciplina generale sulla risoluzione contrattuale, ha affermato che “in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453, primo comma, cod. civ., oppure può domandare la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di verificare lo stato dei lavori e di fissare all'appaltatore un termine
Pag. 7 di 9 per il completamento di essi, prevista dall'art. 1662 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
6931 del 22/03/2007).
Pertanto, del tutto legittimamente l'attore ha dapprima diffidato la convenuta all'ultimazione dei lavori e alla loro corretta esecuzione, avendo riscontrato delle criticità nell'esecuzione delle opere (cfr. le missive allegate all'atto di citazione, doc. 7, 8, 9), per poi agire nel presente giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno subito.
Deve inoltre ritenersi provato che la denuncia dei vizi sia stata tempestiva, siccome avvenuta in corso di completamento dei lavori e pertanto in assenza e ben prima di una formale consegna delle opere.
Del tutto inefficace deve ritenersi il disconoscimento che della documentazione in questione ha effettuato parte opposta con il proprio atto di costituzione, atteso che se, da un lato, trattasi di documenti recanti la sottoscrizione altrui, come tale non disconoscibile, dall'altro, «La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.» (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018). Non può invero dubitarsi, sotto altro profilo, che con la raccomandata del 26.4.2019 (costituente il documento n. 13 della produzione di parte opponente, non disconosciuto dall'opposta), nel dare puntuale risposta alle rimostranze dell'opponente, costituisca prova della tempestiva denuncia dei vizi.
Ne consegue la fondatezza della domanda avanzata in via principale dall'opponente, di risoluzione del contratto stipulato dalle parti.
Del pari fondata risulta la domanda avanzata in via principale dall'opponente, di risarcimento del danno in forma specifica mediante il ripristino dello stato dei luoghi, previo smontaggio e smaltimento dell'impianto di ascensore, atteso che la presenza di un impianto di ascensore inservibile presso l'immobile dell'opponente costituisce certamente un danno causalmente ricollegabile all'inadempimento dell'opposta.
Non risulta invece provato che l'opponente abbia versato all'opposta la somma di € 4.500,00 indicata in atti, né risultano adeguatamente provati danni ulteriori da risarcire per equivalente.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Pag. 8 di 9 Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, nel rapporto tra le parti, vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2786/2020 (R.G.
6983/2020) emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- rigetta la domanda avanzata da parte opposta;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente, dispone la risoluzione del contratto stipulato dalle parti in data 1.3.2018;
- condanna la al ripristino dello stato dei luoghi mediante lo CP_1 CP_2 smontaggio e lo smaltimento dell'impianto di ascensore oggetto di causa;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per equivalente avanzata da parte opponente;
- condanna la al pagamento, nei confronti di delle Controparte_3 Parte_1 spese del giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 145,50 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo Gaudino dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico della le spese di Ctu. CP_1 CP_2
Così deciso in Aversa, 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Di
Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10590 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “Altri contratti d'opera”
TRA
elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Vittorio Emanuele Parte_1
n. 51, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Gaudino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opponente-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 CP_2 domiciliata in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Guerriero, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opposto-
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2786/2020 (R.G. 6983/2020) emesso dal Tribunale di Napoli Nord, notificato il 24 settembre 2020, con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 23.180,00 oltre interessi moratori nonché CP_1 CP_2 spese della procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2786/2020 (r.g. 6983/2020), emesso il 6 agosto 2020 dal Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Lucia Esposito, pubblicato il 7 agosto 2020 e notificato il 24 settembre 2020,
Pag. 1 di 9 rigettando la domanda formulata dalla Società opposta;
2) Dichiarare risolto, per grave e colpevole inadempimento dell'appaltatrice, il rapporto contrattuale tra le parti, costituitosi con
