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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 451/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ST MAURIZIO, Presidente MARRONE NICOLA, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10673/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Camposano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500005284 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21712/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe a lei notificata in data 21.03.2025 dal Comune di
Camposano relativa al mancato pagamento della Tasi per gli anni dal 2014 al 2017 e dell'Imu per gli anni dal 2013 al 2017 nella qualità di erede di Nominativo_1 come da due ingiunzioni di pagamento asseritamente notificate in data 03.08.2023, per l'importo complessivo di € 11.875,54.
La ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione dei crediti tributari ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Il Comune di Camposano, al quale il ricorso è stato regolarmente e tempestivamente notificato, è rimasto contumace.
Ha depositato memorie la ricorrente insistendo nella propria domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Il Comune di Camposano, regolarmente convenuto, è rimasto contumace e dunque non vi è prova in giudizio dell'avvenuta notifica al ricorrente delle ingiunzioni di pagamento ovvero di pregressi avvisi di accertamento asseritamente notificati alla ricorrente. Deve, pertanto rilevarsi la prescrizione quinquennale dei crediti relativi a tributi locali.
Si ritiene equo in ragione delle motivazioni poste a fondamento della decisione, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ST MAURIZIO, Presidente MARRONE NICOLA, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10673/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Camposano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500005284 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21712/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe a lei notificata in data 21.03.2025 dal Comune di
Camposano relativa al mancato pagamento della Tasi per gli anni dal 2014 al 2017 e dell'Imu per gli anni dal 2013 al 2017 nella qualità di erede di Nominativo_1 come da due ingiunzioni di pagamento asseritamente notificate in data 03.08.2023, per l'importo complessivo di € 11.875,54.
La ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione dei crediti tributari ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Il Comune di Camposano, al quale il ricorso è stato regolarmente e tempestivamente notificato, è rimasto contumace.
Ha depositato memorie la ricorrente insistendo nella propria domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Il Comune di Camposano, regolarmente convenuto, è rimasto contumace e dunque non vi è prova in giudizio dell'avvenuta notifica al ricorrente delle ingiunzioni di pagamento ovvero di pregressi avvisi di accertamento asseritamente notificati alla ricorrente. Deve, pertanto rilevarsi la prescrizione quinquennale dei crediti relativi a tributi locali.
Si ritiene equo in ragione delle motivazioni poste a fondamento della decisione, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.