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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. 687/2024
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 21/2/25, ad ore 12:30 , innanzi al dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi: per , presente personalmente, l'avv. Michaela CERAULO;
Parte_1 per e 'avv. Claudia OGRISEG. Parte_2 Parte_3
Le parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono la causa, richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti, approfondendone specifici argomenti.
I procuratori si allontanano dall'aula, dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 687/2024 del R.G. Trib. in data 11.4.2024, promossa d a
- (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.01.1973 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra
Pascolo e Michaela Ceraulo
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- , (c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
5.8.1971, residente in [...]G, San Michele al Tagliamento (VE), rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Morpurgo, Anna Menicatti, Andrea Tommaso Paglia e Claudia
Ogriseg
- c.f. e p.i. n. ), con sede legale in Palmanova Parte_3 P.IVA_1
(UD), via Marinoni, n. 12, in persona dell'Amministratore Delegato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio CP_1
Morpurgo, Anna Menicatti, Andrea Tommaso Paglia e Claudia Ogriseg
r e s i s t e n t i avente per oggetto: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità;
causa discussa e decisa mediante lettura della sentenza all'udienza del 21/2/25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
- parte ricorrente, come da ricorso introduttivo e pertanto:
2 “contrariis rejectis, accertata, con riferimento alle registrazioni audio-video e audio meglio specificate in premessa, l'illiceità del trattamento dei dati personali del ricorrente ad opera del sig. e/o di perché avvenuta in violazione delle norme Parte_2 Parte_3 del Reg. Ue n. 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003, sopra richiamate, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito ordinare ai resistenti la cancellazione e la distruzione dei files audio-video e audio di cui alle premesse e condannare i medesimi al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, da quantificarsi in € 10.000,00 cadauno, ovvero nella diversa anche inferiore misura stabilita dal Giudice anche in via equitativa, oltre agli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito della domanda giudiziale al dì dell'effettivo pagamento.
- Competenze e spese del presente giudizio rifuse.”.
- parte resistente , come da comparsa di costituzione e pertanto: Pt_2
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito: in via preliminare:
(i) dichiarare improcedibile il ricorso avversario per difetto di legittimazione passiva o comunque l'estromissione del sig. dal presente giudizio e/o l'inapplicabilità delle norme Pt_2
del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) alla presente fattispecie;
in principalità:
(ii) respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
in via subordinata:
(iii) nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale del ricorso avversario, si chiede all'odierno Giudicante, per le ragioni sopra esposte, di ridurre la quantificazione del danno non patrimoniale operata da controparte secondo criteri di equità. in ogni caso:
(iv) rigettarsi il ricorso avversario;
(v) con vittoria di spese, diritti e onorari;
in via istruttoria:
(vi) ci si oppone fin da ora all'ammissione dei mezzi di prova avversari, contestandone
l'ammissibilità e la rilevanza, nonché la natura esplorativa dei medesimi;
3 (vii) se del caso, si chiede disporsi consulenza tecnica di natura contabile volta alla corretta quantificazione del danno non patrimoniale asseritamente patito da controparte;
(viii) solo per il caso di contestazione e senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze in fatto capitolate ai punti da 1 a 6.3 della pregressa narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte precedute dalle parole “vero che” ed espunte le espressioni di collegamento, nonché sui seguenti specifici capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che” ed espunte le espressioni di collegamento:
(...)
(viii) si indica come teste, con riserva di indicarne altri, la sig.ra ; Testimone_1
(ix) si chiede di mostrare ai testi la documentazione via via richiamata nella capitolazione in fatto ai fini della conferma del relativo contenuto;
(x) anche in considerazione della specialità del rito, disporsi ex art. 421 c.p.c. disporsi ogni ulteriore mezzo istruttorio utile ai fini del decidere.” parte resistente come da comparsa di costituzione e Pt_3 Parte_3
pertanto:
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito: in principalità:
(i) respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
in via subordinata:
(ii) nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale del ricorso avversario, si chiede all'odierno Giudicante, per le ragioni sopra esposte, di ridurre la quantificazione del danno non patrimoniale operata da controparte secondo criteri di equità. in ogni caso:
(iii) rigettarsi il ricorso avversario;
(iv) con vittoria di spese, diritti e onorari;
in via istruttoria:
(v) ci si oppone fin da ora all'ammissione dei mezzi di prova avversari, contestandone
l'ammissibilità e la rilevanza, nonché la natura esplorativa dei medesimi;
4 (vi) se del caso, si chiede disporsi consulenza tecnica di natura contabile volta alla corretta quantificazione del danno non patrimoniale asseritamente patito da controparte;
(vii) solo per il caso di contestazione e senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze in fatto capitolate ai punti da 1 a 72 della pregressa narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte precedute dalle parole “vero che” ed espunte le espressioni di collegamento, nonché sui seguenti specifici capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che” ed espunte le espressioni di collegamento:
(...)
(viii) si indica come teste, con riserva di indicarne altri, la signora;
Testimone_1
(ix) si chiede di mostrare ai testi la documentazione via via richiamata nella capitolazione in fatto ai fini della conferma del relativo contenuto;
(x) anche in considerazione della specialità del rito, disporsi ex art. 421 c.p.c. disporsi ogni ulteriore mezzo istruttorio utile ai fini del decidere.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 per ottenere nei loro confronti: a) l'accertamento dell'illiceità del trattamento dei
[...] propri dati personali;
b) l'ordine di cancellazione e distruzione di un file audio-video e di un file audio, l'utilizzo dei quali in sede processuale civile avrebbe costituito l'illecito trattamento dedotto;
c) la condanna dei resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 10.000,00 cadauno o nella diversa misura di giustizia, con gli interessi legali dal deposito della domanda giudiziale al saldo.
A fondamento delle proprie richieste, il ricorrente ha rappresentato che, nell'ambito della causa di lavoro pendente avanti al Tribunale di Udine, instaurata nei suoi confronti della
[...]
la società ricorrente aveva depositato in allegato al ricorso Parte_3
introduttivo, a fini di prova della violazione del patto di non concorrenza dedotta in quella sede, due files asseritamente contenenti le registrazioni di altrettanti colloqui, l'uno telefonico e l'altro di persona, avvenuti in data 15/2/22 e 29/3/22, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la società, tra lui e cliente della Parte_2 Parte_3
Su tale allegazione in fatto, il ricorrente ha sostenuto che le registrazioni Parte_1
integrano un trattamento dei dati personali sottoposto alla disciplina del Reg. UE n.2016/679
5 (GDPR), trattamento del quale ha sostenuto l'illiceità in quanto avvenuto senza il suo consenso quale soggetto interessato, né, in alternativa, in forza di una qualche legittima base normativa.
In particolare, nel ricorso si è escluso che il caso in esame rientri nel perimetro dell'eccezione all'ambito di applicazione del Reg. citato, prevista dall'art.
2.2 lett. c) per il trattamento dei dati personali “effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico,” essendo avvenute le registrazioni da parte del , così come la Pt_2 loro conseguente trasmissione a , in connessione con l'esercizio dell'attività Pt_3 commerciale. Analogamente, il ricorrente ha escluso l'applicabilità dell'art. 21 comma 1 del
Reg. UE 2016/679, secondo il quale il titolare del trattamento può contrastare l'opposizione dell'interessato dimostrando l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento consistenti nell'accertamento, nell'esercizio o nella difesa di un diritto in sede giudiziaria, perché nel caso in esame , non essendo in causa con , non avrebbe avuto Pt_2 Parte_1
alcun diritto da difendere giudizialmente.
Operate le descritte premesse in fatto e in diritto, il ricorrente ha dedotto la grave e permanente violazione del proprio diritto alla riservatezza, cui non è stato posto rimedio e dalla quale ha fatto derivare l'asserito diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro
10.000,00 a carico di ciascuna parte resistente.
2. Le parti resistenti costituite hanno contestato integralmente, con argomenti comuni, le domande proposte nei loro confronti.
2.1. Dopo aver ricostruito i rapporti commerciali con il Parte_3
resistente ha spiegato di aver registrato le conversazioni con Parte_2 Parte_1
“... a sua tutela personale ...”, per precostituirsi “... un mezzo di prova ai fini di un legittimo esercizio del suo diritto di difesa laddove fosse stato chiamato in causa in ragione della violazione del patto di non concorrenza da parte del sig. nei confronti di – Parte_1 Pt_3
oltre che in ragione dei generali principi di correttezza e buona fede derivante dal contratto di servizi in essere tra la e ...”. Parte_4 Pt_3
In via preliminare, il resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la stessa farebbe capo alla società Parte_4 Parte_5
, quale soggetto destinatario delle proposte commerciale del .
[...] Parte_1
In diritto, ha eccepito l'inapplicabilità delle disposizioni del Reg. UE 2016/679, deducendo che le due registrazioni da lui effettuate all'interno dei locali commerciali della propria azienda avrebbero avuto a oggetto altrettante conversazioni tra due privati cittadini, per la legittima
6 finalità di tutela dei propri interessi, con rispetto del principio di minimizzazione dei dati.
ha anche contestato i presupposti per l'invocato risarcimento a suo carico, per difetto Pt_2 di allegazione e prova del danno e per l'erroneo riferimento, a fini di liquidazione, ai criteri di cui all'art. 83 Reg. citato. In subordine, ha comunque richiesto una riduzione dell'entità dell'eventuale risarcimento cui dovesse essere condannato, tenuto conto anche del contegno complessivo della parte ricorrente.
Infine, il resistente si è opposto al richiesto ordine di cancellazione o distruzione dei files.
2.2. La parte iniziale della memoria di costituzione di stata Parte_3
dedicata alla ricostruzione dei rapporti con che per lo più attengono Parte_1
alla causa di lavoro e non rilevano in questa sede.