l'accettazione, da parte di della proposta formulata dalla Parte_1 Controparte_3 il 1° marzo 2018; 3) Condannare, conseguentemente, la convenuta alla restituzione, in favore, dell'attore, della somma di euro 4.500,00, da questi versata in acconto per l'inizio lavori, nonché al risarcimento dei danni materiali prodotti all'immobile dell'attore nel corso dell'esecuzione dei lavori di montaggio dell'impianto elevatore, oltre quelli da ritardo ed immateriali dovuti alla mancata installazione dell'ascensore; 4) Condannare l'appaltatrice al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, al pagamento della somma necessaria per lo smontaggio dell'impianto e lo smaltimento del materiale;
5) In subordine, condannare quest'ultima all'eliminazione dei vizi di esecuzione e dei difetti di funzionamento dell'opera appaltata, quantificandone, altresì, l'ammontare e riducendo, nella stessa misura, il prezzo dell'appalto; 6) Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento delle spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, Iva
e Cpa, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto: che in virtù di contratto di appalto d'opera, CP_ sottoscritto il 1° marzo 2018, ha commissionato alla l'installazione di un CP_1 impianto di ascensore, da eseguirsi nel fabbricato residenziale in Sant'Arpino (Ce) alla via
Gianni Rodari n. 35, per il corrispettivo concordato di € 19.000,00, oltre Iva, così per complessivi euro 23.180,00; che l'impianto elevatore doveva essere consegnato entro il termine di gg. 90, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e del versamento dell'acconto di euro 4.500,00; che, in particolare, era stata concordata la data di consegna per il 15 maggio
2018; che i lavori di montaggio dell'impianto ebbero inizio alcuni giorni dopo la sottoscrizione del contratto, senza la preventiva verifica dei requisiti strutturali dell'edificio, e sospesi ripetutamente dall'impresa appaltatrice per l'errata posa in opera dei materiali di assemblaggio che portarono ad una errata esecuzione dei lavori;
che ne è conseguito il mancato funzionamento dell'impianto, risultato inidoneo;
che sono stati commessi errori progettuali e di esecuzione, risultando, inoltre, mancante la documentazione necessaria al collaudo;
che l'impianto non è stato collaudato;
che, nonostante i solleciti per l'ultimazione dei lavori e l'eliminazione dei vizi, l'appaltatore ha abbandonato il cantiere, lasciando l'opera incompiuta, né consegnata, né collaudata.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la quale ha CP_1 CP_2 contestato gli assunti di controparte, deducendo nel merito l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo: che parte opponente ha riconosciuto il debito, dichiarando di aver versato la somma
Pag. 2 di 9 di € 4.500,00, non producendo tuttavia alcuna prova di pagamento;
che l'opponente ha ottenuto la consegna dell'ascensore, montato e integro, senza versare alcunché, ed è dunque inadempiente all'obbligo contrattuale di pagamento del corrispettivo;
che le problematiche relative al vano ascensore realizzato da società incaricata da non sono da Parte_1 addebitate alla che era tenuta a consegnare l'ascensore montato e non CP_1 CP_2 anche ad allocarlo nel vano realizzato dal Sig. ; che, per espressa previsione Pt_1 contrattuale, l'esecuzione di tutte le opere murarie necessarie per l'installazione dell'impianto elevatore erano a carico dell'opponente.
Pertanto, parte opposta ha così concluso nel merito: “- rigettare le domande di parte opponente, assolutamente infondate in fatto ed in diritto e confermare, pertanto, integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza del credito maturato e vantato dalla ricorrente nei confronti di , cosi come portato Parte_1 nell'offerta del 01.03.2018 e nella fattura n. 97 del 08.07.2020 (cfr. sub doc.tti nn. 3 e 4 fascicolo monitorio) e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore di
[...] di Euro 23.180,00 (Ventitremilacentottanta/00) Iva compresa, scaturente dalle CP_3 citate offerta e fattura, oltre interessi, decorrenti dalla data di scadenza della fattura fino al saldo, ovvero delle diverse maggiori o minori somme accertate in corso di causa e/o ritenute eque e/o di giustizia, oltre interessi;
- condannare al pagamento delle spese e Parte_1 dei compensi professionali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. La causa è stata quindi istruita mediante l'interrogatorio formale del Sig. Pt_1
la prova testimoniale ritenuta ammissibile e rilevante nonché mediante l'espletamento
[...] di una Ctu.
Sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 21.07.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
2.1. Giova ricordare, in diritto, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (cfr. Cass.
Civ. n. 17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria,
Pag. 3 di 9 con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
2.2. Venendo al merito, deve osservarsi che può dirsi pacifica tra le parti la stipulazione di un contratto datato 1.3.2028 avente ad oggetto la “fornitura e posa in opera” (cfr. pag. 1 del contratto costituente il documento n. 5 della produzione di parte opponente) di un impianto di ascensore presso l'immobile dell'opponente.
Tuttavia, va evidenziato che ciascuna delle parti in causa ha allegato l'altrui inadempimento, deducendo a sostegno opposte argomentazioni.
Da un lato, l'apponente ha dedotto che l'opposta ha installato un impianto di ascensore non idoneo, affetto da vizi di funzionamento, senza portare a termine le opere e senza procedere al collaudo delle stesse.
D'altro lato, l'opposta ha dedotto l'inadempimento della controparte, che non ha versato il corrispettivo previsto dal contratto alle scadenze pattuite.
Sul punto, appare utile richiamare il pacifico orientamento di legittimità secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora
Pag. 4 di 9 una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Inoltre, nell'ipotesi di contrapposte denunce di inadempimento, ciascuna parte per paralizzare la domanda dell'altra deve dimostrare il proprio adempimento, fermo restando che nel caso in cui nessuna abbia assolto tale onere il giudice è chiamato a valutare i rispettivi inadempimenti comparativamente, per poi stabilire quale condotta sia stata causa efficiente della crisi del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 13627 del 30/05/2017: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti
e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.»; ma anche Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019; Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 3455 del 12/02/2020).
Sulla base di tali premesse ermeneutiche e venendo al caso di specie, va detto che nessuna delle parti in causa ha assolto il proprio onere probatorio a fronte dell'allegato inadempimento ad opera della controparte.
A ben vedere, parte opponente non ha provato di aver versato all'opposta il corrispettivo pattuito alle scadenze contrattuali previste (30 % alla firma dell'ordine, 60 % ad avviso materiali pronti per la consegna, 10 % ad ultimazione montaggio e collaudo e consegna manuali d'uso e manutenzione).
Del pari, parte opposta non ha provato di aver eseguito la prestazione a regola d'arte, né di aver portato a compimento l'opera.
Sul punto, appare necessario chiarire che non possono esservi dubbi sull'oggetto della prestazione alla quale la si è obbligata con la stipulazione del contratto del Controparte_3
1.3.2018: risulta invero formula non equivocabile quella usata dalle parti, secondo cui l'oggetto del contratto fosse la “fornitura e posa in opera” dell'impianto di ascensore (cfr. pag. 1 del contratto costituente il documento n. 5 della produzione di parte opponente). Per posa in opera di un impianto di ascensore può intendersi soltanto il montaggio dello stesso nel vano adibito allo scopo, con la precisazione che un impianto di ascensore deve intendersi costituito da tutti i componenti fisici, meccanici, elettrici ed elettronici che ne consentono l'uso.
Né la lettura del contratto presente in atti autorizza a sostenere che le parti abbiano inteso rimettere ad altra impresa specializzata l'allocazione dell'impianto nel vano ascensore,
Pag. 5 di 9 limitando la prestazione della soltanto alla fornitura e al montaggio Controparte_3 dell'impianto (non è chiaro come si possa montare un impianto di ascensore al di fuori del vano ascensore).
Ciò posto, in ordine al profilo dell'inadempimento dell'opposta, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il Ctu Ing. stante il rigore dell'analisi Persona_1 svolta, alla quale non devono essere mossi rilievi.
Il Ctu ha dato analiticamente conto dei vizi e delle difformità riscontrate nell'esecuzione dell'appalto (cfr. in particolare pag. 14 e seguenti nonché pag. 28 e seguenti della relazione di consulenza, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte). Segnatamente, benché non sia stato possibile procedere a verifiche funzionali dell'impianto, in quanto sarebbe stata necessaria la riprogrammazione del processore CPU, il consulente ha rilevato la completa difformità dell'impianto rispetto a quello oggetto di contratto, atteso che le parti avevano concordato la fornitura e posa in opera di un ascensore a funi MRL con i seguenti dati tecnici:
PORTATA 480 KG NUMERO PERSONE 6 VELOCITA' 1 m/s DIMENSIONI CABINA 900X
1300 MM, mentre dalla verifiche effettuate è risultato un impianto di PORTATA 400 KG -
NUMERO PERSONE 5-VELOCITA' 0,6 m/s-DIMENSIONI CABINA 850X 1200 MM.
È stata inoltre rilevata la presenza di ammaccature sulle porte di accesso all'ascensore ed è stato constatato il disallineamento del rivestimento della parte interna della cabina in lamiera.
Risulta anche mancante la programmazione del processore di gestione della macchina, non risulta effettuato il collaudo finale dell'impianto e risultano assenti la dichiarazione di conformità UE e la conseguente marcatura CE da apporre all'interno della cabina.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n.
