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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/10/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. GE Lo PR RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 790/2024 R.G.A.C.
TRA
NATA A RAVANUSA IL 20/04/49 Parte_1
NATO A SCIACCA IL 12/10/76 Parte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Alfonso Neri
OPPONENTI
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE CP_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTT. CP_2
[...]
rapp. e dif. dall'Avv. Luigi Coluccino
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio la chiedeva emettersi CP_1
ingiunzione di pagamento, nei confronti di
[...]
e , per l'importo complessivo di Parte_1 Parte_2
euro 24.578,10 oltre interessi fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Il giudice adito, con decreto
1 ingiuntivo n. 18/2024 del 09/01/2024, accoglieva integralmente la domanda formulata. Avverso detto provvedimento hanno proposto rituale opposizione gli ingiunti, con atto di citazione del 25/03/2024, eccependo in primo luogo la mancata comunicazione della cessione del credito ingiunto deducendo nel merito in particolare che l'istituto di credito oggi opposto aveva nell'ambito della pattuizione che regolava i rapporti tra gli odierni contendenti intercorsi applicato interessi superiori al tasso usuraio. Ha resistito l'ingiungente, con comparsa di risposta del 09/07/2024, contestando il fondamento dell'avverso rimedio ed invocando la conferma del decreto opposto. Celebrata l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 20/10/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa
2 legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria.
La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del
3 dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi
(basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre).
E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio
4 di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà
«il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la
5 concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. A commento della prima censura espressa dagli opponenti giova ricordare che il contratto di cessione del credito è una pattuizione bilaterale che coinvolge il creditore cedente e il creditore cessionario nel cui ambito il debitore ceduto risulta assolutamente estraneo. Com'è noto infatti il credito può trasferirsi con il solo accordo tra creditore cedente e creditore cessionario a nulla rilevando la mancata conoscenza che ne abbia avuto il debitore ceduto per cui consistenza giuridica alcuna appare caratterizzare l'eccezione appena esaminata essendo stata la ragione creditoria oggetto dell'impugnata ingiunzione ceduta dalla Controparte_3
alla e successivamente alla Giova CP_4 CP_1
quindi osservare in conseguenza delle considerazioni di carattere generale appena espresse come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba solamente provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Nel merito gli opponenti a sostegno dell'azione oggi intrapresa hanno in particolare
6 eccepito di avere subito gli effetti pregiudizievoli scaturiti dal superamento del tasso soglia usuraio effettuato dalla convenuta opposta nel corso del rapporto contrattuale svoltosi inter partes. Tale doglianza non ha pregio e ciò avuto riguardo al tasso d'interesse convenzionalmente fissato dall'opposta al momento dell'instaurarsi del rapporto intercorso con l'opponente. Piace a tal riguardo ricordare come l'art. 1815 c.c., così come modificato dalla legge n. 108 del 1996, preveda che, nel contratto di mutuo,
«se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Si è discusso se sia rilevante anche la cd. usura sopravvenuta, cioè il superamento del tasso soglia che non dipende dalla pattuizione originaria di un tasso eccessivo, ma dipende dalla discesa della soglia legale. L'art. 1 c. I D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito nella legge 28 febbraio 2001 n. 24 (ritenuto costituzionale, cfr. Corte Costituzionale n. 29 del 2002), ha operato l'interpretazione autentica della norma, stabilendo il principio dell'usura originaria: «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». A seguito di tale interpretazione autentica, con riferimento al mutuo sicuramente non è più sanzionabile l'usura sopravvenuta, a nulla rilevando che
7 la discesa dei tassi determini un superamento successivo del TEG al momento della scadenza della rata del mutuo e la banca non ha alcun obbligo di adeguamento. Il problema si è posto in termini analoghi anche con riguardo ai rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito, nei casi in cui il tasso pattuito non è fisso e non varia secondo parametri determinati ex ante.