Con specifico riferimento al trattamento dei dati personali, la parte resistente ha dedotto la cedevolezza dell'interesse alla riservatezza del ricorrente a fronte dell'esercizio del proprio diritto di difesa in giudizio, anche in assenza, al momento della registrazione, della previa pendenza di un procedimento tra le parti. In aggiunta, è stato asserito che il legittimo utilizzo dei dati a fini difensivi è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste dalla giurisprudenza di legittimità, cioè quelle di pertinenza tra i dati trattati e la tesi difensiva sostenuta in giudizio e di utilizzo dei dati personali proporzionato al legittimo esercizio del diritto di difesa.
Quanto alla richiesta risarcitoria e alla richiesta di cancellazione o distruzione dei files, sono state opposte le medesime argomentazioni formulate dall'altro resistente.
3. Le domande di parte ricorrente devono essere rigettate, per i motivi che seguono.
3.1. deducendo di aver subito un danno causato dalla violazione del Parte_1
Reg. UE n.2016/679, ha chiesto il risarcimento del danno nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell'art.82 di tale Regolamento.
La giurisdizione su tale domanda spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 152 comma 1 D.L.vo 196/2003. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 D.L.vo 150/2011, richiamato dall'art. 152 comma 2 D.L.vo 196/2003, è stata individuata la competenza di questo Tribunale, nel cui circondario risiedono sia l'interessato, sia il titolare del trattamento. Nel giudizio non è parte il garante per la protezione dei dati personali, che peraltro è stato informato della pendenza della lite.
3.2. Nella valutazione del caso conviene procedere dai dati di fatto non controversi.
Innanzitutto, è pacifico che ha fatto le due registrazioni e che le stesse sono Parte_2
state depositate, pochi mesi dopo, nel giudizio civile per causa di lavoro intentato da
[...]
[..
[...] [...]
nei confronti di Non ne è invece allegata Parte_6 Parte_1 alcun'altra diffusione o utilizzazione.
3.3. Analogamente, sotto il profilo giuridico, non sono controversi i presupposti dell'azione, cioè che le due registrazioni di cui si tratta integrano un trattamento dei dati personali al quale va applicato il Reg. UE 2016/679 e che avendo effettuato le registrazioni, è Parte_2 il titolare del trattamento, da intendersi, ai sensi dell'art. 4 n.7) del GDPR, “... la persona fisica
... che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali ...”. Secondo tale definizione, tuttavia, anche deve Parte_3
considerarsi titolare del trattamento unitamente a , per aver concordato in via Pt_2 preventiva con quest'ultimo l'esecuzione delle registrazioni ai fini della loro utilizzazione in sede processuale, cioè per aver contribuito a determinare le finalità del trattamento.
Sulla scorta della definizione che precede, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della parte resistente , perché, pur avendo agito nell'ambito di vicende Pt_2
commerciali della società di cui è socio, le condotte di trattamento poste a fondamento della richiesta risarcitoria sono riferibili alla sua persona e non alla persona giuridica.
3.4. Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti resistenti, non opera l'esenzione di cui all'art. 2 comma 2 lett.c) del GDPR, perché ai sensi del considerando n.18, le attività a carattere personale o domestico alle quali non si applica il Regolamento sono quelle “... senza una connessione con un'attività commerciale o professionale ...”, connessione che invece nel caso in esame emerge con evidenza dalla ricostruzione dei fatti, poiché i colloqui registrati tra e hanno avuto a oggetto delle proposte commerciali rivolte alla Parte_1 Pt_2
Carrozzeria Europa S.n.c..
3.5. Chiarita l'applicabilità del GDPR, la questione decisiva consiste nel verificare la liceità del trattamento dei dati.
L'art. 6 comma 1 lett.f) del GDPR, prevede, tra le altre condizioni di liceità, la seguente: “…f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
l'interessato è un minore …”. Nello stesso senso, in termini ancora più specifici, si pone il successivo art. 21 comma 1 GDPR, che impone al titolare del trattamento di astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali in caso di opposizione dell'interessato, “… salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
8 sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria …”.
In sostanza, è previsto il bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, nell'ambito del quale il diritto alla riservatezza è cedevole rispetto all'interesse di procedere all'accertamento di un diritto da far valere in sede giudiziaria, sempre che, ovviamente, i dati siano “… adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(minimizzazione dei dati)…” (art. 5 comma 1 lett.c) GDPR).
Su questi principi si è assestata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che
“L'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio;
ne consegue che è legittima, ed inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.” Cass. 11322/2018; nello stesso senso Cass. 12534/2019).
3.6. Nel caso in esame è emerso che le registrazioni, cioè i dati personali di , Parte_1
sono stati trattati per far valere il diritto di n sede giudiziaria. Parte_3
Non è in contestazione la pertinenza di tali dati rispetto alla finalità giudiziale, sia sotto il profilo temporale, essendo trascorsi pochi mesi tra il trattamento (cioè la registrazione) e l'utilizzazione nel processo, sia sotto il profilo della inerenza rispetto all'oggetto della causa, costituendo le registrazioni documenti rilevanti a fini di prova.
3.7. La peculiarità consiste nel fatto che l'autore delle registrazioni non è la parte in causa nel processo in cui tali registrazioni sono state utilizzate.
Ciò non esclude la liceità del trattamento, per i motivi che seguono, esposti secondo un ordine di priorità logica.
a) Convenendo in giudizio sia sia il ricorrente ha Pt_2 Parte_3
implicitamente qualificato entrambe le parti resistenti quali titolari del trattamento, perché, come anticipato, solo nei confronti di questi ultimi sarebbe esercitabile l'azione ex art. 82
Reg.UE 2016/679 che è stata proposta in questa sede. Ciò presuppone, ai sensi della definizione di titolare del trattamento sopra richiamata, l'ipotesi, tutt'altro che inverosimile ed
9 anzi coerentemente sostenuta dallo stesso ricorrente, che le due parti resistenti abbiano concordato le registrazioni per la finalità di utilizzarle in sede processuale. Se così fosse, il diritto fatto valere in sede giudiziaria non sarebbe estraneo al titolare del trattamento, tale dovendosi qualificare anche In definitiva, pur non essendo Parte_3
l'autore della registrazione una parte in causa, vi sarebbe comunque la coincidenza tra il titolare del trattamento, inteso nel senso di cui si è detto, e il titolare del diritto tutelato in sede giudiziaria.
b) Se anche per ipotesi si volesse escludere che sia titolare del trattamento Parte_3
(il che, per inciso, ne escluderebbe anche la legittimazione passiva nell'azione ex art. 82
GDPR), andrebbe comunque rilevato che il sistema normativo sopra ricostruito non prevede, per il lecito trattamento dei dati a fini di tutela di un diritto, la necessità che tale diritto debba far capo al titolare del trattamento e non a un terzo. Anzi, il considerando 69 del Regolamento, nel riferirsi all'art. 21 GDPR citato, menzionando il lecito trattamento dei dati personali, fa esplicito riferimento all'ipotesi di “… legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi
…”, con ciò ammettendo che il bilanciamento tra gli interessi in gioco possa riferirsi anche a un soggetto diverso da titolare e interessato.
c) Ancora, pur non essendo parte in causa, è ragionevole considerare che , nel Pt_2
peculiare contesto delle vicende commerciali tra le parti, avesse un proprio interesse a precostituirsi delle prove documentali per tutelare la propria posizione nei rapporti con e essendo la sua società (Carrozzeria Europa Parte_1 Parte_3
s.n.c.), in pendenza di rapporti negoziali con , destinataria di proposte commerciali Pt_3
concorrenziali da parte di , già dipendente della società fornitrice. È pur vero che Parte_1
al momento della registrazione non vi era ancora alcuna controversia in atto coinvolgente
Carrozzeria Europa S.n.c., ma ciò non sembra costituire condizione ostativa al lecito esercizio del trattamento per finalità di tutela dei diritti in sede giudiziale, potendo FAVRO ragionevolmente prevedere che un contenzioso potesse insorgere.
d) Il caso concreto richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi, cui si riferisce la sentenza del Tribunale di Venezia citata in ricorso (n.2286/21), era caratterizzato da significative differenze. In quel caso, infatti, la registrazione aveva avuto a oggetto una ordinaria riunione di lavoro “... per la risoluzione di alcune difficoltà organizzative interne all'azienda ...”, l'autore della registrazione non aveva avuto alcun proprio e diretto interesse da tutelare, nemmeno in via preventiva, e, soprattutto, i dati erano stati utilizzati due anni dopo dai suoi colleghi, nelle rispettive cause di lavoro contro l'impresa datrice. In questo caso, invece, i
10 colloqui registrati hanno direttamente influito sia sugli interessi dell'impresa di , sia su Pt_2
quelli di e, proprio per questa diretta rilevanza, sono stati Parte_3
utilizzati giudizialmente pochi mesi dopo.
3.8. In definitiva, nel valutare il bilanciamento degli interessi rilevanti, deve prendersi atto che il trattamento dei dati è avvenuto lecitamente, per le finalità di tutela di un diritto in sede giudiziaria, in modo pertinente e congruente rispetto a tali finalità. Ciò comporta che non si è integrata alcuna violazione del Reg.UE 2016/679, per cui la domanda deve essere rigettata.
4. Le spese devono gravare su parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza. La liquidazione di cui al dispositivo deriva dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014
e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, dovendosi considerare la limitata attività processuale svolta e l'assenza di una fase istruttoria o di trattazione. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. citato, gli onorari devono essere aumentati del 30%, per la difesa di due parti con la medesima posizione processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 687/2024 del R.G., così decide:
- rigetta integralmente le domande proposte da Parte_1
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida complessivamente nella somma di € 4.630,60 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il 21/2/2025
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini
11 12
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 21/2/25, ad ore 12:30 , innanzi al dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi: per , presente personalmente, l'avv. Michaela CERAULO;
Parte_1 per e 'avv. Claudia OGRISEG. Parte_2 Parte_3
Le parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono la causa, richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti, approfondendone specifici argomenti.
I procuratori si allontanano dall'aula, dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 687/2024 del R.G. Trib. in data 11.4.2024, promossa d a
- (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.01.1973 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra
Pascolo e Michaela Ceraulo
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- , (c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
5.8.1971, residente in [...]G, San Michele al Tagliamento (VE), rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Morpurgo, Anna Menicatti, Andrea Tommaso Paglia e Claudia
Ogriseg
- c.f. e p.i. n. ), con sede legale in Palmanova Parte_3 P.IVA_1
(UD), via Marinoni, n. 12, in persona dell'Amministratore Delegato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio CP_1
Morpurgo, Anna Menicatti, Andrea Tommaso Paglia e Claudia Ogriseg
r e s i s t e n t i avente per oggetto: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità;
causa discussa e decisa mediante lettura della sentenza all'udienza del 21/2/25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
- parte ricorrente, come da ricorso introduttivo e pertanto:
2 “contrariis rejectis, accertata, con riferimento alle registrazioni audio-video e audio meglio specificate in premessa, l'illiceità del trattamento dei dati personali del ricorrente ad opera del sig. e/o di perché avvenuta in violazione delle norme Parte_2 Parte_3 del Reg. Ue n. 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003, sopra richiamate, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito ordinare ai resistenti la cancellazione e la distruzione dei files audio-video e audio di cui alle premesse e condannare i medesimi al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, da quantificarsi in € 10.000,00 cadauno, ovvero nella diversa anche inferiore misura stabilita dal Giudice anche in via equitativa, oltre agli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito della domanda giudiziale al dì dell'effettivo pagamento.
- Competenze e spese del presente giudizio rifuse.”.
- parte resistente , come da comparsa di costituzione e pertanto: Pt_2
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito: in via preliminare:
(i) dichiarare improcedibile il ricorso avversario per difetto di legittimazione passiva o comunque l'estromissione del sig. dal presente giudizio e/o l'inapplicabilità delle norme Pt_2
del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) alla presente fattispecie;
in principalità:
(ii) respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
in via subordinata:
(iii) nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale del ricorso avversario, si chiede all'odierno Giudicante, per le ragioni sopra esposte, di ridurre la quantificazione del danno non patrimoniale operata da controparte secondo criteri di equità. in ogni caso:
(iv) rigettarsi il ricorso avversario;
(v) con vittoria di spese, diritti e onorari;
in via istruttoria:
(vi) ci si oppone fin da ora all'ammissione dei mezzi di prova avversari, contestandone
l'ammissibilità e la rilevanza, nonché la natura esplorativa dei medesimi;
3 (vii) se del caso, si chiede disporsi consulenza tecnica di natura contabile volta alla corretta quantificazione del danno non patrimoniale asseritamente patito da controparte;
(viii) solo per il caso di contestazione e senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze in fatto capitolate ai punti da 1 a 6.3 della pregressa narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte precedute dalle parole “vero che” ed espunte le espressioni di collegamento, nonché sui seguenti specifici capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che” ed espunte le espressioni di collegamento:
(...)
(viii) si indica come teste, con riserva di indicarne altri, la sig.ra ; Testimone_1
(ix) si chiede di mostrare ai testi la documentazione via via richiamata nella capitolazione in fatto ai fini della conferma del relativo contenuto;
(x) anche in considerazione della specialità del rito, disporsi ex art. 421 c.p.c. disporsi ogni ulteriore mezzo istruttorio utile ai fini del decidere.” parte resistente come da comparsa di costituzione e Pt_3 Parte_3
pertanto:
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito: in principalità:
(i) respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
in via subordinata:
(ii) nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale del ricorso avversario, si chiede all'odierno Giudicante, per le ragioni sopra esposte, di ridurre la quantificazione del danno non patrimoniale operata da controparte secondo criteri di equità. in ogni caso:
(iii) rigettarsi il ricorso avversario;
(iv) con vittoria di spese, diritti e onorari;
in via istruttoria:
(v) ci si oppone fin da ora all'ammissione dei mezzi di prova avversari, contestandone
l'ammissibilità e la rilevanza, nonché la natura esplorativa dei medesimi;
4 (vi) se del caso, si chiede disporsi consulenza tecnica di natura contabile volta alla corretta quantificazione del danno non patrimoniale asseritamente patito da controparte;
(vii) solo per il caso di contestazione e senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze in fatto capitolate ai punti da 1 a 72 della pregressa narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte precedute dalle parole “vero che” ed espunte le espressioni di collegamento, nonché sui seguenti specifici capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che” ed espunte le espressioni di collegamento:
(...)
(viii) si indica come teste, con riserva di indicarne altri, la signora;
Testimone_1
(ix) si chiede di mostrare ai testi la documentazione via via richiamata nella capitolazione in fatto ai fini della conferma del relativo contenuto;
(x) anche in considerazione della specialità del rito, disporsi ex art. 421 c.p.c. disporsi ogni ulteriore mezzo istruttorio utile ai fini del decidere.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 per ottenere nei loro confronti: a) l'accertamento dell'illiceità del trattamento dei
[...] propri dati personali;
b) l'ordine di cancellazione e distruzione di un file audio-video e di un file audio, l'utilizzo dei quali in sede processuale civile avrebbe costituito l'illecito trattamento dedotto;
c) la condanna dei resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 10.000,00 cadauno o nella diversa misura di giustizia, con gli interessi legali dal deposito della domanda giudiziale al saldo.
A fondamento delle proprie richieste, il ricorrente ha rappresentato che, nell'ambito della causa di lavoro pendente avanti al Tribunale di Udine, instaurata nei suoi confronti della
[...]
la società ricorrente aveva depositato in allegato al ricorso Parte_3
introduttivo, a fini di prova della violazione del patto di non concorrenza dedotta in quella sede, due files asseritamente contenenti le registrazioni di altrettanti colloqui, l'uno telefonico e l'altro di persona, avvenuti in data 15/2/22 e 29/3/22, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la società, tra lui e cliente della Parte_2 Parte_3
Su tale allegazione in fatto, il ricorrente ha sostenuto che le registrazioni Parte_1
integrano un trattamento dei dati personali sottoposto alla disciplina del Reg. UE n.2016/679
5 (GDPR), trattamento del quale ha sostenuto l'illiceità in quanto avvenuto senza il suo consenso quale soggetto interessato, né, in alternativa, in forza di una qualche legittima base normativa.
In particolare, nel ricorso si è escluso che il caso in esame rientri nel perimetro dell'eccezione all'ambito di applicazione del Reg. citato, prevista dall'art.
2.2 lett. c) per il trattamento dei dati personali “effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico,” essendo avvenute le registrazioni da parte del , così come la Pt_2 loro conseguente trasmissione a , in connessione con l'esercizio dell'attività Pt_3 commerciale. Analogamente, il ricorrente ha escluso l'applicabilità dell'art. 21 comma 1 del
Reg. UE 2016/679, secondo il quale il titolare del trattamento può contrastare l'opposizione dell'interessato dimostrando l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento consistenti nell'accertamento, nell'esercizio o nella difesa di un diritto in sede giudiziaria, perché nel caso in esame , non essendo in causa con , non avrebbe avuto Pt_2 Parte_1
alcun diritto da difendere giudizialmente.
Operate le descritte premesse in fatto e in diritto, il ricorrente ha dedotto la grave e permanente violazione del proprio diritto alla riservatezza, cui non è stato posto rimedio e dalla quale ha fatto derivare l'asserito diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro
10.000,00 a carico di ciascuna parte resistente.
2. Le parti resistenti costituite hanno contestato integralmente, con argomenti comuni, le domande proposte nei loro confronti.
2.1. Dopo aver ricostruito i rapporti commerciali con il Parte_3
resistente ha spiegato di aver registrato le conversazioni con Parte_2 Parte_1
“... a sua tutela personale ...”, per precostituirsi “... un mezzo di prova ai fini di un legittimo esercizio del suo diritto di difesa laddove fosse stato chiamato in causa in ragione della violazione del patto di non concorrenza da parte del sig. nei confronti di – Parte_1 Pt_3
oltre che in ragione dei generali principi di correttezza e buona fede derivante dal contratto di servizi in essere tra la e ...”. Parte_4 Pt_3
In via preliminare, il resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la stessa farebbe capo alla società Parte_4 Parte_5
, quale soggetto destinatario delle proposte commerciale del .
[...] Parte_1
In diritto, ha eccepito l'inapplicabilità delle disposizioni del Reg. UE 2016/679, deducendo che le due registrazioni da lui effettuate all'interno dei locali commerciali della propria azienda avrebbero avuto a oggetto altrettante conversazioni tra due privati cittadini, per la legittima
6 finalità di tutela dei propri interessi, con rispetto del principio di minimizzazione dei dati.
ha anche contestato i presupposti per l'invocato risarcimento a suo carico, per difetto Pt_2 di allegazione e prova del danno e per l'erroneo riferimento, a fini di liquidazione, ai criteri di cui all'art. 83 Reg. citato. In subordine, ha comunque richiesto una riduzione dell'entità dell'eventuale risarcimento cui dovesse essere condannato, tenuto conto anche del contegno complessivo della parte ricorrente.
Infine, il resistente si è opposto al richiesto ordine di cancellazione o distruzione dei files.
2.2. La parte iniziale della memoria di costituzione di stata Parte_3
dedicata alla ricostruzione dei rapporti con che per lo più attengono Parte_1
alla causa di lavoro e non rilevano in questa sede.
Con specifico riferimento al trattamento dei dati personali, la parte resistente ha dedotto la cedevolezza dell'interesse alla riservatezza del ricorrente a fronte dell'esercizio del proprio diritto di difesa in giudizio, anche in assenza, al momento della registrazione, della previa pendenza di un procedimento tra le parti. In aggiunta, è stato asserito che il legittimo utilizzo dei dati a fini difensivi è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste dalla giurisprudenza di legittimità, cioè quelle di pertinenza tra i dati trattati e la tesi difensiva sostenuta in giudizio e di utilizzo dei dati personali proporzionato al legittimo esercizio del diritto di difesa.
Quanto alla richiesta risarcitoria e alla richiesta di cancellazione o distruzione dei files, sono state opposte le medesime argomentazioni formulate dall'altro resistente.
3. Le domande di parte ricorrente devono essere rigettate, per i motivi che seguono.
3.1. deducendo di aver subito un danno causato dalla violazione del Parte_1
Reg. UE n.2016/679, ha chiesto il risarcimento del danno nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell'art.82 di tale Regolamento.
La giurisdizione su tale domanda spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 152 comma 1 D.L.vo 196/2003. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 D.L.vo 150/2011, richiamato dall'art. 152 comma 2 D.L.vo 196/2003, è stata individuata la competenza di questo Tribunale, nel cui circondario risiedono sia l'interessato, sia il titolare del trattamento. Nel giudizio non è parte il garante per la protezione dei dati personali, che peraltro è stato informato della pendenza della lite.
3.2. Nella valutazione del caso conviene procedere dai dati di fatto non controversi.
Innanzitutto, è pacifico che ha fatto le due registrazioni e che le stesse sono Parte_2
state depositate, pochi mesi dopo, nel giudizio civile per causa di lavoro intentato da
[...]
[..
[...] [...]
nei confronti di Non ne è invece allegata Parte_6 Parte_1 alcun'altra diffusione o utilizzazione.
3.3. Analogamente, sotto il profilo giuridico, non sono controversi i presupposti dell'azione, cioè che le due registrazioni di cui si tratta integrano un trattamento dei dati personali al quale va applicato il Reg. UE 2016/679 e che avendo effettuato le registrazioni, è Parte_2 il titolare del trattamento, da intendersi, ai sensi dell'art. 4 n.7) del GDPR, “... la persona fisica
... che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali ...”. Secondo tale definizione, tuttavia, anche deve Parte_3
considerarsi titolare del trattamento unitamente a , per aver concordato in via Pt_2 preventiva con quest'ultimo l'esecuzione delle registrazioni ai fini della loro utilizzazione in sede processuale, cioè per aver contribuito a determinare le finalità del trattamento.
Sulla scorta della definizione che precede, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della parte resistente , perché, pur avendo agito nell'ambito di vicende Pt_2
commerciali della società di cui è socio, le condotte di trattamento poste a fondamento della richiesta risarcitoria sono riferibili alla sua persona e non alla persona giuridica.
3.4. Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti resistenti, non opera l'esenzione di cui all'art. 2 comma 2 lett.c) del GDPR, perché ai sensi del considerando n.18, le attività a carattere personale o domestico alle quali non si applica il Regolamento sono quelle “... senza una connessione con un'attività commerciale o professionale ...”, connessione che invece nel caso in esame emerge con evidenza dalla ricostruzione dei fatti, poiché i colloqui registrati tra e hanno avuto a oggetto delle proposte commerciali rivolte alla Parte_1 Pt_2
Carrozzeria Europa S.n.c..
3.5. Chiarita l'applicabilità del GDPR, la questione decisiva consiste nel verificare la liceità del trattamento dei dati.
L'art. 6 comma 1 lett.f) del GDPR, prevede, tra le altre condizioni di liceità, la seguente: “…f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
l'interessato è un minore …”. Nello stesso senso, in termini ancora più specifici, si pone il successivo art. 21 comma 1 GDPR, che impone al titolare del trattamento di astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali in caso di opposizione dell'interessato, “… salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
8 sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria …”.
In sostanza, è previsto il bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, nell'ambito del quale il diritto alla riservatezza è cedevole rispetto all'interesse di procedere all'accertamento di un diritto da far valere in sede giudiziaria, sempre che, ovviamente, i dati siano “… adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(minimizzazione dei dati)…” (art. 5 comma 1 lett.c) GDPR).
Su questi principi si è assestata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che
“L'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio;
ne consegue che è legittima, ed inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.” Cass. 11322/2018; nello stesso senso Cass. 12534/2019).
3.6. Nel caso in esame è emerso che le registrazioni, cioè i dati personali di , Parte_1
sono stati trattati per far valere il diritto di n sede giudiziaria. Parte_3
Non è in contestazione la pertinenza di tali dati rispetto alla finalità giudiziale, sia sotto il profilo temporale, essendo trascorsi pochi mesi tra il trattamento (cioè la registrazione) e l'utilizzazione nel processo, sia sotto il profilo della inerenza rispetto all'oggetto della causa, costituendo le registrazioni documenti rilevanti a fini di prova.
3.7. La peculiarità consiste nel fatto che l'autore delle registrazioni non è la parte in causa nel processo in cui tali registrazioni sono state utilizzate.
Ciò non esclude la liceità del trattamento, per i motivi che seguono, esposti secondo un ordine di priorità logica.
a) Convenendo in giudizio sia sia il ricorrente ha Pt_2 Parte_3
implicitamente qualificato entrambe le parti resistenti quali titolari del trattamento, perché, come anticipato, solo nei confronti di questi ultimi sarebbe esercitabile l'azione ex art. 82
Reg.UE 2016/679 che è stata proposta in questa sede. Ciò presuppone, ai sensi della definizione di titolare del trattamento sopra richiamata, l'ipotesi, tutt'altro che inverosimile ed
9 anzi coerentemente sostenuta dallo stesso ricorrente, che le due parti resistenti abbiano concordato le registrazioni per la finalità di utilizzarle in sede processuale. Se così fosse, il diritto fatto valere in sede giudiziaria non sarebbe estraneo al titolare del trattamento, tale dovendosi qualificare anche In definitiva, pur non essendo Parte_3
l'autore della registrazione una parte in causa, vi sarebbe comunque la coincidenza tra il titolare del trattamento, inteso nel senso di cui si è detto, e il titolare del diritto tutelato in sede giudiziaria.
b) Se anche per ipotesi si volesse escludere che sia titolare del trattamento Parte_3
(il che, per inciso, ne escluderebbe anche la legittimazione passiva nell'azione ex art. 82
GDPR), andrebbe comunque rilevato che il sistema normativo sopra ricostruito non prevede, per il lecito trattamento dei dati a fini di tutela di un diritto, la necessità che tale diritto debba far capo al titolare del trattamento e non a un terzo. Anzi, il considerando 69 del Regolamento, nel riferirsi all'art. 21 GDPR citato, menzionando il lecito trattamento dei dati personali, fa esplicito riferimento all'ipotesi di “… legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi
…”, con ciò ammettendo che il bilanciamento tra gli interessi in gioco possa riferirsi anche a un soggetto diverso da titolare e interessato.
c) Ancora, pur non essendo parte in causa, è ragionevole considerare che , nel Pt_2
peculiare contesto delle vicende commerciali tra le parti, avesse un proprio interesse a precostituirsi delle prove documentali per tutelare la propria posizione nei rapporti con e essendo la sua società (Carrozzeria Europa Parte_1 Parte_3
s.n.c.), in pendenza di rapporti negoziali con , destinataria di proposte commerciali Pt_3
concorrenziali da parte di , già dipendente della società fornitrice. È pur vero che Parte_1
al momento della registrazione non vi era ancora alcuna controversia in atto coinvolgente
Carrozzeria Europa S.n.c., ma ciò non sembra costituire condizione ostativa al lecito esercizio del trattamento per finalità di tutela dei diritti in sede giudiziale, potendo FAVRO ragionevolmente prevedere che un contenzioso potesse insorgere.
d) Il caso concreto richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi, cui si riferisce la sentenza del Tribunale di Venezia citata in ricorso (n.2286/21), era caratterizzato da significative differenze. In quel caso, infatti, la registrazione aveva avuto a oggetto una ordinaria riunione di lavoro “... per la risoluzione di alcune difficoltà organizzative interne all'azienda ...”, l'autore della registrazione non aveva avuto alcun proprio e diretto interesse da tutelare, nemmeno in via preventiva, e, soprattutto, i dati erano stati utilizzati due anni dopo dai suoi colleghi, nelle rispettive cause di lavoro contro l'impresa datrice. In questo caso, invece, i
10 colloqui registrati hanno direttamente influito sia sugli interessi dell'impresa di , sia su Pt_2
quelli di e, proprio per questa diretta rilevanza, sono stati Parte_3
utilizzati giudizialmente pochi mesi dopo.
3.8. In definitiva, nel valutare il bilanciamento degli interessi rilevanti, deve prendersi atto che il trattamento dei dati è avvenuto lecitamente, per le finalità di tutela di un diritto in sede giudiziaria, in modo pertinente e congruente rispetto a tali finalità. Ciò comporta che non si è integrata alcuna violazione del Reg.UE 2016/679, per cui la domanda deve essere rigettata.
4. Le spese devono gravare su parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza. La liquidazione di cui al dispositivo deriva dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014
e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, dovendosi considerare la limitata attività processuale svolta e l'assenza di una fase istruttoria o di trattazione. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. citato, gli onorari devono essere aumentati del 30%, per la difesa di due parti con la medesima posizione processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 687/2024 del R.G., così decide:
- rigetta integralmente le domande proposte da Parte_1
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida complessivamente nella somma di € 4.630,60 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il 21/2/2025
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini
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