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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11522 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.18199 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: appello, e vertente
T R A
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli
alla via Emilio Scaglione n. 342, presso lo studio dell'avv. Carmela Bocchetti (C.F. ) che C.F._1
la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
- APPELLANTE -
E 2
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Kerbaker n.
81 presso lo studio dell'avv. Annabella D'Anna (C.F.
) che la rappresentata e difende per C.F._2
procura in calce all'atto di costituzione
- APPELLATA -
E
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
UC AP (C.F. giusta procura C.F._3
allegata in atti, elettivamente domiciliato in Napoli,
presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo
San AC
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
odierna appellante, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al giudice di pace di Napoli, l'
[...]
e il proponendo Controparte_1 Controparte_2 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 122 2023
00043125/15/000 notificata in data 27.04.2023 dell'importo complessivo di € 3.552,68 ed emessa per presunte infrazioni al codice della strada elevate dal
Eccependo l'irregolarità della Controparte_2 procedura di riscossione, attesa la mancata notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella, ha 3
sostenuto l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 209
C.d.S. e, di conseguenza, la nullità del ruolo per mancanza del titolo legittimante l'iscrizione nonché
l'illegittimità della somma richiesta per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora. Su tali premesse ha richiesto l'annullamento della cartella impugnata, del ruolo ivi incorporato e del sotteso verbale, vinte le spese di lite. Si costituivano l'agente della riscossione e l'ente impositore istando per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della domanda spiegata e dando prova della regolare notifica dei verbali sottesi alla cartella impugnata.
Con sentenza n. 15480/2023 il giudice di pace di Napoli, così statuiva: “dichiara la propria incompetenza per materia, limitatamente all'opposizione agli atti esecutivi, essendo competente il Tribunale di Verona innanzi al quale rimette le parti per la riassunzione entro i termini di legge;
rigetta l'opposizione ex art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011; compensa tra la ricorrente società ed il le spese di Controparte_2 lite;
condanna la società alla rifusione Parte_1 delle spese e competenze di giudizio.”
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Pt_1 chiedendo che la sentenza, errata ed ingiusta,
[...] venisse riformata sulla base delle seguenti ragioni.
Preliminarmente, per non aver il giudice di prime cure considerato il puntuale e tempestivo disconoscimento operato dall'istante delle copie dei verbali e per aver ritenuto valide le relative notifiche nonché per aver erroneamente rilevato la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto condannare le appellate al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Si sono regolarmente costituiti 4
l' e il Controparte_1 Controparte_2 resistendo al gravame.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 16.10.2025.
L'appello è risultato infondato e va pertanto rigettato per le ragioni che seguono.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione va osservato che sull'esatta qualificazione dell'opposizione a cartella in ipotesi analoghe a quella in disamina, sono intervenute in funzione chiarificatrice le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
22080 del 2017. Il supremo consesso ha formulato il seguente principio di diritto: “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
E d'altra parte, riguardo alla cartella esattoriale o all'avviso di mora, a più riprese e in maniera unanime, la Suprema Corte di Cassazione ha indicato quali siano i rimedi esperibili: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva 5
iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent. n. 2217/2007;
Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent. n.
4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Nel caso di specie, la delineata funzione “recuperatoria” dell'opposizione spiegata determina dunque l'operatività della disciplina di cui all'art. 7 D.lgs. n. 150/2011 e, dunque, il radicamento della competenza in virtù della medesima disposizione e della garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
La norma dispone: “Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono 6
regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo (co.
1). L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (co. 2).”
Nel merito, in ordine al disconoscimento operato in primo grado da delle relate perché prodotte in Parte_1 fotocopia, va precisato che il disconoscimento delle copie così come operato dalla parte si palesa irrilevante, in quanto non consente di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità delle copie, né di individuare gli specifici documenti ai quali si vuol fare riferimento.
Invero, in base ai principi espressi dalla Suprema Corte, recenti confermati da Cass. 11 ottobre 2017 n. 23902, va detto che:
- a) in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 - 01; conf.:
Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013, Rv. 626517 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 -
01, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione "va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, 7
sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale"; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016,
Rv. 639509 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del
21/06/2016, Rv. 640278 - 01, quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione);
- b) "il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa" (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9439 del 21/04/2010, Rv. 612545 - 01; conf.:
Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004, Rv. 573642 -
01; Sez. 1, Sentenza n. 2419 del 03/02/2006, Rv. 588190 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011, Rv. 620331
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015, Rv.
636377 - 01, la quale espressamente afferma che il giudice "non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la 8
rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.").
Alla luce dei principi esposti deve certamente escludersi, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte, l'efficacia della contestazione formulata dall'appellante. Pertanto, vanno ritenute provate le notifiche dei verbali sottesi alla cartella di pagamento impugnata. Tra l'altro avverso tali notifiche, aventi fede privilegiata, non risulta proposta querela di falso.
In definitiva e in ragione di quanto precede, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento in favore Parte_1 dell' e del Controparte_1 CP_2 delle spese del presente grado di giudizio,
[...] liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi in favore di ciascuna parte appellata, oltre IVA e CPA se dovute e come per legge.