3492).
Pag. 6 di 9 Le osservazioni mosse alla bozza di consulenza dal tecnico di parte opposta non attengono alle rilevate difformità, concentrandosi sulle caratteristiche del vano corsa dell'ascensore, la cui realizzazione non rientra tra le obbligazioni dell'opposta.
Tuttavia, la radicale difformità dell'impianto installato rispetto a quello oggetto di contratto assume carattere dirimente nella configurazione dell'inadempimento dell'opposta.
Si aggiunga che l'appaltatore non può andare esente da responsabilità semplicemente sostenendo di non aver curato la realizzazione del vano ascensore, atteso che «In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione,
l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.» (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1981 del 02/02/2016).
2.3. Avendo rilevato che nessuna delle parti in causa ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, occorre procedere ad una valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti diretta a stabilire quale condotta sia stata causa efficiente della crisi del rapporto.
Al riguardo, non può esservi dubbio che, nell'economia del contratto stipulato tra le parti, valutato lo specifico interesse perseguito dal committente, la totale difformità dell'impianto di ascensore fornito dall'opposta e la mancata esecuzione a regola d'arte della prestazione prevista dal contratto abbia assunto un peso determinante nell'alterazione del sinallagma, come indirettamente dimostrato dalla attuale inservibilità dell'impianto.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte, in ordine al rapporto tra la normativa codicistica in materia di appalto e la disciplina generale sulla risoluzione contrattuale, ha affermato che “in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453, primo comma, cod. civ., oppure può domandare la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di verificare lo stato dei lavori e di fissare all'appaltatore un termine
Pag. 7 di 9 per il completamento di essi, prevista dall'art. 1662 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
6931 del 22/03/2007).
Pertanto, del tutto legittimamente l'attore ha dapprima diffidato la convenuta all'ultimazione dei lavori e alla loro corretta esecuzione, avendo riscontrato delle criticità nell'esecuzione delle opere (cfr. le missive allegate all'atto di citazione, doc. 7, 8, 9), per poi agire nel presente giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno subito.
Deve inoltre ritenersi provato che la denuncia dei vizi sia stata tempestiva, siccome avvenuta in corso di completamento dei lavori e pertanto in assenza e ben prima di una formale consegna delle opere.
Del tutto inefficace deve ritenersi il disconoscimento che della documentazione in questione ha effettuato parte opposta con il proprio atto di costituzione, atteso che se, da un lato, trattasi di documenti recanti la sottoscrizione altrui, come tale non disconoscibile, dall'altro, «La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.» (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018). Non può invero dubitarsi, sotto altro profilo, che con la raccomandata del 26.4.2019 (costituente il documento n. 13 della produzione di parte opponente, non disconosciuto dall'opposta), nel dare puntuale risposta alle rimostranze dell'opponente, costituisca prova della tempestiva denuncia dei vizi.
Ne consegue la fondatezza della domanda avanzata in via principale dall'opponente, di risoluzione del contratto stipulato dalle parti.
Del pari fondata risulta la domanda avanzata in via principale dall'opponente, di risarcimento del danno in forma specifica mediante il ripristino dello stato dei luoghi, previo smontaggio e smaltimento dell'impianto di ascensore, atteso che la presenza di un impianto di ascensore inservibile presso l'immobile dell'opponente costituisce certamente un danno causalmente ricollegabile all'inadempimento dell'opposta.
Non risulta invece provato che l'opponente abbia versato all'opposta la somma di € 4.500,00 indicata in atti, né risultano adeguatamente provati danni ulteriori da risarcire per equivalente.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Pag. 8 di 9 Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, nel rapporto tra le parti, vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2786/2020 (R.G.
6983/2020) emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- rigetta la domanda avanzata da parte opposta;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente, dispone la risoluzione del contratto stipulato dalle parti in data 1.3.2018;
- condanna la al ripristino dello stato dei luoghi mediante lo CP_1 CP_2 smontaggio e lo smaltimento dell'impianto di ascensore oggetto di causa;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per equivalente avanzata da parte opponente;
- condanna la al pagamento, nei confronti di delle Controparte_3 Parte_1 spese del giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 145,50 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo Gaudino dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico della le spese di Ctu. CP_1 CP_2
Così deciso in Aversa, 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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