Infatti, le banche si avvalgono della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, tra cui anche il tasso di interesse convenzionale. Quindi, è evidente che nei rapporti bancari di conto corrente il superamento del tasso soglia va accertato non solo con riferimento al momento della pattuizione contrattuale, ma anche al momento dell'esercizio dello jus variandi nel corso del rapporto, trattandosi di modifica dell'accordo contrattuale, seppure non bilaterale;
quindi, in tal caso occorre valutare la conformità alla legge del tasso al momento dell'introduzione del nuovo saggio di interesse convenzionale. Dubbi interpretativi si pongono anche quando sussiste una variazione del tasso che risulta dagli estratti conto, ma non vi è prova della comunicazione di variazione. In tale evenienza, a condizione che vi sia specifica contestazione del cliente in ordine a tale
(mancata) comunicazione, in dottrina e giurisprudenza sono state prospettate due soluzioni: affermare che in difetto di comunicazione l'incremento del tasso
8 convenzionale non è dovuto così che continua ad applicarsi il tasso precedente indipendentemente dall'eventuale superamento del tasso soglia;
oppure, secondo altra impostazione, sostenere che il principio dell'usura originaria, come comporta l'irrilevanza dello sforamento dovuto al successivo decrescere del TEG in caso di invarianza del tasso praticato, così impone anche la necessità di valutare la conformità al tasso soglia al momento di ogni variazione del tasso applicato (sia essa conseguenza di accordo contrattuale o di esercizio dello jus variandi). In quanto più conforme ai principi espressi dal legislatore in sede di interpretazione autentica dell'art. 1815 c.c., è sicuramente preferibile la seconda tesi.
Pertanto non rilevando l'usura sopravvenuta consegue che non è illegittima l'applicazione degli interessi effettuati dalla banca nella riferita misura. L'importo monitoriamente azionato deve per l'effetto in toto confermarsi non avendo in costanza del rapporto intercorso con l'opponente l'odierna opposta applicato interessi usurai. Infatti è appena il caso di rilevare, che l'eventuale usurarietà sopravvenuta del tasso d'interesse originariamente pattuito e di quello successivamente rinegoziato è irrilevante. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma primo, D.L. n. 394/2000, conv. in L. 24/01, ritenuto costituzionalmente legittimo dal giudice delle leggi perché non contrastante col principio di ragionevolezza, “si
9 intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati pattuiti o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Costituisce inoltre dato lapalissiano che gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro, così come pretendono gli opponenti. La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi: 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per
10 differenza rispetto alla quota interessi;
3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale quota man mano crescente con il progredire del rimborso a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. Al rigetto dell'opposizione segue ex art. 653 c.p.c. declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo in avversione. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo) gli opponenti vanno condannati al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta opposta come da dispositivo. Infine considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio va mantenuta ferma la condanna degli ingiunti, poi opponenti, al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 18/2024 che dichiara esecutivo;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della convenuta opposta che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A.
C.P.A. e spese generali;
lascia a carico delle parti opponenti le spese del giudizio monitorio.
AGRIGENTO 21/10/2025
IL GIUDICE
GE Lo PR RI
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. GE Lo PR RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 790/2024 R.G.A.C.
TRA
NATA A RAVANUSA IL 20/04/49 Parte_1
NATO A SCIACCA IL 12/10/76 Parte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Alfonso Neri
OPPONENTI
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE CP_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTT. CP_2
[...]
rapp. e dif. dall'Avv. Luigi Coluccino
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio la chiedeva emettersi CP_1
ingiunzione di pagamento, nei confronti di
[...]
e , per l'importo complessivo di Parte_1 Parte_2
euro 24.578,10 oltre interessi fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Il giudice adito, con decreto
1 ingiuntivo n. 18/2024 del 09/01/2024, accoglieva integralmente la domanda formulata. Avverso detto provvedimento hanno proposto rituale opposizione gli ingiunti, con atto di citazione del 25/03/2024, eccependo in primo luogo la mancata comunicazione della cessione del credito ingiunto deducendo nel merito in particolare che l'istituto di credito oggi opposto aveva nell'ambito della pattuizione che regolava i rapporti tra gli odierni contendenti intercorsi applicato interessi superiori al tasso usuraio. Ha resistito l'ingiungente, con comparsa di risposta del 09/07/2024, contestando il fondamento dell'avverso rimedio ed invocando la conferma del decreto opposto. Celebrata l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 20/10/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa
2 legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria.
La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del
3 dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi
(basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre).
E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio
4 di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà
«il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la
5 concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. A commento della prima censura espressa dagli opponenti giova ricordare che il contratto di cessione del credito è una pattuizione bilaterale che coinvolge il creditore cedente e il creditore cessionario nel cui ambito il debitore ceduto risulta assolutamente estraneo. Com'è noto infatti il credito può trasferirsi con il solo accordo tra creditore cedente e creditore cessionario a nulla rilevando la mancata conoscenza che ne abbia avuto il debitore ceduto per cui consistenza giuridica alcuna appare caratterizzare l'eccezione appena esaminata essendo stata la ragione creditoria oggetto dell'impugnata ingiunzione ceduta dalla Controparte_3
alla e successivamente alla Giova CP_4 CP_1
quindi osservare in conseguenza delle considerazioni di carattere generale appena espresse come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba solamente provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Nel merito gli opponenti a sostegno dell'azione oggi intrapresa hanno in particolare
6 eccepito di avere subito gli effetti pregiudizievoli scaturiti dal superamento del tasso soglia usuraio effettuato dalla convenuta opposta nel corso del rapporto contrattuale svoltosi inter partes. Tale doglianza non ha pregio e ciò avuto riguardo al tasso d'interesse convenzionalmente fissato dall'opposta al momento dell'instaurarsi del rapporto intercorso con l'opponente. Piace a tal riguardo ricordare come l'art. 1815 c.c., così come modificato dalla legge n. 108 del 1996, preveda che, nel contratto di mutuo,
«se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Si è discusso se sia rilevante anche la cd. usura sopravvenuta, cioè il superamento del tasso soglia che non dipende dalla pattuizione originaria di un tasso eccessivo, ma dipende dalla discesa della soglia legale. L'art. 1 c. I D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito nella legge 28 febbraio 2001 n. 24 (ritenuto costituzionale, cfr. Corte Costituzionale n. 29 del 2002), ha operato l'interpretazione autentica della norma, stabilendo il principio dell'usura originaria: «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». A seguito di tale interpretazione autentica, con riferimento al mutuo sicuramente non è più sanzionabile l'usura sopravvenuta, a nulla rilevando che
7 la discesa dei tassi determini un superamento successivo del TEG al momento della scadenza della rata del mutuo e la banca non ha alcun obbligo di adeguamento. Il problema si è posto in termini analoghi anche con riguardo ai rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito, nei casi in cui il tasso pattuito non è fisso e non varia secondo parametri determinati ex ante.
Infatti, le banche si avvalgono della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, tra cui anche il tasso di interesse convenzionale. Quindi, è evidente che nei rapporti bancari di conto corrente il superamento del tasso soglia va accertato non solo con riferimento al momento della pattuizione contrattuale, ma anche al momento dell'esercizio dello jus variandi nel corso del rapporto, trattandosi di modifica dell'accordo contrattuale, seppure non bilaterale;
quindi, in tal caso occorre valutare la conformità alla legge del tasso al momento dell'introduzione del nuovo saggio di interesse convenzionale. Dubbi interpretativi si pongono anche quando sussiste una variazione del tasso che risulta dagli estratti conto, ma non vi è prova della comunicazione di variazione. In tale evenienza, a condizione che vi sia specifica contestazione del cliente in ordine a tale
(mancata) comunicazione, in dottrina e giurisprudenza sono state prospettate due soluzioni: affermare che in difetto di comunicazione l'incremento del tasso
8 convenzionale non è dovuto così che continua ad applicarsi il tasso precedente indipendentemente dall'eventuale superamento del tasso soglia;
oppure, secondo altra impostazione, sostenere che il principio dell'usura originaria, come comporta l'irrilevanza dello sforamento dovuto al successivo decrescere del TEG in caso di invarianza del tasso praticato, così impone anche la necessità di valutare la conformità al tasso soglia al momento di ogni variazione del tasso applicato (sia essa conseguenza di accordo contrattuale o di esercizio dello jus variandi). In quanto più conforme ai principi espressi dal legislatore in sede di interpretazione autentica dell'art. 1815 c.c., è sicuramente preferibile la seconda tesi.
Pertanto non rilevando l'usura sopravvenuta consegue che non è illegittima l'applicazione degli interessi effettuati dalla banca nella riferita misura. L'importo monitoriamente azionato deve per l'effetto in toto confermarsi non avendo in costanza del rapporto intercorso con l'opponente l'odierna opposta applicato interessi usurai. Infatti è appena il caso di rilevare, che l'eventuale usurarietà sopravvenuta del tasso d'interesse originariamente pattuito e di quello successivamente rinegoziato è irrilevante. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma primo, D.L. n. 394/2000, conv. in L. 24/01, ritenuto costituzionalmente legittimo dal giudice delle leggi perché non contrastante col principio di ragionevolezza, “si
9 intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati pattuiti o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Costituisce inoltre dato lapalissiano che gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro, così come pretendono gli opponenti. La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi: 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per
10 differenza rispetto alla quota interessi;
3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale quota man mano crescente con il progredire del rimborso a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. Al rigetto dell'opposizione segue ex art. 653 c.p.c. declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo in avversione. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo) gli opponenti vanno condannati al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta opposta come da dispositivo. Infine considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio va mantenuta ferma la condanna degli ingiunti, poi opponenti, al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 18/2024 che dichiara esecutivo;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della convenuta opposta che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A.
C.P.A. e spese generali;
lascia a carico delle parti opponenti le spese del giudizio monitorio.
AGRIGENTO 21/10/2025
IL GIUDICE
GE Lo PR RI
12