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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 12087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12087 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.12128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello, e vertente
T R A
in liquidazione (P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del liquidatore p.t., con sede in Napoli alla Piazza Nicola
Amore n. 14 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
Nicola Amore n. 10, presso lo studio dell'avv. Francesco
Annunziata (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._1
in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
- APPELLANTE -
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2 2
- APPELLATO CONTUMACE -
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Monte di Dio n. 4
presso lo studio dell'avv. Walter Esposito (C.F.
) che la rappresentata e difende per procura in C.F._2
calce all'atto di comparsa
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.07.2022 Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi all'ufficio del
[...]
giudice di pace di Napoli l' e Controparte_2
il spiegando opposizione alla cartella di Controparte_1
pagamento n. 071 2021 0103918460000, notificata il 22.06.2022
per complessivi € 479,69 dovuta per il mancato pagamento del verbale n. 16140890597/2017. La società Parte_1
sosteneva la nullità della cartella e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'omessa notifica del verbale presupposto, concludendo per l'accertamento dell'insussistenza del diritto di riscuotere le somme incorporate nel ruolo e per l'annullamento della cartella impugnata. Si costituiva l Controparte_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in 3
relazione ai vizi riguardanti la procedura impositiva e la formazione del ruolo nonché l'infondatezza nel merito stante la validità della cartella e la tempestività della procedura di riscossione. Rimaneva contumace il Controparte_1
Con sentenza n. 18910/2023 il giudice di pace ha ritenuto fondata l'opposizione spiegata in funzione recuperatoria atteso l'omesso deposito del verbale sotteso alla cartella e l'insussistenza di prova della relativa notifica, con annullamento dell'iscrizione a ruolo ed integrale compensazione delle spese di lite. A corredo di tale ultima statuizione ha così motivato: “per la natura della controversia e per la
peculiarità della materia trattata, continuamente innovata
dalla pronunce giurisprudenza, si ravvisano le ragioni ex art.
92 comma 2 c.p.c., per compensare le spese tra le parti”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Pt_1
limitatamente al capo che ha disposto la compensazione
[...]
delle spese di lite.
Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 92 c.p.c. e dunque l'ingiustizia della decisione resa in spregio del generale principio della soccombenza previsto dall'art. 91
c.p.c., posto che al riconoscimento della totale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto conseguire la condanna dei soccombenti alle spese di lite onde garantire l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ha chiesto,
pertanto, la parziale riforma della sentenza impugnata quanto al capo relativo alle spese, con ogni conseguenza di legge e 4
con condanna degli appellati al pagamento di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. L' Controparte_2
ha resistito all'appello eccependone l'infondatezza in particolare per l'asserita sussistenza dell'ipotesi di soccombenza reciproca richiedendo, in subordine, l'esclusione della condanna alle spese stante la legittimità della fase di riscossione e la non imputabilità dei riscontrati vizi della fase impositiva.
Il sebbene regolarmente citato, non si è Controparte_1
costituito
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno
30.10.2025.
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto per le ragioni che seguono.
Venendo all'esame del merito, la critica mossa dall'appellante attiene alla statuizione resa in punto di spese di lite e,
segnatamente, alla disposta integrale compensazione in quanto l'iter motivazionale succintamente esplicitato dal giudice di prime cure, da un lato, non consentirebbe di risalire al ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento per la genericità delle argomentazioni addotte,
dall'altro, evidenzia una manifesta violazione di legge con riferimento ai principi presidianti la materia stante la totale soccombenza dei convenuti. 5
Ebbene, com'è noto, la regolamentazione delle spese di giudizio
è retta dal principio di soccombenza codificato all'art. 91
c.p.c. secondo cui il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
Suddetta regola generale soffre le eccezioni di cui al successivo art. 92 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 12.09.2014, n. 132, convertito nella legge
10.11.2014, n. 162, il cui secondo comma stabilisce che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
In tale ultima riformulazione l'art. 92 c.p.c. è stato dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale
con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre
“analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle tipiche.
Il riferimento operato dalla Corte, sebbene evochi la precedente formulazione della norma, che aveva sostituito i
“giusti motivi” con le “gravi ed eccezionali ragioni”, non snatura la ratio della riforma tesa a delimitare i casi che possono giustificare un'eccezione al principio generale della soccombenza anche in funzione deflattiva del contenzioso. La
pronuncia ha precisato difatti che, sebbene non iscrivibili in 6
un rigido catalogo di ipotesi nominate, le altre analoghe ragioni giustificative della compensazione delle spese sono pur sempre rimesse al prudente apprezzamento del giudice e devono essere corredate da motivazione esplicita ex art. 111, co. 6
Cost.
Così delineato il quadro normativo, va rilevato che la statuizione adottata dal giudice di prime cure in punto di spese risulta aver fatto malgoverno dei principii ricavabili dalle citate disposizioni, risultando sorretta da una motivazione apparente e stereotipata. Il giudice di pace ha fatto riferimento, in particolare, a circostanze generiche che si risolvono in affermazioni di principio ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e dunque inidonee a consentire il necessario controllo dell'iter argomentativo riferibile allo specifico caso di specie. Difatti, l'operato richiamo alla “natura della questione trattata” ovvero “alla
peculiarità della controversia” a giustificazione dell'integrale compensazione delle spese di lite, integra certamente una formula generica sintomatica di un deficit motivazionale. Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza resta l'aver dato causa al giudizio.
Nella fattispecie, la sentenza di primo grado ha accolto la domanda accertando l'insussistenza e la mancata notifica del titolo esecutivo sotteso alla cartella opposta – verbale di contravvenzione al codice della strada – per difetto di prova, 7
dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della relativa pretesa con annullamento della cartella impugnata.
Dunque, l'espressione adoperata a giustificazione della disposta interale compensazione si risolve in un'endiadi del tutto priva di univocità. Ciò vale senza dubbio per il mero richiamo alla “natura della controversia” (vd. Cass. civ.,
sent. n. 124372023) ma vale altresì per il successivo, in sostanza ripetitivo, rimando alla “peculiarità delle questioni
trattate”. Sul punto la Suprema Corte ha già da tempo affermato che le "gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi
esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la
compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche
circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi
ritenere sufficiente, per derogare il principio della
soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità” della
materia del contendere" (tra le tante, cfr. Cass., civ., Sez. 6
- 5, sent. n. 11217 del 31/05/2016). Ancora di recente la stessa è tornata sulla questione e ha ribadito che
“peculiarità” e “controvertibilità” della questione sottoposta a giudizio non costituiscono altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe alle fattispecie tipizzate dall'art. 92, co. 2° c.p.c.
(Cass. Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199). Non sussistono,
pertanto, nel caso di specie le ragioni che possono sorreggere,
a fronte del disposto totale accoglimento della domanda proposta in primo grado, una statuizione di compensazione delle spese di lite, in deroga al principio generale di soccombenza 8
di cui all'art. 91 c.p.c., risolvendosi la motivazione resa sul punto in una giustificazione apparente, tautologica e contraddittoria.
Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione con cui l' eccepisce il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, per escludere una propria condanna alle spese di lite pur in caso di accoglimento del gravame. Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario,
all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese
processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al
principio di causalità, che informa quello della soccombenza,
perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della
cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in
esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di
riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio
perché ha una generale legittimazione passiva nelle
controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di 9
cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure
con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent.
24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017).
L'appello va pertanto accolto e le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti e liquidate d'ufficio tenuto conto dello scaglione di valore della controversia e delle attività difensive svolte
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 18910/2023 condanna l' Controparte_3
e il al pagamento, in solido tra
[...] Controparte_1
loro, in favore di delle spese Parte_2
del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro
300,00 per compensi ed € 50,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute e come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
b) condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento in favore di in liquidazione delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 400,00 per compensi ed € 100,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute e come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 20 dicembre 2025 IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.12128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello, e vertente
T R A
in liquidazione (P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del liquidatore p.t., con sede in Napoli alla Piazza Nicola
Amore n. 14 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
Nicola Amore n. 10, presso lo studio dell'avv. Francesco
Annunziata (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._1
in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
- APPELLANTE -
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2 2
- APPELLATO CONTUMACE -
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Monte di Dio n. 4
presso lo studio dell'avv. Walter Esposito (C.F.
) che la rappresentata e difende per procura in C.F._2
calce all'atto di comparsa
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.07.2022 Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi all'ufficio del
[...]
giudice di pace di Napoli l' e Controparte_2
il spiegando opposizione alla cartella di Controparte_1
pagamento n. 071 2021 0103918460000, notificata il 22.06.2022
per complessivi € 479,69 dovuta per il mancato pagamento del verbale n. 16140890597/2017. La società Parte_1
sosteneva la nullità della cartella e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'omessa notifica del verbale presupposto, concludendo per l'accertamento dell'insussistenza del diritto di riscuotere le somme incorporate nel ruolo e per l'annullamento della cartella impugnata. Si costituiva l Controparte_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in 3
relazione ai vizi riguardanti la procedura impositiva e la formazione del ruolo nonché l'infondatezza nel merito stante la validità della cartella e la tempestività della procedura di riscossione. Rimaneva contumace il Controparte_1
Con sentenza n. 18910/2023 il giudice di pace ha ritenuto fondata l'opposizione spiegata in funzione recuperatoria atteso l'omesso deposito del verbale sotteso alla cartella e l'insussistenza di prova della relativa notifica, con annullamento dell'iscrizione a ruolo ed integrale compensazione delle spese di lite. A corredo di tale ultima statuizione ha così motivato: “per la natura della controversia e per la
peculiarità della materia trattata, continuamente innovata
dalla pronunce giurisprudenza, si ravvisano le ragioni ex art.
92 comma 2 c.p.c., per compensare le spese tra le parti”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Pt_1
limitatamente al capo che ha disposto la compensazione
[...]
delle spese di lite.
Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 92 c.p.c. e dunque l'ingiustizia della decisione resa in spregio del generale principio della soccombenza previsto dall'art. 91
c.p.c., posto che al riconoscimento della totale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto conseguire la condanna dei soccombenti alle spese di lite onde garantire l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ha chiesto,
pertanto, la parziale riforma della sentenza impugnata quanto al capo relativo alle spese, con ogni conseguenza di legge e 4
con condanna degli appellati al pagamento di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. L' Controparte_2
ha resistito all'appello eccependone l'infondatezza in particolare per l'asserita sussistenza dell'ipotesi di soccombenza reciproca richiedendo, in subordine, l'esclusione della condanna alle spese stante la legittimità della fase di riscossione e la non imputabilità dei riscontrati vizi della fase impositiva.
Il sebbene regolarmente citato, non si è Controparte_1
costituito
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno
30.10.2025.
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto per le ragioni che seguono.
Venendo all'esame del merito, la critica mossa dall'appellante attiene alla statuizione resa in punto di spese di lite e,
segnatamente, alla disposta integrale compensazione in quanto l'iter motivazionale succintamente esplicitato dal giudice di prime cure, da un lato, non consentirebbe di risalire al ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento per la genericità delle argomentazioni addotte,
dall'altro, evidenzia una manifesta violazione di legge con riferimento ai principi presidianti la materia stante la totale soccombenza dei convenuti. 5
Ebbene, com'è noto, la regolamentazione delle spese di giudizio
è retta dal principio di soccombenza codificato all'art. 91
c.p.c. secondo cui il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
Suddetta regola generale soffre le eccezioni di cui al successivo art. 92 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 12.09.2014, n. 132, convertito nella legge
10.11.2014, n. 162, il cui secondo comma stabilisce che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
In tale ultima riformulazione l'art. 92 c.p.c. è stato dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale
con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre
“analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle tipiche.
Il riferimento operato dalla Corte, sebbene evochi la precedente formulazione della norma, che aveva sostituito i
“giusti motivi” con le “gravi ed eccezionali ragioni”, non snatura la ratio della riforma tesa a delimitare i casi che possono giustificare un'eccezione al principio generale della soccombenza anche in funzione deflattiva del contenzioso. La
pronuncia ha precisato difatti che, sebbene non iscrivibili in 6
un rigido catalogo di ipotesi nominate, le altre analoghe ragioni giustificative della compensazione delle spese sono pur sempre rimesse al prudente apprezzamento del giudice e devono essere corredate da motivazione esplicita ex art. 111, co. 6
Cost.
Così delineato il quadro normativo, va rilevato che la statuizione adottata dal giudice di prime cure in punto di spese risulta aver fatto malgoverno dei principii ricavabili dalle citate disposizioni, risultando sorretta da una motivazione apparente e stereotipata. Il giudice di pace ha fatto riferimento, in particolare, a circostanze generiche che si risolvono in affermazioni di principio ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e dunque inidonee a consentire il necessario controllo dell'iter argomentativo riferibile allo specifico caso di specie. Difatti, l'operato richiamo alla “natura della questione trattata” ovvero “alla
peculiarità della controversia” a giustificazione dell'integrale compensazione delle spese di lite, integra certamente una formula generica sintomatica di un deficit motivazionale. Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza resta l'aver dato causa al giudizio.
Nella fattispecie, la sentenza di primo grado ha accolto la domanda accertando l'insussistenza e la mancata notifica del titolo esecutivo sotteso alla cartella opposta – verbale di contravvenzione al codice della strada – per difetto di prova, 7
dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della relativa pretesa con annullamento della cartella impugnata.
Dunque, l'espressione adoperata a giustificazione della disposta interale compensazione si risolve in un'endiadi del tutto priva di univocità. Ciò vale senza dubbio per il mero richiamo alla “natura della controversia” (vd. Cass. civ.,
sent. n. 124372023) ma vale altresì per il successivo, in sostanza ripetitivo, rimando alla “peculiarità delle questioni
trattate”. Sul punto la Suprema Corte ha già da tempo affermato che le "gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi
esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la
compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche
circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi
ritenere sufficiente, per derogare il principio della
soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità” della
materia del contendere" (tra le tante, cfr. Cass., civ., Sez. 6
- 5, sent. n. 11217 del 31/05/2016). Ancora di recente la stessa è tornata sulla questione e ha ribadito che
“peculiarità” e “controvertibilità” della questione sottoposta a giudizio non costituiscono altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe alle fattispecie tipizzate dall'art. 92, co. 2° c.p.c.
(Cass. Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199). Non sussistono,
pertanto, nel caso di specie le ragioni che possono sorreggere,
a fronte del disposto totale accoglimento della domanda proposta in primo grado, una statuizione di compensazione delle spese di lite, in deroga al principio generale di soccombenza 8
di cui all'art. 91 c.p.c., risolvendosi la motivazione resa sul punto in una giustificazione apparente, tautologica e contraddittoria.
Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione con cui l' eccepisce il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, per escludere una propria condanna alle spese di lite pur in caso di accoglimento del gravame. Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario,
all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese
processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al
principio di causalità, che informa quello della soccombenza,
perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della
cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in
esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di
riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio
perché ha una generale legittimazione passiva nelle
controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di 9
cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure
con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent.
24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017).
L'appello va pertanto accolto e le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti e liquidate d'ufficio tenuto conto dello scaglione di valore della controversia e delle attività difensive svolte
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 18910/2023 condanna l' Controparte_3
e il al pagamento, in solido tra
[...] Controparte_1
loro, in favore di delle spese Parte_2
del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro
300,00 per compensi ed € 50,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute e come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
b) condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento in favore di in liquidazione delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 400,00 per compensi ed € 100,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute e come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 20 dicembre 2025 IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso