TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 6103/2022, promossa da:
(C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
AN LO come da mandato in atti,
ATTORE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Christian D'Ambrosio come da mandato in atti
CONVENUTO
avente ad oggetto: risarcimento danno da responsabilità estra- contrattuale.
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 2 dicembre 2025 dai procuratori delle parti, da aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 27 ottobre 2022 il sig. Parte_1
ha richiesto al commilitone sig. il
[...] Controparte_1
1 risarcimento dei danni patrimoniali occorsigli -a titolo di indennità di missione, a cagione dell'anticipato rientro e perdita di chances per non aver potuto partecipare alle missioni all'estero tenutesi negli anni tra il
2015 ed il 2019- il 28.10.2014 in Libano, Parte_2 località Shama, ove gli stessi erano operativi nell'ambito della missione
“Leonte 17”, allorquando il era stato attinto all'arto inferiore Pt_1 sinistro da un proiettile esploso dall'arma in dotazione al che CP_1 non aveva correttamente eseguito la procedura per discaricare l'arma.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale, senza Controparte_1 disconoscere l'evento, contestava la domanda risarcitoria nell'an, ossia nell'esistenza di un rapporto causale del danno con l'evento, e nel quantum, assumendo che potesse riconoscersi al più il danno differenziale rispetto quanto l'attore aveva già percetto in virtù della polizza assicurativa stipulata tra il e la società Controparte_2 CP_3
Assicurazione in coassicurazione con la Società Lloyd's.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione della prova documentale versata dalle parti e tra questa anche la quietanza rilasciata dal in Pt_1 occasione della percezione dello indennizzo assicurativo;
e della prova orale attraverso i testi escussi.
La domanda avanzata dal on è risultata solo parzialmente fondata Pt_1
e provata e in quei termini può trovare accoglimento.
E' pacifico inter partes l'evento e la ascrivibilità di questo alla condotta incauta del il quale ne è responsabile a termini di cui all'art. CP_1
2043 c.c. piuttosto che ex art. 2051 c.c.
considerato che
la ferita non è stata cagionata dalla cosa in se ma per effetto della condotta umana.
Parimenti pacifica la circostanza per cui a cagione di quel sinistro il Pt_1 faceva rientro in Italia interrompendo la missione in corso prima del tempo.
L'attore ha chiesto la condanna del convenuto pel risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella omessa percezione della indennità di
2 missione corrispondente al prodotto che risulta dalla moltiplicazione dell'ulteriore durata della missione (170 giorni) per un valore giornaliero di quella indennità assunto nella misura di € 120,00 al dì.
La domanda siccome formulata non può ritenersi fondata nell'ammontare del quantum.
La causalità giuridica nel diritto civile è il nesso tra l'evento dannoso e i danni risarcibili, che devono essere conseguenza immediata e diretta dell'illecito, secondo quanto stabilito dall'articolo 1223 del codice civile.
Mentre la causalità materiale, dunque, accerta chi ha causato l'evento, la causalità giuridica determina quali di queste conseguenze sono risarcibili.
L'onere della prova del danno risarcibile è all'attore.
Sebbene possa riconoscersi il nesso di causalità tra le lesioni patite e l'interruzione della partecipazione alla missione “ 17”, causa Pt_3
l'immediato rimpatrio, che giustificherebbe la domanda risarcitoria proposta, non altrettanto può dirsi con riferimento all'effettivo pregiudizio economico in ragione della insufficienza dei mezzi di prova offerti.
Tale necessaria allegazione non è stata assolta da parte dell'attore. Né è altrimenti rilevabile dalla documentazione versata in atti, considerato che il documento prodotto e titolato “TABELLA AGGIORNATA DIARIE DI
MISSIONE ALL'ESTERO (ai sensi del Decreto Ministero del Tesoro
13/01/2003 e D.L. n. 223 del 04/07/06 art. 28)” non appare utilizzabile, in quanto che quella tabella non è relativa al personale militare ma al solo personale civile della Difesa, in quanto questo è dotato di separato sistema di classificazione del personale all'interno del quale ciascun dipendente è inquadrato in un profilo professionale ed inserito nella rispettiva Area funzionale (1^ Area, 2^ Area e 3^Area). Ma nel caso che occupa si tratta di personale militare.
Semmai la dimostrazione di quel pregiudizio avrebbe dovuto darsi per o meno con la esibizione del cedolino dello stipendio o busta paga contenente l'indennità di missione, ferma la necessità di un puntuale
3 riferimento alle direttive dell'Esercito ed alle circolari del Ministero della difesa applicative delle disposizioni di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926
n. 941 e di quanto disposto al Codice dell'Ordinamento militare di cui al
D.Lgs. 66/2010; trattasi evidentemente di una materia nella quale s'intersecano disposizioni normative ma anche atti amministrativi che ne traducono l'effettiva applicazione i quali, in ragione della loro collocabilità tra le fonti del diritto, debbono essere allegate dall'attore. La domanda proposta può essere accolta nell'an ma deve negarsi in relazione al quantum sicchè per questo deve pronunciarsi il rigetto in rito.
Il diritto dell'attore a quel risarcimento, non può essere messo in discussione dal contenuto della quietanza rilasciata dal all'epoca Pt_1 della percezione dell'indennizzo assicurativo per l'invalidità biologica temporanea e permanente, nonostante la forte suggestione che può provocare la lettura del testo di quella quietanza laddove il Pt_1 dichiarava “di essere stato completamento tacitato e soddisfatto di ogni e qualsiasi ragione, pretesa e diritto, per qualsiasi titolo di danno o di spese anche legali, in dipendenza dell'evento di cui sopra”; il riferimento generalista a “qualsiasi titolo di danno” letto in relazione alla natura del rischio dedotto nel contratto d'assicurazione, esclude che ci si possa riferire a “componenti/voci di danno”, peraltro solo descrittive, ulteriori rispetto quelle che concorrono alla “categoria unitaria” del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento delle c.d. “sentenze gemelle"
(soprattutto quelle nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008).
Discorso differente deve invece farsi con riferimento a quell'altro danno pure richiesto dal individuato nella c.d. “perdita di chance” per non Pt_1 aver potuto partecipare alle missioni che furono previste, dal CP_2
per il personale militare, negli anni successivi all'evento fino al CP_2
2019, per il quale s'allega, e non si prova, che la mancata partecipazione sarebbe in relazione causale con i danni fisici che il aveva riportati Pt_1 nel sinistro per cui è causa.
4 Per un verso, deve riconoscersi che le certificazioni mediche prodotte dalla difesa del convenuto, in ordine allo stato di salute del attestassero, Pt_1 invero, la completa guarigione e la assoluta idoneità fisica del medesimo al servizio, salvo che pel periodo compreso tra il 19.03.2019 ed il 21.07.2020, comunque correlato ad un evento morboso, insorto a distanza di circa 5 anni dall'evento e, apparentemente, null'affatto correlabile all'evento del
28.10.2014.
Per altro verso, poi, si condivide il richiamo, effettuato dalla difesa del convenuto, alla giurisprudenza che ha ritenuto tale voce di danno
“risarcibile sono in caso di serie ed apprezzabili possibilità di raggiungimento del bene della vita agognato”, tanto che, in tema di concorsi nel pubblico impiego, la Cass. Civ. 9571/2017 fa riferimento al requisito della “probabilità elevata”, mentre in ambito militare il Consiglio di Stato con la sentenza 7684/2021 ha, invece, affermato che “la dichiarazione di disponibilità (del militare, ndr) non era né necessaria né sufficiente ai fini del conseguimento dell'incarico ”. Ed invero la giustezza di quella decisione
è condivisibile nella accezione per cui era onere del dimostrare di Pt_1 aver effettivamente partecipato alla selezione per quelle missioni -il che non significa tralasciare di considerare che la partecipazione avviene, comunque, attraverso una procedura di selezione in base di esigenze operative, addestrative e logistiche, in ragione della priorità di impiego del personale, incluso anche il possesso dei requisiti professionali e fisici previsti, che possono essere specifici per diversi ruoli- e, per l'appunto, di esservi stato escluso per ragioni casualmente riconducibili alle conseguenze dell'evento del 28.10.2014.
Quanto alle spese del procedimento, considerata la misura in cui è stata ritenuta accoglibile la domanda dell'attore, queste possono liquidarsi nella ridotta misura di complessivi € 2.545,00 di cui € 545,00 per spese ed €
2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori come per legge.
5 Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa eccezione, istanza e Controparte_1 conclusione disattesa, così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Parte_1
e riconosce e dichiara responsabile delle
[...] Controparte_1 lesioni fisiche patite dal in occasione Parte_1 dell'evento del 28.10.2014, cui consegue il diritto del Parte_1
d'essere risarcito dal per danno
[...] Controparte_1 patrimoniale derivato all'attore dall'aver dovuto abbandonare anzitempo la missione “ 17” in cui era impegnato il 28.10.2014; Pt_3
2) rigetta in rito la domanda di liquidazione del danno pel danno derivato all'attore dall'aver dovuto abbandonare anzitempo la missione “Leonte
17” in cui era impegnato il 28.10.2014
3) rigetta ogni altra domanda proposta da nei Parte_1 confronti di per le ragioni di cui alla parte motiva Controparte_1 della presente sentenza;
2) condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio liquidate nella misura complessiva di €
[...]
2.545,00 di cui € 545,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori come per legge.
Così deciso in Taranto oggi 3 dicembre 2025.
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
6