Napoli, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.18199 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: appello, e vertente
T R A
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli
alla via Emilio Scaglione n. 342, presso lo studio dell'avv. Carmela Bocchetti (C.F. ) che C.F._1
la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
- APPELLANTE -
E 2
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Kerbaker n.
81 presso lo studio dell'avv. Annabella D'Anna (C.F.
) che la rappresentata e difende per C.F._2
procura in calce all'atto di costituzione
- APPELLATA -
E
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
UC AP (C.F. giusta procura C.F._3
allegata in atti, elettivamente domiciliato in Napoli,
presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo
San AC
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
odierna appellante, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al giudice di pace di Napoli, l'
[...]
e il proponendo Controparte_1 Controparte_2 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 122 2023
00043125/15/000 notificata in data 27.04.2023 dell'importo complessivo di € 3.552,68 ed emessa per presunte infrazioni al codice della strada elevate dal
Eccependo l'irregolarità della Controparte_2 procedura di riscossione, attesa la mancata notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella, ha 3
sostenuto l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 209
C.d.S. e, di conseguenza, la nullità del ruolo per mancanza del titolo legittimante l'iscrizione nonché
l'illegittimità della somma richiesta per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora. Su tali premesse ha richiesto l'annullamento della cartella impugnata, del ruolo ivi incorporato e del sotteso verbale, vinte le spese di lite. Si costituivano l'agente della riscossione e l'ente impositore istando per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della domanda spiegata e dando prova della regolare notifica dei verbali sottesi alla cartella impugnata.
Con sentenza n. 15480/2023 il giudice di pace di Napoli, così statuiva: “dichiara la propria incompetenza per materia, limitatamente all'opposizione agli atti esecutivi, essendo competente il Tribunale di Verona innanzi al quale rimette le parti per la riassunzione entro i termini di legge;
rigetta l'opposizione ex art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011; compensa tra la ricorrente società ed il le spese di Controparte_2 lite;
condanna la società alla rifusione Parte_1 delle spese e competenze di giudizio.”
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Pt_1 chiedendo che la sentenza, errata ed ingiusta,
[...] venisse riformata sulla base delle seguenti ragioni.
Preliminarmente, per non aver il giudice di prime cure considerato il puntuale e tempestivo disconoscimento operato dall'istante delle copie dei verbali e per aver ritenuto valide le relative notifiche nonché per aver erroneamente rilevato la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto condannare le appellate al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Si sono regolarmente costituiti 4
l' e il Controparte_1 Controparte_2 resistendo al gravame.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 16.10.2025.
L'appello è risultato infondato e va pertanto rigettato per le ragioni che seguono.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione va osservato che sull'esatta qualificazione dell'opposizione a cartella in ipotesi analoghe a quella in disamina, sono intervenute in funzione chiarificatrice le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
22080 del 2017. Il supremo consesso ha formulato il seguente principio di diritto: “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
E d'altra parte, riguardo alla cartella esattoriale o all'avviso di mora, a più riprese e in maniera unanime, la Suprema Corte di Cassazione ha indicato quali siano i rimedi esperibili: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva 5
iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent. n. 2217/2007;
Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent. n.
4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Nel caso di specie, la delineata funzione “recuperatoria” dell'opposizione spiegata determina dunque l'operatività della disciplina di cui all'art. 7 D.lgs. n. 150/2011 e, dunque, il radicamento della competenza in virtù della medesima disposizione e della garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
La norma dispone: “Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono 6
regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo (co.
1). L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (co. 2).”
Nel merito, in ordine al disconoscimento operato in primo grado da delle relate perché prodotte in Parte_1 fotocopia, va precisato che il disconoscimento delle copie così come operato dalla parte si palesa irrilevante, in quanto non consente di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità delle copie, né di individuare gli specifici documenti ai quali si vuol fare riferimento.
Invero, in base ai principi espressi dalla Suprema Corte, recenti confermati da Cass. 11 ottobre 2017 n. 23902, va detto che:
- a) in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 - 01; conf.:
Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013, Rv. 626517 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 -
01, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione "va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, 7
sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale"; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016,
Rv. 639509 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del
21/06/2016, Rv. 640278 - 01, quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione);
- b) "il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa" (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9439 del 21/04/2010, Rv. 612545 - 01; conf.:
Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004, Rv. 573642 -
01; Sez. 1, Sentenza n. 2419 del 03/02/2006, Rv. 588190 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011, Rv. 620331
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015, Rv.
636377 - 01, la quale espressamente afferma che il giudice "non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la 8
rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.").
Alla luce dei principi esposti deve certamente escludersi, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte, l'efficacia della contestazione formulata dall'appellante. Pertanto, vanno ritenute provate le notifiche dei verbali sottesi alla cartella di pagamento impugnata. Tra l'altro avverso tali notifiche, aventi fede privilegiata, non risulta proposta querela di falso.
In definitiva e in ragione di quanto precede, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento in favore Parte_1 dell' e del Controparte_1 CP_2 delle spese del presente grado di giudizio,
[...] liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi in favore di ciascuna parte appellata, oltre IVA e CPA se dovute e come per legge.
Napoli, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso